Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale. Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipa- zione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato ai corsi di qualificazione, riqua- lificazione o aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni, richiesti dall’Ente. A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del perso- nale a tempo indeterminato presente ed in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nelle Istituzioni o singole Unità Operative, comprensivo del diritto allo studio di cui all’art. precedente, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un mas- simo di 120 ore annue non cumulabili. Il predetto plafond individuale sarà riproporzio- nato alla durata della prestazione nel caso di dipendenti part-time. A livello aziendale, in relazione agli specifici piani di riqualificazione del personale previsti dall’Ente, potranno essere concordati limiti percentuali e numerici superiori a quanto individuato nel presente articolo. Ai predetti fini, saranno computati nell’organico delle singole strutture i lavoratori assenti per maternità, malattia ed infortunio, congedi parentali ed aspettative di legge o contrat- tuali. I lavoratori part-time saranno computati in proporzione all’orario di lavoro. I lavora- tori con contratti temporanei non saranno conteggiati nell’organico della struttura. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite massimo del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l’accesso ai corsi. I dipendenti che debbono partecipare ai corsi di qualificazione per l’ottenimento di qualifiche necessarie alla copertura del loro posto di lavoro secondo specifiche convenzioni o standard regionali avranno diritto di priorità rispetto a coloro che esercitano il diritto allo studio. Nelle Istituzioni o Unità Operative che occupano fino a 20 dipendenti, il diritto è comun- que riconosciuto ad un massimo di 2 (due) lavoratrici o lavoratori non contemporanea- mente nel corso dell’anno. In ogni Unità Operativa e, nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessati dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente la documentazione attestante l’effettiva frequenza. Qualora la dipendente o il dipendente diano le dimissioni entro i due anni successivi alla concessione dei permessi, le ore di permesso concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione. Parimenti qualora la dipendente o il dipendente non consegua il titolo, l’attestato o il credito formativo per il quale sono stati concessi i permessi, le ore di permesso concesse verranno recuperate o trattenute. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto
Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale. Le parti parti, al fine di realizzare una più qualificata assistenza, convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipa- zione partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato ai corsi di qualificazione, riqua- lificazione o riqualificazione, aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni, richiesti dall’Enteprestazioni offerte dalle Itituzioni. A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del perso- nale a tempo indeterminato presente ed in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nelle Istituzioni o singole Unità Operative, comprensivo del diritto allo studio di cui all’art. precedente, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali per la partecipazione ai corsi attinenti al tipo di servizio offerto, sino ad un mas- simo massimo di 120 ore annue non cumulabili. Il predetto plafond individuale sarà riproporzio- nato alla durata della prestazione nel caso di dipendenti part-time. A livello aziendale, cumulabili e nella misura in relazione agli specifici piani di riqualificazione termini percentuali del 10% del personale previsti dall’Entedipendente nelle singole strutture. Nelle Istituzioni che occupano fino a 30 dipendenti il diritto è comunque riconosciuto, potranno ad un massimo di 2 (due) lavoratrici e/o lavoratori nel corso dell’anno e non contestualmente. In ogni Struttura deve essere concordati limiti percentuali e numerici superiori a quanto individuato nel comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che si assenta con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo. Ai predetti finiarticolo dovrà specificare il corso al quale partecipa con l'effettiva frequenza, saranno computati nell’organico delle singole strutture i lavoratori assenti per maternità, malattia ed infortunio, congedi parentali ed aspettative di legge o contrat- tuali. I lavoratori part-time saranno computati anche in proporzione all’orario ore non coincidenti con l'orario di lavoro. I lavora- tori Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con contratti temporanei identificazione delle ore relative. La lavoratrice ed il lavoratore interessato al percorso formativo dovranno presentare domanda scritta all’Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con l’Amministrazione. Tali termini, di norma, non saranno conteggiati nell’organico della strutturainferiori al trimestre. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite massimo del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l’accesso l'accesso ai corsi. I dipendenti che debbono partecipare ai corsi di qualificazione per l’ottenimento di qualifiche necessarie alla copertura del loro posto di lavoro secondo specifiche convenzioni o standard regionali avranno diritto di priorità rispetto a coloro che esercitano il diritto allo studio. Nelle Istituzioni o Unità Operative che occupano fino a 20 dipendenti, il diritto è comun- que riconosciuto ad un massimo di 2 (due) lavoratrici o lavoratori non contemporanea- mente nel corso dell’anno. In ogni Unità Operativa e, nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessati dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione nei termini e con Qualora le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente la documentazione attestante l’effettiva frequenza. Qualora la dipendente o il dipendente diano le dimissioni entro i due anni successivi alla concessione dei permessidal conseguimento della qualifica, le ore di permesso retribuito concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione. Parimenti qualora la dipendente o il dipendente non consegua il titolo, l’attestato o il credito formativo per il quale sono stati concessi i permessi, le ore di permesso concesse verranno recuperate o trattenute. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
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Samples: fp.cisl.it
Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale. Le parti convengono sulla necessità L’art. 69 del CCNL viene così integrato. In ogni cooperativa si costituisce un “monte ore formativo annuo” così individuato: 100 ore moltiplicato per l’8% del personale in forza (soci e dipendenti). Tale “monte ore” verrà fruito dai dipendenti sotto forma di predisporre permessi retribuiti per la frequenza di corsi, anche di natura privata, di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, che abbiano specifico riferimento alla mansione attribuita o ai servizi prestati dalla Cooperativa. Il diritto dovrà essere richiesto ed esercitato a titolo individuale nella misura piena prevista dal CCNL (100 ore annue) e nel caso che il monte ore individuale e collettivo non venga utilizzato appieno potrà essere maggiorata fino a 150 ore la quota individuale. Per quanto riguarda i criteri di priorità ed equità nella fruizione, anche tra operatori di diverse categorie professionali, (nel caso di richieste in misura maggiore dell’8% del personale) e per la distribuzione del monte ore complessivo su più beneficiari si rimanda a specifici accordi di livello aziendale. Si precisa che il monte ore riconosciuto in base all’art. 69 del CCNL non è in alcun modo assimilabile al monte ore riconosciuto per il diritto allo studio in base all’art. 68, che rappresenta una voce a sé stante. Sono fatte salve le condizioni tali da favorire di miglior favore. Si prevede che le spese per l’iscrizione e la partecipa- zione delle lavoratrici frequenza di percorsi formativi e dei lavoratori a tempo indeterminato ai di corsi di qualificazione, riqua- lificazione riqualificazione o aggiornamento professionale necessari ad professionale, possano essere sostenute, in tutto od in parte, dalla cooperativa. Il lavoratore o la lavoratrice che volontariamente ha partecipato a corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento professionale, le cui spese sono state sostenute, in tutto od in parte, dalla cooperativa, è tenuto a restituire alla cooperativa stessa una sempre migliore qualificazione delle prestazioniparte di quanto usufruito, richiesti dall’Entequalora dovesse lasciare l’impresa. A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratoriIn caso di dimissioni entro un mese dall’acquisizione del titolo la quota da restituire sarà pari al 70% dell’ammontare costituito dagli oneri, nella misura massima annua documentati e riscontrabili, sostenuti dalla cooperativa. L’entità della quota da restituire verrà proporzionalmente ridotta di un dodicesimo per ogni mese di permanenza in cooperativa dalla data di acquisizione del 10% del perso- nale titolo fino allo scadere dell’anno successivo. Trascorsi 12 mesi nulla è più dovuto dalla lavoratrice o lavoratore a tempo indeterminato presente ed in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nelle Istituzioni o singole Unità Operative, comprensivo del diritto allo studio questo titolo. I permessi orari retribuiti di cui all’art. precedente, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un mas- simo di 120 ore annue 69 del CCNL non cumulabili. Il predetto plafond individuale sarà riproporzio- nato alla durata della prestazione nel caso di dipendenti part-time. A livello aziendale, in relazione agli specifici piani di riqualificazione del personale previsti dall’Ente, potranno essere concordati limiti percentuali e numerici superiori a quanto individuato nel presente articolo. Ai predetti fini, saranno computati nell’organico delle singole strutture sono computabili tra i lavoratori assenti costi sostenuti dalle Cooperative per maternità, malattia ed infortunio, congedi parentali ed aspettative di legge o contrat- tuali. I lavoratori part-time saranno computati in proporzione all’orario di lavoro. I lavora- tori con contratti temporanei non saranno conteggiati nell’organico della struttura. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite massimo del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l’accesso ai corsi. I dipendenti che debbono partecipare ai corsi di qualificazione per l’ottenimento di qualifiche necessarie alla copertura del loro posto di lavoro secondo specifiche convenzioni o standard regionali avranno diritto di priorità rispetto a coloro che esercitano il diritto allo studio. Nelle Istituzioni o Unità Operative che occupano fino a 20 dipendenti, il diritto è comun- que riconosciuto ad un massimo di 2 (due) lavoratrici o lavoratori non contemporanea- mente nel corso dell’anno. In ogni Unità Operativa e, nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessati dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente la documentazione attestante l’effettiva frequenza. Qualora la dipendente o il dipendente diano le dimissioni entro i due anni successivi alla concessione dei permessi, le ore di permesso concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione. Parimenti qualora la dipendente o il dipendente non consegua il titolo, l’attestato o il credito formativo per il quale sono stati concessi i permessi, le ore di permesso concesse verranno recuperate o trattenute. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativiformazione.
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Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale. Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipa- zione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato ai corsi di qualificazione, riqua- lificazione riqualificazione o aggiornamento aggior- namento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni, richiesti dall’Entedall’organizzazione del servizio. A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura massima annua del 1015% del perso- nale a tempo indeterminato presente ed in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nelle Istituzioni o singole Unità Operative, comprensivo del diritto allo studio di cui all’art. precedente, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali indivi- duali sino ad un mas- simo massimo di 120 ore annue non cumulabili. Il predetto plafond individuale sarà riproporzio- nato alla durata della prestazione nel caso di dipendenti part-time. A livello aziendale, in relazione agli specifici piani di riqualificazione del personale previsti dall’Ente, potranno essere concordati limiti percentuali e numerici superiori a quanto individuato nel presente articolo. Ai predetti fini, saranno computati nell’organico delle singole strutture i lavoratori assenti per maternità, malattia ed infortunio, congedi parentali ed aspettative di legge o contrat- tuali. I lavoratori part-time saranno computati in proporzione all’orario di lavoro. I lavora- tori con contratti temporanei non saranno conteggiati nell’organico della struttura. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite massimo del 1015% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l’accesso ai corsi. I dipendenti che debbono partecipare ai corsi di qualificazione per l’ottenimento di qualifiche necessarie alla copertura del loro posto di lavoro secondo specifiche convenzioni o standard regionali avranno diritto di priorità rispetto a coloro che esercitano il diritto allo studio. Nelle Istituzioni o Unità Operative che occupano fino a 20 dipendenti, il diritto è comun- que comunque riconosciuto ad un massimo di 2 (due) lavoratrici o lavoratori non contemporanea- mente contempo- raneamente nel corso dell’anno. In ogni Unità Operativa e, nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessati dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente la documentazione attestante l’effettiva frequenza. Qualora la dipendente o il dipendente diano le dimissioni entro i due anni successivi alla concessione dei permessi, le ore di permesso concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione. Parimenti qualora la dipendente o il dipendente non consegua il titolo, l’attestato o il credito cre- dito formativo per il quale sono stati concessi i permessi, le ore di permesso concesse verranno ver- ranno recuperate o trattenute. Le parti firmatarie stipulanti si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
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Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale. Le parti convengono sulla necessità di predisporre predispor- re condizioni tali da favorire la partecipa- zione partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato ai corsi di qualificazione, riqua- lificazione o riqualificazio- ne, aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni, richiesti dall’Enteprestazioni richieste dall’organizzazione del servizio. A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del perso- nale a tempo indeterminato presente ed personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nelle Istituzioni istituzioni o singole Unità Operative, comprensivo del diritto allo studio di cui all’art. precedentesin- gole unità operative, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un mas- simo massimo di 120 ore annue non cumulabili. Il predetto plafond individuale sarà riproporzio- nato alla durata della prestazione nel caso di dipendenti part-time. A livello aziendale, in relazione agli specifici piani di riqualificazione del personale previsti dall’Ente, potranno essere concordati limiti percentuali e numerici superiori a quanto individuato nel presente articolo. Ai predetti fini, saranno computati nell’organico delle singole strutture i lavoratori assenti per maternità, malattia ed infortunio, congedi parentali ed aspettative di legge o contrat- tuali. I lavoratori part-time saranno computati in proporzione all’orario di lavoro. I lavora- tori con contratti temporanei non saranno conteggiati nell’organico della struttura. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite massimo del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l’accesso ai corsi. I dipendenti che debbono partecipare ai corsi di qualificazione per l’ottenimento di qualifiche necessarie alla copertura del loro posto di lavoro secondo specifiche convenzioni o standard regionali avranno diritto di priorità rispetto a coloro che esercitano il diritto allo studiocu- mulabili. Nelle Istituzioni istituzioni o Unità Operative unità operative che occupano fino a 20 dipendenti, 50 dipendenti il diritto è comun- que é comunque riconosciuto ad un massimo massi- mo di 2 (due) lavoratrici o lavoratori lavoratrici/ori non contemporanea- mente contemporaneamente, nel corso dell’anno. In ogni Unità Operativa e, unità operativa e nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto dovrà reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, per ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine la lavoratrice ed Qualora il lavoratore numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione nei termini e con superasse il limite del 10% le modalità che saranno concordate con il datore parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestrepriorità per l’accesso ai corsi. Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione all’istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente la documentazione attestante l’effettiva frequenzacertificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Qualora la dipendente o il dipendente diano dia le dimissioni entro i prima di due anni successivi alla concessione dei permessidal conseguimento della qualifica, le ore di permesso retribuito concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione. Parimenti qualora la dipendente o il dipendente non consegua il titolo, l’attestato o il credito formativo per il quale sono stati concessi i permessi, le ore di permesso concesse verranno recuperate o trattenute. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione predispo- sizione di adeguati processi formativiformativi con modalità che facilitino l’effettiva frequenza.
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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94
Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale. Le parti convengono sulla necessità di predisporre predi- sporre condizioni tali da favorire la partecipa- zione partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato ai corsi di qualificazione, riqua- lificazione riqualificazione o aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni, richiesti dall’Entedall’organizzazione del servizio. A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del perso- nale personale a tempo indeterminato presente ed in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nelle Istituzioni istituzioni o singole Unità Operative, comprensivo del diritto allo studio di cui all’art. precedente, potranno usufruire usu- fruire di permessi retribuiti individuali sino ad un mas- simo massimo di 120 ore annue non cumulabili. Il predetto plafond individuale sarà riproporzio- nato alla durata della prestazione nel caso di dipendenti part-time. A livello aziendale, in relazione agli specifici piani di riqualificazione del personale previsti dall’Ente, potranno essere concordati limiti percentuali e numerici superiori a quanto individuato nel presente articolo. Ai predetti fini, saranno computati nell’organico delle singole strutture i lavoratori assenti per maternità, malattia ed infortunio, congedi parentali ed aspettative di legge o contrat- tuali. I lavoratori part-time saranno computati in proporzione all’orario di lavoro. I lavora- tori con contratti temporanei non saranno conteggiati nell’organico della struttura. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite massimo del 10% le parti si incontreranno incon- treranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l’accesso ai corsi. I dipendenti che debbono partecipare ai corsi di qualificazione per l’ottenimento di qualifiche necessarie alla copertura del loro posto di lavoro secondo specifiche convenzioni o standard regionali avranno diritto di priorità rispetto a coloro che esercitano il diritto allo studio. Nelle Istituzioni istituzioni o Unità Operative che occupano fino a 20 dipendenti, il diritto è comun- que comunque riconosciuto ad un massimo mas- simo di 2 (due) lavoratrici o lavoratori non contemporanea- mente contemporaneamente nel corso dell’anno. In ogni Unità Operativa e, nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessati dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione all’istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione all’istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente la documentazione attestante l’effettiva frequenza. Qualora la dipendente o il dipendente diano le dimissioni entro i due anni successivi alla concessione dei permessi, le ore di permesso concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione. Parimenti qualora la dipendente o il dipendente non consegua il titolo, l’attestato o il credito formativo per il quale sono stati concessi i permessi, le ore di permesso concesse verranno recuperate o trattenute. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione predi- sposizione di adeguati processi formativi.
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Samples: www.frgeditore.it
Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale. Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipa- zione partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato ai corsi di qualificazione, riqua- lificazione o riqualificazione, aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni, richiesti dall’Enteprestazioni richieste dall’organizzazione del servizio. A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del perso- nale a tempo indeterminato presente ed personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nelle Istituzioni o singole Unità Operative, comprensivo del diritto allo studio di cui all’art. precedente, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un mas- simo massimo di 120 ore annue non cumulabili. Il predetto plafond individuale sarà riproporzio- nato alla durata della prestazione nel caso di dipendenti part-time. A livello aziendale, in relazione agli specifici piani di riqualificazione del personale previsti dall’Ente, potranno essere concordati limiti percentuali e numerici superiori a quanto individuato nel presente articolo. Ai predetti fini, saranno computati nell’organico delle singole strutture i lavoratori assenti per maternità, malattia ed infortunio, congedi parentali ed aspettative di legge o contrat- tuali. I lavoratori part-time saranno computati in proporzione all’orario di lavoro. I lavora- tori con contratti temporanei non saranno conteggiati nell’organico della struttura. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite massimo del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l’accesso ai corsi. I dipendenti che debbono partecipare ai corsi di qualificazione per l’ottenimento di qualifiche necessarie alla copertura del loro posto di lavoro secondo specifiche convenzioni o standard regionali avranno diritto di priorità rispetto a coloro che esercitano il diritto allo studio. Nelle Istituzioni o Unità Operative che occupano fino a 20 50 dipendenti, il diritto è comun- que comunque riconosciuto ad un massimo di 2 (due) lavoratrici o lavoratori lavoratrici/ori non contemporanea- mente contemporaneamente nel corso dell’anno. In ogni Unità Operativa e, e nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto dovrà reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessati interessato dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l’accesso ai corsi. Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente la documentazione attestante l’effettiva frequenzacertificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Qualora la dipendente o il dipendente diano dia le dimissioni entro i due anni successivi alla concessione dei permessi, le ore di permesso retribuito concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione. Parimenti qualora la dipendente o il dipendente non consegua il titolo, l’attestato o il credito formativo per il quale sono stati concessi i permessi, le ore di permesso concesse verranno recuperate o trattenute. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente