GESTIONE DEL BAR Clausole campione

GESTIONE DEL BAR. Il Concessionario è obbligato a garantire un servizio di bar-ristoro presso il locale attrezzato individuato all’interno del centro. Eventuali spese di arredo e adeguamento del locale sono a totale carico del Concessionario e diverranno, allo scadere del contratto, di proprietà del Comune di Monza. Al Concessionario è data altresì facoltà di installare, in luoghi preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti. Il Concessionario deve richiedere ed ottenere le autorizzazioni prescritte dalla Legge sia per l’esercizio del bar che per eventuali distributori di alimenti e bevande . L’espletamento del servizio dà diritto al Concessionario di trattenere per sè gli introiti derivanti dalla gestione. Le tariffe delle consumazioni dovranno essere esposte in modo visibile e dovranno essere in linea con la concorrenzialità del mercato in ambito comunale. Il servizio di bar/ristoro potrà essere effettuato per conto del Concessionario da società specializzate o da terzi mediante affidamento come previsto nel successivo articolo 28. Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al Concessionario o alla Ditta specializzata, all’uopo autorizzata, e saranno valide per tutto il periodo di durata del contratto di conduzione e gestione degli impianti. Alla scadenza della suddetta gestione, le autorizzazioni decadranno. In caso di affidamento dovranno essere richieste all’intestatario le polizze assicurative relativamente agli spazi ed attività gestiti. L’orario di apertura dovrà essere articolato in modo da garantire il servizio ai frequentanti il Centro Natatorio in tutti gli orari di svolgimento delle attività nel centro, con particolare riferimento a gare e manifestazioni, e non potrà rimanere aperto oltre l’orario di chiusura dell’impianto sportivo. Il soggetto gestore dovrà rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, riterrà di imporle, nel pubblico interesse. Ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge n. 287/91, non sarà consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
GESTIONE DEL BAR. La gestione delle attività attinenti al bar (somministrazione bevande e alimenti) dovrà essere svolta nelle giornate e secondo gli orari previsti nell’Allegato 1 al presente Capitolato Speciale di Appalto. Eventuali modifiche ai termini ivi indicati potranno essere apportate unicamente previa autorizzazione espressa da parte dell’Ufficio competente dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario è tenuto a possedere al momento dell’avvio della concessione e a mantenere per tutta la durata della stessa tutte le autorizzazioni e le licenze prevista dalla normativa di settore per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del bar. È a carico del concessionario l’allestimento integrale del bar in termini di attrezzature, macchinari ed arredi necessari ovvero funzionali alla gestione delle attività, secondo le proposte formulate in sede di offerta tecnica. Alla scadenza della concessione i beni collocati all’interno ed all’esterno dei locali resteranno di proprietà del concessionario, il quale sarà tenuto a rimuoverli entro i termini e secondo le modalità concordati con l’Amministrazione Comunale. Il concessionario sarà tenuto a mantenere per tutta la durata della concessione i locali nei quali si svolge l’attività di somministrazione di bevande e alimenti nonché le aree esterne in stato decoroso e funzionali al servizio prestato. All’interno dei locali in cui si svolgono le attività connesse alla gestione del bar non potranno essere installati dispositivi per giochi con vincite in denaro (slot machine o apparecchiature analoghe).
GESTIONE DEL BAR. Art. 20 Tariffe a carico degli utenti e corrispettivo a favore del comune Art. 21 Locali ed attrezzature in concessione verbale di consegna
GESTIONE DEL BAR. 1. La presente concessione comprende inoltre l'uso dei locali attrezzati ad uso bar ed il gestore si impegna ad attivare tale servizio per tutta la durata del periodo di apertura al pubblico della piscina, affidandone la conduzione a persona in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalle norme vigenti in materia nel rispetto di quanto stabilito al precedente art.1 co.2.
GESTIONE DEL BAR a) approvvigionamento e preparazione dei prodotti comunemente in distribuzione negli esercizi aperti al pubblico
GESTIONE DEL BAR. Nella gestione del pubblico esercizio dovrà essere garantita una cordiale ospitalità a quanti vi accedono, così da creare condizioni di familiarità, di civiltà e di rispetto generale, anche in considerazione dell’utenza e dei pazienti che accedo- no alla struttura ospedaliera.
GESTIONE DEL BAR. È compreso nel presente contratto di comodato anche l’uso del bar annesso al Centro Sportivo S. Xxxxx, con l’obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative nazionali e regionali, nonché i regolamenti comunali in materia, e con l’obbligo di praticare prezzi al consumo mai superiori a quelli stabiliti dalle locali Associazioni di categoria. Il comodatario dovrà predisporre il piano di autocontrollo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 193/2007. Il comodatario dovrà garantire il servizio di bar durante le ore di apertura del Centro Sportivo e, in ogni caso, durante lo svolgimento di manifestazioni. Lo Sporting Club Livigno presta fin d’ora il più ampio ed opportuno consenso alla voltura della licenza a nome del concessionario secondo le vigenti disposizioni di legge. Le autorizzazioni che saranno rilasciate dall’autorità preposta saranno valide fino alla data in cui avrà termine la convenzione per la gestione del Centro Sportivo in oggetto e, alla cessazione della medesima, saranno sostituite da nuove autorizzazioni intestate allo Sporting Club Livigno che avrà diritto di ottenerle. Il comodatario, al termine della convenzione, non potrà pretendere alcun compenso per l’incremento dell’avviamento commerciale anche se avrà valorizzato la struttura. La rinuncia a qualsiasi diritto è accettata incondizionatamente dal comodatario. I ricavi della gestione del bar rimangono di esclusiva pertinenza del comodatario.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.