Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale. Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richieste dall'organizzazione del servizio. A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura annua del 10% del personale in servizio nelle Istituzioni o singole Unità Operative, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 120 ore annue non cumulabili. Nelle Istituzioni o Unità Operative che occupano fino a 50 dipendenti il diritto è comunque riconosciuto, ad un massimo di 2 (due) lavoratrici/ori non contemporaneamente, nel corso dell’anno. In ogni Unità Operativa e nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessato dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l'accesso ai corsi. Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Qualora la dipendente o il dipendente dia le dimissioni prima di due anni dal conseguimento della qualifica, le ore di permesso retribuito concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi con modalità che facilitino l’effettiva frequenza.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale. Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione, riqualificazione o aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richieste prestazioni, richiesti dall'organizzazione del servizio. A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura massima annua del 101 5% del personale a tempo indeterminato presente ed in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente nelle Istituzioni o singole Unità Operative, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 120 ore annue non cumulabili. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite massimo del 1 5% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l'accesso ai corsi. Nelle Istituzioni o Unità Operative che occupano fino a 50 dipendenti 20 dipendenti, il diritto è comunque riconosciuto, riconosciuto ad un massimo di 2 (due) lavoratrici/ori lavoratrici o lavoratori non contemporaneamente, contemporaneamente nel corso dell’annodell'anno. In ln ogni Unità Operativa e nell’ambito e, nell'ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto, deve reparto dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessato interessati dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione all'Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l'accesso ai corsi. Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione all'Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relativela documentazione attestante l'effettiva frequenza. Qualora la dipendente o il dipendente dia diano le dimissioni prima di entro i due anni dal conseguimento della qualificasuccessivi alla concessione dei permessi, le ore di permesso retribuito concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima l'ultima retribuzione. Parimenti qualora la dipendente o il dipendente non consegua il titolo, l'attestato o il credito formativo per il quale sono stati concessi i permessi, le ore di permesso concesse verranno recuperate o trattenute. Le parti firmatarie stipulanti si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi. Formazione ECM Per l'Educazione Continua in Medicina l'AGeSPl verificherà le condizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi per l'acquisizione dei crediti formativi. Nel caso di partecipazione a corsi E.C. M. (Educazione Continua in Medicina) le parti convengono che il 50% delle ore necessarie al conseguimento dei crediti formativi con modalità che facilitino l’effettiva frequenzadell'anno sarà a carico delle Istituzioni. La concessione del monte ore di cui al comma precedente è vincolata alle stesse condizioni di fruibilità del presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro
Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale. Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richieste dall'organizzazione del servizio. A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura annua del 10% del personale in servizio nelle Istituzioni o singole Unità Operativeoperative, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 120 ore annue non cumulabili. Nelle Istituzioni o Unità Operative operative che occupano fino a 50 dipendenti il diritto è é comunque riconosciuto, riconosciuto ad un massimo di 2 (due) lavoratrici/ori non contemporaneamente, nel corso dell’anno. In ogni Unità Operativa operativa e nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine la lavoratrice ed il lavoratore interessato dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l'accesso ai corsi. Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Qualora la dipendente o il dipendente dia le dimissioni prima di due anni dal conseguimento della qualifica, le ore di permesso retribuito concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi con modalità che facilitino l’effettiva frequenza.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale. Le parti convengono sulla necessità di predisporre predispor- re condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato ai corsi di qualificazionequalifi- cazione, riqualificazione, riqualificazione o aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richieste dall'organizzazione presta- zioni, richiesti dalla organizzazione del servizio. A tale scopo le lavoratrici ed col i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale a tempo indeterminato presente e in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nelle Istituzioni istituzioni o singole Unità Operativeunità operative, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 120 ore annue non cumulabili. Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite massimo del 10% le parti si incontre- ranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l’accesso ai corsi. Nelle Istituzioni istituzioni o Unità Operative unità operative che occupano fino a 50 dipendenti 20 dipendenti, il diritto è comunque riconosciuto, riconosciuto ad un massimo massi- mo di 2 (due) lavoratrici/ori lavoratrici o lavoratori non contemporaneamente, contemporaneamente nel corso dell’anno. In ogni Unità Operativa e unità operativa e, nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto, deve reparto dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario l’orario di lavoro, ad per un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito. A tal fine la lavoratrice ed e il lavoratore interessato interessati dovranno presentare la domanda scritta all’Istituzione all’istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero delle Le lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite del 10% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l'accesso ai corsi. Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione alla istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relativela documentazione attestante l’effettiva frequenza. Qualora la dipendente o il dipendente dia diano le dimissioni prima di due entro i 2 anni dal conseguimento della qualificasuccessivi alla concessione dei permessi, le ore di permesso retribuito concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione. Parimenti qualora la dipendente o il dipendente non consegua il titolo, l’attestato o il credito formativo per il quale sono stati concessi i permessi, le ore di permesso concesse verranno recuperate o trattenute. Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione predispo- sizione di adeguati processi formativi con modalità che facilitino l’effettiva frequenzaformativi.
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Samples: Accordo Per L’elezione Delle Rsu Nelle Realtà Di Cui Alla Sfera Di Applicazione Del CCNL Uneba