Common use of Provvigioni Clause in Contracts

Provvigioni. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha inoltre ridotto da 60 a 30 giorni il termine entro il quale il preponente deve comunicare l’accettazione o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agente. In caso di mancata comunicazione del rifiuto da parte del preponente entro tale termine, l’ordine si intenderà accettato e l’agente avrà diritto alla provvigione. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche anche in tema di provvigioni. In primo luogo, è stato esteso da 4 a 6 mesi il periodo di possibile maturazione in favore dell’agente delle provvigioni c.d. postume, ossia delle provvigioni inerenti ad affari trattati direttamente dall’agente la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia. Solo per gli affari conclusi dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto – e non più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto a provvigioni. Per gli affari conclusi entro tale termine, invece, a condizione che dimostri che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli svolta nel corso del rapporto, l’agente avrà diritto alla provvigione. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha, inoltre, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per l’attribuzione degli incarichi accessori di riscossione di somme e di coordinamento di altri agenti. Sotto il previgente A.E.C., per l’attività di riscossione doveva essere prevista una provvigione separata, mentre per l’attività di coordinamento un compenso non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo ha, invece, previsto che per entrambe le attività le parti possano prevedere, a loro scelta, un compenso aggiuntivo non provvigionale o una apposita provvigione separata. Con riferimento, infine, ai tempi di liquidazione delle provvigioni, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioni, che sono passati dal tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, ovvero il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Provvigioni. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 Codice Civile, che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato: “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha inoltre ridotto da 60 a 30 giorni diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo xxxxxxxxxx.Xx provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. Ai sensi del quarto comma dell’articolo 1748 C.C. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il termine entro il quale terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente deve comunicare l’accettazione avesse eseguito la prestazione a suo carico. La provvigione spetta all'agente o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agenterappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente. In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero. Salvo diverso accordo fra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell’ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempre che rientranti nell’ambito del mandato conferito. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di mancata comunicazione malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del rifiuto contratto e la conclusione è da parte ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti; a tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente entro sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, l’ordine si intenderà accettato la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e l’agente avrà diritto alla non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche anche fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in tema nessun caso diminuito. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di provvigionivaluta concordati per condizioni di pagamento. In primo luogo, Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato esteso da 4 concluso l’affare, la provvigione compete all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a 6 mesi il periodo di possibile maturazione in favore dell’agente delle provvigioni c.dquanto previsto dagli artt. postume1742 e 1746 Cod. Civ., ossia delle provvigioni inerenti ad affari trattati direttamente dall’agente la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia. Solo per gli affari conclusi dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto – e non più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto a provvigioni. Per gli affari conclusi entro tale termine, invece, a condizione che dimostri che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli svolta nel corso del rapporto, l’agente avrà diritto alla provvigione. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha, inoltre, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per l’attribuzione degli incarichi accessori di riscossione di somme e ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti. Sotto il previgente A.E.C.agenti in una determinata area, per l’attività di riscossione doveva purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere prevista una provvigione separatastabilito uno specifico compenso aggiuntivo, mentre per l’attività di coordinamento un compenso in forma non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo ha, invece, previsto che L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per entrambe le il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività le parti possano prevedere, a loro scelta, un compenso aggiuntivo non provvigionale o una apposita provvigione separata. Con riferimento, infine, ai tempi di liquidazione delle provvigioni, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore recupero degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioni, che sono passati dal tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, ovvero il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentualiinsoluti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Provvigioni. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo Ai sensi dell’art. 1748 cod. civ., l’agente o rappresentante ha inoltre ridotto da 60 diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a 30 giorni cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Qualora gli venga conferito l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante (elemento accidentale del contratto), quest’ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione di incasso. L’obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il termine entro il quale il preponente deve comunicare l’accettazione caso in cui l’agente o il rifiuto rappresentante svolga la sola attività di recupero degli ordini trasmessi dall’agenteinsoluti. Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L’agente o rappresentante che tratta in regime di monomandato gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per un'equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di mancata comunicazione cessazione o risoluzione del rifiuto contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da parte lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente entro sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, l’ordine si intenderà accettato la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e l’agente avrà diritto alla non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche anche in tema di provvigioni. In primo luogo, è stato esteso da 4 a 6 mesi il periodo di possibile maturazione in favore dell’agente delle provvigioni c.d. postume, ossia delle provvigioni inerenti ad affari trattati direttamente dall’agente la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia. Solo per fatti comunque salvi gli affari conclusi dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto – e non più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto a provvigioni. Per gli affari conclusi entro tale termine, invece, a condizione che dimostri che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli svolta nel corso del rapporto, l’agente avrà diritto alla provvigione. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha, inoltre, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per l’attribuzione degli incarichi accessori di riscossione di somme e di coordinamento di altri agenti. Sotto il previgente A.E.C., per l’attività di riscossione doveva essere prevista una provvigione separata, mentre per l’attività di coordinamento un compenso non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo ha, invece, previsto che per entrambe accordi fra le attività le parti possano prevedere, a loro scelta, un compenso aggiuntivo non provvigionale o una apposita provvigione separata. Con riferimento, infine, ai tempi di liquidazione delle provvigioni, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioniparti, che sono passati dal tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e successive modifiche, ovvero il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentualiconclusione dell'affare.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Provvigioni. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha inoltre ridotto La provvigione è prevista dalla legge (art. 2099 Codice Civile) come una tipica forma retributiva, in cui coesiste la partecipazione e l’incentivo alla produzione, diffusa in particolar modo nel settore commerciale dove il prestatore di lavoro procacciando un affare percepisce un ulteriore corrispettivo che premia un aspetto positivo del suo lavoro. La contrattazione collettiva dedica una specifica regolamentazione a tale istituto, laddove in alcuni contratti, come quello di agenzia, di commissione, di mediazione, la provvigione è intesa come corrispettivo della prestazione principale, poiché il lavoro è svolto da 60 un soggetto che agisce per conto e nell’interesse della parte contraente. La finalità di tale tipo di corresponsione, che può essere in tutto o solo in parte a 30 giorni il termine entro il quale il preponente deve comunicare l’accettazione o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agente. In caso di mancata comunicazione del rifiuto da parte del preponente entro tale termine, l’ordine si intenderà accettato e l’agente avrà diritto alla provvigione. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche anche in tema di provvigioni. In primo luogo, è stato esteso da 4 quella di proporzionare la retribuzione al risultato della prestazione, stimolando allo stesso tempo il lavoratore a 6 mesi svolgere il periodo di possibile maturazione proprio lavoro con diligenza ed impegno. Solitamente l’importo della provvigione è riferito agli affari conclusi e perfezionati mediante contratto e spesso in favore dell’agente delle provvigioni c.drelazione a quelli andati a buon fine, intendendo per tali anche quelli perfezionati mediante l’esecuzione dell’obbligazione. postume, ossia delle provvigioni inerenti ad affari trattati direttamente dall’agente la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente La contrattazione collettiva fa riferimento alla cessazione del disciplina applicata al rapporto di agenzia, dove il diritto alle provvigioni scaturisce dal buon esito di un’operazione di intermediazione che abbia prodotto un utile, ma patti individuali potranno sicuramente prevedere condizioni di miglior favore, riducendo ad esempio l’alea retributiva che incombe sull’agente, attraverso la corresponsione della provvigione anche nel caso in cui venga assunto solo l’impegno contrattuale. Solo per Generalmente i C.C.N.L. prevedono forme miste di provvigione, costituite da una parte fissa (a tempo) e da una parte variabile in base all’ammontare degli affari conclusi. A sostegno la giurisprudenza afferma il diritto ad una garanzia minima del prestatore che gli affari conclusi dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto – assicuri una retribuzione equa e non più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto sufficiente ed indipendente dal risultato della prestazione (Cassazione 3/7/1980, n. 4237). Il sistema di remunerazione a provvigioni. Per gli affari conclusi entro tale termine, inveceinfatti, a condizione che dimostri che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli svolta nel corso del rapportoin un rapporto di lavoro subordinato, l’agente avrà diritto alla provvigione. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo hasolitamente, inoltre, equiparato prevede la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per l’attribuzione degli incarichi accessori contemporanea pattuizione di riscossione una retribuzione-base o di somme e di coordinamento di altri agenti. Sotto il previgente A.E.C., per l’attività di riscossione doveva essere prevista una provvigione separata, mentre per l’attività di coordinamento un compenso non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo ha, invece, previsto che per entrambe le attività le parti possano prevedere, a loro scelta, un compenso aggiuntivo non provvigionale o una apposita provvigione separata. Con riferimento, infine, ai tempi di liquidazione delle provvigioni, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioni, che sono passati dal tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, ovvero il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentualiminimo garantito (Cass.5/01/1984 n.35).

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Samples: Retribuzione

Provvigioni. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo Ai sensi dell’art. 1748 cod. civ., l’agente o rappresentante ha inoltre ridotto da 60 diritto alla provvigione, deter- minata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quan- do l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a 30 giorni il termine entro il quale il preponente deve comunicare l’accettazione cui è ragguagliata la provvigione gli scon- ti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvi- gionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L’obbligo di stabilire la provvigione separata o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agentecompenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà es- sere stabilita una provvigione separata o uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell’affare si effet- tui su accordo fra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corri- sposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla dit- ta sia inferiore all’importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l’insolvenza parziale del compratore sia infe- riore al 15% del valore del venduto, l’agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avu- to esecuzione per causa imputabile al preponente. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla prov- vigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, xxxxxxxxx rientranti nell’ambi- to del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l’esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusi- va ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all’agente, che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diversi accordi fra le parti per un’equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di mancata comunicazione cessazione o risoluzione del rifiuto da parte del preponente entro tale terminecontratto di agenzia, l’ordine si intenderà accettato e l’agente avrà o rappresentante ha diritto alla provvigioneprovvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai com- mi precedenti, e salvo l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di pre- stare l’opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche in tema di provvigioni. In primo luogodopo lo scioglimento del contratto, è stato esteso da 4 a 6 mesi il periodo di possibile maturazione in favore dell’agente delle provvigioni c.d. postume, ossia delle provvigioni inerenti ad affari trattati direttamente dall’agente se la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia. Solo per gli affari conclusi dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto – e non più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto a provvigioni. Per gli affari conclusi entro tale termine, invece, a condizione che dimostri che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli lui svolta nel corso ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all’atto della cessazione del rapporto, l’agente o rappresentante relazionerà detta- gliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a cau- sa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell’arco di sei mesi dal- la data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l’agente avrà diritto alla alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell’agente, non potrà più esse- re considerata conseguenza dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha, inoltre, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per l’attribuzione degli incarichi accessori di riscossione di somme e di coordinamento di altri agenti. Sotto il previgente A.E.C., per l’attività di riscossione doveva essere prevista una provvigione separata, mentre per l’attività di coordinamento un compenso non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo ha, invece, previsto che per entrambe Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le attività le parti possano prevedere, a loro scelta, un compenso aggiuntivo non provvigionale o una apposita provvigione separata. Con riferimento, infine, ai tempi di liquidazione delle provvigioni, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioniparti, che sono passati dal tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e successive modifiche, ovvero il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentualiconclusione dell’affare.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Provvigioni. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo 1. L’Agente, ai sensi dell’art. 1748 cod. civ., è compensato a provvigione, determinata in misura percentuale sugli affari andati a buon fine. Per determinate merci definite con l’accordo provvigionale, può essere concordato, in luogo della percentuale, un compenso in cifra prefissata, o una provvigione commisurata al compenso di distribuzione, se prestabilito. 2. Se le provvigioni sono liquidate al momento dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi in cui lo stesso non vada a buon fine per cause non imputabili al Consorzio, l'Agente è tenuto, ai sensi dell’art. 1748, comma 6, del codice civile, a restituire le relative provvigioni riscosse. 3. Nel caso in cui il Consorzio affidi all’Agente anche l’incarico di vendere prodotti cerealicoli, la determinazione del prezzo di vendita e del relativo compenso sarà effettuata distintamente. 4. L’Agente che tratta con obbligo di esclusiva gli affari del Consorzio ha inoltre ridotto da 60 a 30 giorni il termine entro il quale il preponente deve comunicare l’accettazione o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agente. In caso di mancata comunicazione del rifiuto da parte del preponente entro tale termine, l’ordine si intenderà accettato e l’agente avrà diritto alla provvigione. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche provvigione anche in tema di provvigioni. In primo luogo, è stato esteso da 4 a 6 mesi il periodo di possibile maturazione in favore dell’agente delle provvigioni c.d. postume, ossia delle provvigioni inerenti ad affari trattati direttamente dall’agente la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia. Solo per gli affari conclusi dopo 6 mesi dalla cessazione dal Consorzio stesso senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del rapporto – e mandato conferitogli. 5. E’ consentita al Consorzio la facoltà di non più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto a provvigioni. Per riconoscere provvigioni per gli affari conclusi entro tale terminedirettamente e senza l’intervento dell’Agente per determinati acquirenti e per determinate merci, invececosì come è consentita la facoltà di predeterminare una riduzione delle provvigioni per le vendite effettuate o a condizioni speciali, o a condizione singoli o a Enti che dimostri istituzionalmente rivendano le merci o le assegnino ai propri soci. 6. Le condizioni e le facoltà di cui ai commi precedenti dovranno risultare in modo specifico nella lettera di incarico, o da successive intese scritte intervenute fra le Parti, anche in relazione al prezzo minimo praticabile nelle vendite, fermo restando che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli svolta nel corso del rapportonon potranno riguardare clienti precedentemente acquisiti dall’Agente (art. 1748, l’agente avrà diritto alla provvigionecod. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo haciv., inoltre, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per l’attribuzione degli incarichi accessori di riscossione di somme e secondo comma). 7. Nel caso all’Agente siano affidate attività di coordinamento di altri agenti. Sotto Agenti in una determinata zona, il previgente A.E.C., Consorzio potrà riconoscere per l’attività di riscossione doveva essere prevista una provvigione separata, mentre per l’attività di coordinamento un compenso non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo ha, invece, previsto che per entrambe le attività le parti possano prevedere, a loro scelta, un tale incarico uno specifico compenso aggiuntivo al trattamento provvigionale. 8. L’Agente non provvigionale o una apposita provvigione separata. Con riferimento, infine, ai tempi ha diritto al rimborso delle spese connesse all’esercizio dell’attività di liquidazione delle provvigioni, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioni, che sono passati dal tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, ovvero il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentualiagenzia.

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Samples: Economic Collective Agreement

Provvigioni. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo 1. In conformità a quanto prescritto dall’art. 1748 cod.civ. l’Agente ha inoltre ridotto diritto alla provvigione, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto per effetto del suo intervento. La provvigione è, altresì, dovuta per i contratti conclusi, anche dopo lo scioglimento del rapporto o dopo la sua sospensione ai sensi degli artt. 8 (“malattia ed infortunio”) e 9 (“gravidanza e puerperio”), sempre che ricorrano i requisiti di cui all’art. 1748, 3° comma, del cod.civ.. In tale caso la provvigione è dovuta per intero all’Agente, salvo che da 60 a 30 giorni specifiche circostanze risulti equo ripartire proporzionalmente la provvigione con gli agenti intervenuti. 2. I criteri per il termine entro conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti. 3. Nel caso sia affidato all’Agente l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo. 4. L’Agente impegnato ad esercitare la propria attività esclusivamente per un solo Intermediario ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza il quale il preponente deve comunicare l’accettazione o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agentesuo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato conferito. 5. In caso di mancata comunicazione cessazione o risoluzione del rifiuto da parte contratto di agenzia, l’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dal preponente anche dopo tale data, salvo, in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo per l’Agente, a richiesta del preponente di prestare l’opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso. 6. Gli Intermediari cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre. Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, l’Intermediario invierà all’Agente un estratto conto delle provvigioni nonché il relativo importo, con l’adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. Tale estratto conto si intende definitivamente approvato dall’Agente a meno di contestazione scritta e motivata inviata all’Intermediario Finanziario entro tale termine, l’ordine si intenderà accettato e l’agente avrà diritto alla provvigione. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche anche in tema di provvigioninon oltre 30 giorni dal ricevimento del medesimo. In primo luogocaso di contestazioni, è stato esteso da 4 a 6 mesi l’Intermediario verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia. 7. Qualora l’Intermediario ritardi il periodo di possibile maturazione in favore dell’agente pagamento delle provvigioni c.d. postumedovute di oltre 15 giorni, ossia delle provvigioni inerenti ad affari trattati direttamente dall’agente la rispetto al termine di cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia. Solo per gli affari conclusi dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto – e non più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto al comma precedente, sarà tenuta a provvigioni. Per gli affari conclusi entro tale termine, invece, a condizione che dimostri che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli svolta nel corso del rapporto, l’agente avrà diritto alla provvigione. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha, inoltre, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per l’attribuzione degli incarichi accessori di riscossione di versare su tali somme e di coordinamento di altri agenti. Sotto il previgente A.E.C., per l’attività di riscossione doveva essere prevista una provvigione separata, mentre per l’attività di coordinamento un compenso non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo ha, invece, previsto che per entrambe le attività le parti possano prevedere, a loro scelta, un compenso aggiuntivo non provvigionale o una apposita provvigione separata. Con riferimento, infine, ai tempi di liquidazione delle provvigioni, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioni, che sono passati dal interesse pari al tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, ovvero il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali.

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Samples: Collective Agreement

Provvigioni. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo Ai sensi dell’art. 1748 cod. civ., l’agente o rappresentante ha inoltre ridotto da 60 diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a 30 giorni il termine entro il quale il preponente deve comunicare l’accettazione cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell’affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verseràall’agente o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agenterappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l’insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l’agente o rappresentante avràdiritto alla provvigione sulla quota soluta. Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvisionale. La provvigione spetta l’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato affidatogli. Qualora la promozione e l’esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verràriconosciuta all’agente, che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diversi accordi fra le parti per un’equa ripartizione della provvigione stessa. In caso di mancata comunicazione cessazione o risoluzione del rifiuto da parte del preponente entro tale terminecontratto di agenzia, l’ordine si intenderà accettato e l’agente avrà o rappresentante ha diritto alla provvigioneprovvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche L’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche in tema di provvigioni. In primo luogodopo lo scioglimento del contratto, è stato esteso da 4 a 6 mesi il periodo di possibile maturazione in favore dell’agente delle provvigioni c.d. postume, ossia delle provvigioni inerenti ad affari trattati direttamente dall’agente se la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia. Solo per gli affari conclusi dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto – e non più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto a provvigioni. Per gli affari conclusi entro tale termine, invece, a condizione che dimostri che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli lui svolta nel corso ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all’atto della cessazione del rapporto, l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Qualora, nell’arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l’agente avrà diritto alla alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha, inoltre, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per l’attribuzione degli incarichi accessori di riscossione di somme e di coordinamento di altri agenti. Sotto il previgente A.E.C., per l’attività di riscossione doveva essere prevista una provvigione separata, mentre per l’attività di coordinamento un compenso non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo ha, invece, previsto che per entrambe Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le attività le parti possano prevedere, a loro scelta, un compenso aggiuntivo non provvigionale o una apposita provvigione separata. Con riferimento, infine, ai tempi di liquidazione delle provvigioni, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioniparti, che sono passati dal tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e successive modifiche, ovvero il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentualiconclusione dell’affare.

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Samples: Economic Collective Agreement

Provvigioni. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente o rappresentante ha inoltre ridotto da 60 a 30 giorni il termine entro il quale il preponente deve comunicare l’accettazione o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agente. In caso di mancata comunicazione del rifiuto da parte del preponente entro tale termine, l’ordine si intenderà accettato e l’agente avrà diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche in tema di provvigioni. In primo luogo, è stato esteso da 4 a 6 mesi il periodo di possibile maturazione in favore dell’agente delle provvigioni c.d. postume, ossia delle provvigioni inerenti ad affari trattati direttamente dall’agente la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia. Solo per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato conferito. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo 6 mesi dalla cessazione lo scioglimento del rapporto – e non più 4 come contratto, o dopo la sospensione del contratto in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto a provvigioni. Per caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro tale termineun termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, invece, a condizione salvo che dimostri da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Le parti convengono che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli svolta nel corso del rapporto, l’agente avrà diritto alla provvigionealle relative provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 cod. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo haciv., inoltreche si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato (1) I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l’affare, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere provvigione compete all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo fra le parti. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per l’attribuzione degli incarichi accessori conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di riscossione di somme svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti. Sotto il previgente A.E.C.agenti in una determinata area, per l’attività di riscossione doveva purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere prevista una provvigione separatastabilito uno specifico compenso aggiuntivo, mentre per l’attività di coordinamento un compenso in forma non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo haIn qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, invecequalora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, previsto la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per entrambe cause imputabili al preponente. . (1) Art. 1748 (Diritti dell'agente) Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le attività le parti possano prevedereprovvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. N.B.: Articolo modificato dall'art. 2, a loro sceltaD.Lgs. 10 settembre 1991, un compenso aggiuntivo non provvigionale o una apposita provvigione separatan. 303 e successivamente così sostituito dall'art. Con riferimento3, infineX.Xxx. 15 febbraio 1999, n. 65. In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai tempi di liquidazione delle soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate. Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il valore degli interessi in caso rigetto totale o parziale dell'ordine ovvero la necessità di ritardato pagamento delle provvigioni, che sono passati dal tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, ovvero il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentualiuna proroga del termine.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Provvigioni. Le novità più significative riguardano la disciplina della provvigione sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto con l’agente. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha inoltre ridotto da 60 a 30 giorni il termine entro il quale il preponente deve comunicare l’accettazione o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agentea.e.c. In caso di mancata comunicazione del rifiuto da parte del preponente entro tale termineprevede che, l’ordine si intenderà accettato e l’agente avrà diritto alla provvigione. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche anche in tema di provvigioni. In primo luogo, è stato esteso da 4 a 6 mesi il periodo di possibile maturazione in favore dell’agente al fine della liquidazione delle provvigioni c.d. postume, ossia delle provvigioni inerenti ad affari trattati direttamente dall’agente la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia. Solo per gli affari conclusi dopo 6 lo scioglimento del contratto, “l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Per le trattative concluse nell’arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto – e non (od eventualmente nell’arco del più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto a provvigionilungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia A V V . Per gli affari conclusi entro tale termine, invece, a condizione che dimostri che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli B A R B A R A F A G G I A N A V V . C H I A R A T I N E L L O D O T T . B E A T R I C E F A V E R O D O T T . C A R L O B A G G I O riconducibile all’attività prevalentemente svolta nel corso dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del rapportocontratto di agenzia, l’agente avrà diritto alla alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell’agente, non potrà essere considerata conseguenza dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo haSono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, inoltreche prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell’affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per l’attribuzione degli incarichi accessori ma in nessun caso diminuito”. Quanto alle modalità di riscossione di somme e di coordinamento di altri agenti. Sotto il previgente A.E.C., per l’attività di riscossione doveva essere prevista una provvigione separata, mentre per l’attività di coordinamento un compenso non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo ha, invece, previsto che per entrambe le attività le parti possano prevedere, a loro scelta, un compenso aggiuntivo non provvigionale o una apposita provvigione separata. Con riferimento, infine, ai tempi di liquidazione delle provvigioni, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioni, non è più espressamente previsto che sono passati la mancata contestazione da parte dell’agente del conto delle provvigioni entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso equivalga ad accettazione, mentre è espressamente prevista l’applicazione del tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgscui al d. lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, ovvero 231/2001 (interessi moratori) per il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentualicaso del ritardato pagamento delle provvigioni da parte del preponente.

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Samples: Nuovo Accordo Economico Collettivo Per Gli Agenti E Rappresentanti Del Settore Commercio

Provvigioni. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha inoltre ridotto da 60 Qualora il viaggiatore o piazzista sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a 30 giorni il termine entro il quale il preponente deve comunicare l’accettazione o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agentebuon fine. In Nel caso di mancata comunicazione fallimento o di provata insolvenza del rifiuto cliente, non sarà dovuta al viaggiatore o al piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di riparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65%. Al viaggiatore o piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati gia approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa. Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l’affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture. La liquidazione dovrà farsi in base all’importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da parte del preponente entro tale terminecolpa della ditta; non sono altresi deducibili gli sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell’affare, l’ordine si intenderà accettato all’atto o dopo l’emissione della fattura e l’agente avrà diritto alla che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima. Al viaggiatore o al piazzista retribuito anche a provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche La provvigione è dovuta anche in tema di provvigioni. In primo luogo, è stato esteso da 4 a 6 mesi il periodo di possibile maturazione in favore dell’agente delle provvigioni c.d. postume, ossia delle provvigioni inerenti ad sugli affari trattati direttamente dall’agente la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto di agenzia. Solo per gli affari conclusi e la cui esecuzione deve avvenire dopo 6 mesi dalla cessazione la fine del rapporto stesso. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e non più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto a provvigioni. Per gli affari conclusi entro tale termine, invece, a condizione che dimostri che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli svolta nel corso del rapporto, l’agente avrà diritto alla provvigione. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha, inoltre, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per l’attribuzione degli incarichi accessori di riscossione di somme e di coordinamento di altri agenti. Sotto il previgente A.E.C., per l’attività di riscossione doveva essere prevista una provvigione separata, mentre per l’attività di coordinamento un compenso non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo ha, invece, previsto che per entrambe le attività le parti possano prevedere, a loro scelta, un compenso aggiuntivo non provvigionale dipendente viaggiatore o una apposita provvigione separata. Con riferimento, infine, ai tempi di liquidazione delle provvigioni, il nuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioni, che sono passati dal tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, ovvero il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentualipiazzista.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro