Contributo di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione ed il funzionamento degli Strumenti di bilateralità di cui al presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, le parti firmatarie procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale (Xx.Xx.Xx) art. 148 ex art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l’INPS. Le relative modalità sono definite negli allegati: .. La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopracitati, allegate al presente CCNL onde formarne parte integrante ed essenziale, Il contributo è fissato nella misura dello 0,35% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 13 mensilità ed è così ripartito:
Contributo di assistenza contrattuale. Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito: 0,10% A carico dell’azienda 0,10% A carico del dipendente come XX.XX.XX. 0,10% A carico dell’azienda 0,15% A carico del dipendente come contributo alla bilateralità nazionale. Entrambi calcolati come sopra indicato Come detto, sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1° comma del precedente articolo 7 sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazione. Gli istituti non associati verseranno su x/x xxxxxxxx x. xxxxxx, coordinate IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *, intestato a .... Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l'elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il quarto trimestre. Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,25% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo. L'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà corrisposto per 14 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Contributo di assistenza contrattuale. Il contributo di cui all’articolo precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito: 0,20% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore; 0,25% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro. Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1° comma del precedente articolo 7.sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazione. Gli istituti non associati verseranno su x/x xxxxxxxx x. 00000 intestato a ENTE BILATERALE NAZIONALE VIGILANZA Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l’elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il quarto trimestre.
Contributo di assistenza contrattuale. 1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le parti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un istituto previdenziale e assistenziale ai sensi della Legge 4 giugno 1973 n. 311;
Contributo di assistenza contrattuale. Le imprese che applicano il presente contratto sono obbligate a versare i contributi di assistenza contrattuale (Xx.xx.xx.) mensilmente mediante l’I.N.P.S. e/o altri Enti Pubblici preposti oppure mediante bonifico. L’importo dei Xx.xx.xx., che è un obbligo integralmente a carico delle imprese, è fissato in un importo fisso per ogni lavoratore dipendente. Eventuali modifiche a tali importi ed eventuali modifiche a tali modalità di versamento potranno essere stabilite per il tramite di specifici accordi tra la CONFDIPENDENTI e la CONFIP. Qualora un’impresa ometta il versamento dei COASCO non può avvalersi del presente CCNL. Inoltre i lavoratori dipendenti, se lo ritengono opportuno, possono volontariamente versare tali contributi direttamente alla CONFDIPENDENTI. Le Parti stabiliscono che tutti i Contributi di Assistenza Contrattuale riscossi sono destinati per la realizzazione di quanto approvato dal presente contratto e per il sostentamento delle rispettive strutture organizzative. Infine, se la CONFIP non è autorizzata a riscuotere i Xx.xx.xx. mediante l’I.N.P.S. e/o per il tramite di altri Enti Pubblici preposti e se le imprese intendano versare con il modello F24, queste sono obbligate a versare tali contributi mensili alla CONFDIPENDENTI, se quest’ultima risulti abilitata, e in mancanza all’O.S. con cui la CONFIP risulti convenzionata.
Contributo di assistenza contrattuale. Le Parti hanno determinato a carico dei datori di lavoro che applicano il presente Contratto, una quota obbligatoria a copertura dei costi connessi alla costituzione e alla gestione del presente sistema contrattuale, nonché̀ all’assistenza sull’applicazione del presente Contratto. Per i datori di lavoro che editino o producano testate o prodotti di informazione e comunicazione su qualunque mezzo, non associati USPI, tale Contributo d’Assistenza Contrattuale è pari a una quota fissa annua dell’1% dell’imponibile lordo con un minimo di 200 euro l’anno per ogni singolo rapporto lavorativo. I datori di lavoro che editino o producano testate o prodotti di informazione e comunicazione su qualunque mezzo, associati a USPI, saranno tenuti unicamente al rimborso nei confronti dell’Associazione delle spese sostenute per le attività riguardanti la gestione dei contratti. La quota dovrà̀ essere versata direttamente all’Associazione Datoriale firmataria del presente Contratto. Nessuna quota spetterà ad Associazioni firmatarie successivamente, anche per adesione. In ogni attività di gestione del Contratto USPI - FIGEC CISAL è obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Associazioni firmatarie. Per “attività riguardanti il Contratto” (e spese connesse) si intendono le spese vive sostenute e la quantificazione forfettizzata delle ore di lavoro impiegate. Analoga trattenuta dell’1% verrà effettuata sulla retribuzione lorda del lavoratore, nonché su ogni altro compenso, assegno o indennità assoggettabile per legge alla contribuzione e versata dal datore di lavoro alla FIGEC CISAL per la gestione del presente sistema contrattuale, nonché̀ per l’assistenza sull’applicazione del presente Contratto.
Contributo di assistenza contrattuale. Le imprese cooperative e i lavoratori, sono tenuti a versare a favore delle organizzazioni stipulanti il presente CCNL un contributo di assistenza contrattuale. L’entità di tale contributo viene fissata nello 0,50% del minimo contrattuale nazionale, di cui lo 0,28% a carico del datore di lavoro e lo 0,22 % a carico del lavoratore. Le modalità di esazione e di versamento del contributo, sono stabilite con apposito regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Contributo di assistenza contrattuale. I datori di lavoro ed i lavoratori agricoli, a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali na- zionali e provinciali, un contributo per ogni giornata di lavoro. L’entità di tale contributo è determinata da appositi accordi. La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria. Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavorato- re, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.
Contributo di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione ed il funzionamento degli Strumenti di bilateralità di cui al presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, le parti firmatarie procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale x.xx. x.xx.xx art. 148 ex art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l’INPS. Le relative modalità sono definite dal relativo regolamento. La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopracitati, allegate al presente CCNL onde formarne parte integrante ed essenziale, Il contributo è fissato nella misura dello 0,50% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 13 mensilità ed è così ripartito: • 0.20% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore; • 0.30% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro. Sono tenuti al versamento mensile del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti sul conto corrente che verrà comunicato dall’ente bilaterale. I datori di lavoro non associati verseranno su c/c bancario intestato a E.Bi.P.I.C. – ENTE BILATERALE PICCOLE IMPRESE E COOPERATIVE.
Contributo di assistenza contrattuale. I datori di lavoro ed i lavoratori agricoli, a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali, un contributo per ogni giornata di lavoro. L' entità di tale contributo è determinata da appositi accordi. La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria. Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.