Deleghe Clausole campione

Deleghe. A. La delega alla sottoscrizione della convenzione rilasciata dal Comune o dal Soggetto che governa l’ambito ottimale indicato dalle Regioni dovrà essere redatta, a pena di nullità, in conformità all’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ACCORDO e dovrà essere comunicata, a cura del delegante, al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i a mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Il Soggetto delegato non può cedere in tutto o in parte la propria delega ad altro soggetto salvo che per giustificati motivi che devono essere disciplinati e approvati nei singoli allegati tecnici. I Consorzi di filiera non procederanno alla sottoscrizione della Convenzione con il Soggetto delegato in mancanza delle predette comunicazioni da parte, rispettivamente, del delegante e/o del delegato ovvero in caso di comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle sopra indicate. B. Le convenzioni con i Consorzi di filiera dovranno rispettare i seguenti requisiti: a) la loro durata non può essere superiore a quella del presente ACCORDO: l’eventuale previsione di una durata superiore dovrà ritenersi nulla di diritto per la parte eccedente la durata del presente ACCORDO; b) le deleghe attualmente in corso di validità, all’entrata in vigore del presente ACCORDO, dovranno, a pena di decadenza, recepire i contenuti dell’Allegato ed essere comunicate al/ai Consorzio/i di filiera di volta in volta interessato/i con le modalità di cui sopra nel termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del presente ACCORDO; c) l'indicazione delle modalità, dell'oggetto e dei tempi in merito all'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'attuazione del presente ACCORDO è contenuta nella convenzione; d) il delegato, o in sua vece il sub delegato ove previsto, pena la decadenza della delega, invia semestralmente al Comune e all’Ente di governo dell’ambito ottimale ove costituito un rapporto contenente il valore dei corrispettivi ricevuti per le singole filiere, e le destinazioni finali dei materiali, in base a un modello definito allegato al presente Accordo Quadro; e) i Consorzi di filiera non saranno coinvolti e non potranno essere ritenuti responsabili della corretta e completa trasmissione dei dati di cui al precedente punto d).
Deleghe. In caso di impossibilità a prendere parte alle assegnazioni, è possibile nominare una persona delegata, munita di delega, esclusivamente per i concorsi che lo prevedono (specifiche riportate nell’Allegato A). In caso di delega, all’atto dell’assegnazione, chi delega deve esibire la delega alla persona referente, tramite il canale indicato al momento dell’assegnazione (ad esempio via Teams, via e-mail…). Si ricorda che la delega deve essere corredata da copia del documento di identità di xxx xxxxxx.
Deleghe. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni - fatte salve le materie non delegabili ai sensi di legge - a uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, determinando la durata della delega. L’organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per i compimento di determinati atti, determinandone i poteri.
Deleghe. 1. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega. 2. Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all'art. 7, nonché ai dipendenti del Consorzio. 3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabilite le modalità di ammissione al voto e gli adempimenti a carico del Presidente del seggio per i casi di delega nonché per il caso di mancato deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all’articolo 8.
Deleghe. Il dirigente scolastico di un’istituzione scolastica della rete di ambito non può esercitare lo strumento della delega.
Deleghe. 1. Fatta eccezione per le funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il Rettore può delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico- professionale, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
Deleghe. 1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e attribuzioni a uno degli Amministratori determinando i limiti della delega. 2. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo, se nominato, nonché al Direttore Generale e ad altri componenti della Direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle filiali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto. 3. Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, se nominato, e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.
Deleghe. 1.Per gli Affiliati, nelle assemblee elettive, è ammesso il rilascio di delega all’esercizio del diritto di voto al rappresentante di altro affiliato a condizione che: a) la delega sia redatta su apposito modulo predisposto dalla Federazione o su carta intestata dell’affiliato, con timbro e firma del Presidente o di chi ne sia stato autorizzato come risulta dal modulo di riaffiliazione; b) la persona delegata sia, a sua volta, rappresentante in Assemblea del proprio affiliato di appartenenza, nell’ambito della med esima Regione. 2.Ciascun affiliato avente diritto al voto può essere portatore di delega di altri affiliati della stessa Regione nel numero massimo determinato in sede di avviso di convocazione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 16 comma 6 dello Statuto. 3.Le eventuali correzioni contenute nella delega devono essere espressamente convalidate dal delegante.
Deleghe. 31.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub delega. 31.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. 31.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno. 31.4 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori ed ai sindaci.
Deleghe. 37.1 I Voti in una Assemblea dei soci possono essere espressi sia personalmente che mediante delega, sia in uno scrutinio che per alzata di mano. 37.2 Un s documento che assegna una delega deve essere scritto, secondo la forma approvata dagli Amministratori, preparato da o a nome di chi conferisce la delega e dovrà essere depositato presso l'ufficio della Associazione o nel luogo che può essere indicato di volta in volta dal Consiglio, non meno di 48 ore prima dell'orario di convocazione dell'assemblea in cui la persona designata nel documento ha intenzione di votare, e se quanto viene qui specificato non fosse rispettato il documento di delega non potrà essere considerato valido. 37.3 Un delegato non deve essere necessariamente un Socio.