PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario saranno sancite dai seguenti provvedimenti: • Per ogni giorno di ritardo, trascorsi 20 giorni dalla data del ricevimento dell’ordine sarà applicata una penale pari al 5 per mille dell'intero importo dell’ordine e comunque non superiore al 10% dell'importo complessivo contrattuale; • Se il ritardo superasse i 3 giorni o comunque se SEI ritenesse che il ritardo, di qualsiasi entità, possa causare danni o compromettere la regolare esecuzione del contratto, fermo restando la suddetta penale, SEI potrà approvvigionarsi altrove a qualsiasi condizione e prezzo, addebitando i maggiori costi -sostenuti all’Affidatario; • Nel caso che la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche previste nelle Specifiche Tecniche, l’Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione della partita entro 24 ore; diversamente verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00 = (cinquecento/00) per ogni giorno successivo al primo. • Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali darà a SEI la facoltà di rescindere il contratto. In tal caso SEI potrà affidare la continuazione della fornitura ad altra ditta, addebitando l'eventuale maggior costo all’Affidatario, avvalendosi sia dei crediti che del deposito cauzionale della ditta stessa e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero di maggiori danni; • Qualora la ditta Affidataria non fosse più in grado, dopo l'aggiudicazione del contratto e/o durante l’esecuzione dello stesso, di continuare la fornitura, sarà facoltà di SEI rivalersi nei confronti della stessa per tutti i danni conseguenti alla interruzione della fornitura. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di SEI di rivalersi dei maggiori danni.
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Samples: Contract for Supply and Delivery of Roll Containers
PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario saranno sancite dai seguenti dell'assuntore, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti. − Per le interruzioni del servizio conseguenti a mancato o intempestivo intervento da parte dell'Assuntore oppure a mancata od intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti: • Per per ogni giorno e per ciascun impianto, una penale di ritardo€. 50,00. − Per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nell'articolo della 'manutenzione ordinaria e straordinaria' del presente capitolato: una penale pari a €. 75,00 per ogni impianto. − Per mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal "Libretto di Centrale”: per ogni mancata registrazione, trascorsi 20 una penale pari a € 50,00. − Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate nel "Libretto di Centrale": per ogni misura e controllo non effettuato, una penale pari a € 75,00. In ogni caso le penali complessivamente applicate non potranno superare il 10% dell’importo netto contrattuale. Nel caso di superamento del detto limite il Committente avrà diritto di procedere nelle forme e secondo le modalità previste nello Schema di Contratto, alla risoluzione del contratto medesimo. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto del Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Come previsto all'articolo 34 comma 5 della legge 10/91 il 'Terzo Responsabile' è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'Ente locale prevista all'articolo 31 - comma 3 - della stessa legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. In caso di ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione diffida l’assuntore ad ottemperare entro 5 giorni dalla data del ricevimento dell’ordine sarà applicata una penale pari al 5 per mille dell'intero importo dell’ordine e comunque non superiore al 10% dell'importo complessivo contrattuale; • Se della contestazione. In caso di inadempimento entro il ritardo superasse i 3 giorni o comunque se SEI ritenesse che il ritardotermine assegnato, di qualsiasi entità, possa causare danni o compromettere la regolare esecuzione del contratto, fermo restando la suddetta penale, SEI potrà approvvigionarsi altrove a qualsiasi condizione e prezzo, addebitando i maggiori costi -sostenuti all’Affidatario; • Nel caso che la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche previste nelle Specifiche Tecniche, l’Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione della partita entro 24 ore; diversamente verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00 = (cinquecento/00) per ogni giorno successivo al primo. • Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali darà a SEI l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contrattocontratto con un preavviso di 5 giorni. In tal caso SEI potrà Il Committente potrà, quindi, affidare la continuazione della fornitura del servizio ad altra dittaaltri o provvedervi direttamente, addebitando l'eventuale maggior costo all’Affidatarioall'assuntore, avvalendosi sia del credito sia dei crediti che del deposito cauzionale della ditta stessa depositi cauzionali dell'assuntore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero di dei maggiori danni; • Qualora la ditta Affidataria . Qualora, per dimostrate causa di forza maggiore, l'assuntore non fosse si ritenesse più in grado, dopo l'aggiudicazione del contratto dell'appalto e/o durante l’esecuzione dello stessolo svolgimento del servizio, di continuare la fornituragestione dell’appalto, dovrà darne immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Committente e dovrà, comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la gestione per almeno 5 giorni. Anche in tale caso sarà sempre facoltà del Committente di SEI rivalersi nei confronti della stessa dell’Assuntore per tutti i danni conseguenti alla interruzione all'interruzione dell'appalto ed al riappalto della fornitura. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di SEI di rivalersi dei maggiori dannigestione.
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Samples: Appalto
PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Le inadempienze agli obblighi contrattuali contrattuali, ferme restando le responsabilità, dell'Impresa di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti, lasciando impregiudicato il diritto della FEM a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti. Il pagamento delle penali non solleva l’Impresa da parte dell’Affidatario ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno sancite detratte dai seguenti provvedimenti: • Per corrispettivi dovuti dalla FEM all'Impresa per i servizi svolti in sede di liquidazione del primo pagamento utile o, nel caso in cui lo stesso sia insufficiente, mediante incameramento della cauzione in ogni caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario alcuno. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro della stessa entro e non oltre 20 giorni dalla sua escussione. Nell’ipotesi in cui l’Impresa non adempia a tale obbligo verrà applicata una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo. I riferimenti temporali o di prestazione, trascorsi 20 giorni sulla base dei quali verranno applicate le penali per inadempienze con le modalità previste ai successivi punti, saranno quelli previsti dal CSA .
A) Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali: • Per il servizio di riscaldamento e termoventilazione, per il mancato mantenimento della temperatura prescritta dalla data FEM una penale pari a 150,00 € per ogni circuito d’impianto o scambiatore sulla rete e per ogni ora o frazione di ora in cui l’inadempienza viene rilevata; • Per il servizio di produzione acqua calda sanitaria, per il mancato mantenimento della temperatura erogata all’utenza, una penale pari a 150,00 € per ogni inadempienza rilevata;
B) Per ritardo di intervento dell'Impresa nei limiti e nelle fattispecie previste dall'art. 8.6 del ricevimento dell’ordine presente CSA, sarà applicata una penale pari al 5 a 200,00 € per mille dell'intero importo dell’ordine ogni accertata inadempienza.
C) Per la mancata registrazione sul sistema informativo di eventi – richieste di intervento e comunque non superiore al 10% dell'importo complessivo contrattualedei conseguenti interventi effettuati: • Per ogni omissione una penale pari a 200,00 €; • Se il ritardo superasse i 3 giorni Per ogni mendace iscrizione di intervento effettuato una penale pari a 400,00 €;
D) Per mancato raggiungimento della temperatura a regime, dopo le eventuali interruzioni programmate (fine settimana, interruzioni varie dell’attività in essere negli edifici): • Per ogni accertamento relativo ad ogni scambiatore / circuito una penale pari a 300,00 €;
E) Per la mancata effettuazione o comunque se SEI ritenesse che il ritardoregistrazione dei controlli e delle misure indicate al libretto di impianto, dal libretto di qualsiasi entitàcentrale, possa causare danni o compromettere la regolare esecuzione dai protocolli di esercizio e manutenzione, dai manuali di uso e manutenzione: • Per ogni mancata effettuazione una penale pari a 100,00 €;
F) Per accertata non conformità del contrattocombustibile alle normative vigenti e alle prescrizioni del CSA, fermo restando la suddetta penaleaccertata su un campione prelevato in contraddittorio e analizzata da un laboratorio autorizzato, SEI potrà approvvigionarsi altrove a qualsiasi condizione e prezzo, addebitando i maggiori costi -sostenuti all’Affidatario; • Nel caso che la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche previste nelle Specifiche Tecniche, l’Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione della partita entro 24 ore; diversamente verrà sarà applicata una penale di € 2.500,00 per ogni punto stoccaggio;
G) Per la mancata segnalazione della quantità di combustibile liquido presente nei serbatoi di stoccaggio insufficiente per garantire il funzionamento autonomo degli impianti per almeno 5 giorni, una penale pari ad Euro a € 300,00 per ogni serbatoio;
H) Per il mancato funzionamento dell’impianto a collettori solari presso la palestra per la produzione di acqua calda uso sanitario per cause impiantistiche o di regolazione, una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di fermo;
I) Per mancato funzionamento dell’impianto a causa della mancata tempestività nella segnalazione del livello combustibile nei serbatoi di stoccaggio, una penale pari a € 2.500,00 per ogni impianto;
J) Per mancato funzionamento della rete di teleriscaldamento o per il mancato mantenimento della temperatura minima del circuito primario, una penale pari a € 2.500,00 per ogni ora o frazione;
K) Per ogni ritardo nella presentazione della documentazione necessaria alla richiesta di rinnovo C.P.I. e delle visite APSS entro 15 giorni precedenti la scadenza del documento, una penale pari a 300,00 € per ogni settimana di ritardo;
L) Per il mancato mantenimento del rendimento di combustione, una penale pari a 300,00 €, per ogni gruppo termico, oltre alle eventuali spese sostenute dalla FEM per la verifica e per riportare l'impianto al rendimento prescritto;
M) Per interventi di manutenzione straordinaria che non venga realizzato nei tempi previsti, una penale pari a € 500,00 = per ogni giorno di ritardo e per ogni impianto;
N) Per la mancata o ritardata esecuzione della tinteggiatura dei locali tecnologici afferenti l’appalto secondo le scadenze previste dall’articolo 8.16, una penale pari a € 150,00 per ogni locale e per ogni settimana di ritardo;
O) Per la mancata o ritardata attivazione del contratto di manutenzione ed assistenza con agenzia autorizzata Siemens al sistema di supervisione della rete di teleriscaldamento, una penale pari a € 200,00 per ogni settimana di ritardo;
P) Per la mancata o ritardata, rispetto ai termini previsti dal CSA, installazione dei contatori per la misura dell’acqua calda sanitaria erogata all’utenza e dell’acqua di carico degli impianti, una penale pari a € 50,00, per ogni contatore o per ogni settimana di ritardo;
Q) Per la ritardata attivazione del sistema informativo con le caratteristiche specificate dall’articolo 8.11 pari a 500,00 € reiterata settimanalmente;
R) Per la mancata o ritardata modifica o implementazione del sistema di controllo remoto degli impianti entro i termini temporali prescritti dall’articolo 9.12 del CSA, una penale pari a € 75,00 per ogni giorno di ritardo;
S) Per il mancato funzionamento del sistema di controllo remoto degli impianti, una penale pari a € 50,00 per ogni impianto e per ogni giorno di mancato funzionamento successivo al primo;
T) Per la mancata o ritardata esecuzione degli interventi di messa a norma degli impianti entro i termini temporali prescritti dal CSA, una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni impianto;
U) Per la mancata o ritardata programmazione dei combinatori telefonici a servizio dei controlli degli impianti, una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni combinatore non programmato;
V) Per ritardata attuazione di attività su ordini di servizio emessi dalla FEM, una penale pari a € 200,00, reiterata per ogni giorno di ritardo;
W) Per il mancato rispetto degli obblighi previdenziali, dei contratti collettivi di lavoro delle norme per l’impiego di personale dipendente e per l’effettuazione di subappalti: • Per ogni constatazione di persona presente non risultante regolare dipendente o subImpresa autorizzato, una penale pari 500,00 €; • Per ogni constatazione di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro per ciascun lavoratore una penale pari a 500,00 €;
X) Per la mancata esecuzione e registrazione delle prove di cui agli artt. 9.7, 9.8 e 9.9 del presente CSA, per ogni impianto, una penale pari a 300,00 €;
Y) Per il mancato rispetto delle prestazioni connesse al servizio di gestione e manutenzione attrezzature antincendio: • Per ogni omessa (cinquecento/00riferita a ciascuna apparecchiatura) revisione, ricarica o collaudo delle apparecchiature nei termini previsti dalle disposizioni in vigore, nonché dal piano programmatico di manutenzione, una penale pari a € 50,00 €; • Per ogni mancata tenuta o aggiornamento del Registro attrezzature antincendio di cui al D.P.R. 37/98 una penale pari a € 250,00;
Z) Per mancata o ritardata esposizione, rispetto ai termini temporali prescritti dal presente CSA, dei cartelli identificativi del conduttore dell'impianto, una penale pari a € 100,00, reiterata settimanalmente;
AA) Per impiego occulto di materiali non autorizzati dalla FEM una penale pari a € 500,00, oltre agli oneri derivanti dall’adeguamento (smantellamento ed installazione) per ogni inadempimento rilevato;
BB) Per la ritardata comunicazione dei nominativi del personale impiegato rispetto ai termini temporali di cui all’articolo 8.8, una penale di € 100.00 per ogni giorno successivo al primodi ritardo. • Il ripetersi Tale penale verrà applicata anche in caso di qualsiasi ritardata comunicazione di variazioni intervenute sul personale impiegato;
CC) Per carenza di personale o utilizzo di figure professionali non conformi alla tipologia di lavorazione, per ogni giorno di inadempienza agli obblighi contrattuali darà una penale pari a SEI € 300,00;
DD) Per la facoltà ritardata (rispetto ai termini indicati dagli articoli 8.7) integrazione di rescindere il contratto. In tal caso SEI potrà affidare personale in seguito alla verifica dell’insufficienza dello stesso o per richiesta di sostituzione da parte della FEM, per ogni giorno di inadempienza una penale pari a € 300,00; EE) Per carenza di mezzi o attrezzature o non conformità delle stesse a quanto proposto in sede di gara, per ogni mancanza rilevata una penale di € 500,00, reiterata per ogni difformità rilevata e per ogni settimana in cui la continuazione della fornitura ad altra ditta, addebitando l'eventuale maggior costo all’Affidatario, avvalendosi sia dei crediti che del deposito cauzionale della ditta difformità stessa e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero di maggiori danni; • Qualora la ditta Affidataria non fosse più in grado, dopo l'aggiudicazione del contratto e/o durante l’esecuzione dello stesso, di continuare la fornitura, sarà facoltà di SEI rivalersi nei confronti della stessa per tutti i danni conseguenti alla interruzione della fornitura. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di SEI di rivalersi dei maggiori danni.viene sanata;
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario saranno sancite dai seguenti dell'assuntore, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti. − Per le interruzioni del servizio conseguenti a mancato o intempestivo intervento da parte dell'Assuntore oppure a mancata od intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti: • per ogni giorno e per ciascun impianto, una penale di €. 50,00. − Per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nell'articolo della 'manutenzione ordinaria e straordinaria' del presente capitolato: una penale pari a €. 75,00 per ogni impianto. − Per mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal "Libretto di Centrale”: per ogni mancata registrazione, una penale pari a € 50,00. − Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate nel "Libretto di Centrale": per ogni misura e controllo non effettuato, una penale pari a € 75,00. − Per ritardo sull’ultimazione dei lavori, rispetto al programma lavori presentato dall’assuntore: una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Come previsto all'articolo 34 comma 5 della legge 10/91 il 'Terzo Responsabile' é soggetto sanzionabile se, trascorsi 20 nel corso di una verifica dell'Ente locale prevista all'articolo 31 - comma 3 - della stessa legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. In caso di ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione diffida l’assuntore ad ottemperare entro 5 giorni dalla data del ricevimento dell’ordine sarà applicata una penale pari al 5 per mille dell'intero importo dell’ordine e comunque non superiore al 10% dell'importo complessivo contrattuale; • Se della contestazione. In caso di inadempimento entro il ritardo superasse i 3 giorni o comunque se SEI ritenesse che il ritardotermine assegnato, di qualsiasi entità, possa causare danni o compromettere la regolare esecuzione del contratto, fermo restando la suddetta penale, SEI potrà approvvigionarsi altrove a qualsiasi condizione e prezzo, addebitando i maggiori costi -sostenuti all’Affidatario; • Nel caso che la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche previste nelle Specifiche Tecniche, l’Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione della partita entro 24 ore; diversamente verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00 = (cinquecento/00) per ogni giorno successivo al primo. • Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali darà a SEI l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contrattocontratto con un preavviso di 5 giorni. In tal caso SEI potrà Il Committente potrà, quindi, affidare la continuazione della fornitura del servizio ad altra dittaaltri o provvedervi direttamente, addebitando l'eventuale maggior costo all’Affidatarioall'assuntore, avvalendosi sia del credito sia dei crediti che del deposito cauzionale della ditta stessa depositi cauzionali dell'assuntore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero di dei maggiori danni; • Qualora la ditta Affidataria . Qualora, per dimostrate causa di forza maggiore, l'assuntore non fosse si ritenesse più in grado, dopo l'aggiudicazione del contratto dell'appalto e/o durante l’esecuzione dello stessolo svolgimento del servizio, di continuare la fornituragestione dell’appalto, dovrà darne immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Committente e dovrà, comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la gestione per almeno 5 giorni. Anche in tale caso sarà sempre facoltà del Committente di SEI rivalersi nei confronti della stessa dell’Assuntore per tutti i danni conseguenti alla interruzione all'interruzione dell'appalto ed al riappalto della fornitura. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di SEI di rivalersi dei maggiori dannigestione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario dell’Assuntore, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti. La risoluzione del contratto e l’esecuzione d’ufficio, conseguenti ad inadempienze dall’Appaltatore, saranno sancite dai seguenti provvedimenti: • Per ogni giorno regolate dalla vigente normativa in materia di ritardo, trascorsi 20 giorni dalla data del ricevimento dell’ordine sarà applicata una penale pari al 5 per mille dell'intero importo dell’ordine contratti di appalto di servizi e comunque non superiore al 10% dell'importo complessivo contrattuale; • Se il ritardo superasse i 3 giorni o comunque se SEI ritenesse che il ritardo, di qualsiasi entità, possa causare danni o compromettere la regolare esecuzione del contratto, fermo restando la suddetta penale, SEI potrà approvvigionarsi altrove a qualsiasi condizione e prezzo, addebitando i maggiori costi -sostenuti all’Affidatario; • Nel caso che la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche previste nelle Specifiche Tecniche, l’Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione della partita entro 24 ore; diversamente verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00 = (cinquecento/00) per ogni giorno successivo al primo. • Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali darà a SEI la facoltà di rescindere il contrattolavori. In tal alternativa sarà facoltà del Committente utilizzare gli strumenti previsti dal diritto civile. In caso SEI di inadempienze il Committente potrà affidare la continuazione della fornitura del servizio ad altra dittaaltri o provvedervi direttamente, addebitando l'eventuale l’eventuale maggior costo all’Affidatarioall’Assuntore, avvalendosi sia del credito sia dei crediti che del deposito cauzionale della ditta stessa depositi cauzionali dell’Assuntore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero di dei maggiori danni; • Qualora . Oltre alle penali elencate di seguito, vanno aggiunte quelle specifiche riportate su ogni disciplinare tecnico e di gestione. Resta salva la ditta Affidataria non fosse più in grado, dopo l'aggiudicazione facoltà del contratto e/o durante l’esecuzione dello stesso, Committente di continuare la fornitura, sarà facoltà agire inoltre per maggior danno e di SEI rivalersi nei confronti della stessa dell'Assuntore per tutti i danni conseguenti alla interruzione della fornitura. L'applicazione all’interruzione dell’Appalto ed al riappalto del servizio.
1) Per le interruzioni del servizio energia
2) Per le interruzioni del servizio di erogazione di energia elettrica
3) Per le interruzioni del servizio relativo alle pompe di sollevamento acque bianche e nere
4) Per le interruzioni del servizio di trattamento acqua in uno qualsiasi degli impianti
5) Per il mancato rispetto degli orari e dei periodi di funzionamento stabiliti dal Committente
6) Per il mancato intervento da parte dell’Assuntore per richieste di interventi di reperibilità o di presidio o ritardi sui tempi di intervento:
7) Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali relativi alle condizioni di comfort e igiene ambientale e erogazione di fluidi caldi e freddi
8) Per la mancata effettuazione dei controlli e delle penali non pregiudica misure indicate nel “Libretto di Centrale” e per quelle comunque previste dalle normative e leggi vigenti
9) Per ritardata ultimazione dei lavori di riqualificazione e dei lavori accessori su richiesta 10)Per il diritto mancato rispetto del piano di SEI di rivalersi dei maggiori danni.manutenzione
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Samples: Construction Contract
PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario saranno sancite dai seguenti provvedimenti: • Per ogni giorno contrattuali, ferme restando le responsabilità, dell’Appaltatore di ritardo, trascorsi 20 giorni dalla data del ricevimento dell’ordine sarà applicata una penale pari al 5 per mille dell'intero importo dell’ordine e comunque non superiore al 10% dell'importo complessivo contrattuale; • Se il ritardo superasse i 3 giorni o comunque se SEI ritenesse che il ritardo, di qualsiasi entità, possa causare danni o compromettere la regolare esecuzione del contratto, fermo restando la suddetta penale, SEI potrà approvvigionarsi altrove a qualsiasi condizione e prezzo, addebitando i maggiori costi -sostenuti all’Affidatario; • Nel caso che la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche previste nelle Specifiche Tecniche, l’Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione della partita entro 24 ore; diversamente verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00 = (cinquecento/00) per ogni giorno successivo al primo. • Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali darà a SEI la facoltà di rescindere il contratto. In tal caso SEI potrà affidare la continuazione della fornitura ad altra ditta, addebitando l'eventuale maggior costo all’Affidatario, avvalendosi sia dei crediti che del deposito cauzionale della ditta stessa e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero di maggiori danni; • Qualora la ditta Affidataria non fosse più in grado, dopo l'aggiudicazione del contratto rilevanza civile e/o durante l’esecuzione dello stessopenale, che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti, con la precisazione che ove la penale sia indicata in multipli di continuare fgiornaliero per fgiornaliero debba intendersi la fornituraquota fissa di cui all’ART. 3.03 , sarà facoltà riferito alla struttura interessata dal disservizio, divisa per 365. La decisione circa l’applicazione delle penali spetta insindacabilmente ai Supervisori designati dalla Stazione Appaltante, eventualmente coadiuvati in questa funzione dal Terzo Indipendente e deve essere comunicata immediatamente all’Appaltatore nelle forme disciplinate nel presente documento. L’applicazione di SEI rivalersi nei confronti una penale non esclude la possibilità da parte dell’Amministrazione di risolvere immediatamente il contratto con l’Appaltatore in considerazione della stessa gravità dell’infrazione commessa. L’importo complessivo delle penali applicate non può superare annualmente il 10 per tutti i danni conseguenti alla interruzione della fornituracento dell’importo del corrispettivo annuale dovuto all’Appaltatore; se ciò dovesse accadere la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno del contraente. L'applicazione L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto risarcimento di SEI eventuali danni o di rivalersi dei maggiori danniulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa delle infrazioni commesse. Tutte le penali sono applicate senza previa costituzione in mora. Tutte le penali verranno riscosse detraendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore in occasione del pagamento immediatamente successivo alla irrogazione della penale.
A - Per ogni interruzione del servizio, ovunque verificatasi ed anche parziale, conseguente a mancato o intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore, oppure a mancata od intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti: per ogni ora consecutiva di mancato servizio: Qualora i suddetti disservizi riguardassero le aree dell’urgenza (pronto soccorso, radiologia, rianimazione, cardiologia, sale operatorie, laboratorio analisi) le relative penali saranno moltiplicate per cinque.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto