Common use of Pubblicazione dei risultati Clause in Contracts

Pubblicazione dei risultati. 9.1 - Nell’ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei e non oggettivamente distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventori. 9.2 - Nell’ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati delle proprie attività di ricerca, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e chiedendone la preventiva autorizzazione alla pubblicazione per iscritto. La suddetta autorizzazione non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

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Samples: Protocollo Di Accordo, Protocollo Di Accordo

Pubblicazione dei risultati. 9.1 - L’eventuale pubblicazione dei risultati del programma di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all’art. 2 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina. Nell’ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti parti omogenei e ed oggettivamente non oggettivamente distinguibili, le Parti parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultatiancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente. Le In tal caso le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventori. 9.2 - Nell’ipotesi gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. Nell’evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati delle proprie attività di ricercadei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte parte per la definizione e chiedendone la realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla pubblicazione per iscrittoparte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. La suddetta autorizzazione non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di detti risultatieventuali risultati inventivi.

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Samples: Collaboration Agreement, Collaboration Agreement

Pubblicazione dei risultati. 9.1 - Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dall’art. 9.4 del Bando di cui in premessa.4 Nell’ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei e ed oggettivamente non oggettivamente distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultatiRisultati. Le In tal caso le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/autori e inventori. 9.2 - . Nell’ipotesi di risultati Risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati delle proprie attività di ricercaRisultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e chiedendone la dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengano dati ed informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione alla pubblicazione per iscritto. La suddetta autorizzazione non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultatiautorizzazione.

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Samples: Contratto Di Collaborazione

Pubblicazione dei risultati. 9.1 - L’eventuale pubblicazione dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all’art. 3 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina. Nell’ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti parti omogenei e ed oggettivamente non oggettivamente distinguibili, le Parti parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultatiancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente. Le In tal caso le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventori. 9.2 - Nell’ipotesi gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. Nell’evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati delle proprie attività di ricercadei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte parte per la definizione e chiedendone la realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla pubblicazione per iscrittoparte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. La suddetta autorizzazione non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di detti risultatieventuali risultati inventivi.

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Samples: Collaboration Agreement

Pubblicazione dei risultati. 9.1 - Nell’ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei e ed oggettivamente non oggettivamente distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventori. 9.2 - Nell’ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ogni ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati delle proprie attività attività, 3 Nel caso di ricercaapporto preponderante da parte di ENEA. 6 solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e chiedendone la preventiva autorizzazione alla pubblicazione che potrà essere negata solo per iscritto. La suddetta autorizzazione non sarà irragionevolmente negata e sarà legata ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte. Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all’altra Parte.

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Samples: Research and Development

Pubblicazione dei risultati. 9.1 - Nell’ipotesi 1. La pubblicazione dei risultati delle attività di Conoscenze ricerca condotte congiuntamente sarà preventivamente concordata dal Comitato supervisore di cui all’art. 4 del presente Accordo. 2. Nel caso di risultati realizzati congiuntamente e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca realizzati congiuntamente, in frutto della piena ed effettiva collaborazionecollaborazione tra tutte le Parti, costituiti da contributi delle Parti omogenei e non oggettivamente distinguibili, le Parti queste ultime si impegnano ad a effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventoricongiunte conformi alla normativa vigente. 9.2 - Nell’ipotesi 3. Nel caso di risultati realizzati e costituiti dalle singole Parti o da contributi delle Parti autonomi e separabiliuna parte di esse, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati delle proprie attività di ricercadar vita a pubblicazioni autonome, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte delle altre Parti alla realizzazione dei risultati stessi e chiedendone chiedendo l’autorizzazione a divulgare eventuali informazioni riservate. 4. Le Parti concorderanno per iscritto e in separato accordo l’uso dei risultati raggiunti congiuntamente degni di protezione brevettuale ovvero tutelabili tramite diritto d’autore. È salva, in ogni caso, la preventiva autorizzazione alla pubblicazione per iscritto. La suddetta autorizzazione non sarà irragionevolmente negata titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultaticon mezzi propri.

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Samples: Collaboration Agreement

Pubblicazione dei risultati. 9.1 - L’eventuale pubblicazione dei risultati della collaborazione scientifica sarà preventivamente concordata dai Responsabili Scientifici di cui all’art. 2 del presente accordo operativo, che in ogni caso si atterranno alla disciplina del presente articolo. Nell’ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti parti omogenei e ed oggettivamente non oggettivamente distinguibili, le Parti parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultatiancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente. Le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventori. 9.2 - Nell’ipotesi Nell’evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati delle proprie attività di ricercadei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte parte per la definizione e chiedendone la realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla pubblicazione per iscrittoparte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. La suddetta autorizzazione non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di detti risultatieventuali risultati inventivi.

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Samples: Operational Agreement for Scientific Collaboration

Pubblicazione dei risultati. 9.1 - Nell’ipotesi di Conoscenze e Risultati derivanti dal Programma di Ricerca realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei e non oggettivamente distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Le pubblicazioni dovranno sempre riportare il nominativo degli autori/inventori. 9.2 - Nell’ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ogni Parte (NEL CASO DI OPZIONE 1) Il COMMITTENTE potrà autonomamente liberamente pubblicare e/o rendere noti i risultati delle proprie attività derivanti dall’attività oggetto del presente contratto facendo menzione dell’attività di ricercaricerca svolta da ENEA e fermo restando che, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del logo dell’ENEA. L’ENEA potrà liberamente e chiedendone gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. ENEA non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione alla pubblicazione scritta del COMMITTENTE, che potrà essere negata solo per iscrittoragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. La suddetta (NEL CASO DI OPZIONE 2) Ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto solo previa autorizzazione non sarà irragionevolmente scritta dell’altra Parte, che potrà essere negata e sarà legata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

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Samples: Commission Agreement