Quattordicesima mensilità. Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all’art.41 in atto al 30 giugno immediatamente precedente. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della 14° mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi del servizio prestato. Non hanno diritto alla 14° mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della 14° mensilità e l’importo in atto percepito. Non sono assorbibili nella 14° mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° mensilità. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio. Dall’ammontare della 14° mensilità saranno detratti i ratei corrispondenti ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione. Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all’art.78.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Quattordicesima mensilità. Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all’art.41 all’art. 42 in atto al 30 giugno immediatamente precedente. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della 14° mensilità men- silità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi del servizio prestato. Non hanno diritto alla 14° mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della 14° mensilità e l’importo in atto percepito. Non sono assorbibili nella 14° mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° mensilità. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza gravi- danza o puerperio. Dall’ammontare della 14° mensilità saranno detratti i ratei corrispondenti ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione. Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all’art.78all’art. 80.
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Quattordicesima mensilità. Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto accordo sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art.41 all’art. 41, in atto al 30 giugno immediatamente precedenteprecedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della 14° mensilità solo nel In caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la alla suddetta data, alla lavoratrice ed al il lavoratore saranno corrisposti avrà diritto a tanti dodicesimi per dell’ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuali o maggiorazioni (turni), il calcolo dell’importo della quattordicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepiti nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato. Non hanno diritto alla 14° mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della 14° mensilità e l’importo in atto percepito. Non sono assorbibili nella 14° mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° mensilità. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperioprestato presso l’azienda. Dall’ammontare della 14° quattordicesima mensilità saranno detratti i ratei corrispondenti relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzioneretribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Relativamente Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al personale neoassunto si farà riferimento precedente art. 37, la lavoratrice ha diritto a quanto previsto all’art.78percepire dal datore di lavoro la quattordicesima mensilità intera deducendo l’importo erogato dall’INPS.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Dipendenti Delle Societa’ Di Assicurazione Assistenza E
Quattordicesima mensilità. Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrispostocorri- sposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una a 1 mensilità della retribuzione di cui all’art.41 all’art. 43 in atto al 30 giugno immediatamente precedente. Le lavoratrici ed e i lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della 14° 14a mensilità solo nel caso in cui abbiano ab- biano prestato servizio per i dodici 12 mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici 12 mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed e al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi 12simi per quanti sono i mesi del servizio prestato. Non hanno diritto alla 14° 14a mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima 13a mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima 13a non raggiunga l’intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della 14° 14a mensilità e l’importo in atto percepito. Non sono assorbibili nella 14° 14a mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° 14a mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° 13a mensilità. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio. Dall’ammontare della 14° mensilità saranno detratti i ratei corrispondenti ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione. Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all’art.78.
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Samples: Accordo Per L’elezione Delle Rsu Nelle Realtà Di Cui Alla Sfera Di Applicazione Del CCNL Uneba
Quattordicesima mensilità. Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all’art.41 all’art. 42 in atto al 30 giugno immediatamente precedente. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della 14° mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi del servizio prestato. Non hanno diritto alla 14° mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della 14° mensilità e l’importo in atto percepito. Non sono assorbibili nella 14° mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° mensilità. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio. Dall’ammontare della 14° mensilità saranno detratti i ratei corrispondenti ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione. Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all’art.78.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente
Quattordicesima mensilità. Al personale compreso nella sfera E’ prevista da alcuni contratti collettivi, l’erogazione di applicazione del presente contratto sarà corrispostoun’ulteriore mensilità aggiuntiva che prende il nome di quattordicesima (o premio ferie), entro il qualora essa non sia prevista potrà essere concordata a livello aziendale. Saranno gli stessi C.C.N.L. a regolarne la maturazione, l’erogazione e l’entità della retribuzione su cui computare la mensilità aggiuntiva. Solitamente essa viene corrisposta nel mese di luglio con riferimento ad un periodo di ogni annomaturazione che va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in cui viene erogata. La misura, un importo prevista dalla contrattazione collettiva, è pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto in corso nel mese in cui all’art.41 viene corrisposta o ad una sua percentuale. E’ stato posto un particolare problema circa la computabilità o meno della contingenza nella quattordicesima mensilità, poiché disposizioni legislative (art.2 Decreto Legge 1/2/1977, n.12) avevano previsto che a far data dal 1977, i miglioramenti retributivi intervenuti per effetto di variazioni del costo della vita, dovevano essere limitati al numero delle mensilità previste per il settore industriale. L’intervento della Corte Costituzionale, dichiarando illegittimo l’articolo 2 della citata legge, ha disposto l’ammissione del computo dell’indennità di contingenza su elementi della retribuzione diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva per il settore industriale e pertanto anche la quattordicesima ( Corte Costituzionale del 1991, n.124). Soci di cooperative ex DPR 602/70 A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile da assumere a base del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato è determinata in atto base alle norme in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti ( art. 6 del D.Lgs. n. 314/97 e art. 1, co. 1, della legge n. 389/89). Tale criterio di imponibilità trova applicazione con esclusivo riferimento ai compensi di competenza dell’anno 2007. Alla luce di tale particolare modalità di applicazione del criterio di imponibilità e in considerazione del fatto che la 14° mensilità è solitamente riferita dalla contrattazione collettiva al periodo che va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno immediatamente precedente. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto dell’anno di corresponsione, le cooperative ex D.P.R. n. 602/70 assoggetteranno a percepire l’intero ammontare della 14° contribuzione assicurativa e previdenziale la quattordicesima mensilità solo con riferimento ai ratei della stessa maturati nell’anno 2007, cioè in ragione di tanti dodicesimi quanti sono quelli ricompresi nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il periodo 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione gennaio-30 giugno 2007 ( Messaggio Inps del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data12 luglio 2007, alla lavoratrice ed al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi del servizio prestato. Non hanno diritto alla 14° mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della 14° mensilità e l’importo in atto percepito. Non sono assorbibili nella 14° mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° mensilità. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio. Dall’ammontare della 14° mensilità saranno detratti i ratei corrispondenti ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione. Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all’art.78n. 18271).
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Samples: net.cisl.it
Quattordicesima mensilità. Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrispostocorri- sposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all’art.41 all’art. 42 in atto al 30 giugno immediatamente precedente. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della 14° 14a mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi dodicesi- mi per quanti sono i mesi del servizio prestato. Non hanno diritto alla 14° 14a mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente presen- te contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente ecce- dente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza dif- ferenza tra l’ammontare della 14° 14a mensilità e l’importo in atto percepito. Non sono assorbibili nella 14° 14a mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivocol- lettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° 14a mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° 13a mensilità. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio. Dall’ammontare della 14° mensilità saranno detratti i ratei corrispondenti ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione. Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all’art.78.
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Samples: www.frgeditore.it
Quattordicesima mensilità. Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, entro il mese di 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art.41 all’art. 195 in atto al 30 giugno immediatamente precedenteprecedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a percepire l’intero ammontare tanti dodicesimi dell’ammontare della 14° 14a mensilità solo nel caso quanti sono i mesi interi di servizio prestato13. Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto di cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei all’art. 195, percepiti nei dodici mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestatoprestato presso l’azienda. Non hanno diritto alla 14° quattordicesima mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata dell’entrata in vigore del presente contratto già percepiscano percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove ; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della 14° quattordicesima mensilità e l’importo in atto percepito. Non sono assorbibili assorbiti nella 14° quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo del presente Capo riguardanti la 13° tredicesima mensilità. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio. Dall’ammontare della 14° mensilità saranno detratti i ratei corrispondenti ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione. Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all’art.78.
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Quattordicesima mensilità. Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrispostocorri- sposto, entro il mese di 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione retribuzione, di cui all’art.41 all’art. 58 in atto al 30 giugno giu- gno immediatamente precedente. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della 14° mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi dodicesi- mi per quanti sono i mesi del servizio prestato. Non hanno diritto alla 14° mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della 14° mensilità e l’importo in atto percepito. Non sono assorbibili nella 14° mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivocollet- tivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° mensilità. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria obbligatoria, per gravidanza o puerperio. Dall’ammontare della 14° mensilità saranno detratti i ratei corrispondenti ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione. Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all’art.78.
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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94
Quattordicesima mensilità. Al AI personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all’art.41 all’art. 42 in atto al 30 giugno immediatamente precedente. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della 14° mensilità men- silità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, alla lavoratrice ed al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi del servizio prestato. Non hanno diritto alla 14° mensilità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscano mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della 14° mensilità e l’importo in atto percepito. Non sono assorbibili assorbi bili nella 14° mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14° mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme dell’articolo riguardanti la 13° mensilità. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza gra- vidanza o puerperio. Dall’ammontare della 14° mensilità saranno detratti i ratei corrispondenti ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione. Relativamente al personale neoassunto si farà riferimento a quanto previsto all’art.78.
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