Common use of RAGIONI DELLA DECISIONE Clause in Contracts

RAGIONI DELLA DECISIONE. Con l’unico motivo la banca censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2059, 2043, 2697 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Assume la ricorrente che la “ratio decidendi” si palesa equivoca in quanto, da un lato, il Giudice di appello viene a ritenere che la durata (oltre due mesi) della permanenza della errata segnalazione nella banca - dati ha realizzato “una concreta interferenza sulle esigenze di accesso al credito”; dall’altro ha invece individuato il danno-conseguenza nella “effettiva percepibilità che i terzi società e banche- hanno della segnalazione”. In ogni caso la pronuncia incorre nell’errore di diritto in quanto: a) la violazione dei diritti protetti da norme costituzionali non determina ex se l’automatica produzione di un “eventus – damni”, che deve invece pur sempre essere provato dal danneggiato nell’ “an” e nel “quantum”; b) tale danno non può essere identificato nella “percepibilità” della segnalazione inserita nella banca - dati, in quanto tale evento deve ricondursi alla fattispecie illecita violativa del diritto e non al momento successivo della produzione delle conseguenze dannose. Il motivo, che individua chiaramente le statuizioni impugnate ed assolve ai requisiti di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1 - dovendo conseguentemente rigettarsi la eccezione di inammissibilità proposta dalla parte resistente - è fondato. La questione di diritto sottoposta alla Corte concerne la risarcibilità del danno non patrimoniale in quanto conseguenza immediata e diretta della lesione di diritti fondamentali della persona, garantiti da copertura costituzionale, con riferimento - al caso di specie - alla violazione del “diritto alla immagine” od alla “reputazione sociale” di una società commerciale (inteso come diritto della personalità, rinveniente fondamento nell’art. 2 Cost., e nell’art. 8, paragr. 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE, concernente la identificazione e la rappresentazione della di se stessi, che trova realizzazione attraverso la espressione di determinati requisiti caratterizzanti la individualità della persona fisica, giuridica, od altro ente comunque dotato di parziale autonomia nei rapporti giuridici, e declinabile in senso riflessivo - percezione e considerazione di sé; autostima; reputazione personale- ed in senso ostensivo - percezione e considerazione accreditata presso gli altri; reputazione sociale-). Le questioni prospettate dal motivo di ricorso attengono in particolare:

Appears in 1 contract

Samples: Observatory of Jurisprudence on Factoring

RAGIONI DELLA DECISIONE. Con l’unico Col primo motivo di ricorso, la banca censura Banca denuncia la sentenza impugnata per violazione degli artte falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, art. 2059, 2043, 2697 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.6, comma 1, lett. c), sostenendo che la previsione dell’art. 1350 c.c., è intesa a favorire la ponderazione dei contraenti e la certezza del rapporto contrattuale, mentre la ratio della L. n. 31 del 1991, art. Assume 6, comma 1, lett. c), è nel senso di assicurare la trasmissione al contraente debole (il cliente) delle condizioni contrattuali, così colmando le asimmetrie informative tra le parti; la forma scritta funge da veicolo del contenuto del contratto, e pertanto l’unica sottoscrizione rilevante è quella del cliente, come confermato dall’obbligo di consegnare a questi la copia del contratto, dal tenore letterale della norma, dal fatto che solo il cliente può far valere la nullità, dal riscontro comparatistico con la disciplina tedesca del credito al consumo, dalla pronuncia di legittimità del 22/3/2012, n. 4564. Alla stregua di detti rilievi, secondo la ricorrente, deve ritenersi un fuor d’opera il riferimento della Corte territoriale alla ratio della certezza e della ponderazione, visto che il contratto – quadro è un mero accordo normativo e non comporta alcun trasferimento patrimoniale, e, a ritenere prevalente la finalità della ponderazione, sarebbe ben difficile giustificare la libertà di forma dei singoli ordini di investimento. Col secondo motivo, logicamente subordinato al primo, la ricorrente che la “ratio decidendi” si palesa equivoca in quanto, da un lato, il Giudice di appello viene a ritenere che la durata (oltre due mesi) della permanenza della errata segnalazione nella banca - dati ha realizzato “una concreta interferenza sulle esigenze di accesso al credito”; dall’altro ha invece individuato il danno-conseguenza nella “effettiva percepibilità che i terzi società e banche- hanno della segnalazione”. In ogni caso la pronuncia incorre nell’errore di diritto in quanto: a) lamenta la violazione dei diritti protetti da norme costituzionali non determina ex se l’automatica produzione di un “eventus – damni”, che deve invece pur sempre essere provato dal danneggiato nell’ “an” e nel “quantum”; b) tale danno non può essere identificato nella “percepibilità” della segnalazione inserita nella banca - dati, in quanto tale evento deve ricondursi alla fattispecie illecita violativa del diritto falsa applicazione degli artt. 1175 e non al momento successivo della produzione delle conseguenze dannose. Il motivo, che individua chiaramente le statuizioni impugnate ed assolve ai requisiti di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1 - dovendo conseguentemente rigettarsi la eccezione di inammissibilità proposta dalla parte resistente - è fondato. La questione di diritto sottoposta alla Corte concerne la risarcibilità del danno non patrimoniale in quanto conseguenza immediata e diretta della lesione di diritti fondamentali della persona, garantiti da copertura costituzionale, con riferimento - al caso di specie - alla violazione del “diritto alla immagine” od alla “reputazione sociale” di una società commerciale (inteso come diritto della personalità, rinveniente fondamento nell’art. 2 Cost1375 c.c., e nell’artL. n. 1 del 1991, art. 86, paragrcomma 1, lett. 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE, concernente la identificazione e la rappresentazione della di se stessi, che trova realizzazione attraverso la espressione di determinati requisiti caratterizzanti la individualità della persona fisica, giuridica, od altro ente comunque dotato di parziale autonomia nei rapporti giuridicic), e declinabile art. 1418 x.x., xxxxx 0, xxx xxxxx xx Xxxxx xx xxxxxx escluso la rilevanza dell’exceptio doli sollevata dalla Banca per paralizzare l’uso selettivo della nullità, mentre tale eccezione ha natura di rimedio di carattere generale, e l’ordinamento vigente conferma come il principio di buona fede oggettiva possa impedire l’esercizio di un diritto pur astrattamente previsto da una norma. Secondo la ricorrente, si tratta di verificare l’utilizzo di un rimedio in senso riflessivo - percezione modo “scindibile”, così da conseguirne i benefici, senza sopportarne gli svantaggi. Col terzo mezzo, in subordine, la Banca denuncia la violazione e considerazione falsa applicazione degli artt. 820,1148,1418,1458 e 2033 c.c., per avere la Corte del merito rigettato la richiesta di sé; autostima; reputazione personale- restituzione delle cedole, qualificate come frutto civile dell’investimento, ottenute, in difetto di prova contraria, in buona fede dall’investitore. La ricorrente obietta che la Corte territoriale sul punto ha applicato i principi di cui all’art. 1148 c.c., (ed in senso ostensivo - percezione anche dell’art. 2033 c.c.) ad una fattispecie del tutto diversa da quella presupposta, dato che detta norma è applicabile solo nel giudizio di rivendica e considerazione accreditata presso non nel caso sia esercitata azione personale e che la nullità del contratto d’acquisto tra cliente ed intermediario produce gli altri; reputazione sociale-stessi effetti che deriverebbero dal venir meno del contratto di mutuo sottostante: da una parte, la restituzione del capitale versato e dall’altra, la restituzione dei titoli e del corrispettivo ricevuto(le cedole). Le questioni prospettate dal motivo di ricorso attengono in particolare:.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Locazione

RAGIONI DELLA DECISIONE. Con l’unico l'unico motivo la banca censura la sentenza impugnata per i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a) e comma 2, convertito in L. n. 248 del 2006, in relazione al capo terzo, e del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, commi 2 e 3 e degli artt. 1261,1339,1419 e 2233 c.c., nonchè violazione degli artt. 205943 e 45 codice deontologico ed erroneità e contraddittorietà della motivazione - si dolgono che la Corte territoriale, 2043nel ritenere possibile pattuire un compenso svincolato dai massimi tariffari, 2697 non abbia tenuto in considerazione l'art. 2, comma 2, del cit. d.l., che espressamente esclude dall'abrogazione (prevista dal comma 1 dello stesso articolo) le disposizioni riguardanti "le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti"; i ricorrenti sostengono, inoltre, la rilevanza del codice deontologico, atteso che gli artt. 43 e 1226 45 del detto codice avevano puntualizzato che il pur ammesso (con il d.l. Bersani) patto di quota lite doveva comunque rispettare il disposto dell'art. 2233, comma 2, ai sensi del quale i compensi dovevano comunque essere proporzionati all'importanza dell'opera; nel caso di specie il richiesto compenso (Euro 25.000,00, pari al 50% di quanto ottenuto dai clienti per l'esito positivo della questione trattata) era da ritenersi non proporzionato all'attività svolta dall'avvocato A., che si era limitato all'inoltro di una diffida e di una raccomandata, cui era seguita la definizione bonaria della vicenda; in conclusione, quindi, ha chiesto di ritenere il patto di quota lite in questione affetto da nullità parziale ex art. 1419 c.c. per contrasto con il su menzionato art. 2, comma 2, del cit. d.l., con inserzione automatica ex art. 1339 cc della disciplina legale rinveniente dal D.M. n. 127 del 2004 (capo terzo, art. 1, commi 2 e 3) e conseguente compenso del professionista parametrato a detta normativa. Il motivo è infondato. Il patto di quota lite in esame è stato stipulato il 15-12-2009 ed è relativo all'attività di assistenza prestata dall'avvocato A.R. in favore degli opponenti M.A. e M.R. in una controversia conclusasi con una transazione, nella quale era prevista la corresponsione da parte di Telecom in favore dei proprietari M. dell'indennità di occupazione di Euro 50.000,00 ed il rilascio di un immobile con lastrico solare dove era stato installato l'impianto di telecomunicazioni locato a Blu Spa, cui era subentrata Telecom; detto patto prevedeva che il professionista avrebbe avuto diritto al 50% dell'importo a recuperare dalla società. Non vi è dubbio, pertanto, che il detto patto è stato stipulato nella vigenza del D.L. n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani), convertito in L. n. 248 del 2006, ed è quindi regolamentato dalle disposizioni in esso contenute. Al fine di una migliore comprensione della questione in esame, appare opportuno procedere ad un rapido excursus normativo. Come è noto, invero, l'art. 2233 c.c., comma 3, nella formulazione precedente l'entrata in relazione all’artvigore del detto d.l., prevedeva il divieto per gli avvocati, i procuratori ed i patrocinatori di stipulare con i loro clienti il c.d. 360 c.p.c"patto di quota lite", ossia, come recitava lo stesso art. 2233 c.c. un "patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio sotto pena di nullità e dei danni"; la ratio del divieto (in continuità sistematica con l'art. 1261 c.c., che tuttora prevede, anche per gli avvocati, il più generale divieto di cessione dei crediti litigiosi) è sempre stata individuata nell'esigenza di tutelare l'interesse del cliente nonchè la dignità e la moralità della professione forense, impedendo la partecipazione del professionista agli interessi economici esterni della prestazione. Il D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, al fine di tutelare la concorrenza nel settore dei servizi professionali, ha abrogato tutte le disposizioni che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, "l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti" (art. 2, comma 1, lett. a), facendo salve le disposizioni riguardanti "le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti" (art. 2, comma 2); lo stesso d.l., inoltre, ha previsto la nullità, se non redatti in forma scritta, dei patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali (art. 2, comma 2 bis, che ha così sostituito il comma 3 dell'art. 2233 cc); il detto d.l., quindi, ha abrogato l'obbligatorietà delle tariffe minime e, con la generale abrogazione del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ha espressamente eliminato il divieto di patto di quota lite, fatto salvo l'obbligo di dare all'accordo la forma scritta; lo stesso d.l., infine, ha imposto, entro un anno, a pena di nullità, l'adeguazione dei codici deontologici professionali alla nuova normativa (art. 2, comma 3). Il D.L. 24 gennaio 2012, art. 9, convertito in L. n. 27 del 2012, ha poi previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate, facendo così venir meno oltre i minimi anche i massimi ed introducendo una nuova disciplina del compenso professionale; con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (L. n. 247 del 2012), pur stabilendo che "la pattuizione dei compensi è libera (art. 2, comma 3), ha poi stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento ed ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello personale, il destinatario della prestazione (art. Assume la ricorrente 13, comma 3) ed ha esplicitamente previsto (art. 13, comma 4) il divieto dei "patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa", reintroducendo in tal modo il divieto del patto di quota lite. Delineato il quadro legislativo, e ribadito che il patto di quota lite in questione è soggetto alle disposizioni del su menzionato D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, questione principale da chiarire è se con il detto patto, espressamente consentito dal predetto d.l., si possa o meno superare il massimo tariffario; tanto in considerazione che il citato decreto, da una parte (art. 2, comma 1, lett. a), consente il detto patto (ed elimina l'obbligo di rispettare il minimo tariffario), dall'altra (art. 2, comma 2), fa salve le tariffe massime. Questa Corte ritiene che la “ratio decidendi” si palesa equivoca previsione dell'art. 2, comma 1 lett. a), eliminando in modo "secco" ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, non imponga l'osservanza dei massimi tariffari (fatta salva nel successivo comma); in primo luogo in quanto il comma 1 contiene una disposizione speciale (concernente solo le tariffe massime) rispetto al tenore generale del comma 2; in secondo luogo, e soprattutto, in quanto, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione dell'onorario spettante al professionista, considerando in primo luogo l'accordo delle parti e, solo in mancanza di convenzioni, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice; le tariffe massime, cioè, hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto all'accordo delle parti, e continuano ad essere obbligatorie, in base al disposto dell'art. 2, comma 2, d.l. cit., solo nel caso in cui tra avvocato e cliente non sia stato concluso un patto; sul punto si condivide quanto già statuito da un latoquesta S.C., il Giudice di appello viene a ritenere che la durata (oltre due mesi) della permanenza della errata segnalazione nella banca - dati ha realizzato “una concreta interferenza sulle esigenze di accesso al credito”; dall’altro ha invece individuato il danno-conseguenza nella “effettiva percepibilità che i terzi società e banche- hanno della segnalazione”. In ogni caso la pronuncia incorre nell’errore di diritto secondo cui "Il compenso per prestazioni professionali va determinato in quanto: a) la violazione dei diritti protetti da norme costituzionali base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non determina ex se l’automatica produzione di un “eventus – damni”, che deve invece pur sempre essere provato dal danneggiato nell’ “an” e nel “quantum”; b) tale danno non può essere identificato nella “percepibilità” della segnalazione inserita nella banca - datisia stato liberamente pattuito, in quanto tale evento deve ricondursi l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla fattispecie illecita violativa convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del diritto e giudice...La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non al momento successivo della produzione delle conseguenze dannose. Il motivoimporta la nullità, che individua chiaramente le statuizioni impugnate ed assolve ai requisiti di specificità ex art. 366 c.p.c1418 x.x., comma 1 - dovendo conseguentemente rigettarsi la eccezione xxxxx 0, xxx xxxxx xx xxxxxx, xx quanto trattasi di inammissibilità proposta dalla parte resistente - è fondatoprecetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale" (Cass. La questione di diritto sottoposta alla Corte concerne la risarcibilità del danno non patrimoniale in quanto conseguenza immediata e diretta della lesione di diritti fondamentali della persona1900/2017); detto principio, garantiti da copertura costituzionale, enunciato con riferimento - al all'obbligatorietà dei minimi tariffari, è da ritenersi applicabile per identità di ratio, anche nel caso di specie - alla violazione del “diritto alla immagine” od alla “reputazione sociale” di una società commerciale (inteso come diritto della personalità, rinveniente fondamento nell’art. 2 Cost., e nell’art. 8, paragr. 1 della Carta dei diritti fondamentali della UEspecie, concernente i massimi tariffari; ne consegue che, come detto, una volta affermata la identificazione e la rappresentazione della legittimità del patto di se stessiquota lite ed il ruolo sussidiario delle tariffe rispetto alla volontà delle parti, che trova realizzazione è consentito a quest'ultime, attraverso la espressione di determinati requisiti caratterizzanti la individualità della persona fisicail detto patto, giuridicaaccordarsi per un compenso anche superiore al massimo tariffario. Irrilevanti sono, od altro ente comunque dotato di parziale autonomia nei rapporti giuridiciinoltre, e declinabile in senso riflessivo - percezione e considerazione di sé; autostima; reputazione personale- ed in senso ostensivo - percezione e considerazione accreditata presso gli altri; reputazione sociale-). Le questioni prospettate dal motivo di ricorso attengono in particolare:nel presente giudizio civile, le asserite violazioni del codice deontologico, operanti (come correttamente affermato nella impugnata sentenza) su un piano diverso rispetto alla validità dell'accordo.

Appears in 1 contract

Samples: Patto Di Quota Lite

RAGIONI DELLA DECISIONE. Con l’unico motivo la banca censura la 1.Per ragioni di priorità logica va esaminato il ricorso incidentale condizionato proposto da Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, con il quale si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli arttcontraddittorietà tra motivazione e dispositivo, ai sensi dell'art. 2059, 2043, 2697 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.360, comma 1, n. 34, c.p.c. Assume Il ricorrente propone il mezzo solo nel caso in cui si dovesse ritenere non esatta la ricorrente che procedura di correzione dell'errore materiale della sentenza della Commissione Regionale della Campania n. 11791/32/16 (conclusa con ordinanza n. 2 R.G.N. 9502-17 986 del 2017) nella quale sarebbe evidente l'errore del dispositivo in contraddizione con la “ratio decidendi” si palesa equivoca motivazione, per effetto di una mera svista materiale del giudicante. 1.1. Il motivo è infondato. E' stato, infatti, precisato con riferimento alle pronunce di questa Corte - ma il principio è applicabile anche alla fattispecie in quanto, da un lato, il Giudice di appello viene a ritenere che la durata (oltre due mesi) della permanenza della errata segnalazione nella banca - dati ha realizzato “una concreta interferenza sulle esigenze di accesso al credito”; dall’altro ha invece individuato il danno-conseguenza nella “effettiva percepibilità che i terzi società e banche- hanno della segnalazione”. In ogni caso la pronuncia incorre nell’errore di diritto in quanto: a) la violazione dei diritti protetti da norme costituzionali non determina ex se l’automatica produzione di un “eventus – damni”esame, che deve invece pur sempre essere provato dal danneggiato nell’ “an” riguarda una pronuncia del giudice tributario - che: "Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di Cassnione e nel “quantum”; b) tale danno quanto dichiarato in motiva ione, non può essere identificato incidendo sull'idoneità de/provvedimento, considerato complessivamente nella “percepibilità” totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibili il contenuto della segnalazione inserita nella banca - datistatuizione giudziale, in quanto tale evento deve ricondursi non integra un vkio attinente alla fattispecie illecita violativa del diritto portata concettuale e non al momento successivo sostanziiale della produzione delle conseguenze dannosedecisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. Il motivo, che individua chiaramente le statuizioni impugnate ed assolve ai requisiti di specificità ex art. 366 287 e 397 bis c.p.c., comma 1 - dovendo conseguentemente rigettarsi trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra la eccezione deckione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "itu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di inammissibilità proposta dalla parte resistente - è fondatospecificnione o di interpretazione della senterka di legittimità". La questione di diritto sottoposta alla Corte concerne la risarcibilità (Cass. n. 668 del danno non patrimoniale in quanto conseguenza immediata e diretta della lesione di diritti fondamentali della persona, garantiti da copertura costituzionale2019; Cass. n. 15321 del 2012). 2. Ciò premesso, con riferimento - al caso di specie - alla violazione del “diritto alla immagine” od alla “reputazione sociale” di una società commerciale (inteso come diritto della personalità, rinveniente fondamento nell’art. 2 Cost., e nell’art. 8, paragr. 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE, concernente la identificazione e la rappresentazione della di se stessi, che trova realizzazione attraverso la espressione di determinati requisiti caratterizzanti la individualità della persona fisica, giuridica, od altro ente comunque dotato di parziale autonomia nei rapporti giuridici, e declinabile in senso riflessivo - percezione e considerazione di sé; autostima; reputazione personale- ed in senso ostensivo - percezione e considerazione accreditata presso gli altri; reputazione sociale-). Le questioni prospettate dal l'unico motivo di ricorso attengono in particolare:principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3,

Appears in 1 contract

Samples: Donazione

RAGIONI DELLA DECISIONE. Con l’unico motivo Il ricorso principale denuncia con il primo motivo, formulato ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., la banca violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368/2001 e censura la il capo della sentenza impugnata per violazione degli arttche ha escluso l'eccepita nullità delle clausole di durata. 2059, 2043, 2697 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Assume la Sostiene il ricorrente che la “ratio decidendi” si palesa equivoca in quantoragione di carattere tecnico, da un latoproduttivo, il Giudice organizzativo o sostitutivo richiesta per la legittimità dell'apposizione del termine al rapporto di appello viene a ritenere che la durata (oltre due mesi) della permanenza della errata segnalazione nella banca - dati ha realizzato “una concreta interferenza sulle esigenze lavoro non può coincidere con i «normali elementi identificativi e costitutivi» del contratto e, pertanto, l'onere di accesso al credito”; dall’altro ha invece individuato il danno-conseguenza nella “effettiva percepibilità che i terzi società e banche- hanno della segnalazione”. In ogni caso la pronuncia incorre nell’errore di diritto in quanto: a) la violazione dei diritti protetti da norme costituzionali non determina ex se l’automatica produzione di un “eventus – damni”, che deve invece pur sempre essere provato dal danneggiato nell’ “an” e nel “quantum”; b) tale danno specificità non può essere identificato assolto mediante la sola indicazione del termine, della sede di lavoro e delle mansioni. Precisa che detto onere non è soddisfatto neppure dall'elencazione degli spettacoli per i quali la prestazione è richiesta, che vale solo a circoscrivere l'oggetto del contratto e non è sufficiente a giustificare il ricorso all'assunzione a tempo determinato. Aggiunge che nella “percepibilità” della segnalazione inserita fattispecie la Fondazione si era riservata la facoltà di utilizzare il prestatore anche nella banca - datirealizzazione di «ulteriori o diverIe manifeItazioni al momento non previIte dalla programmazione ufficiale, in quanto tale evento aggiunta o in IoItituzione di quelle Ipecificate» sicché, nella sostanza, l'assunzione a termine era stata disposta, in assenza di ragioni temporanee, per far fronte all'esigenza di realizzazione di tutti gli spettacoli organizzati dal datore, esigenza che dovrebbe essere assicurata da dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente inseriti negli organici della Fondazione. Ric. 2017 n. 18771 sez. SW - ud. 24-01-2023 -4- Firmato Da: DI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 637d3cdf5659f8c1a2d22379d81699c0 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Firmato Da: XXXXX XXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616 Addebita, inoltre, alla Corte territoriale di avere richiamato, nella motivazione della pronuncia impugnata, anche l'art. 3, comma 6, del d.l. n. 64/2010, norma inapplicabile alla fattispecie, giacché per il principio tempuI regit actum la validità della clausola appositiva del termine deve ricondursi essere valutata in relazione alla fattispecie illecita violativa del diritto e non disciplina vigente al momento successivo della produzione delle conseguenze dannose. Il motivo, che individua chiaramente le statuizioni impugnate ed assolve ai requisiti di specificità ex art. 366 c.p.cdell'instaurazione del rapporto., comma 1 - dovendo conseguentemente rigettarsi la eccezione di inammissibilità proposta dalla parte resistente - è fondato. La questione di diritto sottoposta alla Corte concerne la risarcibilità del danno non patrimoniale in quanto conseguenza immediata e diretta della lesione di diritti fondamentali della persona, garantiti da copertura costituzionale, con riferimento - al caso di specie - alla violazione del “diritto alla immagine” od alla “reputazione sociale” di una società commerciale (inteso come diritto della personalità, rinveniente fondamento nell’art. 2 Cost., e nell’art. 8, paragr. 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE, concernente la identificazione e la rappresentazione della di se stessi, che trova realizzazione attraverso la espressione di determinati requisiti caratterizzanti la individualità della persona fisica, giuridica, od altro ente comunque dotato di parziale autonomia nei rapporti giuridici, e declinabile in senso riflessivo - percezione e considerazione di sé; autostima; reputazione personale- ed in senso ostensivo - percezione e considerazione accreditata presso gli altri; reputazione sociale-). Le questioni prospettate dal motivo di ricorso attengono in particolare:

Appears in 1 contract

Samples: Fondazioni Lirico Sinfoniche Abusiva Reiterazione Contratti a Termine Conseguenze

RAGIONI DELLA DECISIONE. Con l’unico motivo contratto del …..2007 …. e la banca censura .. licenziataria del diritto di sfruttamento dell’immagine del primo (attori), hanno concesso a … s.r.l. (convenuto) per un corrispettivo complessivo di euro 1.500.000,00 il diritto di sfruttamento fino al …2009 dell’immagine, del nome, dello pseudonimo, del ritratto, della voce e della firma del notissimo calciatore … “…”, per la sentenza impugnata per promozione in tutto il mondo dei prodotti … commercializzati con il marchio “…”. Nel presente giudizio gli attori chiedono di accertare l’’inefficacia della risoluzione di diritto del contratto invocata dalla società convenuta con missiva del …2009 sulla base della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto – senza che ne ricorressero i presupposti o comunque dopo aver tacitamente rinunciato alla risoluzione secondo quanto dedotto dalla difesa attrice – e di condannare … a pagare il residuo corrispettivo dovuto in base al suddetto, pari ad euro 550.000,00 oltre iva ed interessi moratori ex D,Lvo 231/2002. Sin dalla comparsa costitutiva tempestivamente depositata, la società convenuta ha contestato la pretesa avversaria e dedotto che il comportamento tenuto da … nell’aprile del 2008 di cui si era ampiamente occupata la stampa di tutto il mondo costituiva una violazione degli arttobblighi assunti dal “testimonial” nel contratto dell’ottobre 2007 e legittimava la risoluzione sulla base del clausola risolutiva pattuita dalle parti e in ogni caso la risoluzione giudiziale per inadempimento ex art. 2059, 2043, 2697 e 1226 1453 c.c., con conseguente condanna delle controparti a restituire parte della somma di euro 950.000,00 ricevuta e a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali provocati alla .. s.r.l. Pertanto la società convenuta chiede di accertare l’inadempimento della controparte e di dichiarare l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto sulla base della clausola risolutiva espressa ovvero di pronunciare la risoluzione giudiziale per inadempimento dell’attore, con rigetto della domanda avversaria e con condanna degli attori a restituire parte del corrispettivo ricevuto e a risarcire i danni indicati in relazione all’artoltre tremilioni di euro. 360 c.p.c.L’istruttoria si è inizialmente esaurita nell’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta nel 2013; con ordinanza del 6/12/2013, comma 1riscontrato che negli scritti conclusivi vi era contrasto fra le parti in merito al significato letterale del contratto scritto in lingua inglese, n. 3la causa è stata rimessa in istruttoria per procedere alla traduzione dell’accordo e per consentire alle parti di produrre la copia asseverata dei documenti prodotti in lingua straniera e di cui intendevano avvalersi. Assume Depositate le traduzioni asseverate dei documenti inizialmente prodotti soltanto in lingua straniera ed eseguita dall’ausiliare la ricorrente traduzione del contratto scritto del 24/10/2007 – su cui non si sono registrate contestazioni delle parti - la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all’udienza del 9/7/2014. Nell’affrontare il merito delle domande oggetto di causa e sopra richiamate, occorre logicamente muovere dalle domande di risoluzione del contratto avanzate in via riconvenzionale dalla società convenuta. E’ evidente infatti che la “ratio decidendi” pretesa degli attori di ottenere la condanna della società convenuta a pagare il saldo del corrispettivo ancora dovuto (euro 550.000,00) può essere fondata solo qualora risulti che il contratto non si palesa equivoca in quanto, da un lato, il Giudice di appello viene a ritenere che la durata (oltre due mesi) della permanenza della errata segnalazione nella banca - dati ha realizzato “una concreta interferenza sulle esigenze di accesso al credito”; dall’altro ha invece individuato il danno-conseguenza nella “effettiva percepibilità che i terzi società e banche- hanno della segnalazione”. In ogni caso la pronuncia incorre nell’errore sia risolto di diritto in quanto: a) la violazione dei diritti protetti da norme costituzionali non determina ex se l’automatica produzione di un “eventus – damni”, che deve invece pur sempre essere provato dal danneggiato nell’ “an” e nel “quantum”; b) tale danno non può essere identificato nella “percepibilità” della segnalazione inserita nella banca - dati, in quanto tale evento deve ricondursi alla fattispecie illecita violativa del diritto e non al momento successivo della produzione delle conseguenze dannose. Il motivo, che individua chiaramente le statuizioni impugnate ed assolve ai requisiti di specificità ex art. 366 c.p.c.1456 c.c. in base alla clausola risolutiva o comunque non vada risolto ex art. 1453 c.c. per inadempimento degli attori. Il contratto del 24/10/2007 va inquadrato nei cd contratti atipici di sponsorizzazione, comma 1 - dovendo conseguentemente rigettarsi la eccezione in particolare nella figura negoziale comunemente definita “contratto di inammissibilità proposta dalla testimonial”. A fronte del pagamento da parte resistente - è fondato. La questione della impresa convenuta di diritto sottoposta alla Corte concerne la risarcibilità del danno non patrimoniale in quanto conseguenza immediata e diretta della lesione un corrispettivo di diritti fondamentali della personaeuro 1.500.000,00, garantiti da copertura costituzionale, con riferimento - il famosissimo calciatore … … (noto al caso di specie - alla violazione del grande pubblico semplicemente come diritto alla immagine” od alla “reputazione sociale” di una società commerciale (inteso come diritto della personalità, rinveniente fondamento nell’art. 2 Cost., e nell’art. 8, paragr. 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE, concernente la identificazione ..”) e la rappresentazione della di se stessi, che trova realizzazione attraverso la espressione di determinati requisiti caratterizzanti la individualità della persona fisica, giuridica, od altro ente comunque dotato di parziale autonomia nei rapporti giuridici, e declinabile in senso riflessivo - percezione e considerazione di sé; autostima; reputazione personale- ed in senso ostensivo - percezione e considerazione accreditata presso gli altri; reputazione sociale-). Le questioni prospettate dal motivo di ricorso attengono in particolare:società licenziataria …

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Sponsorizzazione

RAGIONI DELLA DECISIONE. Con l’unico motivo il primo motivo, deducendo la banca censura la sentenza impugnata per violazione ‹‹violazione o falsa applicazione degli artt. 20591350 e 1417 cod. civ., 204323 e 41 legge 3 maggio 1982, 2697 e 1226 c.cn. 203, 409 cod. proc. civ., in relazione all’artall'art. 360 c.p.c360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che potesse essere dimostrata a mezzo prova orale la simulazione del contratto sottoscritto in data 25 marzo 2006 e l'effettiva esistenza tra le parti di un contratto di affitto agrario. Evidenzia, al riguardo, che: ricadono sotto la disciplina del rito del lavoro ex art. 409 cod. proc. civ. soltanto i rapporti di affitto a coltivatore diretto e che né il (omissis) ha provato di esserlo, né la Corte Firmato Da: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45a4e94db57abcdd6818049c85e804bf Firmato Da: CARTA VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65fd4ec551e9b95df738271ab7400350 d'appello gli ha attribuito tale qualificazione; la Corte non ha tenuto conto della distinzione fra affitto a coltivatore diretto e affitto a conduttore non coltivatore diretto ed ha omesso di considerare che, a tenore dell'art. 3 della legge n. 606/1966 — disposizione che non può ritenersi derogata dall'art. 421 cod. proc. civ. — tale ultimo contratto ‹‹deve essere provato per iscritto››. Sottolinea pure che l'art. 23 della legge n. 203/82 chiarisce espressamente che al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto ‹‹si applicano le norme previste negli artt. 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45››, con la conseguenza che non può trovare ad esso applicazione l'art. 41, norma di natura eccezionale diretta a riconoscere validità all'affitto agrario ultranovennale stipulato verbalmente solo e soltanto se concernente un coltivatore diretto. Il citato art. 41, comportando una radicale deroga al principio generale di cui agli artt. 1350, nn. 8 e 9, e 2643 nn. 8 e 10 cod. civ., si atteggia come norma eccezionale, che, in quanto non richiamata dall'art. 23, non può trovare applicazione ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore. Di conseguenza, secondo la prospettazione del ricorrente, ‹‹i contratti d'affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, se infrannovennali, richiedono la forma scritta ad probationem tantum, come previsto dall'art. 3, comma 1, legge n. 3606/1966, e se quindicennali richiedono la forma scritta ad XxxXxxxxxxx, ricadendo integralmente sotto il regime dell'art. Assume la ricorrente 1350 cod. civ., con l'ineludibile corollario che la “ratio decidendi” si palesa equivoca in quanto, da un lato, il Giudice di appello viene a ritenere che la durata (oltre due mesi) prova della permanenza della errata segnalazione nella banca - dati ha realizzato “una concreta interferenza sulle esigenze di accesso al credito”; dall’altro ha invece individuato il danno-conseguenza nella “effettiva percepibilità che i terzi società e banche- hanno della segnalazione”. In ogni caso la pronuncia incorre nell’errore di diritto in quanto: a) la violazione dei diritti protetti da norme costituzionali non determina ex se l’automatica produzione di un “eventus – damni”, che deve invece pur sempre essere provato dal danneggiato nell’ “an” e nel “quantum”; b) tale danno simulazione non può essere identificato fornita verbalmente››. A ciò aggiunge che è la stessa Corte d'appello a precisare che il contratto è stato ‹‹stipulato nella “percepibilità” della segnalazione inserita nella banca - datiforma scritta, in quanto tale evento deve ricondursi alla fattispecie illecita violativa del diritto e non al momento successivo della produzione delle conseguenze dannose. Il motivo, che individua chiaramente le statuizioni impugnate ed assolve ai requisiti di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1 - dovendo conseguentemente rigettarsi prevista dalla legge per la eccezione di inammissibilità proposta dalla parte resistente - è fondato. La questione di diritto sottoposta alla Corte concerne la risarcibilità del danno non patrimoniale in quanto conseguenza immediata e diretta della lesione di diritti fondamentali della persona, garantiti da copertura costituzionalevalidità dei contratti agrari››, con riferimento - al caso ciò riconoscendo che si trattava di specie - alla violazione del “diritto alla immagine” od alla “reputazione sociale” contratto d'affitto di una società commerciale (inteso come diritto della personalità, rinveniente fondamento nell’art. 2 Cost.imprenditore non coltivatore diretto, e nell’art. 8che la necessità della forma scritta deve riguardare tutti gli elementi essenziali del contratto, paragr. 1 della Carta dei diritti fondamentali della UEe, concernente quindi, anche la identificazione e la rappresentazione della di se stessi, che trova realizzazione attraverso la espressione di determinati requisiti caratterizzanti la individualità della persona fisica, giuridica, od altro ente comunque dotato di parziale autonomia nei rapporti giuridici, e declinabile in senso riflessivo - percezione e considerazione di sé; autostima; reputazione personale- ed in senso ostensivo - percezione e considerazione accreditata presso gli altri; reputazione sociale-). Le questioni prospettate dal motivo di ricorso attengono in particolare:controprestazione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Comodato Gratuito Di Terreno

RAGIONI DELLA DECISIONE. Con l’unico Il primo motivo oppone la banca censura violazione o falsa applicazione dell'art. 31 reg. Consob n. 11522/1998 e dell'art. 21 t.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998). Viene lamentato che la sentenza impugnata abbia equiparato il testo contenuto nella clausola contrattuale di cui all'art. 6 del primo contratto, redatto in lingua inglese, alla dichiarazione di cui all'art. 31 del cit. reg. Consob; si deduce che tale dichiarazione è soggetta a una disciplina legislativa che richiede, al fine indicato, precisi elementi (preesistenza, specificità, chiarezza e provenienza dal legale rappresentante della società investitrice). Si oppone che la dichiarazione resa non si conformerebbe a tali prescrizioni, con la conseguenza che, inefficace la clausola, il primo contratto sarebbe nullo in quanto concluso in assenza di previa stipula del contratto quadro. Si sostiene, inoltre, che il contratto in questione sarebbe comunque suscettibile di risoluzione per violazione degli arttinadempimento, avendo riguardo alla mancata prestazione di attività informativa e all'inadeguatezza delle operazioni poste in atto. 2059, 2043, 2697 e 1226 c.c., in relazione all’artIl motivo è infondato. 360 c.p.c.A norma dell'art. 31, comma 12, reg. Consob n. 11522/1998, applicabile ratione temporis al primo contratto, rientra tra gli operatori qualificati ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante. La Corte di appello ha osservato che la dichiarazione relativa alla natura qualificata dell'operatore era contenuta, quanto al primo contratto, nell'art. 6 del testo negoziale: dichiarazione che, sebbene redatta in lingua inglese, risultava essere "chiaramente e facilmente riconducibile nel suo contenuto a quanto richiamato al capoverso dell'art. 31" del citato reg. Consob. La ricorrente censura tale affermazione contestando, anzitutto, che la dichiarazione in questione non risulterebbe essere preesistente al contratto: ma il rilievo è innanzitutto ingiustificato sul piano letterale, giacché la norma regolamentare non richiede che la dichiarazione scritta di cui trattasi sia redatta anteriormente al perfezionamento del negozio; essa e', inoltre, ingiustificata avendo riguardo alla ratio della disposizione che, come già osservato da questa Corte - sebbene con riguardo all'analoga prescrizione contenuta nell'art. 13 reg. Consob n. 587/1991 - è volta a richiamare l'attenzione del cliente circa l'importanza documentazione già in possesso dell'intermediario (Cass. 4 aprile 2018, n. 38343). Assume Quanto alla deduzione secondo cui la ricorrente dichiarazione più volte richiamata non sarebbe stata sottoscritta dal legale rappresentante della società, si osserva quanto segue. La Corte di merito ha evidenziato che la “ratio decidendi” si palesa equivoca in quantosocietà appellante non aveva mai contestato la validità - sotto il profilo della mancanza del consenso, siccome espresso da un latosoggetto non legittimato a impegnare la società - del contratto di investimento: onde, a suo avviso, risultava "evidentemente impropria e strumentale la pretesa di ‘scomporre' il testo contrattuale ‘limitando l'inefficacia della sottoscrizione alla dichiarazione di cui all'art. 31 del reg. Consob n. 11522/1998". Se ne ricava che il Giudice di appello viene a ritenere che la durata (oltre due mesi) della permanenza della errata segnalazione nella banca - dati ha realizzato “una concreta interferenza sulle esigenze abbia tratto argomenti di accesso al credito”; dall’altro ha invece individuato il danno-conseguenza nella “effettiva percepibilità che i terzi società e banche- hanno della segnalazione”. In ogni caso la pronuncia incorre nell’errore di diritto prova dalla condotta processuale dell'odierna ricorrente, reputando, in quanto: a) la violazione dei diritti protetti da norme costituzionali sintesi, non determina ex se l’automatica produzione di un “eventus – damni”potersi dubitare, in ragione del detto comportamento, che deve invece pur sempre il contratto, con la dichiarazione in esso contenuta, promanasse da soggetto munito del potere di impegnare la società nei confronti dei terzi. (OMISSIS) fa pure questione, col primo motivo in esame, della mancata approvazione per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., della dichiarazione in contestazione. Ma, a prescindere da ogni ulteriore profilo, la questione non risulta essere provato dal danneggiato nell’ “an” e nel “quantum”; b) tale danno stata sottoposta alla Corte di appello e, come è noto, il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere identificato nella “percepibilità” compiuto per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 30 marzo 2022, n. 10258; Cass. 9 giugno 2005, n. 12125). In presenza della segnalazione inserita nella banca - datidichiarazione di cui all'art. 31, comma 2, reg. Consob n. 11552/1998 resta ovviamente esclusa, in quanto tale evento deve ricondursi alla fattispecie illecita violativa forza del diritto e comma 1 dello stesso articolo, non al momento successivo solo l'applicabilità della produzione delle conseguenze dannose. Il motivo, che individua chiaramente le statuizioni impugnate ed assolve ai requisiti di specificità ex disciplina sulla stipula del contratto quadro (art. 366 c.p.c.30, comma 1 - dovendo conseguentemente rigettarsi la eccezione 1), ma anche quella sugli obblighi informativi e sull'adeguatezza delle operazioni di inammissibilità proposta dalla parte resistente - è fondatocui ai precedenti artt. La questione di diritto sottoposta alla Corte concerne la risarcibilità 28 e 29: sicché l'istante non può dolersi della mancata risoluzione del danno non patrimoniale in quanto conseguenza immediata e diretta della lesione di diritti fondamentali della persona, garantiti da copertura costituzionale, con riferimento - al caso di specie - alla violazione del “diritto alla immagine” od alla “reputazione sociale” di una società commerciale (inteso come diritto della personalità, rinveniente fondamento nell’art. 2 Costcontratto per inadempimenti dell'intermediario a quegli obblighi., e nell’art. 8, paragr. 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE, concernente la identificazione e la rappresentazione della di se stessi, che trova realizzazione attraverso la espressione di determinati requisiti caratterizzanti la individualità della persona fisica, giuridica, od altro ente comunque dotato di parziale autonomia nei rapporti giuridici, e declinabile in senso riflessivo - percezione e considerazione di sé; autostima; reputazione personale- ed in senso ostensivo - percezione e considerazione accreditata presso gli altri; reputazione sociale-). Le questioni prospettate dal motivo di ricorso attengono in particolare:

Appears in 1 contract

Samples: Contratti Di Derivati