Common use of Pubblicazione dei risultati Clause in Contracts

Pubblicazione dei risultati. L’eventuale pubblicazione dei risultati del programma di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all’art. 2 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina. Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. Nell’evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell’altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Ex, Accordo Di Collaborazione Scientifica

Pubblicazione dei risultati. L’eventuale pubblicazione dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all’art. 2 3 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina. Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. Nell’evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell’altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

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Samples: Convenzione Per Collaborazione Scientifica Tra

Pubblicazione dei risultati. L’eventuale pubblicazione dei risultati Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dall’art. 9.4 del programma di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici Bando di cui all’art. 2 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina. premessa.4 Nell’ipotesi di risultati Risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmentepurché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei Risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli il nominativo degli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionalie inventori. Nell’evenienza Nell’ipotesi di risultati Risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati Risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra parte per la definizione Parte e realizzazione del programma di ricercadandone opportuna comunicazione. Tuttavia, se Se tali pubblicazioni contengono contengano dati ed informazioni resi noti da una parte Parte all’altra in via confidenzialeconfidenzialmente, le parti devono Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventiviautorizzazione.

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Samples: Contratto Di Collaborazione

Pubblicazione dei risultati. L’eventuale pubblicazione dei risultati del programma di ricerca della collaborazione scientifica sarà preventivamente concordata tra i dai Responsabili Scientifici di cui all’art. 2 della del presente convenzioneaccordo operativo, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplinadisciplina del presente articolo. Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. Nell’evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell’altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

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Samples: Accordo Operativo Per Collaborazione Scientifica

Pubblicazione dei risultati. L’eventuale pubblicazione dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all’art. 2 3 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina. C.P.I.A. XXXXXXXX XX XXXXX' - AOO PROTOCOLLO_GENERALE - PR. E. N. 0008445 DEL 16/12/2019 - II.5 Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed e informazioni resi noti da una parte all’altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed e internazionali. Nell’evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell’altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed e hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

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Samples: Convenzione Per Collaborazione Scientifica Tra