PUNTI DI INTERCONNESSIONE Clausole campione

PUNTI DI INTERCONNESSIONE. Alla data di pubblicazione della presente offerta, sono disponibili per gli Operatori i seguenti “Punti di Interconnessione” (PdI): Eventuali punti di interconnessione aggiuntivi a livello trasmissivo dovranno essere concordati. L’elenco è soggetto a modifica e verrà aggiornato di volta in volta.
PUNTI DI INTERCONNESSIONE. Ai sensi della delibera 335/20/CIR, CoopVoce prevede un unico livello di interconnessione, senza ripartizioni in Aree Gateway fornendo la possibilità di raggiungere la totalità dei propri utenti mobili da ciascuno dei PdI. I tentativi di istaurazione delle comunicazioni vocali presentate all’interconnessione con CoopVoce sono distribuiti a cura di Operatore, tipicamente a livello di BG, in modo uniforme su tutti i PdI sui quali Operatore è attestato. Le modalità di dettaglio per il trattamento delle chiamate sono definite bilateralmente. La piattaforma di rete predisposta da CoopVoce per realizzare l’interconnessione è dimensionata in modo da garantire la gestione del traffico scambiato anche quando uno dei PdI si renda indisponibile per motivi tecnici di “fault” temporaneo fatto salvo l’approccio in relazione ai dimensionamenti su base Erlang/BHCA/codec/CAC riportato al paragrafo 3.3.1. Nella successiva Tabella si evidenziano i PdI che XxxxXxxx mette a disposizione di Operatore per la terminazione del traffico originato da Operatore e diretto alla rete mobile CoopVoce. Roma Sito Roma SUD, xxx Xxx Xxxxxxxx, 0-0, Xxxx colocato in sede TIM Milano Sito Milano Bersaglio, xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 38, Milano colocato in sede TIM Nello specifico si evidenzia che: • A livello fisico la rete CoopVoce offre 2 punti d’interconnessione utilizzabili mediante attestazione fisica su Border Router di sito. • Al fine di garantire un adeguato livello di ridondanza, è necessario utilizzare entrambi i punti d’interconnessione. Sia CoopVoce che Operatore, devono esporre per ogni PdI un set d’indirizzi pubblici SIP/RTP per consentire il corretto grado di resilienza delle interconnessioni. Come sopra riportato, COOP intende valutare un approccio statico solo nel caso le Parti non riescano a trovare un accordo sull’utilizzo di routing dinamico che consenta di reinstradare opportunamente il traffico sui PdI. All'Operatore che richiede l’interconnessione per il traffico voce sono offerti, oltre al servizio base di terminazione, anche servizi avanzati all’interfaccia.
PUNTI DI INTERCONNESSIONE. Ai sensi della delibera 335/20/CIR, Vodafone prevede un unico livello di interconnessione, senza ripartizioni in Aree Gateway fornendo la possibilità di raggiungere la totalità dei propri utenti mobili da ogni PdI. Nella successiva figura 2 si evidenziano i PdI che Vodafone mette a disposizione di Operatore per la terminazione del traffico originato da Operatore e diretto alla rete mobile Vodafone. Eventuali Punti di Interconnessione aggiuntivi a livello trasmissivo dovranno essere concordati. I collegamenti trasmissivi necessari ad interconnettere i PdI di Vodafone sono a carico dell’Operatore richiedente l’interconnessione. Figura 2: PoI per la terminazione IP verso rete mobile Vodafone Nello specifico si evidenzia: • A livello logico la rete Vodafone offre 8 punti d’interconnessione utilizzabili mediante attestazione fisica su Border Router di sito. • Al fine di garantire un adeguato livello di ridondanza, i punti d’interconnessione che è necessario utilizzare vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 4. • Sia Vodafone che l’operatore richiedente l’interconnessione, devono esporre per ogni PoI un set d’indirizzi SIP/RTP univoco e dedicato. Non è prevista la ridondanza di PoI a livello IP ovvero non è previsto l’utilizzo di un set d’indirizzi SIP/RTP assegnato ad un PoI su un PoI geograficamente diverso anche in caso di disservizio e conseguente reinstradamento del traffico. • I siti geografici di presenza dei Border Router Vodafone sono elencati nella tabella seguente.
PUNTI DI INTERCONNESSIONE. 6.1 Indicazione dei punti di interconnessione disponibili per gli operatori terzi
PUNTI DI INTERCONNESSIONE. I PdI che INTERMATICA mette a disposizione di Operatori per l’attestazione delle porte GbE sono indicati nella seguente tabella 1: N. Cod. PDI Indirizzo
PUNTI DI INTERCONNESSIONE. 1.7.1 Indicazione dei punti di interconnessione disponibili per gli operatori terzi Sono disponibili all’interconnessione tutte le aree geografiche in cui Vodafone ha una sede MSS/MGW, in particolare è disponibile, a meno di impedimenti tecnici da valutare volta per volta, almeno un punto di interconnessioni nelle 16 città in cui Vodafone ha una sede MSS/MGW. L’interconnessione sarà aperta nella centrale individuata da Vodafone come centrale GTW verso la rete dell’operatore. L’elenco delle città in cui sono disponibili P.d.I. è indicato nella tabella sottostante: Torino Bari Milano Parma Genova Roma Brescia Firenze Napoli Padova Catania Cagliari Venezia Pescara Bologna Palermo Vodafone offre accesso ai carrier internazionali per la terminazione su rete Vodafone del traffico con origine internazionale solo nei P.d.I di Milano e Roma. L’elenco è soggetto a modifica e verrà aggiornato di volta in volta. La dismissione di uno dei punti di interconnessione di cui alla sopra citata tabella da parte di Vodafone, sarà comunicata con un preavviso di 6 mesi rispetto alla data prevista di dismissione. Gli indirizzi relativi alle centrali GTW saranno forniti in fase di negoziazione del contratto. L’operatore richiedente l’interconnessione comunicherà a Vodafone i punti della propria rete che intende aprire all’interconnessione. Vodafone avvierà un’analisi di fattibilità dell’interconnessione i cui esiti saranno comunicati all’operatore nel termine di 30 giorni. Nel caso di richiesta scritta da parte dell’Operatore di attivazione di un nuovo punto di interconnessione tra quelli indicati nella tabella, sarà cura di Vodafone esaminare la richiesta e fornire all’operatore i risultati dell’analisi di fattibilità entro 30 giorni dalla comunicazione. La richiesta dovrà contenere: • la città in cui l’operatore intende aprire la nuova interconnessione; • l’indirizzo della sede di attestazione della centrale dell’operatore; • la tecnologia e il SPC (Signaling Point Code) della centrale dell’operatore; • il numero di interfacce a 2 Mb, il nome dell’eventuale operatore terzo fornitore di infrastruttura trasmissiva. Il numero dei collegamenti trasmissivi a 2Mb non potrà essere per ragioni di affidabilità inferiore a due per ciascun PdI; • la stima del traffico offerto alla rete Vodafone; • ogni indicazione utile alla corretta predisposizione degli impianti.
PUNTI DI INTERCONNESSIONE. I PdI che AFINNA ONE mette a disposizione di Operatori per l’attestazione delle porte GbE sono indicati nella seguente tabella 1:
PUNTI DI INTERCONNESSIONE. Ai sensi della delibera 128/11/CIR Vodafone prevede un unico livello di interconnessione, con bacini costituiti da Aree Gateway (AG VoIP) che aggregano gli attuali 232 distretti telefonici. Ogni Area Gateway include due Punti di Interconnessione (PdI), al fine di garantire la ridondanza geografica. Nella successiva figura si evidenziano i PdI che Vodafone mette a disposizione di operatore per la terminazione del traffico originato da operatore e diretto alla rete fissa Vodafone. Figura 2: PoI per la terminazione IP verso rete fissa Vodafone, area GTWIPVF e ridondanze Nello specifico si evidenzia: • A livello logico la rete Vodafone verrà partizionata in 4 aree gateway VOIP contenenti la totalità dei distretti telefonici definiti in ambito nazionale, ogni area GTW VOIP VF con doppio punto di presenza realizzato mediante attestazione su I-SBC. E’ facoltà dell’operatore scegliere se terminare il traffico verso la rete di Vodafone utilizzando la doppia attestazione nell’area GTW o la singola attestazione, a seconda se vuole proteggersi da eventuali fault di I-SBC. • I siti geografici di presenza degli I-SBC VF sono elencati nella tabella seguente. • Il dettaglio delle 4 aree GTW VOIP VF è rappresentato nella tabella seguente Milano, Lodi, Codogno, Vigevano, Pavia, Voghera, MIMSS03
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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Tempi di consegna Il tempo di consegna previsto per la soluzione proposta è di ……. giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sito, come da studio di fattibilità in Annesso B. A conclusione della predisposizione della soluzione proposta, la consegna degli Spazi e dei relativi servizi accessori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come da articolo 5 dell’Accordo, Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del presente Contratto di Sito secondo le modalità di fatturazione riportate nell’articolo 11 dell’Accordo

  • Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo. 2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL. 3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza. 4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto. 2. Nel verbale di consegna, oltre a quanto prescritto all’art. 79 del regolamento generale, dovrà risultare: a) l’eventuale nomina del rappresentante dell’Appaltatore ed il deposito presso l’Istituto del relativo atto notarile; b) la nomina del direttore tecnico e del Capo cantiere; c) il deposito, presso l’Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al presente CSA; d) il deposito, presso l’Istituto, della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; l’appaltatore trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. e) il deposito del programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi e nei modi di cui al punto 10 dell’art. 38 del regolamento; f) l’accettazione del piano di sicurezza, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal Coordinatore; g) la consegna, al Coordinatore per l’esecuzione, del piano operativo di sicurezza del datore di lavoro dell’impresa di cui all’art. 96 lett. f) del Dlgs. 81/2008; h) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate presso l’INPS, presso l’INAIL e presso le Casse edili; i) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; j) la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; Quanto prescritto ai punti d), f), g), h) i) e j) dovrà essere effettuato anche prima dell’inizio dei lavori di ciascuna altra impresa man mano operante in cantiere. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • Tempi di esecuzione I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).