Common use of PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI Clause in Contracts

PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'assuntore, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti. − Per le interruzioni del servizio conseguenti a mancato o intempestivo intervento da parte dell'Assuntore oppure a mancata od intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti: per ogni giorno e per ciascun impianto, una penale di €. 50,00. − Per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nell'articolo della 'manutenzione ordinaria e straordinaria' del presente capitolato: una penale pari a €. 75,00 per ogni impianto. − Per mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal "Libretto di Centrale”: per ogni mancata registrazione, una penale pari a € 50,00. − Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate nel "Libretto di Centrale": per ogni misura e controllo non effettuato, una penale pari a € 75,00. − Per ritardo sull’ultimazione dei lavori, rispetto al programma lavori presentato dall’assuntore: una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Come previsto all'articolo 34 comma 5 della legge 10/91 il 'Terzo Responsabile' é soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'Ente locale prevista all'articolo 31 - comma 3 - della stessa legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. In caso di ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione diffida l’assuntore ad ottemperare entro 5 giorni dalla data della contestazione. In caso di inadempimento entro il termine assegnato, l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto con un preavviso di 5 giorni. Il Committente potrà, quindi, affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente, addebitando l'eventuale maggior costo all'assuntore, avvalendosi sia del credito sia dei depositi cauzionali dell'assuntore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni. Qualora, per dimostrate causa di forza maggiore, l'assuntore non si ritenesse più in grado, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e/o durante lo svolgimento del servizio, di continuare la gestione dell’appalto, dovrà darne immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Committente e dovrà, comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la gestione per almeno 5 giorni. Anche in tale caso sarà sempre facoltà del Committente di rivalersi nei confronti dell’Assuntore per tutti i danni conseguenti all'interruzione dell'appalto ed al riappalto della gestione.

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PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'assuntore, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti. − Per le interruzioni del servizio conseguenti a mancato o intempestivo intervento da parte dell'Assuntore oppure a mancata od intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti: per ogni giorno e per ciascun impianto, una penale di €. 50,00. − Per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nell'articolo della 'manutenzione ordinaria e straordinaria' del presente capitolato: una penale pari a €. 75,00 per ogni impianto. − Per mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal "Libretto di Centrale”: per ogni mancata registrazione, una penale pari a € 50,00. − Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate nel "Libretto di Centrale": per ogni misura e controllo non effettuato, una penale pari a € 75,00. − Per ritardo sull’ultimazione dei lavoriIn ogni caso le penali complessivamente applicate non potranno superare il 10% dell’importo netto contrattuale. Nel caso di superamento del detto limite il Committente avrà diritto di procedere nelle forme e secondo le modalità previste nello Schema di Contratto, rispetto alla risoluzione del contratto medesimo. L’applicazione delle penali di cui al programma lavori presentato dall’assuntore: una penale pari a € 100,00 per ogni giorno presente articolo non preclude il diritto del Committente di ritardorichiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Come previsto all'articolo 34 comma 5 della legge 10/91 il 'Terzo Responsabile' é è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'Ente locale prevista all'articolo 31 - comma 3 - della stessa legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. In caso di ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione diffida l’assuntore ad ottemperare entro 5 giorni dalla data della contestazione. In caso di inadempimento entro il termine assegnato, l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto con un preavviso di 5 giorni. Il Committente potrà, quindi, affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente, addebitando l'eventuale maggior costo all'assuntore, avvalendosi sia del credito sia dei depositi cauzionali dell'assuntore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni. Qualora, per dimostrate causa di forza maggiore, l'assuntore non si ritenesse più in grado, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e/o durante lo svolgimento del servizio, di continuare la gestione dell’appalto, dovrà darne immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Committente e dovrà, comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la gestione per almeno 5 giorni. Anche in tale caso sarà sempre facoltà del Committente di rivalersi nei confronti dell’Assuntore per tutti i danni conseguenti all'interruzione dell'appalto ed al riappalto della gestione.

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PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'assuntore, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti. − Per le interruzioni del servizio conseguenti a mancato o intempestivo intervento da parte dell'Assuntore oppure a mancata od intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti: per ogni giorno e per ciascun impianto, una penale di €. 50,00. − Per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nell'articolo della 'nel presente capitolato sia per la manutenzione ordinaria e che per quella straordinaria' del presente capitolato: una penale pari a €. 75,00 per ogni impianto. − Per mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal "Libretto di Centrale”: , per ogni mancata registrazione, una penale pari a €. 50,00. − Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate nel "Libretto di Centrale": per ogni misura e controllo non effettuato, una penale pari a €. 75,00. − Per ritardo sull’ultimazione dei lavori, rispetto al programma lavori presentato dall’assuntore: una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Come previsto all'articolo 34 comma 5 della legge 10/91 il 'Terzo Responsabile' é soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'Ente locale prevista all'articolo 31 - comma 3 - della stessa legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. In caso di ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione diffida l’assuntore ad ottemperare entro 5 giorni dalla data della contestazione. In caso di inadempimento entro il termine assegnato, l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto con un preavviso di 5 giorni. Il Committente potrà, quindi, affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente, addebitando l'eventuale maggior costo all'assuntore, avvalendosi sia del credito sia dei depositi cauzionali dell'assuntore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni. Qualora, per dimostrate causa di forza maggiore, l'assuntore non si ritenesse più in grado, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e/o durante lo svolgimento del servizio, di continuare la gestione dell’appalto, dovrà darne immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Committente e dovrà, comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la gestione per almeno 5 giorni. Anche in tale caso sarà sempre facoltà del Committente di rivalersi nei confronti dell’Assuntore per tutti i danni conseguenti all'interruzione dell'appalto ed al riappalto della gestione.

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PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'assuntorecontrattuali, ferme restando le responsabilità, dell’Appaltatore di rilevanza civile e/o penale, che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti, con la precisazione che ove la penale sia indicata in multipli di fgiornaliero per fgiornaliero debba intendersi la quota fissa di cui all’ART. 3.03 , riferito alla struttura interessata dal disservizio, divisa per 365. La decisione circa l’applicazione delle penali spetta insindacabilmente ai Supervisori designati dalla Stazione Appaltante, eventualmente coadiuvati in questa funzione dal Terzo Indipendente e deve essere comunicata immediatamente all’Appaltatore nelle forme disciplinate nel presente documento. L’applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte dell’Amministrazione di risolvere immediatamente il contratto con l’Appaltatore in considerazione della gravità dell’infrazione commessa. L’importo complessivo delle penali applicate non può superare annualmente il 10 per cento dell’importo del corrispettivo annuale dovuto all’Appaltatore; se ciò dovesse accadere la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno del contraente. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa delle infrazioni commesse. Tutte le penali sono applicate senza previa costituzione in mora. Tutte le penali verranno riscosse detraendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore in occasione del pagamento immediatamente successivo alla irrogazione della penale. − Per le interruzioni del servizio conseguenti a mancato o intempestivo intervento da parte dell'Assuntore oppure a mancata od intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti: per ogni giorno e per ciascun impianto, una penale di €. 50,00. − Per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nell'articolo della 'manutenzione ordinaria e straordinaria' del presente capitolato: degli impianti elettrici una penale pari a €. 75,00 per ogni impianto. fgiornaliero; Per mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal "Libretto di Centrale”: per ogni mancata registrazionedegli impianti riscaldamento, condizionamento, raffrescamento una penale pari a € 50,00. 0,1fgiornaliero Per la mancata effettuazione dei controlli e per interruzioni nel funzionamento delle misure indicate nel "Libretto di Centrale": per ogni misura e controllo non effettuato, sterilizzatrici una penale pari a € 75,00. 0,2 fgiornaliero Per ritardo sull’ultimazione dei lavori, rispetto al programma lavori presentato dall’assuntore: degli altri impianti compresi nell’appalto una penale pari a € 100,00 0,1fgiornaliero − per ogni giorno di ritardo. Come previsto all'articolo 34 comma 5 della legge 10/91 il 'Terzo Responsabile' é soggetto sanzionabile se, nel corso di mancata erogazione dell’acqua calda e fredda una verifica dell'Ente locale prevista all'articolo 31 - comma 3 - della stessa legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. In caso di ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione diffida l’assuntore ad ottemperare entro 5 giorni dalla data della contestazione. In caso di inadempimento entro il termine assegnato, l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto con un preavviso di 5 giorni. Il Committente potrà, quindi, affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente, addebitando l'eventuale maggior costo all'assuntore, avvalendosi sia del credito sia dei depositi cauzionali dell'assuntore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni. Qualora, per dimostrate causa di forza maggiore, l'assuntore non si ritenesse più in grado, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e/o durante lo svolgimento del servizio, di continuare la gestione dell’appalto, dovrà darne immediata comunicazione scritta, penale pari a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Committente e dovrà, comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la gestione per almeno 5 giorni. Anche in tale caso sarà sempre facoltà del Committente di rivalersi nei confronti dell’Assuntore per tutti i danni conseguenti all'interruzione dell'appalto ed al riappalto della gestione.fgiornaliero

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