Mensa Clausole campione
Mensa. Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero. Le modalità ed i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva sono demandate ai Cirl.
Mensa. Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perchè possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13. Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di XX.XX., si rendesse impossibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/07/2006, sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 3,36 giornalieri pari a euro 0,42 per ogni ora di lavoro ordinario. Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del CCNL. Per gli impiegati l`indennita` sostitutiva sarà: • dal 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 72,66 mensili; • dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 84,77 mensili; L`indennita` sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.
Mensa. Laddove non fosse possibile organizzare il servizio mensa, (che resta la scelta prioritaria per tutte le strutture), secondo modalità e criteri da definire localmente, anche in merito all’eventuale corrispettivo da parte dei fruitori, agli operatori/operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa, potrà essere riconosciuto un rimborso spese pasto nei limiti dell’esenzione fiscale previsti dalla legge, attraverso la consegna di ticket cartacei o elettronici, in numero pari ai giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro.
Mensa. 1. Le aziende assicureranno direttamente o tramite convenzioni con centri o punti di ristorazione esterni, il servizio di mensa a tutti i dipendenti.
2. Il dipendente che ne usufruisce partecipa comunque alla spesa per il pasto in quota percentuale che sarà concordata tra l’azienda e la rappresentanza sindacale del personale unitamente alle altre modalità di dettaglio
3. Resta fermo che nulla è dovuto al lavoratore che non si avvalga del servizio di mensa assicurato come sopra dall’azienda.
4. Le Parti concordano che l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto né di qualsiasi altro istituto contrattuale e di legge.
Mensa. Le parti dichiarano di ricercare, ove possibile, opportune iniziative atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori, a livello aziendale o territoriale. Le parti si danno atto che la realizzazione di mense comunque organizzate comporterà l'abrogazione delle eventuali somme fino allora corrisposte dalle aziende al lavoratore.
Mensa. 1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 34, attribuire ai dirigenti buoni pasto sostitutivi.
2. Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.
3. Il dirigente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente.
4. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Mensa. 1. Al personale dipendente impegnato per almeno 6 ore giornaliere con orario di lavoro che prevede rientri, spetta la mensa o il ticket o l’indennità di mensa.
2. Le modalità e le quantità sono previste dalla contrattazione regionale e/o, in subordi- ne, di Ente.
Mensa. 1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili oggetto di contrattazione decentrata, possono istituire mense di servizio o in alternativa attribuire al personale buoni pasto sostitutivi secondo le modalità indicate nell'art. 175.
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa con una pausa di almeno trenta minuti e con l'osservanza delle seguenti condizioni:
a) che sia prestata attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (dopo le ore 12.00);
b) che sia prestata attività al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali (dopo le ore 20.00);
3. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari alla differenza tra il costo dello stesso e la quota di cui all’art. 175, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari a quello più basso pagato dai dipendenti per la mensa a pasto pieno gestita da terzi se la mensa è gestita direttamente dall’ente.
4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di lavoro.
5. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione.
6. Per gli uffici che hanno sede in comuni (anche esteri) nei quali non è possibile e/o conveniente stipulare convenzioni per mense gestite da terzi, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 2, su presentazione di pezze giustificative, previa motivata disposizione dell’ente, ai lavoratori interessati verrà corrisposto l’equivalente dell’importo di cui all’art. 175 comma 1.
7. Restano in vigore fino alla loro scadenza i contratti conseguenti a gare già indette alla data di stipulazione del contratto.
Mensa. 1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000.
4. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell’azienda non può superare complessivamente l’importo di £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990.
Mensa. Ferme restando le situazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, tenuto conto della struttura dei settori e della varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una regolamentazione uniforme dell’istituto, si conviene che la materia sarà affrontata fra Direzione aziendale e RSU Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l’azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità e le Parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra azienda e lavoratori, ecc. Per la istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle situazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad esempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavoratori che utilizzano il servizio, ecc.