PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata: 10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand; 10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate; 10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore; 10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante: 10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari; 10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta; 10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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Samples: Regolamento Di Partecipazione, Regolamento Di Partecipazione, Regolamento Di Partecipazione
PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo sub directory del “Catalogo” e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda nell’area riservata sezione catalogo e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda dell’azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatoredall’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo sub directory del “Catalogo” e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 10.6 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, ,a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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Samples: Regolamento Di Partecipazione
PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. . Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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Samples: Regolamento Di Partecipazione
PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà Il Concedente affida alla Concessionaria la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristicogestione diretta della pubblicità fonica e cartellonistica (fissa e mobile) all'interno del complesso sportivo oggetto della presente concessione. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria La concessione della pubblicità è limitata alla durata della presente convenzione. La Concessionaria dovrà stipulare in proprio i relativi contratti esonerando da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/al riguardo il Concedente. Tutte le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità, verranno introitate direttamente dalla Concessionaria. Qualora detta pubblicità sia visibile dalla pubblica via è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal vigente Regolamento Comunale previo nulla osta dell’Ufficio Sport.. L’accertamento di singole violazioni comporta l’applicazione di una penale di euro 2.000,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile revoca della concessione. La Concessionaria si impegna al pagamento dell'imposta sulla pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni). Alla scadenza della convenzione, senza formale preavviso al Concedente, la Concessionaria dovrà - a proprie cure e spese - rimuovere immediatamente, tutti indistintamente, i cartelloni pubblicitari collocati nel complesso sportivo e provvedere al ripristino dello stato manutentorio delle superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie. In occasione di terzi altre manifestazioni sportive in genere derivante genere, ovvero di iniziative spettacolari organizzate o patrocinate dal contenuto Concedente questi concorda con la Concessionaria la rimozione temporanea (per la sola durata della manifestazione o iniziativa) dei messaggi tabelloni pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenzaoppure la copertura del messaggio pubblicitario in ivi contenuto. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà In tal caso gli oneri relativi sono a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subitoConcedente o degli organizzatori.
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Samples: Convenzione Per La Concessione in Gestione Dell’impianto Sportivo
PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui indicatesui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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Samples: Regolamento Di Partecipazione
PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo sezione “Abtech Expanded” e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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Samples: Regolamento Di Partecipazione
PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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Samples: Exhibition Participation Agreement
PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari Il comma 52 prevede che‘‘ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51º deveprovvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223”. Non sono gestiti dall’Organizzatore previste sanzioni per il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria ritardo nella trasmissione da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti professionista alla stregua di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito quanto previsto nella normativa in materia di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristicanegoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma Le esigenze di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne opponibilità sono a lorovolta comprensibili alla luce del quartiere fieristico contenuto che avvenga al di fuori ilcontratto può assumere e che è esteso, in base alcomma 53, all’adozione del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioniregime patrimonialedella comunione dei beni, modellato sulla disciplina che il codice civile prevede per i coniugi. Secondo una tesi restrittiva il contenuto atipico del contratto non è opponibile ai terzi, anche semplicemente indicativiladdove il contratto sia iscritto nei registri anagrafici. Il contratto di convivenza ha contenuto tipico e quindi le pattuizioni ulteriori hanno valore solo fra le parti. Secondo una tesi estensiva la pubblicità rende opponibile il contrattodi convivenza nel suo complesso, e quindi può riguardareanche alcune previsioni pattizie che, in lineagenerale, opererebbero solo sul piano obbligatorioe quindi con effetti relativi ai soli contraenti;è il caso, per conto esempio, del comodato della casa diabitazione attribuito da un convivente ad un altro,che diverrebbe in questo caso opponibile ai terziche divenissero acquirenti del bene o sottoponesserolo stesso ad esecuzione forzata. Si collocanoinoltre in modo simmetrico le norme che richiedono le stesse forme e la medesima pubblicità per glieventi che sciolgono il contratto di aziende non elencate nella domanda convivenza pervolontà delle parti, ed in particolare la disposizioneche pretende la forma dell’atto pubblico o dellascrittura privata autenticata per l’espressione delmutuo dissenso e del recesso (comma 60) e quellache richiede al professionista che ha raccolto il recesso(e il mutuo dissenso) di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata provvedere alla presentazione di prodotti senza suapubblicità (comma 61). La preoccupazione per la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità certezza nei confronti degli altri Partecipanti e/deiterzi si manifesta anche con riguardo alle altre ipotesidi scioglimento del contratto. Il comma 62 prevede che la parte che ha contratto matrimonio o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi unione civile notifichi l’estratto del relativo atto al professionista; la legge non afferma esplicitamente che il professionista ne debba curare la pubblicità, ma, considerato che il comma successivo richiede gli adempimenti pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subitocaso di morte, si impone per analogia un obbligo conforme, anche perché, ritenendo diversamente, la notificazione dell’evento al professionista diverrebbe un’informazione fine a se stessa e senza alcun effetto per i soggetti interessati. Infatti nel caso dimorte di uno dei conviventi, il comma 63 richiedeche il convivente superstite o gli eredi del defuntonotifichino al professionista che ha redatto il contrattol’estratto dell’atto di morte, affinchéquesti “provveda ad annotare a margine del contrattodi convivenza l’avvenuta risoluzione del contrattoe a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza”. Tale norma pone forti problemi applicativi laddove si consideri che l’Avvocato non ha obbligo di Raccolta al pari del Notaio; la Raccolta è istituto pubblicistico normato dall’art 61 legge notarile. Si deve concludere quindi che l’annotazione a margine dell’atto di convivenza riguarda solo i contratti formati per atto pubblico e scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal Notaio. L’avvocato sarà solo tenuto a notificare l’estratto dell’atto di morte all’anagrafe del comune di residenza dei conviventi.
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Samples: Contratto Di Convivenza
PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà spazi destinati agli operatori economici non dovranno essere superiori alla percentuale indicata nell’offerta presentata in sede di realizzare a discrezionalmente gara. Tali spazi saranno suddivisi tra pagine intere, mezze pagine e piè di pagina. In ogni soluzione caso non deve essere inserita alcuna inserzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno sulla copertina (c.d. prima pagina) del notiziario. Negli spazi destinati agli operatori economici potranno essere pubblicati esclusivamente messaggi di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello standcarattere pubblicitario-promozionale, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo con esplicita esclusione di testi redazionali o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più aventi contenuti in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli riconducibili all’informazione giornalistica e/o campionipolitica. La ditta si impegna a non pubblicare inserzioni commissionate da enti, anche semplicemente indicativiaziende o persone che abbiano in corso vertenze legali nei confronti del Comune di Volvera. Non potranno essere pubblicate inserzioni che contengano: - informazioni contrarie all’ordine pubblico, ingannevoli, pregiudizievoli per la salute,la sicurezza, l’ambiente, i minori o incentivanti l’uso di alcolici, tabacco, stupefacenti e giochi che creano ludopatia; - comunicazioni erotiche, pornografiche ed oscene, lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona; - comunicazioni in contrasto con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina pubblicitaria; - informazioni tali da violare la riservatezza e la privacy. L’eventuale carenza di richieste di inserzioni pubblicitarie da parte degli inserzionisti non potrà giustificare ritardi nei tempi di uscita del notiziario. E’ a carico della ditta la raccolta delle inserzioni pubblicitarie, per conto le quali stabilisce le tariffe ed introita i relativi importi. In ogni caso, nessun onere economico derivante dalla gestione e inserimento di aziende non elencate nella domanda dette inserzioni dovrà ricadere sul Comune. La ditta dovrà farsi carico di adesionetutte le vertenze, nella scheda catalogo e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare pretese o contestazioni che dovessero esser intentate da terzi, in qualsiasi grado di intrattenimentogiudizio, per lesione di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand diritti morali o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi patrimoniali in relazione agli spazi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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Samples: Capitolato Speciale
PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo nell’Area Riservata Espositori e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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Samples: Regolamento Di Partecipazione
PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo sub directory presente in Area Riservata Espositori e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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Samples: Regolamento Di Partecipazione
PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà Il Concessionario può effettuare in forma sonora e visiva la facoltà pubblicità commerciale all’interno ed all’esterno dell’impianto, secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla normativa vigente, previo l’obbligo di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria nulla osta preventivo da parte del Partecipante all’interno dello standRUP, che avrà facoltà insindacabile di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l’interesse dell’amministrazione comunale e pubblico, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell’utenza e degli spettatori. L’eventuale parere negativo dell’Amministrazione comunale, in relazione alla quantità e al contenuto della pubblicità, è invece esclusa vincolante. Il programma della pubblicità ed ogni forma reclamistica sua modifica dovranno essere comunicati all’Ufficio Comunale competente in materia di Tributi ed è subordinato alle necessarie autorizzazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. Il Concessionario dovrà espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Tutte le esposizioni pubblicitarie che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o cheil Concessionario intenderà installare tanto all’esterno quanto all’interno dell’impianto sono soggette alle autorizzazioni preventive da parte del competente ufficio tributi e della Commissione Paesaggio, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale del “Piano generale degli impianti Pubblicitari” e sono soggette al pagamento dell’imposta annuale di pubblicità e volantinaggio nelle del canone, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. E’ fatto obbligo al Concessionario di fornire all’Ufficio Tributi dell’Amministrazione Comunale, entro i termini di legge, il dettaglio della pubblicità esposta all’esterno, ai fini dell’applicazione dell’imposta per l’anno in corso. E’ facoltà del Comune di poter procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo relativo al rispetto delle suddette disposizioni. I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree interne ed esterne pertinenti l’impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di risoluzione anticipata del quartiere fieristico che avvenga rapporto concessorio. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità, al termine, anticipato o per scadenza naturale, del rapporto concessorio. Il Concessionario dovrà concedere, se richiesto, spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all’Amministrazione Comunale per l’affissione di fuori materiale informativo pubblicitario del proprio stand;
10.2 l’esposizione Comune, il cui contenuto non sia in contrasto o comunque di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, nocumento per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione l’attività commerciale eventualmente svolta dal Concessionario. L’Amministrazione Comunale è sollevata da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria ordine e grado per il maggior danno subitogli inconvenienti e danni che, dall’installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone e cose.
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Samples: Concession Agreement
PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore Il Concessionario potrà avvalersi, per i rapporti con la clientela, come d’uso, di agenzie, agenti, centri media etc, rimanendo nella totale discrezionalità del cliente la scelta di eventuali Professionisti per la parte relativa al bozzetto grafico. Eventuali rapporti fra il quale avrà Concessionario ed il cliente, che abbiano per oggetto realizzazioni di bozzetti, esulano dal presente contratto. Il Concessionario dovrà curare anche i rapporti con i clienti in ordine alle procedure ed ai versamenti (imposte pubblicità ecc.) che questi dovranno effettuare nel rispetto delle norme vigenti. L’Azienda viene pertanto sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati adempimenti del cliente nei confronti delle amministrazioni interessate, conservando, tuttavia, il diritto alla risoluzione del contratto, dopo aver contestato ripetuti inadempimenti. L’Azienda non risponderà nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di immagini, foto, messaggi dei quali il cliente non abbia la facoltà piena disponibilità. A tal proposito il Concessionario manleva espressamente l’Azienda da qualunque pretesa da parte di realizzare terzi.. Il Concessionario effettuerà le esposizioni pubblicitarie nel pieno rispetto della normativa vigente e del Codice della Strada, nonché delle prescrizioni tecniche fornite da ANM (vincoli relativi al servizio), delle prescrizioni e regolamenti comunali, nonché delle prescrizioni, disposizioni e/ o norme emanate dagli Enti preposti. Il Concessionario si impegna a discrezionalmente non esporre messaggi che risultassero in contrasto con norme di ordine pubblico, etico e morale, contrarie al buon costume, lesive dei diritti individuali e costituzionali o lesive dell’immagine dell’Azienda e dei suoi interessi. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. Il Concessionario assume direttamente ed in proprio ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà responsabilità, non soltanto per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria i reclami che potrebbero essere sollevati dai propri clienti circa le rispettive pubblicità, ma anche per quelli che potrebbero essere avanzati da parte del Partecipante all’interno dello standterzi, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o non siano suoi clienti e per qualsiasi motivo. L’azienda non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte tra il Concessionario e terzi a causa della pubblicità realizzata. L’Azienda potrà richiedere la rimozione della pubblicità che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campionia suo insindacabile giudizio ritenga possa risultare, anche semplicemente indicativipotenzialmente, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati in contrasto con l’Organizzatorequanto sopra indicato. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà La rimozione dovrà essere effettuata entro 48 ore a carico del Partecipante il pagamentoConcessionario. In caso di inadempimento, l’Azienda è legittimata a titolo di penaleprocedere in proprio alla rimozione, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subitoaddebitando al Concessionario tutte le spese relative.
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PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo sub directory del “Catalogo” e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 € 2.000,00 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatoredall’Organizzatore, con riserva dello stesso stesso, di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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PUBBLICITA’. Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata:
10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda nell’area riservata sezione catalogo e non rappresentate;
10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore;
10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:
10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta;
10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
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