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Mensa Clausole campione

Mensa. Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero. Le modalità ed i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva sono demandate ai Cirl.
Mensa. 1. Le aziende assicureranno direttamente o tramite convenzioni con centri o punti di ristorazione esterni, il servizio di mensa a tutti i dipendenti. 2. Il dipendente che ne usufruisce partecipa comunque alla spesa per il pasto in quota percentuale che sarà concordata tra l’azienda e la rappresentanza sindacale del personale unitamente alle altre modalità di dettaglio 3. Resta fermo che nulla è dovuto al lavoratore che non si avvalga del servizio di mensa assicurato come sopra dall’azienda. 4. Le Parti concordano che l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto né di qualsiasi altro istituto contrattuale e di legge.
Mensa. Le parti convengono sul superamento del sistema di indicizzazione del prezzo dei pasti previsto nell'accordo 15 luglio 1970 e concordano sul mantenimento dell'attuale prezzo sino al 31 dicembre 1977. Le parti si incontreranno nel mese di novembre c.a. allo scopo di definire, tenendo conto dell'incremento del costo e della qualità del servizio la variazione del prezzo della mensa a partire dal 1° gennaio 1978 e valevole fino al 31-12-1978. Tali variazioni saranno applicate alle condizioni di prezzo oggi in atto in tutte le realtà aziendali. Al mese di novembre dello stesso anno e seguenti, le parti si incontreranno per definire con le stes- se modalità il prezzo del pasto fino al 31 dicembre 1979. Al fine di migliorare la qualità del servizio l'Azienda dichiara la propria disponibilità - in sede di Commis- sione Paritetica Tecnico-Consultiva - a definire le modalità le tempistiche e le procedure per realizzare l'am- pliamento della gamma di scelta da 8 a 14 giornaliere. In tale ambito saranno giornalmente disponibili un secondo e un contorno della linea fredda (piatti freschi o freddi). Analoga possibilità viene fin d'ora prevista per lo Stabilimento di Valle dell'Ufita. Nel riconfermare la validità dell'attuale sistema di mensa si è individuata la possibilità di avviare l’introduzione di diverse forme di ristorazione aziendale in occasione di nuove installazioni di ristoranti a- ziendali in funzione delle caratteristiche dell'unità produttiva. In tale ambito, l'Azienda esaminerà la possibilità di introdurre la mensa di tipo tradizionale nello Stabilimen- to previsto nella Valle di Sangro e al Magazzino Ricambi della FIAT – Allis di Volvera. Presso il Centro Ricerche di Orbassano l'Azienda provvederà a verificare la possibilità di procedere ad una riconversione della mensa dall'attuale sistema di precotti surgelati al sistema tradizionale. L'attuazione di quanto sopra dovrà essere valutata in ordine ad obiettivi limite di spesa, a disponibilità di aree per un nuovo fabbricato e relativi permessi di costruzione, o alla disponibilità di fabbricati esistenti. La FIAT riconferma i quattro obbiettivi principali su cui si basa la sua strategia: − per il settore auto, difesa delle posizioni acquisite e rafforzamento della competitività rispetto ai concor- renti − per i settori già forti di diversificazione motoristica (Veicoli Industriali, Trattori, Macchine Movimento Terra), espansione sia come proporzione del fatturato totale della FIAT, sia come partecipazione ...
Mensa. Laddove non fosse possibile organizzare il servizio mensa, (che resta la scelta prioritaria per tutte le strutture), secondo modalità e criteri da definire localmente, anche in merito all’eventuale corrispettivo da parte dei fruitori, agli operatori/operatrici e dirigenti sindacali in aspettativa, potrà essere riconosciuto un rimborso spese pasto nei limiti dell’esenzione fiscale previsti dalla legge, attraverso la consegna di ticket cartacei o elettronici, in numero pari ai giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro.
Mensa. Le parti dichiarano di ricercare, ove possibile, opportune iniziative atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori, a livello aziendale o territoriale. Le parti si danno atto che la realizzazione di mense comunque organizzate comporterà l'abrogazione delle eventuali somme fino allora corrisposte dalle aziende al lavoratore.
Mensa. 1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili oggetto di contrattazione decentrata, possono istituire mense di servizio o in alternativa attribuire al personale buoni pasto sostitutivi secondo le modalità indicate nell'art. 175. 2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa con una pausa di almeno trenta minuti e con l'osservanza delle seguenti condizioni: a) che sia prestata attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (dopo le ore 12.00); b) che sia prestata attività al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali (dopo le ore 20.00); 3. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari alla differenza tra il costo dello stesso e la quota di cui all’art. 175, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari a quello più basso pagato dai dipendenti per la mensa a pasto pieno gestita da terzi se la mensa è gestita direttamente dall’ente. 4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di lavoro. 5. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione. 6. Per gli uffici che hanno sede in comuni (anche esteri) nei quali non è possibile e/o conveniente stipulare convenzioni per mense gestite da terzi, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 2, su presentazione di pezze giustificative, previa motivata disposizione dell’ente, ai lavoratori interessati verrà corrisposto l’equivalente dell’importo di cui all’art. 175 comma 1. 7. Restano in vigore fino alla loro scadenza i contratti conseguenti a gare già indette alla data di stipulazione del contratto.
Mensa. 1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. 5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.
Mensa. 1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 34, attribuire ai dirigenti buoni pasto sostitutivi. 2. Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio. 3. Il dirigente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente. 4. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Mensa. 1. Al personale dipendente impegnato per almeno 6 ore giornaliere con orario di lavoro che prevede rientri, spetta la mensa o il ticket o l’indennità di mensa. 2. Le modalità e le quantità sono previste dalla contrattazione regionale e/o, in subordi- ne, di Ente.
Mensa. L’intervallo della pausa mensa è pari a quarantacinque minuti E’ richiesta a tutto il personale inquadrato fino al 5 livello super od al 5 livello con elemento retributivo di professionalità, una prestazione giornaliera complessiva di 8 ore. Per detto personale è possibile nell’ambito del mese il recupero della prestazione giornaliera inferiore alle otto ore, anche a minuti, purchè lo stesso abbia carattere occasionale e non ecceda indicativamente le 8 ore mensili. Sono esclusi dalla presente disciplina i lavoratori a turno. In caso di ritardi dipendenti dai mezzi pubblici e debitamente attestati dal Gestore del Servizio, il recupero della minore prestazione potrà avvenire anche nella stessa giornata e senza giustificativo. E’ richiesta nell’ambito delle ore teoriche mensili una presenza minima di sei ore giornaliere – anche non continuative – da effettuarsi all’interno dell’orario di lavoro da intendersi comprensivo della flessibilità. Il recupero della minore prestazione giornaliera, cioè inferiore alle 6 ore - a completamento delle otto ore - deve essere giustificata con Ferie/Conto Ore/PAR e potrà comunque essere effettuato entro le ore 20.00. Tuttavia in presenza di accordi specifici che prevedevano la possibilità di effettuare anche la compensazione, la stessa potrà essere utilizzata - fino ad un massimo di quattro ore giornaliere - in maniera non concorrente con l’utilizzo di Ferie/Conto Ore/PAR. Sono esclusi dalla presente disciplina i lavoratori a turno. E’ richiesta nell’ambito delle ore teoriche mensili una presenza minima giornaliera di quattro ore da effettuarsi indipendentemente dall’orario di ingresso. Il recupero della minore prestazione giornaliera, cioè inferiore alle quattro ore - a completamento delle otto ore - deve essere giustificata con Ferie, Conto Ore, PAR e di norma potrà essere effettuato entro le ore 20.00, previa comunicazione oltre tale orario. Tuttavia in presenza di accordi specifici che prevedevano la possibilità di effettuare anche la compensazione, la stessa potrà essere utilizzata - fino ad un massimo di cinque ore giornaliere - in maniera non concorrente con l’utilizzo di Ferie/Conto Ore/PAR.
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