Ordine dei lavori. In linea generale l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione appaltante. Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
Ordine dei lavori. L'Appaltatore, ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e/o di disporre un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta.
Ordine dei lavori. In generale, l'Appaltatore ha facoltà, di norma, di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Sempre che, il termine contrattuale, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della Committenza. La Direzione dei lavori potrà, però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine o diversi tempi nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Impresa possa chiedere compensi od indennità di sorta. La Committenza si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, il programma operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione dei lavori. Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committenza di non stipulare o di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore. L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori. I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito, in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le opere contrattuali anche per parti non continuative e susseguenti, senza per questo aver diritto ad alcun maggiore compenso. In particolare, al fine di garantire il traffico veicolare nelle zone interessate dai lavori, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, dietro ordine della Direzione Lavori e nei termini di ultimazione contrattuale, tronchi parziali di fognatura, completandoli con il relativo ripristino stradale, prima di dare corso all'esecuzione dei tronchi successivi, senza che per ciò gli spetti alcun maggior compenso.
Ordine dei lavori. La Ditta appaltatrice inizierà i lavori non appena ne sarà data consegna con regolare verbale e si obbliga ad accettare ed attenersi al cronoprogramma dei lavori predisposto, compresi gli eventuali tempi parziali di completamento delle singole fasi principali; il cronoprogramma dei lavori potrà subire modifiche secondo le disposizioni della D.L. in relazione allo svolgimento delle opere e a queste modifiche la Ditta appaltatrice dovrà attenersi. La Ditta appaltatrice dovrà, indicare, nel caso di complessi con più impianti, il termine entro il quale s’impegna a consegnare separatamente i singoli impianti funzionanti, indipendentemente dall’attivazione del complesso. Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è stabilito in altro documento d’Appalto, in compatibilità a quanto nel comma precedente.
Ordine dei lavori. L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare le attività oggetto dell’appalto nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché esse siano eseguite a perfetta regola d’arte e seguendo quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, suoi allegati e negli altri documenti di gara. In generale le attività si svolgeranno secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma come eventualmente integrato/migliorato in sede di offerta dall’Appaltatore. Qualora circostanze particolari richiedessero di conferire all’andamento dei lavori una diversa gradualità, la Direzione dell’Esecuzione ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell’interesse della buona riuscita dei lavori, mediante formali ordini di servizio senza che l’Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.
Ordine dei lavori. 22 CAPO III PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 24 Art. 21 Domanda di ammissione alla selezione 24
Ordine dei lavori. 1. La commissione giudicatrice osserva il seguente ordine dei lavori:
a) dichiarazione di non sussistenza di incompatibilità fra i componenti;
b) presa d’atto dell’ammissione, operata con atto del dirigente del personale, dei concorrenti alle prove selettive;
c) verifica di non sussistenza di situazioni di incompatibilità fra componenti la commissione e concorrenti;
d) esame degli atti di indizione della selezione, dell’avviso di selezione e delle norme del presente regolamento;
e) determinazione dei criteri per la valutazione delle prove e, se previsto, dei titoli;
f) fissazione della data delle prove;
g) determinazione, in considerazione del numero dei concorrenti ammessi alla preselezione o alle prove selettive, del termine del procedimento concorsuale;
h) espletamento delle prove scritte o tecnico-pratiche;
i) valutazione dei titoli dei candidati presentatisi alle prove;
Ordine dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma 1, lett.a), b), b-bis), c) della L.Q.
Ordine dei lavori. La Ditta appaltatrice, in ottemperanza al DPR n. 554 del 21.12.99 e DM n.145 del 19.4.2000, inizierà i lavori non appena ne sarà data consegna con regolare verbale e si obbliga ad accettare ed attenersi al cronoprogramma dei lavori predisposto, compresi gli eventuali tempi parziali di completamento delle singole fasi principali; il cronoprogramma dei lavori potrà subire modifiche secondo le disposizioni della D.L. in relazione allo svolgimento delle opere e a queste modifiche la Ditta appaltatrice dovrà attenersi. La Ditta appaltatrice dovrà, indicare, nel caso di complessi con più impianti, il termine entro il quale s’impegna a consegnare separatamente i singoli impianti funzionanti, indipendentemente dall’attivazione del complesso. Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è stabilito in altro documento d’Appalto, in compatibilità a quanto nel comma precedente.
Ordine dei lavori. In linea generale l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione appaltante. 17 (y ) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma 1, lett.a), b), b-bis), c) della L.Q. 18 (y ) Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell’Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 43 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 43, comma 10, del Regolamento n. 207/2010). Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.