Quote sindacali Clausole campione

Quote sindacali. 1. La Società effettua, a titolo gratuito, le trattenute delle quote sindacali dei dipendenti per conto dei Sindacati interessati, in base a delega rilasciata dal lavoratore. 2. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione Sindacale Nazionale dei lavoratori stipulanti il presente CCNL. La busta paga dovrà essere integrata con l’indicazione dell’organizzazione sindacale a cui è corrisposta la relativa trattenuta. 3. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la trattenuta di una quota sulla retribuzione fissa mensile, per il pagamento dei contributi sindacali. 4. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa alla Società a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interessata ed ha effetto dal secondo mese successivo a quello del rilascio. 5. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del precedente punto 3, inoltrando la relativa comunicazione alla società e alla organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal secondo mese successivo a quello della presentazione della stessa. 6. La delega e la eventuale revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali; di conseguenza le medesime devono essere singole e non cumulative. 7. La società, entro il giorno cinque di ogni mese, effettua il versamento delle somme, trattenute per ‘contributi sindacali’, sulla retribuzione del mese precedente alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL, secondo le modalità dalle stesse indicate. 8. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta, non può darsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero. 9. La Società è tenuta nei confronti dei terzi alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali. 10. Le deleghe in atto alla data dell’entrata in vigore del CCNL conservano la loro validità e sono assoggettate alla disciplina del presente articolo.
Quote sindacali. Le aziende effettueranno le trattenute delle quote sindacali dei lavoratori per conto dei sindacati interessati, in base a delega rilasciata dai lavoratori stessi.
Quote sindacali. Le aziende, in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli tele- radio giornalisti, tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi le quote sindacali destinate alle Associazioni regionali di stampa, nell'importo dalle stesse notificato. Le aziende verseranno alle Associazioni di stampa destinatarie alla fine di ciascun mese le quote trattenute.
Quote sindacali. In applicazione all’Art 82 del vigente C.C.N.L., le aziende tratterranno le quote sindacali su delega rilasciata dal lavoratore interessato e indicate dall’organizzazione sindacale, pari una percentuale su paga base e contingenza al 31 dicembre di ogni anno per 14 mensilità. Tale cifra sarà comunicata dalle O.O.S.S. stipulanti il presente contratto alle direzioni aziendali. Restano in vigore le prassi vigenti per l’accredito, o il versamento delle quote alle singole organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Quote sindacali. 1. L'ufficio SASN competente si impegna a riscuotere, sulla base di apposita delega, le quote associative dovute ai sindacati di categoria dai medici incaricati ai sensi delle presenti norme. 2. Le quote riscosse sono versate ai sindacati interessati, con l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale e con l'indicazione delle relative quote. 3. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza. 4. Ai fini del rinnovo della contrattazione sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
Quote sindacali. Ai sensi dell`art.38 del C.C.N.L. 29/01/2000 e` confermata la facolta` attribuita agli operai di cedere mediante deleghe, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il C.C.N.L. indicato, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie, festivita` e gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Provincia di Messina, in conformita` ai criteri e con le modalita` stabilite dall`Accordo nazionale 16 maggio 1973 e dalla convenzione al punto 6 dell`Accordo medesimo e successive modifiche e integrazioni che estendono la base di calcolo.
Quote sindacali. PARTE II – Disposizione sul rapporto di lavoro
Quote sindacali. È in facoltà degli operai edili di cedere alle XX.XX. stipulanti il presente contratto un contributo da prelevarsi sulle spettanze versate in loro favore presso la Cassa Edile, mediante delega sottoscritta dagli stessi operai, convalidata dalla XX.XX. beneficiaria e presentata alla Cassa Edile; quest’ultima, dopo aver effettuato la trattenuta sulle somme accantonate a favore dei lavoratori cedenti, provvederà ai relativi versamenti a favore delle XX.XX. beneficiarie. Il contributo in parola viene confermato nella misura dello 0,72% sulla retribuzione imponibile dichiarata in Cassa Edile, corrispondente, in via convenzionale, al 5,07% sulla somma accantonata presso la stessa cassa. Eventuali variazioni della percentuale di accantonamento presso la Cassa Edile, ferma restando la percentuale da applicare sulla retribuzione imponibile, comporteranno l'automatico adeguamento da parte della Cassa Edile della misura convenzionale sopra indicata. Ogni variazione alla misura della trattenuta da calcolare sulla retribuzione imponibile è di competenza delle XX.XX., che la determineranno congiuntamente e ne daranno tempestiva comunicazione alla Cassa Edile. Per quanto concerne la riscossione delle deleghe sindacali si demanda all'apposita convenzione sottoscritta tra le XX.XX. e la Cassa Edile.

Related to Quote sindacali

  • Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.

  • Diritti sindacali 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione. 2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico. 3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento. 4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto. 5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato. 7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.