Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.
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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo
Provvigioni. Ai sensi dell'artLe parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’art. 1748 cod. civc.c., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su che si intende integralmente ed inderogabilmente richia- mato: “Per tutti gli affari conclusi durante il rapporto, contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione sia l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri La provvigione è dovuta anche per il conteggio della gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. L’agente ha diritto alla provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le partisugli affari conclusi dopo la data di sciogli- mento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartitetali casi, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegneè dovuta solo all’agente prece- dente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta Salvo che sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota solutadiversamente pattuito, la ditta verserà all'agente provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o rappresentante avrebbe dovuto eseguire la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore presta- zione in base al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota solutacontratto concluso con il terzo. La provvigione spetta l'agente all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente o il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal Giudice secondo equità. L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia”. Ai sensi del quarto comma dell’art. 1748 c.c. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la pre- stazione a suo carico. La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile cause imputabili al preponente. L'agente In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla prov- vigione, le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero. Salvo diverso accordo fra le parti, in luogo della conferma di cui al comma prece- dente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell’ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché sempre che rientranti nell'ambito nell’ambito del mandato affidatogliconferito. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all’agente in data antece- dente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione data di sciogli- mento del rapporto. A contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti; a tal fine, all'atto all’atto della cessazione del rapporto, l'agente l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non conclusecon- cluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco agenzia Per le trattative concluse nell’arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapportorapporto (od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolatorego- lato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agentedell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività dell’atti- vità da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque co- munque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affaredell’affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvi- gione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l’affare, la provvigione compete all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti. Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di ri- scuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto pre- visto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. L’obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale
Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ.Qualora l'operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti questa gli sarà corrisposta solo sugli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo andati a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamentobuon fine. Nel caso in cui sia affidato all’agente di fallimento o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandanteprovata insolvenza del cliente, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo sarà dovuta all'operatore di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della vendita alcuna provvigione sulla quota solutapercentuale di riparto o di concordato, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore se questa sia inferiore al 15% del valore del venduto65%. All'operatore di vendita spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, l'agente essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra, copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o rappresentante avrà diritto alla abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta. Non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione sulla quota solutaanche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione spetta l'agente o rappresentante è dovuta anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli sugli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni e il dipendente operatore di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affarevendita.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Provvigioni. Ai sensi dell'art1. Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 cod. civCodice Civile., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato: “Per tutti gli affari conclusi durante il rapporto, contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione sia l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri La provvigione è dovuta anche per il conteggio della gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. L’agente ha diritto alla provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le partisugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartitetali casi, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegneè dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta Salvo che sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota solutadiversamente pattuito, la ditta verserà all'agente provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o rappresentante avrebbe dovuto eseguire la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore prestazione in base al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota solutacontratto concluso con il terzo. La provvigione spetta l'agente all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente o il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal Giudice secondo equità. L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia”.
2. Ai sensi del quarto comma dell’articolo 1748 c.c. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
3. La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile cause imputabili al preponente.
4. L'agente In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti , ai soli fini del diritto alla provvigione , le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero.
5. Salvo diverso accordo fra le parti , in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell’ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine.
6. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché sempre che rientranti nell'ambito nell’ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corsoconferito.
7. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione data di scioglimento del rapporto. A contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti ;a tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia
8. Qualora, Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune ( od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di tali trattative vadano a buon fineagenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito.
9. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento.
10. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l’affare, la provvigione compete all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti.
11. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
12. L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo
Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ.Qualora l'operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti questa gli sarà corrisposta solo sugli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo andati a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamentobuon fine. Nel caso in cui sia affidato all’agente di fallimento o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandanteprovata insolvenza del cliente, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo sarà dovuta all'operatore di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della vendita alcuna provvigione sulla quota solutapercentuale di reparto o di concordato, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore se questa sia inferiore al 15% del valore del vendutosessantacinque per cento. All'operatore di vendita spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, l'agente essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o rappresentante avrà diritto alla abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione sulla quota solutaanche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione spetta l'agente o rappresentante è dovuta anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli sugli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni e il dipendente operatore di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affarevendita.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata determinta di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandantecasa, con responsabilità dell’agente dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionaleseparata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. .. Nel caso in cui sia affidato all'agente all’agente o rappresentante l'incarico l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché xxxxxxxxx rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.
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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo
Provvigioni. Ai sensi dell'art1. Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 cod. civCodice Civile., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato: “Per tutti gli affari conclusi durante il rapporto, contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione sia l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri La provvigione è dovuta anche per il conteggio della gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. L’agente ha diritto alla provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le partisugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartitetali casi, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegneè dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta Salvo che sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota solutadiversamente pattuito, la ditta verserà all'agente provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o rappresentante avrebbe dovuto eseguire la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore prestazione in base al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota solutacontratto concluso con il terzo. La provvigione spetta l'agente all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente o il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal Giudice secondo equità. L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia”.
2. Ai sensi del quarto comma dell’articolo 1748 c.c. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
3. La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile cause imputabili al preponente.
4. L'agente In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti , ai soli fini del diritto alla provvigione , le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero.
5. Salvo diverso accordo fra le parti , in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell’ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine.
6. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché sempre che rientranti nell'ambito nell’ambito del mandato affidatogliconferito.
7. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione data di scioglimento del rapporto. A contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti ;a tal fine, all'atto all’atto della cessazione del rapporto, l'agente l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia
8. Qualora, nell'arco Per le trattative concluse nell’arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto( od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agentedell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affaredell’affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito.
9. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento.
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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo
Provvigioni. Ai sensi dell'art1. Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 cod. civCodice Civile., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato: “Per tutti gli affari conclusi durante il rapporto, contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione sia l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affareriservati all’agente, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessache sia diversamente pattuito. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione conclusi dopo la data di scioglimento del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi, la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente o il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal Giudice secondo equità. L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia”. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione 0.Xx sensi del rapporto, alcune di tali trattative vadano quarto comma dell’articolo 1748 c.c. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affaresuo carico.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ.Quale compenso per l’attività di promozione ed ogni altra obbligazione posta a carico dell’Agente dal presente contratto, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigionea fronte degli affari andati a buon fine e conclusi nei confronti della clientela di competenza dell’Agente, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la Preponente riconoscerà la provvigione gli sconti del <...>%, da calcolarsi sul corrispettivo netto (dedotto quindi ogni sconto, ad eccezione di quelli di valuta accordati per condizioni di pagamento, nonché eventuali resi, bonus o premi riservati discrezionalmente alla clientela medesima) pagato dal cliente al Preponente. Nel caso La misura della provvigione potrà, peraltro, essere periodicamente concordata in cui sia affidato all’agente misura differente, mediante separata comunicazione scritta, sulle vendite riferite a diverse tipologie di prodotto (promozioni, famiglie di prodotto, etc.), diverse tipologie di clienti, obiettivi specifici o al rappresentante l'incarico continuativo ogni altro parametro che le parti vorranno di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo volta in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegnevolta considerare. In qualsiasi nessun caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante l’Agente avrà diritto alla provvigione sulla quota solutarelativamente a forniture richieste per uso proprio. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha Il diritto alla provvigione anche per gli maturerà a favore dell’Agente sugli affari conclusi senza suo interventoanche dopo la cessazione del rapporto, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatoglima entro <...> giorni dalla cessazione stessa purché egli provi di avere inviato o di aver ricevuto dal Cliente, prima di tale evento, le relative proposte d’acquisto o comunque che fornisca idonea prova scritta che la conclusione dell’affare è stata soprattutto effetto della sua attività. Qualora Quanto sopra ad integrazione dell’art. 1748, 3° comma c.c. Qualora, per effetto di errori in eccesso nell’invio di Prodotti e nella fatturazione al Cliente, debbano essere poi emesse delle note di credito, le somme indebitamente corrisposte a titolo di provvigioni per effetto di tale errore saranno recuperate (mediante compensazione in occasione della liquidazione successiva alla constatazione dell’errore). La Preponente è autorizzata ad operare la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/compensazione, ai sensi dell’art. 1252 c.c., anche qualora i crediti vantati siano illiquidi o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, inesigibili o comunque non ricorrano le condizioni previste per la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessacompensazione legale o giudiziale. In caso di cessazione o risoluzione scioglimento del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto potranno maturare provvigioni in favore dell’Agente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1748 3° comma c.c., esclusivamente per ordini pervenuti alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni Preponente entro e non oltre la data di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenziastesso. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito Nessun compenso o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non rimborso sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra dovuto per le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affarespese sostenute nello svolgimento dell’incarico.
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Samples: Contratto Di Agenzia
Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente all’agente o rappresentante l'incarico l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Provvigioni. 1. Le provvigioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali provvigioni possono essere tassate nello Stato contraente dal quale essere provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce le provvigioni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare delle provvigioni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai sensi dell'artfini del presente articolo il termine «provvigioni» designa i pagamenti fatti ad una persona per servizi da essa resi in qualità di agente, ma non comprende i pagamenti fatti in corrispettivo di attività indipendenti di cui all'articolo 15 o di attività dipendenti di cui all'articolo 16.
4. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel si applicano nel caso in cui il beneficiario delle provvigioni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono le provvigioni sia affidato all’agente un'attività commerciale o al rappresentante l'incarico continuativo industriale per mezzo di riscuotere per conto della casa mandanteuna stabile organizzazione ivi situata, con responsabilità dell’agente per errore contabilesia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e le provvigioni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso le provvigioni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Le provvigioni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, dovrà essere stabilita una provvigione separata sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un compenso aggiuntivo residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore delle provvigioni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in forma non provvigionaleuno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo di pagare le provvigioni e tali provvigioni sono a carico della stabile organizzazione, le provvigioni stesse si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in relazione agli affari conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare delle provvigioni pagate, tenuto conto dei servizi per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo sono pagate, eccede quello che sarebbe stato conveniente2 tra debitore e creditore in assenza di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni casosimili relazioni, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, del presente articolo si applicano soltanto a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corsoquest'ultimo ammontare. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A In tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale terminecaso, la conclusione parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta ciascuno Stato contraente e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione tenuto conto delle altre disposizioni della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affarepresente Convenzione.
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Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata determinta di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandantecasa, con responsabilità dell’agente dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionaleseparata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente all’agente o rappresentante l'incarico l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o stabilito, uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché xxxxxxxxx rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della dittaxxxxx, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ.Qualora l’operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti questa gli sarà corrisposta solo sugli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo andati a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamentobuon fine. Nel caso in cui sia affidato all’agente di fallimento o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandanteprovata insolvenza del cliente, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo sarà dovuta all’operatore di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della vendita alcuna provvigione sulla quota solutapercentuale di reparto o di concordato, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore se questa sia inferiore al 15% del valore del vendutosessantacinque per cento. All’operatore di vendita spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, l'agente essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o rappresentante avrà diritto alla abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All’operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione sulla quota solutaanche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione spetta l'agente o rappresentante è dovuta anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli sugli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni e il dipendente operatore di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affarevendita.
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Provvigioni. 1. Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 Codice Civile, che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato:
2. Ai sensi dell'art. del quarto comma dell’articolo 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra Codice Civile le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata parti concordano che la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui sia affidato all’agente il terzo ha ese- guito o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire avrebbe dovuto eseguire la provvigione separata o prestazione qualora il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona preponente avesse eseguito la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota solutaprestazione a suo carico.
3. La provvigione spetta l'agente all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile cause imputabili al preponente.
4. L'agente In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero.
5. Salvo diverso accordo fra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresen- tante il rigetto totale o parziale dell’ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine.
6. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché sempre che rientranti nell'ambito nell’ambito del mandato affidatogliconferito.
7. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo do- po lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione data di scioglimento del rapporto. A con- tratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze ri- sulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti; a tal fine, all'atto all’atto della cessazione cessazio- ne del rapporto, l'agente l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la al preponente sulle sul- le trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento dell’intervenuto scioglimen- to del contratto di agenzia.
8. Qualora, nell'arco Per le trattative concluse nell’arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapportorappor- to (od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività preva- lentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agentedell’agen- te, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigionequin-
9. Sono fatti comunque salvi I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli accordi sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento.
10. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l’affare, la provvigione compete all’agente che ab- bia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti.
11. Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuo- tere per conto della casa mandante, che prevedano un termine temporale diverso con responsabilità dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determi- nata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno spe- cifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
12. L’obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affaresola attività di recupero degli insoluti.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ.Qualora l'Operatore di Xxxxxxx sia retribuito anche con provvigione sugli affari, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti questa gli sarà corrisposta solo sugli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo andati a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamentobuon fine. Nel caso in cui sia affidato all’agente di fallimento o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandanteprovata insolvenza del cliente, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo sarà dovuta all'Operatore di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della Vendita alcuna provvigione sulla quota solutapercentuale di reparto o di concordato, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore se questa sia inferiore al 15% del valore del vendutosessantacinque per cento. All'Operatore di Xxxxxxx spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, l'agente essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o rappresentante avrà diritto alla abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. All'Operatore di Xxxxxxx retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione sulla quota solutaanche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione spetta l'agente o rappresentante è dovuta anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli sugli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente Operatore di Vendita. Art. 18 - Mensilità supplementari Fermo restando quanto previsto agli articoli 207 e 208 del presente C.C.N.L. nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche dopo tale datai dodicesimi relativi alle assenze anzidette, salvo, in ogni caso, le disposizioni limitatamente al periodo di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento obbligatoria conservazione del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affareposto.
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Provvigioni. Ai sensi dell'artLe parti convengono che l'agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall'art. 1748 cod. civc.c., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su che si intende integralmente ed inderogabilmente richia- mato: “Per tutti gli affari conclusi durante il rapporto, contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione sia è stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri La provvigione è dovuta anche per il conteggio della gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente ha diritto alla provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le partisugli affari conclusi dopo la data di sciogli- mento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartitetali casi, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegneè dovuta solo all'agente prece- dente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta Salvo che sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota solutadiversamente pattuito, la ditta verserà provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o rappresentante avrebbe dovuto eseguire la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore presta- zione in base al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota solutacontratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente o il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal Giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia”. Ai sensi del quarto comma dell'art. 1748 c.c. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la pre- stazione a suo carico. La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile cause imputabili al preponente. In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla prov- vigione, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero. Salvo diverso accordo fra le parti, in luogo della conferma di cui al comma prece- dente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell'ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché sempre che rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corsoconferito. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all'agente in data antece- dente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione data di sciogli- mento del rapporto. A contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti; a tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non conclusecon- cluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, agenzia Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune rapporto (od eventualmente nell'arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di tali trattative vadano a buon fineagenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolatorego- lato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività dell'atti- vità da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque co- munque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell'agente, ma in nessun caso diminuito. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvi- gione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l'affare, la provvigione compete all'agente che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di ri- scuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto pre- visto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale
Provvigioni. Ai sensi dell'artLa remunerazione del Broker - mediante provvigione applicata ai premi assicurativi - è ad esclusivo carico delle Compagnie assicurative (cfr. 1748 codart. civ.17, l'agente comma 1 del presente Capitolato tecnico). Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non comporterà dunque per il MAECI il pagamento di alcun compenso, indennità o rappresentante ha diritto alla provvigionerimborso a qualunque titolo, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo interventoragione o causa derivati direttamente o indirettamente dall’assunzione e dall’esecuzione dell’incarico. I criteri servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti, come da consuetudini di mercato, dalle Compagnie assicuratrici, con provvigione pari alla percentuale definita in sede di gara. Detta provvigione sarà applicata ai premi imponibili dei contratti assicurativi conclusi a seguito di procedura di gara (come specificato nei relativi bandi) in cui ci si sia avvalsi della collaborazione del Broker, ovvero altrimenti conclusi con la collaborazione del Broker. Per i contratti assicurativi già in essere alla data di decorrenza del contratto di cui al presente appalto (cfr. tabella di cui al citato Allegato A), ove sia presente la clausola broker, continuerà ad applicarsi la provvigione dell’1% sui premi imponibili pagati, con l’eccezione delle provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati e/o proroghe che non comportino novazione incassati dal Broker cessante, e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui il Broker cessante abbia incassato la prima rata. L’ammontare presunto dei premi annuali acquisibili, risulta quindi pari a circa Euro 1.150.000. Tale importo, meramente indicativo, risulta dai contratti assicurativi attualmente vigenti e non è vincolante per il conteggio MAECI, considerata la facoltà dell’Amministrazione di concludere contratti assicurativi senza assistenza del Broker, come specificato al successivo art. 15, nonché la possibilità che intervengano modifiche della normativa vigente in merito alle assicurazioni obbligatorie o facoltative per l’Amministrazione. La provvigione verrà trattenuta dal Broker in occasione del versamento da parte del MAECI dei premi assicurativi; la relativa percentuale definita nel corso della presente gara sarà indicata nelle procedure di affidamento che saranno indette dal MAECI per la selezione di polizze assicurative e non sarà modificabile per l’intera durata del presente appalto, incluso l’eventuale periodo di proroga. La liquidazione della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; sarà in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti subordinata all’esito positivo delle verifiche di valuta accordati per condizioni conformità e di pagamentoregolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui sia affidato all’agente il MAECI non bandisca gare di appalto per l’affidamento di servizi assicurativi o, comunque, per qualunque motivo, non proceda all’aggiudicazione di gare d’appalto o al rappresentante l'incarico continuativo altre procedure di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme affidamento per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente si è avvalso della consulenza del Broker o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata areaalla stipula dei relativi contratti, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, il Broker non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta avanzare alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti pretesa per la promozione e conclusione dell'affarel’attività svolta.
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Samples: Affidamento Del Servizio Di Assistenza, Consulenza E Intermediazione Assicurativa
Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata determinta di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandantecasa, con responsabilità dell’agente dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionaleseparata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente all’agente o rappresentante l'incarico l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché xxxxxxxxx rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Provvigioni. 7.1 All'AGENTE è riconosciuta una provvigione nella misura indicata nell' Allegato n. 4 , secondo le modalità e le condizioni ivi previste. Tale provvigione sarà calcolata sul fatturato al netto di sconti, imballi, trasporti, note di credito e di I.V.A. Le provvigioni verranno liquidate entro il mese successivo all'adempimento della prestazione da parte del terzo, dietro prestazione di fattura che l'AGENTE invierà sulla base dei conteggi effettuati dalla PREPONENTE. Ai sensi dell'art. 1748 codc.c. civ.e dell'art. 4 dell' A.E.C. Commercio, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata resta comunque inteso che il momento di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio spettanza della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; non potrà in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo successivo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso quello in cui sia affidato all’agente il terzo ha eseguito la propria prestazione o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona l'avrebbe seguita qualora la sola attività di recupero di somme PREPONENTE avesse eseguito la propria. Nessuna provvigione sarà dovuta all'AGENTE per le quali dai clienti medesimi proposte di acquisto non siano state rispettate le scadenze di pagamentoaccettate dalla PREPONENTE, fermo restando quanto previsto all'art. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o uno specifico 3 lett. B). Nessun altro compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o provvigione competerà all' AGENTE.
7.2 Con riferimento all'ipotesi di clienti affidati operanti in esclusiva zone assegnate a più agenti, di cui all' Allegato 2), le provvigioni saranno così di seguito calcolate:
a) All'AGENTE del luogo in cui è acquisito l'ordine spetta una provvigione base diversa da quella indicata dall' Allegato 4), pari ad agenti diversiuna diversa percentuale che sarà stabilita di volta in volta a seconda del cliente e del fatturato che verrà trasferito in altra zona.
b) All'AGENTE delle zone ove vengono consegnati i prodotti oggetto degli ordini, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione pagata - con criteri stabiliti di volta in volta a seconda del cliente e del fatturato trasferito nella zona - una percentuale della provvigione base che sarebbe spettata all'AGENTE stesso nell'ipotesi che il contratto relativo alle merci consegnate nella sua zona fosse stato promosso direttamente dall'AGENTE dalla zona stessa. In caso A fronte del predetto compenso l'AGENTE delle zone di cessazione o risoluzione consegna si obbliga a tutte le prestazioni successive alla conclusione del contratto di agenziavendita previste dal presente accordo a carico dell'AGENTE, l'agente senza aver diritto ad ulteriori compensi, indennità, rimborsi, o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligoaltro, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corsotale attività. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti Il compenso maturerà e conclusi anche dopo lo scioglimento verrà liquidato secondo quanto previsto al punto 7.1 del presente contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.
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Samples: Agency Agreement
Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandantecasa, con responsabilità dell’agente dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionaleseparata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. .. Nel caso in cui sia affidato all'agente all’agente o rappresentante l'incarico l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché xxxxxxxxx rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di sei quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano xxxxxx a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale
Provvigioni. Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l'operazione sia è stata conclusa per effetto del suo intervento. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato conferito. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Le parti convengono che l'agente avrà diritto alle relative provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall'articolo 1748 cod. civ., che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato (1) I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati concordati per condizioni di pagamento. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l'affare, la provvigione compete all'agente che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diverso accordo fra le parti. Nel caso in cui sia affidato all’agente all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionaledi svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilita una provvigione separata o stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta l'agente all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile cause imputabili al preponente.
(1) Art. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva 1748 (Diritti dell'agente) Per tutti gli affari di una ditta conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta riservati all'agente, salvo che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessasia diversamente pattuito. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione conclusi dopo la data di scioglimento del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione proposta è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. QualoraN.B.: Articolo modificato dall'art. 2, nell'arco di sei mesi D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e successivamente così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65. In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal preponente entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolatoricevimento delle proposte stesse si intendono accettate. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra Salvo diverso accordo tra le parti, che prevedano un in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine temporale diverso può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell'ordine ovvero la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affarenecessità di una proroga del termine.
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Samples: Economic Collective Agreement