Quote sindacali per delega Clausole campione

Quote sindacali per delega. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con le modalità stabilite dai contratti provinciali che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale. Le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno concordare la misura e le modalità di versamento del contributo.
Quote sindacali per delega. In base all’art. 26 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con le modalità stabilite dai contratti integrativi provinciali che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale. Con decorrenza 01/01/1981, la misura di tale contributo è stabilita nello 0,80% su paga base e contingenza per tutte le mensilità, comprese quelle aggiuntive. Le aziende dovranno versare alle XX.XX. interessate, tale contributo, con periodicità almeno semestrale.
Quote sindacali per delega. 1. In base all’art. 26 della legge 20 maggio 1970 n.300, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatari del presente Contratto, hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendano loro versare.
Quote sindacali per delega. Art. 37 Esclusività di stampa in vigore dal 01.01.2009 al 31.12.2009
Quote sindacali per delega. Le quote sindacali per delega verranno effettuate dalle azienda tramite una trattenuta mensile fissa previa apposita delega inviata dal lavoratore all’azienda. Tale delega dovrà riportare le modalità di trattenuta prevista dal CPL, il periodo in cui verrà effettuata la trattenuta, l’ammontare della stessa, il numero di c/c sul quale dovrà essere effettuato il versamento, le norme di rinuncia alla delega. Le 00.XX. dei lavoratori comunicheranno con apposita lettera alle Organizzazioni datoriali i numeri di c/c sui quali dovranno essere effettuati i versamenti. Tali numeri verranno poi comunicati alle aziende dalle Organizzazioni datoriali. Le trattenute avverranno a scadenze mensili per 14 mensilità, le aziende provvederanno al versamento dei relativi importi in occasione del pagamento della 13°e 1 4°mensilità.
Quote sindacali per delega. In applicazione dell’art. 84 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sulla paga che sarà effettuata dal datore di lavoro, i contributi sindacali che i lavoratori intendono versare alla propria Organizzazione. Le aziende provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali agli operai che le abbiano autorizzate con apposito modulo di delega debitamente sottoscritto e consegnato all’azienda. Le deleghe avranno validità permanente salvo revoca, che può intervenire in qualsiasi momento, sia per OTI che OTD. L’azienda è tenuta a versare mensilmente o bimestralmente, entro 15 giorni dalla data del pagamento, la cifra delle ritenute indicate nella delega, sul c/c il cui numero dovrà essere comunicato all’atto della presentazione della delega stessa dal lavoratore o dall’Organizzazione sindacale. Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto potranno riscuotere un contributo di assistenza contrattuale a carico dei medesimi datori di lavoro, secondo le modalità da stabilire con apposito accordo.
Quote sindacali per delega. A carico dei lavoratori iscritti alle OO. SS., l’azienda è tenuta, su lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenuta per contributo sindacale, pari all’1% del salario lordo risultante a busta paga, per tutte le mensilità e/o periodi lavorativi. La lettera/delega deve essere direttamente consegnata all’azienda dal lavoratore o dall’Organizzazione Sindacale cui aderisce. L’importo di tale trattenuta sarà versato trimestralmente sul c/c bancario o secondo modalità che l’Organizzazione avrà cura di comunicare.
Quote sindacali per delega. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 86 del CCNL vigente, le parti concordano che le deleghe su cui operare la trattenuta delle quote sindacali, all'atto della firma da parte del dipendente, siano recapitate tanto all'azienda agricola, quanto all'organizzazione professionale di riferimento.
Quote sindacali per delega. In relazione a quanto disposto dall’art. 86 del vigente CCNL, la quota è escussa dalle aziende per i soli operai che abbiano deliberatamente sottoscritto l’apposito modulo individuale per delega e dovrà essere versata secondo le modalità che l’organizzazione sindacale comunicherà. L’azienda è tenuta, su richiesta delle O.O.S.S, a trasmettere il riepilogativo delle trattenute effettuate mensilmente sulle retribuzioni corrisposte agli iscritti all’organizzazione stessa.
Quote sindacali per delega. Le XX.XX. dei lavoratori stipulanti il presente accordo hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sulla retribuzione, i contributi sindacali che lavoratori intendono versare mediante apposita delega. L'Azienda dovrà operare la trattenuta dell'1% (uno per cento) sulla retribuzione complessiva degli OTI, per tutte le mensilità, compresi i periodi di CISOA. Per gli OTD la trattenuta deve essere operata sulla retribuzione complessiva compreso il terzo elemento. Tali somme devono essere versate mensilmente alle Organizzazioni di appartenenza del lavoratore, sull'apposito Conto corrente postale o bancario comunicato. Semestralmente l'Azienda comunicherà alle XX.XX. l'elenco dei lavoratori a cui è stata operata la trattenuta.