Provvigioni. 1. L’Agente, ai sensi dell’art. 1748 cod. civ., è compensato a provvigione, determinata in misura percentuale sugli affari andati a buon fine. Per determinate merci definite con l’accordo provvigionale, può essere concordato, in luogo della percentuale, un compenso in cifra prefissata, o una provvigione commisurata al compenso di distribuzione, se prestabilito. 2. Se le provvigioni sono liquidate al momento dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi in cui lo stesso non vada a buon fine per cause non imputabili al Consorzio, l'Agente è tenuto, ai sensi dell’art. 1748, comma 6, del codice civile, a restituire le relative provvigioni riscosse. 3. Nel caso in cui il Consorzio affidi all’Agente anche l’incarico di vendere prodotti cerealicoli, la determinazione del prezzo di vendita e del relativo compenso sarà effettuata distintamente. 4. L’Agente che tratta con obbligo di esclusiva gli affari del Consorzio ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dal Consorzio stesso senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato conferitogli. 5. E’ consentita al Consorzio la facoltà di non riconoscere provvigioni per gli affari conclusi direttamente e senza l’intervento dell’Agente per determinati acquirenti e per determinate merci, così come è consentita la facoltà di predeterminare una riduzione delle provvigioni per le vendite effettuate o a condizioni speciali, o a singoli o a Enti che istituzionalmente rivendano le merci o le assegnino ai propri soci. 6. Le condizioni e le facoltà di cui ai commi precedenti dovranno risultare in modo specifico nella lettera di incarico, o da successive intese scritte intervenute fra le Parti, anche in relazione al prezzo minimo praticabile nelle vendite, fermo restando che non potranno riguardare clienti precedentemente acquisiti dall’Agente (art. 1748, cod. civ., secondo comma). 7. Nel caso all’Agente siano affidate attività di coordinamento di altri Agenti in una determinata zona, il Consorzio potrà riconoscere per tale incarico uno specifico compenso aggiuntivo al trattamento provvigionale. 8. L’Agente non ha diritto al rimborso delle spese connesse all’esercizio dell’attività di agenzia.
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Samples: Economic Collective Agreement
Provvigioni. 1Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha inoltre ridotto da 60 a 30 giorni il termine entro il quale il preponente deve comunicare l’accettazione o il rifiuto degli ordini trasmessi dall’agente. L’AgenteIn caso di mancata comunicazione del rifiuto da parte del preponente entro tale termine, ai sensi dell’artl’ordine si intenderà accettato e l’agente avrà diritto alla provvigione. 1748 codSono state inoltre introdotte alcune modifiche anche in tema di provvigioni. civ.In primo luogo, è compensato stato esteso da 4 a provvigione6 mesi il periodo di possibile maturazione in favore dell’agente delle provvigioni c.d. postume, determinata in misura percentuale sugli ossia delle provvigioni inerenti ad affari andati a buon finetrattati direttamente dall’agente la cui conclusione è tuttavia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia. Per determinate merci definite con l’accordo provvigionale, può essere concordato, in luogo della percentuale, un compenso in cifra prefissata, o una provvigione commisurata al compenso di distribuzione, se prestabilito.
2. Se le provvigioni sono liquidate al momento dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi in cui lo stesso non vada a buon fine per cause non imputabili al Consorzio, l'Agente è tenuto, ai sensi dell’art. 1748, comma 6, del codice civile, a restituire le relative provvigioni riscosse.
3. Nel caso in cui il Consorzio affidi all’Agente anche l’incarico di vendere prodotti cerealicoli, la determinazione del prezzo di vendita e del relativo compenso sarà effettuata distintamente.
4. L’Agente che tratta con obbligo di esclusiva gli affari del Consorzio ha diritto alla provvigione anche Solo per gli affari conclusi dal Consorzio stesso senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito dopo 6 mesi dalla cessazione del mandato conferitogli.
5rapporto – e non più 4 come in precedenza - l’agente non potrà più reclamare alcun diritto a provvigioni. E’ consentita al Consorzio la facoltà di non riconoscere provvigioni per Per gli affari conclusi direttamente entro tale termine, invece, a condizione che dimostri che sono stati conclusi per effetto soprattutto dell’attività da egli svolta nel corso del rapporto, l’agente avrà diritto alla provvigione. Il nuovo testo dell’Accordo Economico Collettivo ha, inoltre, equiparato la disciplina del compenso da riconoscere all’agente per l’attribuzione degli incarichi accessori di riscossione di somme e senza l’intervento dell’Agente per determinati acquirenti e per determinate merci, così come è consentita la facoltà di predeterminare una riduzione delle provvigioni per le vendite effettuate o a condizioni speciali, o a singoli o a Enti che istituzionalmente rivendano le merci o le assegnino ai propri soci.
6. Le condizioni e le facoltà di cui ai commi precedenti dovranno risultare in modo specifico nella lettera di incarico, o da successive intese scritte intervenute fra le Parti, anche in relazione al prezzo minimo praticabile nelle vendite, fermo restando che non potranno riguardare clienti precedentemente acquisiti dall’Agente (art. 1748, cod. civ., secondo comma).
7. Nel caso all’Agente siano affidate attività di coordinamento di altri Agenti in agenti. Sotto il previgente A.E.C., per l’attività di riscossione doveva essere prevista una determinata zonaprovvigione separata, mentre per l’attività di coordinamento un compenso non provvigionale. Il nuovo Accordo Economico Collettivo ha, invece, previsto che per entrambe le attività le parti possano prevedere, a loro scelta, un compenso aggiuntivo non provvigionale o una apposita provvigione separata. Con riferimento, infine, ai tempi di liquidazione delle provvigioni, il Consorzio potrà riconoscere per tale incarico uno specifico compenso aggiuntivo al trattamento provvigionalenuovo Accordo Economico Collettivo ha modificato il valore degli interessi in caso di ritardato pagamento delle provvigioni, che sono passati dal tasso ufficiale di riferimento ai tassi stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, ovvero il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali.
8. L’Agente non ha diritto al rimborso delle spese connesse all’esercizio dell’attività di agenzia.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Provvigioni. 1. L’AgenteIn conformità a quanto prescritto dall’art. 1748 cod.civ. l’Agente ha diritto alla provvigione, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto per effetto del suo intervento. La provvigione è, altresì, dovuta per i contratti conclusi, anche dopo lo scioglimento del rapporto o dopo la sua sospensione ai sensi dell’artdegli artt. 1748 cod8 (“malattia ed infortunio”) e 9 (“gravidanza e puerperio”), sempre che ricorrano i requisiti di cui all’art. civ.1748, 3° comma, del cod.civ.. In tale caso la provvigione è compensato a provvigionedovuta per intero all’Agente, determinata in misura percentuale sugli affari andati a buon fine. Per determinate merci definite salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire proporzionalmente la provvigione con l’accordo provvigionale, può essere concordato, in luogo della percentuale, un compenso in cifra prefissata, o una provvigione commisurata al compenso di distribuzione, se prestabilitogli agenti intervenuti.
2. Se I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le provvigioni sono liquidate al momento dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi in cui lo stesso non vada a buon fine per cause non imputabili al Consorzio, l'Agente è tenuto, ai sensi dell’art. 1748, comma 6, del codice civile, a restituire le relative provvigioni riscosseparti.
3. Nel caso in cui il Consorzio affidi sia affidato all’Agente anche l’incarico di vendere prodotti cerealicolicoordinamento di altri agenti in una determinata area, la determinazione del prezzo di vendita e del relativo purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso sarà effettuata distintamenteaggiuntivo.
4. L’Agente che tratta con obbligo di esclusiva gli affari del Consorzio impegnato ad esercitare la propria attività esclusivamente per un solo Intermediario ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dal Consorzio stesso senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato conferitogliconferito.
5. E’ consentita al Consorzio In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dal preponente anche dopo tale data, salvo, in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo per l’Agente, a richiesta del preponente di prestare l’opera di sua competenza per la facoltà di non riconoscere provvigioni per gli completa e regolare esecuzione degli affari conclusi direttamente e senza l’intervento dell’Agente per determinati acquirenti e per determinate merci, così come è consentita la facoltà di predeterminare una riduzione delle provvigioni per le vendite effettuate o a condizioni speciali, o a singoli o a Enti che istituzionalmente rivendano le merci o le assegnino ai propri sociin corso.
6. Le condizioni Gli Intermediari cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre. Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, l’Intermediario invierà all’Agente un estratto conto delle provvigioni nonché il relativo importo, con l’adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. Tale estratto conto si intende definitivamente approvato dall’Agente a meno di contestazione scritta e motivata inviata all’Intermediario Finanziario entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del medesimo. In caso di contestazioni, l’Intermediario verserà le facoltà di cui ai commi precedenti dovranno risultare in modo specifico nella lettera di incarico, o da successive intese scritte intervenute fra le Parti, anche in relazione al prezzo minimo praticabile nelle vendite, fermo restando che eventuali ulteriori somme non potranno riguardare clienti precedentemente acquisiti dall’Agente (art. 1748, cod. civ., secondo comma)oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.
7. Nel caso all’Agente siano affidate attività Qualora l’Intermediario ritardi il pagamento delle provvigioni dovute di coordinamento oltre 15 giorni, rispetto al termine di altri Agenti in una determinata zonacui al comma precedente, il Consorzio potrà riconoscere per tale incarico uno specifico compenso aggiuntivo sarà tenuta a versare su tali somme un interesse pari al trattamento provvigionaletasso ufficiale di riferimento .
8. L’Agente non ha diritto al rimborso delle spese connesse all’esercizio dell’attività di agenzia.
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Samples: Collective Agreement
Provvigioni. 1Le saranno corrisposte le provvigioni di acquisto e di incasso, di cui alla allegata tabella. L’AgenteLe provvigioni riconosciuteLe verranno a Lei versate dalla sottoscritta Agenzia. Con le suddette provvigioni di acquisto e di incasso e con l'indennità del successivo punto 8) si intenderà saldato ogni Suo credito per qualsiasi diritto, ai sensi dell’artragione o pretesa in dipendenza dello scioglimento del rapporto di subagenzia. 1748 cod. civ.Nel caso di annullamento anticipato di una polizza, è compensato a provvigione, determinata in misura percentuale sugli affari andati a buon fine. Per determinate merci definite con l’accordo che comporti storno provvigionale, può essere concordatodovrà restituirci la corrispondente provvigione incassata al momento del perfezionamento della stessa, in luogo ragione della percentuale, un compenso in cifra prefissata, o una provvigione commisurata al compenso di distribuzione, se prestabilito.
2. Se le provvigioni sono liquidate al momento dell'esecuzione residua durata del contratto. Il predetto obbligo permane anche dopo l’eventuale scioglimento, nell'ipotesi in cui lo stesso non vada a buon fine per cause non imputabili al Consorzio, l'Agente è tenuto, ai sensi dell’art. 1748, comma 6qualsiasi ragione, del codice civilepresente contratto di subagenzia, a restituire le relative provvigioni riscosse.
3ove lo storno provvigionale maturi entro 15 mesi dalla data di scioglimento del presente contratto. Il relativo credito dell’agente potrà essere compensato con quello del subagente derivante dall’art. 8) del presente contratto. Nel caso in cui il Consorzio affidi all’Agente anche l’incarico di vendere prodotti cerealicolipremio venga incassato tramite azione legale, promossa da questa Agenzia o dalla Impresa, la determinazione provvigione di incasso di Sua spettanza sarà calcolata al netto del prezzo di vendita % delle totali spese legali relative. Eventuali, future, ulteriori disposizioni, previste dalla legge e/o dall’ISVAP, a riguardo delle condizioni contenute nel presente articolo, Le saranno, comunque, comunicate e del relativo compenso sarà effettuata distintamente.
4. L’Agente che tratta precisate, prontamente, con obbligo di esclusiva gli affari del Consorzio ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dal Consorzio stesso senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato conferitogli.
5. E’ consentita al Consorzio la facoltà di non riconoscere provvigioni per gli affari conclusi direttamente e senza l’intervento dell’Agente per determinati acquirenti e per determinate merci, così come è consentita la facoltà di predeterminare una riduzione delle provvigioni per le vendite effettuate o a condizioni speciali, o a singoli o a Enti che istituzionalmente rivendano le merci o le assegnino ai propri soci.
6. Le condizioni e le facoltà di cui ai commi precedenti dovranno risultare in modo specifico nella apposita lettera di incarico, o da successive intese scritte intervenute fra le Parti, anche in relazione al prezzo minimo praticabile nelle vendite, fermo restando che non potranno riguardare clienti precedentemente acquisiti dall’Agente (art. 1748, cod. civistruzioni., secondo comma).
7. Nel caso all’Agente siano affidate attività di coordinamento di altri Agenti in una determinata zona, il Consorzio potrà riconoscere per tale incarico uno specifico compenso aggiuntivo al trattamento provvigionale.
8. L’Agente non ha diritto al rimborso delle spese connesse all’esercizio dell’attività di agenzia.
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Samples: Subagency Agreement
Provvigioni. 1La provvigione è prevista dalla legge (art. L’Agente2099 Codice Civile) come una tipica forma retributiva, ai sensi dell’artin cui coesiste la partecipazione e l’incentivo alla produzione, diffusa in particolar modo nel settore commerciale dove il prestatore di lavoro procacciando un affare percepisce un ulteriore corrispettivo che premia un aspetto positivo del suo lavoro. 1748 codLa contrattazione collettiva dedica una specifica regolamentazione a tale istituto, laddove in alcuni contratti, come quello di agenzia, di commissione, di mediazione, la provvigione è intesa come corrispettivo della prestazione principale, poiché il lavoro è svolto da un soggetto che agisce per conto e nell’interesse della parte contraente. civ.La finalità di tale tipo di corresponsione, che può essere in tutto o solo in parte a provvigioni, è compensato quella di proporzionare la retribuzione al risultato della prestazione, stimolando allo stesso tempo il lavoratore a provvigione, determinata svolgere il proprio lavoro con diligenza ed impegno. Solitamente l’importo della provvigione è riferito agli affari conclusi e perfezionati mediante contratto e spesso in misura percentuale sugli affari relazione a quelli andati a buon fine, intendendo per tali anche quelli perfezionati mediante l’esecuzione dell’obbligazione. Per determinate merci definite con l’accordo provvigionaleLa contrattazione collettiva fa riferimento alla disciplina applicata al rapporto di agenzia, può essere concordatodove il diritto alle provvigioni scaturisce dal buon esito di un’operazione di intermediazione che abbia prodotto un utile, in luogo ma patti individuali potranno sicuramente prevedere condizioni di miglior favore, riducendo ad esempio l’alea retributiva che incombe sull’agente, attraverso la corresponsione della percentuale, un compenso in cifra prefissata, o una provvigione commisurata al compenso di distribuzione, se prestabilito.
2. Se le provvigioni sono liquidate al momento dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi in cui lo stesso non vada a buon fine per cause non imputabili al Consorzio, l'Agente è tenuto, ai sensi dell’art. 1748, comma 6, del codice civile, a restituire le relative provvigioni riscosse.
3. Nel anche nel caso in cui venga assunto solo l’impegno contrattuale. Generalmente i C.C.N.L. prevedono forme miste di provvigione, costituite da una parte fissa (a tempo) e da una parte variabile in base all’ammontare degli affari conclusi. A sostegno la giurisprudenza afferma il Consorzio affidi all’Agente anche l’incarico diritto ad una garanzia minima del prestatore che gli assicuri una retribuzione equa e sufficiente ed indipendente dal risultato della prestazione (Cassazione 3/7/1980, n. 4237). Il sistema di vendere prodotti cerealicoliremunerazione a provvigioni, infatti, in un rapporto di lavoro subordinato, solitamente, prevede la determinazione del prezzo contemporanea pattuizione di vendita e del relativo compenso sarà effettuata distintamente.
4. L’Agente che tratta con obbligo una retribuzione-base o di esclusiva gli affari del Consorzio ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dal Consorzio stesso senza il suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato conferitogli.
5. E’ consentita al Consorzio la facoltà di non riconoscere provvigioni per gli affari conclusi direttamente e senza l’intervento dell’Agente per determinati acquirenti e per determinate merci, così come è consentita la facoltà di predeterminare una riduzione delle provvigioni per le vendite effettuate o a condizioni speciali, o a singoli o a Enti che istituzionalmente rivendano le merci o le assegnino ai propri soci.
6. Le condizioni e le facoltà di cui ai commi precedenti dovranno risultare in modo specifico nella lettera di incarico, o da successive intese scritte intervenute fra le Parti, anche in relazione al prezzo un minimo praticabile nelle vendite, fermo restando che non potranno riguardare clienti precedentemente acquisiti dall’Agente garantito (art. 1748, cod. civ., secondo commaCass.5/01/1984 n.35).
7. Nel caso all’Agente siano affidate attività di coordinamento di altri Agenti in una determinata zona, il Consorzio potrà riconoscere per tale incarico uno specifico compenso aggiuntivo al trattamento provvigionale.
8. L’Agente non ha diritto al rimborso delle spese connesse all’esercizio dell’attività di agenzia.
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Samples: Retribuzione