Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) Clausole campione

Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR). All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:  AGENTE O RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui; 1 % sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui.  AGENTE O RAPPRESENTANTE PLURIMANDATARIO 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui; 1 % sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui. L'indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:  ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;  concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al Fondo FIRR della Fondazione Enasarco a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’Agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione. Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà dell'accantonamento del FIRR presso l’ENASARCO, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza.
Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR). All’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o rappresentante un’indennità, calcola- ta sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate: L’indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate: Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme re- golamentari di cui al successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventual- mente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all’agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra. Le parti stipulanti, ferma restando l’obbligatorietà dell’accantonamento del Firr presso la Fondazione Enasarco, concordano di procedere alla costituzione di una commissione pari- tetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previden- ziale dell’indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione pari- tetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza.

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  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

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