Deleghe Clausole campione

Deleghe. A. La delega alla sottoscrizione della convenzione rilasciata dal Comune o dal Soggetto che governa l’ambito ottimale indicato dalle Regioni dovrà essere redatta, a pena di nullità, in conformità all’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ACCORDO e dovrà essere comunicata, a cura del delegante, al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i a mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Il Soggetto delegato non può cedere in tutto o in parte la propria delega ad altro soggetto salvo che per giustificati motivi che devono essere disciplinati e approvati nei singoli allegati tecnici. I Consorzi di filiera non procederanno alla sottoscrizione della Convenzione con il Soggetto delegato in mancanza delle predette comunicazioni da parte, rispettivamente, del delegante e/o del delegato ovvero in caso di comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Deleghe. 1. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega.
Deleghe. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni - fatte salve le materie non delegabili ai sensi di legge - a uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, determinando la durata della delega. L’organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per i compimento di determinati atti, determinandone i poteri.
Deleghe. In caso di impossibilità a prendere parte alle assegnazioni, è possibile nominare una persona delegata, munita di delega, esclusivamente per i concorsi che lo prevedono (specifiche riportate nell’Allegato A). In caso di delega, all’atto dell’assegnazione, chi delega deve esibire la delega alla persona referente, tramite il canale indicato al momento dell’assegnazione (ad esempio via Teams, via e-mail…). Si ricorda che la delega deve essere corredata da copia del documento di identità di xxx xxxxxx.
Deleghe. Il dirigente scolastico di un’istituzione scolastica o il rappresentante della scuola paritaria della rete di ambito non possono esercitare lo strumento della delega.
Deleghe. In caso di impossibilità dello studente a prendere parte alle assegnazioni, è possibile nominare un delegato, munito di delega, esclusivamente per i concorsi che lo prevedono (specifiche riportate nell’Allegato A). In caso di delega, all’atto dell’assegnazione, il delegato deve esibire la delega al Referente, tramite il canale che quest’ultimo indicherà al momento dell’assegnazione (ad esempio via Teams, via e-mail…). Si ricorda che la delega deve essere corredata da copia del documento di identità del delegante stesso.
Deleghe. 1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e attribuzioni a uno degli Amministratori determinando i limiti della delega.
Deleghe. 1. Fatta eccezione per le funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il Rettore può delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico- professionale, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
Deleghe. Il Rettore, con apposito provvedimento, può delegare, alle condizioni previste dall’art. 16 del D.Lgs 81/08, i compiti che risultano delegabili. Secondo l’art. 17, sono obblighi non delegabili del DL:
Deleghe. I bambini, al momento dell’uscita saranno affidati solamente ai genitori; per il ritiro da parte di altre persone, sempre maggiorenni, è necessario compilare un modulo di delega a cui allegare la fotocopia della carta di identità delle persone indicate.