Pellicole retroriflettenti Clausole campione

Pellicole retroriflettenti. Le pellicole retroriflettenti saranno quelle richieste dal Ministero LL.PP. con decreto 31/03/1995 cl. 1 e cl. 2S microprismatica e a quanto indicato all’art. 2 pos. 2 e 3. Segnale in substrato rinforzato "CG10" con sistema di fissaggio certificato a norma EN 12899-1 adeguatamente protetti contro la corrosione "SP2" dovrà essere garantito 10 anni. Tutti i segnali con marcatura “CE” in conformità alla norma EN 12899-1, devono essere installati con le staffe certificate “sistema di fissaggio certificato” “CE” EN 12899-1.
Pellicole retroriflettenti. La facciata anteriore dei segnali stradali, preparati e verniciati sul retro come descritto in precedenza, deve essere eseguita, a scelta della Direzione Lavori in: - pellicola di classe 1 – retroriflettente a normale intensità luminosa (E.G.); - pellicola di classe 2 – retroriflettente ad alta intensità luminosa (H.I.); - pellicola di classe 2 speciale – retroriflettente ad altissima intensità luminosa (D.G.). Le pellicole retroriflettenti devono essere conformi alle prescrizioni del: - Nuovo Codice della Strada – D.Lgs n. 285 del 30.4.1992; - Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R n. 495 del 16.12.1992; Per quanto non in contrasto con i predetti X.Xxx e D.P.R. dal: - D.M. Ministero LL.PP. del 31.3.1995 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.5.1995); - Altri decreti, disciplinari e circolari del Ministero LL.PP. in materia.
Pellicole retroriflettenti. Le pellicole retroriflettenti, da impiegare nella realizzazione della segnaletica stradale, dovranno essere flessibili, piane e lisce, resistenti alla trazione ed all’abrasione nonché ai solventi, ai carburanti e lubrificanti, agli agenti atmosferici, alle atmosfere aggressive ed ai raggi ultravioletti. Le superfici inoltre dovranno essere stampabili con apposite paste serigrafiche trasparenti (e coprenti) e lavabili con detersivi anche forti senza subire decolora- zione alcuna, o fessurazione o corrugamento. Per le proprietà di riflessione dovranno infine essere conformi alle prescrizioni di cui alla Circolare 6 dicembre 1979, n. 2130, diffusa dall’Ispettorato Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.. In termini quantitativi le pellicole retroriflettenti saranno ritenute accettabili se avranno superato positivamente le seguenti prove: Per l’applicazione le pellicole retroriflettenti dovranno essere munite di adesivo secco da attivare con il calore; il cartoncino di protezione dell’adesivo dovrà potersi rimuovere senza difficoltà così da non richiedere sforzi di spellamento od impiego di umidificanti o solventi. Ad applicazione avvenuta lo stesso adesivo dovrà presentare alta resistenza alla trazione (superiore alla resistenza della pellicola), nonché all’acqua, alle muffe, alle soluzioi saline, a quelle detergenti ed agli agenti atmosferici in generale. Su richiesta della Direzione Lavori l’Appaltatore, o per esso la Ditta fornitrice, dovrà presentare apposita certifi- cazione, rilasciata da laboratori od istituti riconosciuti, dalla quale risultino superate favorevolmente le prove in precedenza specificate, od altre eventualmente richieste, e risultino altresì comprovati i valori del coefficiente specifico di intensità luminosa di cui ai punti che seguono. Le pellicole di tipo ordinario dovranno presentare, per l’accettazione, valori minimi del coefficiente di intensità luminosa retroriflessa (espresso in millicandele per lux di luce bianca incidente – sistema CIE illuminante A, temperatura di colore Tc 2856 k) per ogni centimetro quadro di pellicola. Le pellicole di tipo ad alta intensità dovranno presentare, per l’accettazione, valori minimi del coefficiente di in- tensità luminosa retroriflessa (espresso come al punto precedente) per ogni centimetro quadro di pellicola riflet- tente ad elevato coefficiente specifico di intensità luminosa.
Pellicole retroriflettenti. 5. Le pellicole retroriflettenti ad alta rifrangenza HIG CLASSE 2 di minima, dovranno essere conformi alle prescrizioni del:
Pellicole retroriflettenti. 1) Accertamento dei livelli di qualità.
Pellicole retroriflettenti. Le pellicole retroriflettenti da impiegare devono rispondere alle caratteristiche prescritte dal D.M.LL.PP. 31.03.2005 n.1584.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).