Common use of QUADRO DI RIFERIMENTO Clause in Contracts

QUADRO DI RIFERIMENTO. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE NEL GRUPPO i) il processo di istruttoria e deliberazione per le operazioni concluse con i Soggetti Rilevanti; ii) l’informativa agli Organi sociali per le operazioni concluse con parti correlate e con soggetti collegati; iii) l’informazione al mercato per le operazioni con parti correlate; iv) i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d’Italia per l’attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati. Le speciali misure di carattere organizzativo e procedurale riferite ai rapporti con tali insiemi di soggetti si aggiungono a regole di carattere più generale per la prevenzione dei conflitti di interessi. Queste ultime riguardano anche operazioni nelle quali l’esigenza di controllo non è tipizzata dal rilievo assegnato in via presuntiva al riscontro di una particolare categoria di controparti, sintomatiche dell’esistenza di un interesse rilevante esterno a quello del Gruppo. Le regole più generali sono basate su un principio di disclosure e astensione degli esponenti, dipendenti e collaboratori aziendali in conflitto di interessi. Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche “Intesa Sanpaolo”, la “Capogruppo” o la “Società”) e le società direttamente o indirettamente controllate, italiane ed estere, sulle quali Intesa Sanpaolo esercita attività di direzione e coordinamento (“Società Controllate”) applicano e mantengono una politica di gestione delle operazioni con i Soggetti Rilevanti in coerenza con la normativa di riferimento quale parte integrante delle regole di prevenzione dei conflitti di interessi alle quali il Gruppo si attiene. Il presente Regolamento (di seguito anche “Regolamento”) stabilisce per l’intero Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche “Gruppo”, da intendere come comprensivo della Capogruppo e di tutte le società controllate italiane o estere): I. con riferimento ai rapporti con le parti correlate di Intesa Sanpaolo e i soggetti collegati del Gruppo Intesa Sanpaolo • i criteri per identificare le parti correlate e i soggetti collegati (cfr. par. 3); • i casi di esenzione dall’applicazione delle regole di istruttoria, deliberazione e informazione agli Organi e dalle regole di informativa al mercato (cfr. par. 5); • le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati (cfr. par. 7 e 8); • gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli Organi sociali della Capogruppo aventi a oggetto le operazioni con parti correlate e i soggetti collegati (cfr. par. 9); • i presidi da applicare alle operazioni concluse con parti correlate e soggetti collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali e stragiudiziali (cfr. par. 9 e Allegato 4); • i presidi necessari ad assicurare verso il mercato l’informativa sulle operazioni con parti correlate e l’informativa finanziaria periodica (cfr. par. 10); • i limiti alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati (cfr. par. 11); • gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti della Banca d’Italia sull’attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati (cfr. par. 18); II. con riferimento ai rapporti con gli esponenti delle banche italiane e soggetti ad essi riconducibili ai sensi dell’art. 136 D.lgs. n. 385/1993 (di seguito anche “Soggetti rilevanti ai fini dell’art. 136 TUB”) • i criteri per identificare gli esponenti bancari e soggetti ad essi riconducibili (cfr. par. 12); • le operazioni interessate e i casi di esenzione (cfr. par. 13 e 14); • il processo di istruttoria e deliberazione delle operazioni (cfr. par. 15 e 16); III. con riferimento ai rapporti con tutti i Soggetti Rilevanti • le regole che riguardano i controlli e i presidi organizzativi (cfr. par. 18). Si noti che il Regolamento stabilisce anche regole generali per la gestione degli interessi personali degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori aziendali anche diversi dai Soggetti Rilevanti (cfr. par. 18.1.1). Tutte le società controllate direttamente o indirettamente da Intesa Sanpaolo, in Italia o all’estero, sono tenute a recepire il presente Regolamento, che viene adottato dalla Capogruppo, come disciplina di Gruppo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti, anche ai sensi dell’art. 61, comma 4, del D.lgs. n. 385/1993 (“Testo Unico Bancario” o “TUB”) e dell’art. 114 del D.lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico Finanziario” o “TUF”). In particolare, il presente Regolamento trova integrale applicazione per le Società Controllate, ad eccezione delle regole deliberative specificamente indicate per la Capogruppo (cfr. par. 8.1) e delle regole sui limiti alle attività di rischio e segnalazioni di vigilanza applicabili alle sole società facenti parte del Gruppo bancario (cfr. par. 11). All’interno del Regolamento sono previste misure di indirizzo e coordinamento riferite alle Società Controllate (cfr. par. 19). Resta fermo che le società controllate che non siano soggette ad attività di indirizzo e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo non sono tenute a recepire ed applicare il presente Regolamento. Tuttavia, ai fini dell’informativa da fornire agli Organi, alle Autorità di Xxxxxxxxx e al mercato, Intesa Sanpaolo provvede a raccogliere le informazioni che è necessario acquisire da tali società, nei casi in cui la normativa faccia ad esse riferimento. Il presente Regolamento e ogni relativa modifica sono resi pubblici sul sito internet di Intesa Sanpaolo, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione e con le altre modalità previste dalle disposizioni della Consob per l’informazione regolamentata.

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Samples: Regolamento Di Gruppo Per La Gestione Delle Operazioni Con Parti Correlate, Regolamento Di Gruppo Per La Gestione Delle Operazioni Con Parti Correlate

QUADRO DI RIFERIMENTO. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE NEL GRUPPO i) il processo di istruttoria e deliberazione per le operazioni concluse con i Soggetti Rilevanti; ii) l’informativa agli Organi sociali per le operazioni concluse con parti correlate e con soggetti collegati; iii) l’informazione al mercato per le operazioni con parti correlate; iv) i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d’Italia per l’attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati. Le speciali misure di carattere organizzativo e procedurale riferite ai rapporti con tali insiemi di soggetti si aggiungono a regole di carattere più generale per la prevenzione dei conflitti di interessi. Queste ultime riguardano anche operazioni nelle quali l’esigenza di controllo non è tipizzata dal rilievo assegnato in via presuntiva al riscontro di una particolare categoria di controparti, sintomatiche dell’esistenza di un interesse rilevante esterno a quello del Gruppo. Le regole più generali sono basate su un principio di disclosure e astensione degli esponenti, dipendenti e collaboratori aziendali in conflitto di interessi. Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche “Intesa Sanpaolo”, la “Capogruppo” o la “Società”) e le società direttamente o indirettamente controllate, italiane ed estere, sulle quali Intesa Sanpaolo esercita attività di direzione e coordinamento (“Società Controllate”) applicano e mantengono una politica di gestione delle operazioni con i Soggetti Rilevanti in coerenza con la normativa di riferimento quale parte integrante delle regole di prevenzione dei conflitti di interessi alle quali il Gruppo si attiene. Il presente Regolamento (di seguito anche “Regolamento”) stabilisce per l’intero Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche “Gruppo”, da intendere come comprensivo della Capogruppo e di tutte le società controllate italiane o estere): I. con riferimento ai rapporti con le parti correlate di Intesa Sanpaolo e i soggetti collegati del Gruppo Intesa Sanpaolo • i criteri per identificare le parti correlate e i soggetti collegati (cfr. par. 3); • i casi di esenzione dall’applicazione delle regole di istruttoria, deliberazione e informazione agli Organi e dalle regole di informativa al mercato (cfr. par. 5); • le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati (cfr. par. 7 e 8); • gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli Organi sociali della Capogruppo aventi a oggetto le operazioni con parti correlate e i soggetti collegati (cfr. par. 9); • i presidi da applicare alle operazioni concluse con parti correlate e soggetti collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali e stragiudiziali (cfr. par. 9 e Allegato 45); • i presidi necessari ad assicurare verso il mercato l’informativa sulle operazioni con parti correlate e l’informativa finanziaria periodica (cfr. par. 10); • i limiti alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati (cfr. par. 11); • gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti della Banca d’Italia sull’attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati (cfr. par. 1817); II. con riferimento ai rapporti con gli esponenti delle banche italiane e soggetti ad essi riconducibili ai sensi dell’art. 136 D.lgs. n. 385/1993 (di seguito anche “Soggetti rilevanti ai fini dell’art. 136 TUB”) • i criteri per identificare gli esponenti bancari e soggetti ad essi riconducibili (cfr. par. 12); • le operazioni interessate e i casi di esenzione (cfr. par. 13 e 14); • il processo di istruttoria e deliberazione delle operazioni (cfr. par. 15 e 16); III. con riferimento ai rapporti con tutti i Soggetti Rilevanti • le regole che riguardano i controlli e i presidi organizzativi (cfr. par. 1817). Si noti che il Regolamento stabilisce anche regole generali per la gestione degli interessi personali degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori aziendali anche diversi dai Soggetti Rilevanti (cfr. par. 18.1.117.1.1). Tutte le società controllate direttamente o indirettamente da Intesa Sanpaolo, in Italia o all’estero, sono tenute a recepire il presente Regolamento, che viene adottato dalla Capogruppo, come disciplina di Gruppo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti, anche ai sensi dell’art. 61, comma 4, del D.lgs. n. 385/1993 (“Testo Unico Bancario” o “TUB”) e dell’art. 114 del D.lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico Finanziario” o “TUF”). In particolare, il presente Regolamento trova integrale applicazione per le Società Controllate, ad eccezione delle regole deliberative specificamente indicate per la Capogruppo (cfr. par. 8.1) e delle regole sui limiti alle attività di rischio e segnalazioni di vigilanza applicabili alle sole società facenti parte del Gruppo bancario (cfr. par. 11). All’interno del Regolamento sono previste misure di indirizzo e coordinamento riferite alle Società Controllate (cfr. par. 1918). Resta fermo che le società controllate che non siano soggette ad attività di indirizzo e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo non sono tenute a recepire ed applicare il presente Regolamento. Tuttavia, ai fini dell’informativa da fornire agli Organi, alle Autorità di Xxxxxxxxx e al mercato, Intesa Sanpaolo provvede a raccogliere le informazioni che è necessario acquisire da tali società, nei casi in cui la normativa faccia ad esse riferimento. Il presente Regolamento e ogni relativa modifica sono resi pubblici sul sito internet di Intesa Sanpaolo, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione e con le altre modalità previste dalle disposizioni della Consob per l’informazione regolamentata.

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Samples: Regolamento Di Gruppo Per La Gestione Delle Operazioni Con Parti Correlate

QUADRO DI RIFERIMENTO. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE NEL GRUPPO iL’emergenza sanitaria da Covid-19, le rigide misure precauzionali ed i protocolli siglati dalle parti sociali, hanno portato a nuova centralità il tema del lavoro agile (o smart working che dir si voglia), conseguenza dell’ampia diffusione (1) il processo dello stesso. Dibattito di istruttoria e deliberazione per le operazioni concluse con i Soggetti Rilevanti; ii) l’informativa agli Organi sociali per le operazioni concluse con parti correlate e con soggetti collegati; iii) l’informazione al mercato per le operazioni con parti correlate; iv) i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d’Italia per l’attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati. Le speciali misure di carattere organizzativo e procedurale riferite ai rapporti con tali insiemi di soggetti si aggiungono a regole di carattere più generale per la prevenzione dei conflitti di interessi. Queste ultime riguardano anche operazioni nelle quali l’esigenza di controllo non è tipizzata dal rilievo assegnato fondo che sembrava invece esser stato accantonato in via presuntiva al riscontro ragione di una particolare categoria di controparti, sintomatiche dell’esistenza di un interesse rilevante esterno a quello del Gruppo. Le regole più generali sono basate su un principio di disclosure sua applicazione – tutto sommato contenuta rispetto alle attese e astensione degli esponenti, dipendenti ai proclami – piuttosto routinaria e collaboratori aziendali in conflitto di interessi. Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche Intesa Sanpaolobasilare”, la “Capogruppo” o la “Società”) limitata cioè al parziale e le società direttamente o indirettamente controllate, italiane ed estere, sulle quali Intesa Sanpaolo esercita semplice trasferimento in un luogo esterno alla sede di lavoro delle medesime attività lavorative e secondo i medesimi canoni di direzione e coordinamento controllo. Va in ogni caso detto che, al di là del contingente dato di diritto positivo, quello che ci vede impiegati oggigiorno è certamente meglio assimilabile al telelavoro – la cui disciplina, di matrice essenzialmente pattizia, è tutt’ora in vigore per il tramite di accordi interconfederali e articoli di CCNL –, piuttosto che a quella «filosofia manageriale, [quel] modo di restituire al lavoratore autonomia e flessibilità chiedendogli una responsabilizzazione sui risultati» (2) che dovrebbe caratterizzare lo smart working e dunque il lavoro agile secondo lo schema definitorio di cui alla legge n. 81/2017. Ma se non si vuole perdere l’opportunità nascosta dietro quella che ha tutta l’aria di essere una crisi sistemica che ci accompagnerà per diverso tempo, è lecito interrogarsi già oggi su cosa sarà – nel prossimo futuro – dell’esperienza di lavoro agile Società Controllate”) applicano emergenziale” che stiamo vivendo. Non fosse altro che per un dato, dall’impatto non banale: terminato lo stato di emergenza, laddove si vorrà proseguire con modalità di lavoro agile, andranno siglati singoli accordi individuali – è questo l’unico requisito necessario richiesto dalla legge del 2017 – che dettano criteri, limiti, paletti, diritti e mantengono una politica di gestione doveri delle operazioni con i Soggetti Rilevanti in coerenza parti coinvolte. È invero un obiettivo progettuale strategico per affrontare con la normativa giusta cassetta degli attrezzi un futuro del lavoro sempre più liquido, ubiquo (3), ed anche esposto al condizionamento da fattori esogeni. A tale scopo si sono in effetti sollevate alcune proposte, perlopiù dal mondo sindacale. Da chi propone di riferimento quale parte integrante delle regole siglare specifici accordi nazionali, quasi fosse necessario un “contratto di prevenzione dei conflitti mestiere” (si pensi, ad esempio, al contratto per i dirigenti d’azienda) – pur consapevoli che del lavoro agile non si possa certo parlare in termini di interessi alle quali mestiere, quanto piuttosto di una modalità per rendere la prestazione di lavoro –, a chi più saggiamente propone semmai la definizione di snelle linee guida a livello di contrattazione collettiva nazionale (come già avviene per il Gruppo si attienetelelavoro), lasciando semmai all’intervento della (1) Il Ministero del Lavoro, al 29 aprile, certifica la registrazione di comunicazioni amministrative per l’avvio del lavoro agile per un totale di 1.827.792 lavoratori, di cui 1.606.617 inoltrate dopo l’avvio dello stato di emergenza nazionale e relative disposizioni normative/regolamentari. Significa che prima di marzo erano censite 221.175 comunicazioni. Il presente Regolamento (di seguito dato odierno può subire variazioni anche “Regolamento”) stabilisce per l’intero Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche “Gruppo”significative: non ha rilievo statistico e, da intendere come comprensivo della Capogruppo e di tutte non potendo essere le società controllate italiane comunicazioni annullate/revocate, può ricomprendere lavoratori cessati e/o estere): I. con riferimento ai rapporti con le parti correlate di Intesa Sanpaolo e i soggetti collegati rientrati in azienda; in ogni caso è evidente la curva a rialzo del Gruppo Intesa Sanpaolo • i criteri per identificare le parti correlate e i soggetti collegati (cfr. par. 3); • i casi di esenzione dall’applicazione delle regole di istruttoria, deliberazione e informazione agli Organi e dalle regole di informativa al mercato (cfr. par. 5); • le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati (cfr. par. 7 e 8); • gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli Organi sociali della Capogruppo aventi a oggetto le operazioni con parti correlate e i soggetti collegati (cfr. par. 9); • i presidi da applicare alle operazioni concluse con parti correlate e soggetti collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali e stragiudiziali (cfr. par. 9 e Allegato 4); • i presidi necessari ad assicurare verso il mercato l’informativa sulle operazioni con parti correlate e l’informativa finanziaria periodica (cfr. par. 10); • i limiti alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati (cfr. par. 11); • gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti della Banca d’Italia sull’attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati (cfr. par. 18); II. con riferimento ai rapporti con gli esponenti delle banche italiane e soggetti ad essi riconducibili ai sensi dell’art. 136 D.lgs. n. 385/1993 (di seguito anche “Soggetti rilevanti ai fini dell’art. 136 TUB”) • i criteri per identificare gli esponenti bancari e soggetti ad essi riconducibili (cfr. par. 12); • le operazioni interessate e i casi di esenzione (cfr. par. 13 e 14); • il processo di istruttoria e deliberazione delle operazioni (cfr. par. 15 e 16); III. con riferimento ai rapporti con tutti i Soggetti Rilevanti • le regole che riguardano i controlli e i presidi organizzativi (cfr. par. 18). Si noti che il Regolamento stabilisce anche regole generali per la gestione degli interessi personali degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori aziendali anche diversi dai Soggetti Rilevanti (cfr. par. 18.1.1). Tutte le società controllate direttamente o indirettamente da Intesa Sanpaolo, in Italia o all’estero, sono tenute a recepire il presente Regolamento, che viene adottato dalla Capogruppo, come disciplina di Gruppo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti, anche ai sensi dell’art. 61, comma 4, del D.lgs. n. 385/1993 (“Testo Unico Bancario” o “TUB”) e dell’art. 114 del D.lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico Finanziario” o “TUF”). In particolare, il presente Regolamento trova integrale applicazione per le Società Controllate, ad eccezione delle regole deliberative specificamente indicate per la Capogruppo (cfr. par. 8.1) e delle regole sui limiti alle attività di rischio e segnalazioni di vigilanza applicabili alle sole società facenti parte del Gruppo bancario (cfr. par. 11). All’interno del Regolamento sono previste misure di indirizzo e coordinamento riferite alle Società Controllate (cfr. par. 19). Resta fermo che le società controllate che non siano soggette ad attività di indirizzo e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo non sono tenute a recepire ed applicare il presente Regolamento. Tuttavia, ai fini dell’informativa da fornire agli Organi, alle Autorità di Xxxxxxxxx e al mercato, Intesa Sanpaolo provvede a raccogliere le informazioni che è necessario acquisire da tali società, nei casi in cui la normativa faccia ad esse riferimento. Il presente Regolamento e ogni relativa modifica sono resi pubblici sul sito internet di Intesa Sanpaolo, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione e con le altre modalità previste dalle disposizioni della Consob per l’informazione regolamentatafenomeno.

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QUADRO DI RIFERIMENTO. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE NEL GRUPPO i) il processo Il servizio in oggetto ha l'obiettivo di istruttoria affidare a soggetti esterni all’Ente appaltante un servizio di promozione della salute relativo ad interventi di riduzione del rischio e deliberazione per le operazioni concluse con i Soggetti Rilevanti; ii) l’informativa agli Organi sociali per le operazioni concluse con parti correlate di prevenzione dalla dipendenza da sostanze legali ed illegali, rivolto a preadolescenti, adolescenti - giovani – di seguito denominati “utenza principale”- , da svolgersi nei locali del divertimento serale e notturno e in occasione di grandi eventi musicali di Bologna, e con soggetti collegati; iiiil coinvolgimento diretto dei gestori dei locali e dei referenti delle sigle commerciali di appartenenza, oltre che della comunità allargata. Il contenuto degli interventi rispetto all'utenza principale si sviluppa principalmente su tre ambiti: stimolazione di comportamenti antagonisti alla diffusione della dipendenza da sostanze legali ed illegali; sensibilizzazione sui comportamenti a rischio e stimolazione all'acquisizione di comportamenti maggiormente consapevoli;  sensibilizzazione rispetto ai rischi connessi all'incidentalità alcool-droga Il servizio si realizza essenzialmente attraverso un'attività educativa nella notte (educativa di strada), all'interno di locali da ballo, pub, luoghi di aggregazione e di ritrovo giovanile (rave, feste della birra, eventi musicali, serate organizzate da Centri Sociali, ecc) l’informazione in collaborazione con gestori/proprietari, e che grazie alla presenza di operatori qualificati permette in prima battuta l'ingaggio con l'utenza principale presente mediante utilizzo di test con l'etilometro e il drugs-test anonimo e gratuito, oltre che distribuzione di materiale di profilassi e informativo sui rischi connessi all'utilizzo di sostanze; viene altresì allestita una zona chill-out (zona di decompressione) all'interno della quale l'utenza principale può riposare, assumere gratuitamente acqua e altri generi alimentari, verificare il proprio stato psico-fisico, ed essere responsabilizzata – laddove necessario - all'uso o meno dell'auto per il ritorno a casa, alla individuazione del “guidatore designato” nell'ambito della propria compagnia amicale o di altre modalità alternative di trasporto. Per avere un quadro chiaro del contesto in cui si muovono questi interventi, e’ necessario fare riferimento ai contenuti della Delibera di Giunta Regionale 590/2013 e consultabile al mercato per sito: xxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xx-xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx da cui si possono evincere i dati statistici-epidemiologici di sfondo ed altresì tutte le operazioni con parti correlate; iv) i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d’Italia per l’attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati. Le speciali misure di carattere organizzativo e procedurale riferite ai rapporti con tali insiemi di soggetti si aggiungono a regole di carattere più generale per la prevenzione dei conflitti di interessi. Queste ultime riguardano anche operazioni nelle quali l’esigenza di controllo non è tipizzata dal rilievo assegnato in via presuntiva al riscontro di una particolare categoria di controparti, sintomatiche dell’esistenza di un interesse rilevante esterno a quello del Gruppo. Le regole più generali sono basate su un principio di disclosure e astensione degli esponenti, dipendenti e collaboratori aziendali in conflitto di interessi. Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche “Intesa Sanpaolo”, la “Capogruppo” o la “Società”) e le società direttamente o indirettamente controllate, italiane ed estere, sulle quali Intesa Sanpaolo esercita attività di direzione e coordinamento (“Società Controllate”) applicano e mantengono una politica di gestione delle operazioni con i Soggetti Rilevanti in coerenza con la normativa precedenti normative significative di riferimento quale parte integrante (pag. 38 delle regole Linee di prevenzione dei conflitti di interessi alle quali il Gruppo si attiene. Il presente Regolamento (di seguito anche “Regolamento”) stabilisce per l’intero Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche “Gruppo”, da intendere come comprensivo della Capogruppo e di tutte le società controllate italiane o estere): I. con riferimento ai rapporti con le parti correlate di Intesa Sanpaolo e i soggetti collegati del Gruppo Intesa Sanpaolo • i criteri per identificare le parti correlate e i soggetti collegati (cfr. par. 3Indirizzo Regionale); • i casi di esenzione dall’applicazione delle regole di istruttoria, deliberazione e informazione agli Organi e dalle regole di informativa al mercato (cfr. par. 5); • le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati (cfr. par. 7 e 8); • gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli Organi sociali della Capogruppo aventi a oggetto le operazioni con parti correlate e i soggetti collegati (cfr. par. 9); • i presidi da applicare alle operazioni concluse con parti correlate e soggetti collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali e stragiudiziali (cfr. par. 9 e Allegato 4); • i presidi necessari ad assicurare verso il mercato l’informativa sulle operazioni con parti correlate e l’informativa finanziaria periodica (cfr. par. 10); • i limiti alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati (cfr. par. 11); • gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti della Banca d’Italia sull’attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati (cfr. par. 18); II. con riferimento ai rapporti con gli esponenti delle banche italiane e soggetti ad essi riconducibili ai sensi dell’art. 136 D.lgs. n. 385/1993 (di seguito anche “Soggetti rilevanti ai fini dell’art. 136 TUB”) • i criteri per identificare gli esponenti bancari e soggetti ad essi riconducibili (cfr. par. 12); • le operazioni interessate e i casi di esenzione (cfr. par. 13 e 14); • il processo di istruttoria e deliberazione delle operazioni (cfr. par. 15 e 16); III. con riferimento ai rapporti con tutti i Soggetti Rilevanti • le regole che riguardano i controlli e i presidi organizzativi (cfr. par. 18). Si noti che il Regolamento stabilisce anche regole generali per la gestione degli interessi personali degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori aziendali anche diversi dai Soggetti Rilevanti (cfr. par. 18.1.1). Tutte le società controllate direttamente o indirettamente da Intesa Sanpaolo, in Italia o all’estero, sono tenute a recepire il presente Regolamento, che viene adottato dalla Capogruppo, come disciplina di Gruppo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti, anche ai sensi dell’art. 61, comma 4, del D.lgs. n. 385/1993 (“Testo Unico Bancario” o “TUB”) e dell’art. 114 del D.lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico Finanziario” o “TUF”). In particolare, il presente Regolamento trova integrale applicazione per le Società Controllate, ad eccezione delle regole deliberative specificamente indicate per la Capogruppo (cfr. par. 8.1) e delle regole sui limiti alle attività di rischio e segnalazioni di vigilanza applicabili alle sole società facenti parte del Gruppo bancario (cfr. par. 11). All’interno del Regolamento sono previste misure di indirizzo e coordinamento riferite alle Società Controllate (cfr. par. 19). Resta fermo che le società controllate che non siano soggette ad attività di indirizzo e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo non sono tenute a recepire ed applicare il presente Regolamento. Tuttavia, ai fini dell’informativa da fornire agli Organi, alle Autorità di Xxxxxxxxx e al mercato, Intesa Sanpaolo provvede a raccogliere le informazioni che è necessario acquisire da tali società, nei casi in cui la normativa faccia ad esse riferimento. Il presente Regolamento e ogni relativa modifica sono resi pubblici sul sito internet di Intesa Sanpaolo, nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione e con le altre modalità previste dalle disposizioni della Consob per l’informazione regolamentata.

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