Mensa. Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero. Le modalità e i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché l'eventuale istituzione e la misura dell'indennità sostitutiva sono demandate ai CIRL.
Mensa. Laddove non fosse possibile organizzare il servizio mensa, (che resta la scelta prioritaria per tutte le strutture), secondo modalità e criteri da definire localmente, anche in merito all’eventuale corrispettivo da parte dei fruitori, agli operatori/operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa, potrà essere riconosciuto un rimborso spese pasto nei limiti dell’esenzione fiscale previsti dalla legge, attraverso la consegna di ticket cartacei o elettronici, in numero pari ai giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro.
Mensa. 1. Le aziende assicureranno direttamente o tramite convenzioni con centri o punti di ristorazione esterni, il servizio di mensa a tutti i dipendenti.
2. Il dipendente che ne usufruisce partecipa comunque alla spesa per il pasto in quota percentuale che sarà concordata tra l’azienda e la rappresentanza sindacale del personale unitamente alle altre modalità di dettaglio
3. Resta fermo che nulla è dovuto al lavoratore che non si avvalga del servizio di mensa assicurato come sopra dall’azienda.
4. Le Parti concordano che l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto né di qualsiasi altro istituto contrattuale e di legge.
Mensa. Le parti dichiarano di ricercare, ove possibile, opportune iniziative atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori, a livello aziendale o territoriale. Le parti si danno atto che la realizzazione di mense comunque organizzate comporterà l'abrogazione delle eventuali somme fino allora corrisposte dalle aziende al lavoratore.
Mensa. 1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 34, attribuire ai dirigenti buoni pasto sostitutivi.
2. Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.
3. Il dirigente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente.
4. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Mensa. 1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000.
4. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell’azienda non può superare complessivamente l’importo di £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990.
Mensa. A tutti i dipendenti delle Compagnie è data facoltà di usufruire del Ristorante all’interno della Sede dell’Azienda per consumare un pasto - durante l’intervallo di cui alla Lettera A), dell’Articolo 1) - per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì. Il venerdì, è data facoltà di usufruire del servizio mensa ai lavoratori che - osservando l’orario di lavoro previsto nel precedente Articolo 1) - scelgano di terminare l’attività lavorativa dalle ore 12,30 per consumare il pasto e, dopo averlo consumato, effettuino il rientro in azienda per terminare l’attività lavorativa dopo almeno 30 minuti. L’interruzione del lavoro per il pasto dovrà essere di almeno 30 minuti e l’effettiva prestazione lavorativa nella giornata dovrà essere pari ad almeno 5 ore complessive. Ai dipendenti che usufruiscano del servizio di mensa, verranno consegnati all’inizio di ogni mese un numero di buoni mensa virtuali - privi di qualsiasi valore monetario o di indennità sostituiva della mensa ed utilizzabili esclusivamente per consumare un pasto nel Ristorante all’interno della Sede - pari al numero delle giornate lavorative dal lunedì al venerdì del mese stesso. Verranno detratti quelli non spettanti per ogni giornata di non intera effettiva presenza con rientro pomeridiano (ad esempio, le assenze per aspettativa, congedi di qualsiasi tipo, ferie, per malattia, per infortunio, per le festività soppresse o per qualsiasi permesso goduto a giornate intere o a mezze giornate, per le assenze per servizio durante le quali sia già previsto il rimborso del vitto, per la mancata osservanza delle condizioni di presenza previste il venerdì, in caso di superamento della tolleranza di 15 minuti concessa sia in uscita prima dell’intervallo sia in entrata dopo l’intervallo, ecc.) riferite al secondo mese immediatamente precedente. I buoni mensa sono rigorosamente personali, non si possono cumulare, cedere, commerciare o convertire in denaro. Ogni buono virtuale consumato comporta a carico del dipendente una trattenuta netta di € 0,63=, che saranno trattenute dalla retribuzione corrisposta. Eventuali adeguamenti del costo complessivo del pasto saranno a carico del lavoratore nella misura del 30%, il residuo 70% verrà posto a carico dell’Impresa. Ai dipendenti con Sede di lavoro diversa da Milano (Centro Helvetia), saranno consegnati i buoni pasto di cui all’art. 102 del CCNL e applicata la relativa disciplina. Tali buoni pasto saranno integrati da un co...
Mensa. A decorrere dal 1° luglio 2013, il costo massimo del servizio mensa, interamente a carico dell’Azienda, sarà pari ad Euro 13,00. L’eventuale eccedenza sarà a carico del lavoratore. Nel caso di impossibilità a garantire il servizio mensa nei termini suddetti, o quando non sono presenti in zona aziende che effettuano il servizio in cantiere o luoghi di ristorazione quali mense, trattorie o ristoranti, si darà alternativamente luogo al pagamento di apposita indennità sostitutiva di mensa, il cui valore è corrispondente a Euro 0,50 per ogni ora di lavoro ordinaria effettivamente prestata. Il servizio mensa è garantito agli operai ed agli impiegati di cantiere. Quanto al personale direttivo, tecnico ed amministrativo etc,. assunto presso la sede dell’Impresa, avrà diritto al servizio solo nel caso in cui sia comandato in trasferta. Sono fatte espressamente salve le condizioni di miglior favore in essere. L’indennità sostitutiva non verrà conteggiata per premi, mensilità aggiuntive od altro istituto contrattuale, in quanto già tenutone conto nel suddetto aggiornamento. Le imprese, fermo restando il rispetto delle norme previste nel presente accordo, si dichiarano disponibili a che venga istituito per ogni cantiere, con ricorso ad azienda esterna specializzata, un servizio di mensa composto da un primo piatto, un secondo con un contorno, pane e bevande. Per l’attuazione del suddetto servizio sarà sottoscritta da parte della impresa una convenzione con azienda avente strutture specializzate nella ristorazione, che garantisca detto servizio a prezzo non superiore a quanto sopra illustrato. Il carattere di servizio sociale che la fornitura dei pasti assume, la possibilità, fatto salvo il rispetto delle norme al riguardo sottoscritte, di usufruire di detto servizio da parte di tutti i lavoratori ed il carattere non retributivo del contributo delle aziende, comportano che eventuali scelte individuali di non usufruire di tale servizio non daranno luogo ad alcuna indennità sostitutiva a nessun livello di trattativa. Pertanto, l’indennità sostitutiva di mensa non sarà più corrisposta all’ atto della istituzione nel cantiere del servizio di mensa, ciò indipendentemente dalla partecipazione alla mensa dei lavoratori. Il presente accordo si applica in tutti i cantieri edili a prescindere dal numero dei dipendenti del cantiere o dell’ impresa. Il servizio mensa è garantito al lavoratore che fornisca la propria prestazione per più di mezza giornata di lavoro; in tutti gli alt...
Mensa. 1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili oggetto di contrattazione decentrata, possono istituire mense di servizio o in alternativa attribuire al personale buoni pasto sostitutivi secondo le modalità indicate nell'art. 175.
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa con una pausa di almeno trenta minuti e con l'osservanza delle seguenti condizioni:
a) che sia prestata attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (dopo le ore 12.00);
b) che sia prestata attività al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali (dopo le ore 20.00);
3. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari alla differenza tra il costo dello stesso e la quota di cui all’art. 175, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari a quello più basso pagato dai dipendenti per la mensa a pasto pieno gestita da terzi se la mensa è gestita direttamente dall’ente.
4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di lavoro.
5. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione.
6. Per gli uffici che hanno sede in comuni (anche esteri) nei quali non è possibile e/o conveniente stipulare convenzioni per mense gestite da terzi, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 2, su presentazione di pezze giustificative, previa motivata disposizione dell’ente, ai lavoratori interessati verrà corrisposto l’equivalente dell’importo di cui all’art. 175 comma 1.
7. Restano in vigore fino alla loro scadenza i contratti conseguenti a gare già indette alla data di stipulazione del contratto.
Mensa. Ferme restando le situazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, tenuto conto della struttura dei settori e della varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una regolamentazione uniforme dell’istituto, si conviene che la materia sarà affrontata fra Direzione aziendale e RSU Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l’azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità e le Parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra azienda e lavoratori, ecc. Per la istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle situazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad esempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavoratori che utilizzano il servizio, ecc.