Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima. 2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. 3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale. 4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate. 5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro. 6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa. 7. Il tempo parziale può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61. 8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno. 9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto. 10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa. 11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. 12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000. 13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto all' atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni sezione di scuola dell’infanziamaterna, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPIMinistro della Pubblica Istruzione, previa intesa con i Ministri dell’Economia del Tesoro e della per la Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 5050 % di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI Ministero della Pubblica Istruzione alle Organizzazioni organizzazioni sindacali di cui all'art. 76, comma 1, 1 punto 1I/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) : - con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) ; - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolasticocapo di istituto, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istitutodi istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/20008 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97nell'art. 7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98117.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento in- segnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili in- compatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgsd.lgs. n.61/2000n. 61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97n. 446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 n. 662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98n. 55/98.
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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018
Rapporti di lavoro a tempo parziale. (art.46 del CCNL 4-8-1995)
1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPIMIUR, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI MIUR alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per Le parti considerano il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto un utile stru- mento per favorire l’occupazione e deve contenere l'indicazione far fronte a particolari esigenze delle Aziende e dei lavoratori. sempreché siano compatibili con la speciale natura del rapporto. In particolare:
1. gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura pro- porzionale alla durata della prestazione lavorativa.
7e il lavoratore a tempo parziale gode di tutti i benefici e dei medesimi diritti di lavoratori a tempo pieno. Il rifiuto del lavoratore a trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere realizzato:e viceversa, non costituisce causa di sanzionamento o giustificato motivo di licenziamento;
a) con articolazione della prestazione 2. in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rap- porto di lavoro a tempo pieno l’anzianità di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (maturata durante il rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale)viene valutata nella stessa misura percentuale in cui è stato prestato il lavoro a tempo parziale;
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs3. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri tipo orizzontale spettano gli stessi istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto diritti dei lavoratori a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentitopieno (con riferi- mento, previa motivata autorizzazione del dirigente scolasticoovviamente, l'esercizio di altre prestazioni alle ore di lavoro che non arrechino pregiudizio giornaliere effettuate). A tali lavora- tori spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle esigenze ore di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10lavoro giornaliere effettuate). Il trattamento economico del personale Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le ferie vanno riproporzionate alla durata della prestazione di lavoro;
4. l’indennità sostitutiva del preavviso è proporzionale calcolata con riferimento alla prestazione lavorativa.retribu- zione percepita in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro;
115. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero il datore di giorni lavoro in caso di ferie e comprovate esigenze organizzative di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I carattere contingente, può richiedere ai lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad prestazioni di lavoro supplementare, previo consenso degli stessi, entro i limiti del 10% della durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo parziale riferiti a periodi non superiori al mese e da utilizzare nell’arco di più settimane. L’eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. In caso di part-time orizzontale il lavoratore potrà svolgere al massimo 1 ora di lavoro supplementare al giorno. In caso di lavoro supplementare, spetta per ogni ora di lavoro svolto, un numero trattamento economico orario maggiorato del 27 % per cento, del 40 % del lavoro festivo o nottur- no, del 60 % per il lavoro festivo notturno. Tutti gli istituti contrattuali (normativi, retributivi e di giorni proporzionato legge) sono proporzionati alle percentuali delle ore ordinarie effettivamente svolte dal lavoratore a tempo parziale, comprese quelle supplementari e straordinarie, rispetto alle 39 ore. Nel caso in cui per situazioni contingenti e di emergenza l’azienda dovesse richiedere prestazioni che vanno oltre il limite delle ore supplementari sopra definite, per queste ore eccedenti è dovuto al lavoratore la mag- giorazione del 50%;
6. nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, non è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare, ma sono consentite ore di lavo- ro straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere, e comunque nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Al datore di lavoro prestate nell'annoè consentita la possibilità di richiedere, con un preavvi- so di almeno 5 gg., una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola elastica) che non dovrà comunque essere effettuata per un periodo continuativo superiore a mesi tre e purché si verifichino le seguenti condizioni:
121. casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
2. esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Il trattamento previdenziale e datore di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'artlavoro ed il lavoratore a tempo parziale possono concordare anche contestualmente alla stipula del contratto, un patto che autorizza il primo a modificare, previo preavviso non inferiore a 15 giorni, il cambiamen- to della collocazione temporale della prestazione. 9 Il consenso del D.lgslavoratore deve essere scritto ed egli potrà recedere con preavviso scritto di almeno un mese per esigenze familiari, per esigenze di tutela della salute, per necessità di attendere ad altra attività lavorativa, per uso del tempo per la solidarietà sociale, ma non prima che siano trascorsi cinque mesi dalla stipulazione del patto. n.61/2000.
13Il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere tale clausola non costituisce mo- tivo di licenziamento. Per la trasformazione Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella condizione di diversa collocazione temporale rispetto a quello concordato, comporta in favore del lavoratore il diritto a una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura del 50%. La trasformazione da tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97deve essere effet- tuata con atto scritto, con le integrazioni l’assistenza di un rappresentante sindacale, o in mancanza, con convalida della direzione provinciale del lavoro. Hanno diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro in part time i lavoratori che siano nelle sotto indicate condizioni:
a) siano affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavo- rativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
b) in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui all’O.M. n.55/98assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
c) con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Altresì, hanno la priorità alla trasformazione del proprio rapporto di lavo- ro in part-time i lavoratori:
d) con figlio convivente di età non superiore a tredici anni;
e) studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni di personale a tempo pieno e l’Azienda, in caso di nuove assunzioni a tempo parziale deve dare tempestiva informazione al personale dipendente occu- pato a tempo pieno, anche tramite l’affissione della comunicazione in luogo accessibile a tutti. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolato, si riman- da alle disposizioni di legge di pertinenza.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rapporti di lavoro a tempo parziale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
A) Nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
1) l'eventuale periodo di prova;
2) l'orario settimanale e la sua ripartizione;
3) la qualifica assegnata. L'Amministrazione scolastica costituisce Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a dodici ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico- produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle Rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time.
B) E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione vigente.
C) La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto al lavoratore interessato e contestualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie ed all'Ispettorato del lavoro.
D) Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto C) che precede.
E) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 43.
F) I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto, alla 13ª mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono. I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato. L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le sue modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali attuazione saranno argomento di cui all'artinformazione e confronto tra le parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontroN.d.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzatoR.: L'accordo 26 aprile 2006 prevede quanto segue:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione ha la funzione di: - favorire la flessibilità della durata della prestazione lavorativa.
7forza lavoro in rapporto all'attività dell'Organizzazione; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Organizzazione. Il rapporto a tempo parziale può essere realizzato:
a) sarà applicato nelle singole associazioni secondo i seguenti principi: - volontà di entrambe le parti; - in caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con articolazione della prestazione contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di servizio ridotta in tutti i lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L'Organizzazione risponderà entro trenta giorni lavorativi (alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione e viceversa. L'eventuale risposta negativa, su alcuni richiesta del lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle Rappresentanze sindacali. I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro quindici giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgsrichiesta ricevuta. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive regolato come segue:
A) nella lettera di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire assunzione dovranno essere specificati:
1) l'eventuale periodo di benefici che comunque comportino riduzioni prova;
2) l'orario settimanale e la sua ripartizione;
3) la qualifica assegnata. Il minimo settimanale dell'orario di lavorolavoro non può essere inferiore a dodici ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai Km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contrattovacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicanole Organizzazioni, in quanto compatibilirelazione alle esigenze tecnico produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time.
B) E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione vigente.
C) La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto al lavoratore interessato e contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie ed all'Ispettorato del Lavoro.
D) Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto C) che precede.
E) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 43;
F) I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto, alla 13° mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono. I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali dettate per il nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo pieno.
9parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione Nei casi di risoluzione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato. Il trattamento economico L'utilizzo complessivo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. A decorrere dal 26 Aprile 2006, l’art. 21 “Part-time” è proporzionale alla prestazione lavorativasostituito dal seguente articolo dell’accordo siglato il 27/3/2006.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione L’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanziaclasse, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, L’Amministrazione determina i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
76. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a a) e b b) (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
87. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; , né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Samples: Contract for Teaching Staff
Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deveintende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto è può essere di tipo orizzontale (riduzione dell’orario giornaliero), inoltre, tener conto verticale (riduzione delle particolari esigenze giornate di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre lavoro) o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento misto (sistema misto fra orizzontale e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parzialeverticale).
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
62. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve ha la funzione di : favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto all’attività dell’Organizzazione; consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati, ferme restando le esigenze dell’Organizzazione.
3. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della atto scritto, nel quale siano indicati: il periodo di prova per i nuovi assunti; la qualifica assegnata; la durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta lavorativa e la sua ripartizione in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana riferimento al giorno alla settimana, al mese ed all’anno; l’eventuale consenso allo svolgimento del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, formalizzato attraverso uno specifico patto nel quale deve essere fatta espressa menzione della data di stipulazione, e dei contenuti dei commi 10 dell’articolo 3 del D.Lgs. di cui sopra; - qualora non sia possibile il raggiungimento del minimo settimanale in un’unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è escluso dalle attività aggiuntive possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni, ove l’Organizzazione ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di insegnamento aventi carattere continuativonatura tecnico produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi; né può fruire - nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l’attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di benefici lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori a Km.10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione; - nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale, previo consenso del lavoratore.
4. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: volontarietà di entrambe le parti; reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso; volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell’articolo 3 del D.Lgs.61/2000; i genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che comunque comportino riduzioni dell'orario richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di lavoroprecedenza rispetto agli altri lavoratori; l’Organizzazione risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. L’eventuale risposta negativa, salvo quelle previste dalla leggesu richiesta del lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle rappresentanze sindacali; I lavoratori interessati alla richiesta dell’Organizzazione di trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, dovranno esprimere il proprio interessamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l’andamento dell’utilizzazione del lavoro supplementare.
5. Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
6. Fermo restando che, tenendo conto della ridotta durata della prestazione eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota oraria e della peculiarità del suo svolgimento, quella giornaliera si applicanoottengono, in quanto compatibilitutti i casi, le disposizioni come stabilito dall’articolo 44.
7. Fermo restando il computo per dodicesimi, delle ferie e dei permessi retribuiti, di legge cui agli articoli successivi, il numero di ore annuo delle ferie, dei permessi retribuiti e contrattuali dettate dei permessi per il rapporto studio spettanti ai lavoratori a tempo pienoparziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente punto 5.
8. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno ed ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 61/2000, è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario del lavoratore interessato, anche utilizzando forme di tempo parziale misto o combinato; il lavoro supplementare non potrà superare le 4 ore giornaliere.
9. Al Il ricorso al lavoro supplementare, con il consenso del lavoratore, è ammesso in presenza delle sottoindicate circostanze; tuttavia il rifiuto al consenso non comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari e non configura motivi di licenziamento per giusta causa: compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale; particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti; interventi eccezionali che richiedano la presenza in servizio di personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio in aggiunta ai normali turni di altre servizio ed in caso di prestazioni di lavoro straordinario da parte dei lavoratori con contratto a tempo pieno. - per i lavoratori che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è proporzionale alla prestazione lavorativaconsentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro straordinario. - le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto, e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 20%. - tale maggiorazione, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è altresì esclusa in ogni caso dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 2120 c.c.. - il grado di utilizzazione del lavoro supplementare sarà materia di confronto a livello di organizzazione anche al fine di verificarne il consolidamento.
10. Ai sensi del settimo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 61/2000 le Organizzazioni potranno modificare la collocazione temporale delle prestazioni dei lavoratori a tempo parziale, che hanno reso consenso scritto al momento dell’assunzione, con le modalità indicate di seguito.
11. I dipendenti La modifica temporanea della collocazione della prestazione lavorativa è consentita:
a) in presenza di esigenze organizzative volte a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero garantire la continuità del servizio;
b) per la sostituzione di personale assente per malattia od infortunio; - il lavoratore dovrà essere preavvisato della modifica dei turni di lavoro almeno 10 giorni di ferie e calendario prima della effettiva variazione. - il preavviso potrà essere ridotto a 48 ore nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pienoassenti per malattia od infortunio addetti ad attività previste nell’articolo 8 del presente contratto
b) emergenze proprie dell’attività dell’Organizzazione. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate - le ore di lavoro prestate nell'annoai sensi del presente paragrafo, verranno retribuite con la maggiorazione determinata nella misura del 10%.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo orizzontale, verticale o misto ha la funzione di: - favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto all'attività dell'Organizzazione; -consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Organizzazione.
2) Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole associazioni secondo i seguenti principi: -volontà di entrambe le parti; -in caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L'Amministrazione scolastica A tal fine le associazioni informeranno con 15 giorni di preavviso i lavoratori interessati; -I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro quindici giorni dalla richiesta ricevuta.
3) L'Organizzazione risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa, su richiesta del lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle Rappresentanze sindacali.
4) Nella lettera di assunzione dovranno essere specificati: -l'eventuale periodo di prova, corrispondente a quello per i lavoratori assunti a tempo pieno; -la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell’orario con riferimento, secondo la tipologia di part time al giorno, alla settimana, al mese, all’anno; -la qualifica assegnata.
5) Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a dodici ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
6) Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle Rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time.
7) Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.Lgs 61/2000 è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione vigente. Le causali in relazione alle quali è consentito di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze di incremento dell'attività di lavoro determinata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
8) L’eventuale rifiuto, motivato ( a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:ulteriore rapporto di lavoro,gravi motivi familiari), da parte del lavoratore non costituisce infrazione disciplinare e non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
9) Fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, la percentuale di maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di quanto previsto dall’articolo 3 comma 4 del D.Lgs 61/2000, per ogni ora di lavoro supplementare, è pari al 25% della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 45 CCNL.
10) Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con la maggiorazione prevista al comma 9 e dalle indennità previste dall’articolo 49.
11) Nel caso di superamento della misura massima, prevista al comma 7, dovrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo o in alternativa una maggiorazione pari al 40% della quota oraria della retribuzione di cui all'art. 45 CCNL. Nella maggiorazione predetta è già compresa quella indicata al comma 9. Il riposo compensativo dovrà essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dal termine della settimana in cui si è verificato il suddetto superamento.
12) Su richiesta del lavoratore, le prestazioni di lavoro supplementare, rese in via continuativa e non occasionale negli otto mesi precedenti la data della richiesta, saranno consolidate, con atto scritto, nell’orario di lavoro ordinario settimanale per una quota pari almeno al 70% della media delle ore prestate nel periodo predetto, fino a concorrenza dell’orario pieno settimanale. Sono escluse dal consolidamento le ore di lavoro supplementare dovute a sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.
13) Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di variazione con carattere di continuità dello stesso. La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 45. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di variazione con carattere di continuità della stessa.
14) I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
15) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.
16) L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
17) Clausole flessibili ed elastiche:
a) L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
b) L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore nello stipulare l’accordo di cui sopra può chiedere l’assistenza del delegato sindacale.
c) La variazione, in tutto o in parte, della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale, a fronte della previsione di clausole flessibili che dovranno essere inserite nel contratto individuale di lavoro, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
d) La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti tipo verticale o misto può avvenire, a tempo pieno su richiesta fronte della previsione di clausole elastiche inserite nel contratto individuale di lavoro, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nella misura massima di 20 ore settimanali.
e) L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, ai sensi e per gli effetti dei dipendenti interessatipunti che precedono, nei limiti massimi comporta a favore del 25prestatore di lavoro un preavviso minimo di due giorni lavorativi che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore che sono state oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed onnicomprensiva pari al 10% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini quota oraria della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali retribuzione di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro45 CCNL.
6. f) Il lavoratore a tempo parziale può recedere e, così, estinguere le clausole flessibili od elastiche già convenute, a fronte della necessità derivante: -dalla esecuzione della prestazione prevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione parziale; -dalla costituzione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive parziale; -dalla paternità o dalla maternità, nei primi 15 mesi di insegnamento aventi carattere continuativovita del figlio naturale o adottivo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge-entro il 2’ grado. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicanoLe parti potranno altresì concordare, in quanto compatibilipresenza di comprovate e documentate esigenze personali del lavoratore, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienola sospensione delle clausole flessibili ed elastiche.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. all'articolo 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) a. con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) b. con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) c. con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere lett. a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000decreto legislativo 25.2.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000decreto legislativo n. 61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97n. 446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 n. 662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98n. 55/98.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.,
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
; c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.del
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deveintende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto è può essere di tipo orizzontale (riduzione dell’orario giornaliero), inoltre, tener conto verticale (riduzione delle particolari esigenze giornate di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre lavoro) o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento misto (sistema misto fra orizzontale e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parzialeverticale).
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
62. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve ha la funzione di : • favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto all’attività dell’Organizzazione; • consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati, ferme restando le esigenze dell’Organizzazione.
3. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della atto scritto, nel quale siano indicati: • il periodo di prova per i nuovi assunti; • la qualifica assegnata; • la durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta lavorativa e la sua ripartizione in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana riferimento al giorno alla settimana, al mese ed all’anno; • l’eventuale consenso allo svolgimento del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, formalizzato attraverso uno specifico patto nel quale deve essere fatta espressa menzione della data di stipulazione, e dei contenuti dei commi 10 dell’articolo 3 del D.Lgs. di cui sopra; - qualora non sia possibile il raggiungimento del minimo settimanale in un’unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è escluso dalle attività aggiuntive possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni, ove l’Organizzazione ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di insegnamento aventi carattere continuativonatura tecnico produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi; né può fruire - nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l’attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di benefici lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori a Km.10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione; - nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale, previo consenso del lavoratore.
4. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: • volontarietà di entrambe le parti; • reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; • priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; • applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso; • volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell’articolo 3 del D.Lgs.61/2000; • i genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che comunque comportino riduzioni dell'orario richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di lavoroprecedenza rispetto agli altri lavoratori; • l’Organizzazione risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. L’eventuale risposta negativa, salvo quelle previste dalla leggesu richiesta del lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle rappresentanze sindacali; • I lavoratori interessati alla richiesta dell’Organizzazione di trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, dovranno esprimere il proprio interessamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l’andamento dell’utilizzazione del lavoro supplementare.
5. Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
6. Fermo restando che, tenendo conto della ridotta durata della prestazione eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota oraria e della peculiarità del suo svolgimento, quella giornaliera si applicanoottengono, in quanto compatibilitutti i casi, le disposizioni come stabilito dall’articolo 44.
7. Fermo restando il computo per dodicesimi, delle ferie e dei permessi retribuiti, di legge cui agli articoli successivi, il numero di ore annuo delle ferie, dei permessi retribuiti e contrattuali dettate dei permessi per il rapporto studio spettanti ai lavoratori a tempo pienoparziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente punto 5.
8. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno ed ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 61/2000, è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario del lavoratore interessato, anche utilizzando forme di tempo parziale misto o combinato; il lavoro supplementare non potrà superare le 4 ore giornaliere.
9. Al Il ricorso al lavoro supplementare, con il consenso del lavoratore, è ammesso in presenza delle sottoindicate circostanze; tuttavia il rifiuto al consenso non comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari e non configura motivi di licenziamento per giusta causa: • compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale; • particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti; • interventi eccezionali che richiedano la presenza in servizio di personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio in aggiunta ai normali turni di altre servizio ed in caso di prestazioni di lavoro straordinario da parte dei lavoratori con contratto a tempo pieno. - per i lavoratori che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è proporzionale alla prestazione lavorativaconsentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro straordinario. - le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto, e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 20%. - tale maggiorazione, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è altresì esclusa in ogni caso dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 2120 c.c.. - il grado di utilizzazione del lavoro supplementare sarà materia di confronto a livello di organizzazione anche al fine di verificarne il consolidamento.
10. Ai sensi del settimo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 61/2000 le Organizzazioni potranno modificare la collocazione temporale delle prestazioni dei lavoratori a tempo parziale, che hanno reso consenso scritto al momento dell’assunzione, con le modalità indicate di seguito.
11. I dipendenti La modifica temporanea della collocazione della prestazione lavorativa è consentita:
a) in presenza di esigenze organizzative volte a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero garantire la continuità del servizio;
b) per la sostituzione di personale assente per malattia od infortunio; - il lavoratore dovrà essere preavvisato della modifica dei turni di lavoro almeno 10 giorni di ferie e calendario prima della effettiva variazione. - il preavviso potrà essere ridotto a 48 ore nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pienoassenti per malattia od infortunio addetti ad attività previste nell’articolo 8 del presente contratto
b) emergenze proprie dell’attività dell’Organizzazione. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate - le ore di lavoro prestate nell'annoai sensi del presente paragrafo, verranno retribuite con la maggiorazione determinata nella misura del 10%.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti intende il rapporto di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto è può essere di norma pari al 50% tipo orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero), verticale (riduzione delle giornate di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale lavoro) o misto (sistema misto fra orizzontale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6verticale). Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve ha la funzione di: - favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto all'attività dell'Organizzazione; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati, ferme restando le esigenze dell'Organizzazione. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della atto scritto, nel quale siano indicati: - il periodo di prova per i nuovi assunti; - la qualifica assegnata; - la durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta lavorativa e la sua ripartizione in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana riferimento al giorno alla settimana, al mese ed all'anno; - l'eventuale consenso allo svolgimento del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, formalizzato attraverso uno specifico patto nel quale deve essere fatta espressa menzione della data di stipulazione, e dei contenuti del comma 10, dell'art. 3, del D.Lgs. di cui sopra. Qualora non sia possibile il raggiungimento del minimo settimanale in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è escluso dalle attività aggiuntive possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni, ove l'Organizzazione ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di insegnamento aventi carattere continuativonatura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori a km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale, previo consenso del lavoratore. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: - volontarietà di entrambe le parti; né può fruire - reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; - priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; - applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso; - volontarietà delle parti in caso di benefici modifiche dell'articolazione dell'orario concordata al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000; - i genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che comunque comportino riduzioni dell'orario richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di lavoroprecedenza rispetto agli altri lavoratori; - l'Organizzazione risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. L'eventuale risposta negativa, salvo quelle previste dalla leggesu richiesta del lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle rappresentanze sindacali; - i lavoratori interessati alla richiesta dell'Organizzazione di trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, dovranno esprimere il proprio interessamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto. Fermo restando che, tenendo conto della ridotta durata della prestazione eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota oraria e della peculiarità del suo svolgimento, quella giornaliera si applicanoottengono, in quanto compatibilitutti i casi, come stabilito dall'art. 44. Fermo restando il computo per dodicesimi, delle ferie e dei permessi retribuiti, di cui agli articoli successivi, il numero di ore annuo delle ferie, dei permessi retribuiti e dei permessi per studio spettanti ai lavoratori a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente punto 5. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno ed ai sensi del 4° comma dell'art. 3, del D.Lgs. n. 61/2000, è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario del lavoratore interessato, anche utilizzando forme di tempo parziale misto o combinato; il lavoro supplementare non potrà superare le disposizioni 4 ore giornaliere. Il ricorso al lavoro supplementare, con il consenso del lavoratore, è ammesso in presenza delle sottoindicate circostanze; tuttavia il rifiuto al consenso non comporta l'adozione di legge provvedimenti disciplinari e contrattuali dettate non configura motivi di licenziamento per il rapporto giusta causa: - compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale; - particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti; - interventi eccezionali che richiedano la presenza in servizio di personale in aggiunta ai normali turni di servizio ed in caso di prestazioni di lavoro straordinario da parte dei lavoratori con contratto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro Per i lavoratori che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla in ragione di anno, con una prestazione lavorativa.
11. I dipendenti che si articola per uno o più mesi a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di giorni lavoro straordinario. Le ore di ferie lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 20%. Tale maggiorazione, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è altresì esclusa in ogni caso dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di festività soppresse pari fine rapporto ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 cod. civ. Il grado di utilizzazione del lavoro supplementare sarà materia di confronto a quello livello di Organizzazione anche al fine di verificarne il consolidamento. Ai sensi del 7° comma dell'art. 3, del D.Lgs. n. 61/2000, le Organizzazioni potranno modificare la collocazione temporale delle prestazioni dei lavoratori a tempo pienoparziale, che hanno reso consenso scritto al momento dell'assunzione, con le modalità indicate di seguito. I La modifica temporanea della collocazione della prestazione lavorativa è consentita:
a) in presenza di esigenze organizzative volte a garantire la continuità del servizio;
b) per la sostituzione di personale assente per malattia od infortunio. Il lavoratore dovrà essere preavvisato della modifica dei turni di lavoro almeno 10 giorni di calendario prima della effettiva variazione. Il preavviso potrà essere ridotto a 48 ore nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto assenti per malattia od infortunio addetti ad un numero di giorni proporzionato alle giornate attività previste nell'art. 8 del presente contratto;
b) emergenze proprie dell'attività dell'Organizzazione. Le ore di lavoro prestate nell'annoai sensi del presente paragrafo, verranno retribuite con la maggiorazione determinata nella misura del 10%.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1Tenute presenti le norme del d.lgs. L'Amministrazione scolastica costituisce 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale degli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e contenere l'indicazione delle mansioni e la distribuzione dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. Nel contratto devono essere indicati, altresì, lo stipendio convenuto secondo la categoria di inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa ridotta, rispetto a quella a tempo pieno. La disciplina del presente Contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parziale caratterizzati dall'insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti nell'ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero ad uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro. Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del presente contratto. E' consentita la prestazione di lavoro straordinario ove sia giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali. Il lavoro straordinario non dovrà superare, nell'anno, la misura del 25% rispetto all'orario o ai periodi di lavoro concordati. La contrattazione territoriale può stabilire per talune categorie impiegatizie con più rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione presso più aziende, la corresponsione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessatiuna specifica indennità oraria che tenga conto del disagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle particolari caratteristiche produttive delle imprese, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva secondo le diverse tipologie di personale a tempo pieno di azienda indicate all'art. 1, 3° comma. Tale indennità oraria è determinata per ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo ecategoria in cifra fissa e viene corrisposta da ogni azienda, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parzialeeffettivamente prestate.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1Il rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo orizzontale, verticale o misto ha la funzione di: - favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto all'attività dell'Organizzazione; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Organizzazione. L'Amministrazione scolastica Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole associazioni secondo i seguenti principi: - volontà di entrambe le parti; - in caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A tal fine le associazioni informeranno con 15 giorni di preavviso i lavoratori interessati; - i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro quindici giorni dalla richiesta ricevuta. L'Organizzazione risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa, su richiesta del lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle rappresentanze sindacali. Nella lettera di assunzione dovranno essere specificati: - l'eventuale periodo di prova, corrispondente a quello per i lavoratori assunti a tempo pieno; - la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell'orario con riferimento, secondo la tipologia di part time al giorno, alla settimana, al mese, all'anno; - la qualifica assegnata. Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a dodici ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle Rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000 è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione vigente. Le causali in relazione alle quali è consentito di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze di incremento dell'attività di lavoro determinata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. L'eventuale rifiuto, motivato (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: ulteriore rapporto di lavoro, gravi motivi familiari), da parte del lavoratore non costituisce infrazione disciplinare e non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, la percentuale di maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 61/2000, per ogni ora di lavoro supplementare, è pari al 25% della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 45 CCNL Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con la maggiorazione prevista al comma 9 e dalle indennità previste dall'art. 49. Nel caso di superamento della misura massima, prevista al comma 7, dovrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo o in alternativa una maggiorazione pari al 40% della quota oraria della retribuzione di cui all'art. 45 CCNL Nella maggiorazione predetta è già compresa quella indicata al comma 9. Il riposo compensativo dovrà essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dal termine della settimana in cui si è verificato il suddetto superamento. Su richiesta del lavoratore, le prestazioni di lavoro supplementare, rese in via continuativa e non occasionale negli otto mesi precedenti la data della richiesta, saranno consolidate, con atto scritto, nell'orario di lavoro ordinario settimanale per una quota pari almeno al 70% della media delle ore prestate nel periodo predetto, fino a concorrenza dell'orario pieno settimanale. Sono escluse dal consolidamento le ore di lavoro supplementare dovute a sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di variazione con carattere di continuità dello stesso. La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 45. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di variazione con carattere di continuità della stessa. I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato. L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. Clausole flessibili ed elastiche:
a) l'accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto;
b) l'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore nello stipulare l'accordo di cui sopra può chiedere l'assistenza del delegato sindacale;
c) la variazione, in tutto o in parte, della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale, a fronte della previsione di clausole flessibili che dovranno essere inserite nel contratto individuale di lavoro, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo;
d) la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti tipo verticale o misto può avvenire, a tempo pieno su richiesta fronte della previsione di clausole elastiche inserite nel contratto individuale di lavoro, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nella misura massima di 20 ore settimanali;
e) l'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, ai sensi e per gli effetti dei dipendenti interessatipunti che precedono, nei limiti massimi comporta a favore del 25prestatore di lavoro un preavviso minimo di due giorni lavorativi che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore che sono state oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed onnicomprensiva pari al 10% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini quota oraria della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali retribuzione di cui all'art. 745 CCNL;
f) il lavoratore a tempo parziale può recedere e, comma 1così, punto 1/b e verificate in estinguere le clausole flessibili od elastiche già convenute, a fronte della necessità derivante: - dalla esecuzione della prestazione prevista da un apposito incontro.
6. Il diverso rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione parziale; - dalla costituzione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive parziale; - dalla paternità o dalla maternità, nei primi 15 mesi di insegnamento aventi carattere continuativovita del figlio naturale o adottivo; né può fruire - dalla inabilità totale del coniuge o del convivente di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario fatto o di lavoroun parente, salvo quelle previste dalla leggeconvivente, entro il 2º grado. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicanoLe parti potranno altresì concordare, in quanto compatibilipresenza di comprovate e documentate esigenze personali del lavoratore, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienola sospensione delle clausole flessibili ed elastiche.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare (o lavoro part-time) di cui al D.lgs. n. 61/ 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle modalità orizzontale e verticale. Esso può essere costituito, di norma, nel limite massimo del 10% della forza lavoro salvo diversa percentuale da definirsi in sede contrattazione aziendale, per ogni singola categoria del personale risultante in servizio a tempo pieno, in relazione a tutti i profili professionali compresi nelle categorie previste dal presente contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione lavorativa.
7di lavoro in rapporto all'attività della Struttura Associativa; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati. Il rapporto a tempo parziale può sarà applicato nelle singole Strutture Associative secondo i seguenti principi: - assunzione, nell’ambito del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per volontà di entrambe le parti; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati; - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ma pur sempre nell’ambito delle attività della medesima Struttura Associativa. La Struttura Associativa, nel rispetto di quanto sopra sancito, si pronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. L’eventuale provvedimento di xxxxxxx dovrà essere realizzatoadeguatamente motivato. La Struttura Associativa, sempre entro il predetto termine, con provvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non superiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Il limite percentuale del 10% viene arrotondato per eccesso per arrivare comunque all’unità. La contrattazione aziendale potrà, comunque, definire criteri percentuali anche in deroga al suddetto limite. Le lavoratrici ed i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per le quali residui una capacità lavorativa accertata da commissione medica, hanno diritto alla trasformazione immediata del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, a richiesta, nuovamente a tempo pieno. Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dalla Struttura Associativa. Le modalità di assunzione seguono le stesse procedure previste per la generalità delle lavoratrici dei lavoratori subordinati così come regolamentate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il contratto individuale dovrà contenere, in particolare, la collocazione temporale della prestazione riferita al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche concordate. La trasformazione del rapporto di lavoro con contratto di lavoro part-time, è stipulato sempre in forma scritta e consensuale tra le parti ed è regolato come segue:
a) con articolazione dovrà contenere, in caso di trasformazione del rapporto, la variazione dell’orario di lavoro settimanale e la collocazione temporale della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale)riferita al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ed eventuali clausole flessibili e/o elastiche;
b) con articolazione dovrà essere sottoposta a preventiva convalida della prestazione su alcuni giorni della settimana Direzione Provinciale del mese, o Lavoro competente per territorio nell’ipotesi di determinati periodi dell'anno (trasformazione da tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro pieno a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10parziale. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro part-time, che si applicherà proporzionalmente all’entità della prestazione lavorativa, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari categoria e posizione economica, ivi comprese competenze fisse e periodiche. Per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11di tipo verticale il periodo di prova previsto dal presente contratto viene ridotto a - 60 giorni di effettivo lavoro per le dipendenti i i dipendenti inquadrati nelle categorie A,B,C - 90 giorni di effettivo lavoro per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle categorie D,E,F. E’ consentito al lavoratore con contratto a tempo parziale, l’instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro purché non concorrenziali con i fini istituzionali dell’ANFFAS Xxxxx. I dipendenti E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero (orizzontale), previo consenso del lavoratore, nella misura massima del 50% dell'orario settimanale della lavoratrice e del lavoratore entro il limite dell’orario pieno giornaliero (settimanale). Il rifiuto del lavoratore, ove richiesto, di giorni prestazione di ferie lavoro supplementare, non costituisce motivo di sanzione disciplinare o giustificato motivo di licenziamento. Le ore supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 10% sull’importo della retribuzione oraria di fatto o, a richiesta del dipendente recuperate entro il trimestre successivo compatibilmente con le esigenze di servizio. Oltre tale limite è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie cui si applica la disciplina legale e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori contrattuale vigente per il lavoro straordinario a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad Clausole flessibili e cioè accordi tra le parti, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un numero rappresentante sindacale aziendale, possono essere stipulati, per tutti i tipi di giorni proporzionato alle giornate part-time, per modificare la sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, prescindendo da quella originariamente concordata con il lavoratore previa definizione della fascia entro la quale la prestazione potrà essere ricollocata, con preavviso minimo di lavoro prestate nell'anno.
1248 ore, ma sempre nel rispetto dei presupposti di legge. Il trattamento previdenziale e Clausole elastiche che consentano di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per variare in aumento la trasformazione del rapporto durata della prestazione lavorativa, possono essere stabilite nei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporto parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo parziale determinato, ma sempre nel rispetto dei presupposti di legge. Per le prestazioni lavorative effettuate in virtù di clausole flessibili o elastiche è prevista una rivalutazione del 2% della prestazione lavorativa, qualora la variazione riguardasse complessivamente più del 30% dell’orario normale mensile la rivalutazione riguarderà l’intera retribuzione mensile. Il lavoratore potrà recedere dalla clausola flessibile o elastica con un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro e viceversa si applicanotrascorsi cinque mesi dalla stipula per esigenze di carattere familiare, nei di tutela della salute certificate, necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma, per necessità di studio o formazione. In sede di contrattazione aziendale verranno definite le condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro potrà, nel rispetto della normativa vigente, apporre al contratto individuale e clausole di flessibilità e clausole elastiche (es. limiti previsti dal presente articolomassimi della variabilità in aumento, misura e forma delle specifiche compensazioni). In tutti i casi in cui occorra procedere alla determinazione della forza lavoro, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97lavoratrici ed i lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto rispetto a quello contrattualmente previsto con arrotondamento all’unità superiore della sola frazione eccedente la somma degli orari di tutte le lavoratrici ed i lavoratori occupati a tempo parziale, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno, e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98superiore alla metà dell’orario a tempo pieno.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione L’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'artall’art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istitutod’istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'annonell’anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'artnell’art. 9 del D.lgs. n.61/2000n. 61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97n. 446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 n. 662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98n. 55/98.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo orizzontale, verticale o misto ha la funzione di: - favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto all'attività dell'Organizzazione; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Organizzazione.
2) Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole associazioni secondo i seguenti principi: - volontà di entrambe le parti; - in caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L'Amministrazione scolastica A tal fine le associazioni informeranno con 15 giorni di preavviso i lavoratori interessati; - i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro quindici giorni dalla richiesta ricevuta.
3) L'Organizzazione risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa, su richiesta del lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle rappresentanze sindacali.
4) Nella lettera di assunzione dovranno essere specificati: - l'eventuale periodo di prova, corrispondente a quello per i lavoratori assunti a tempo pieno; - la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell'orario con riferimento, secondo la tipologia di part time al giorno, alla settimana, al mese, all'anno; - la qualifica assegnata.
5) Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a dodici ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
6) Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale, per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai km 10, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle Rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time.
7) Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000 è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione vigente. Le causali in relazione alle quali è consentito di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze di incremento dell'attività di lavoro determinata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
8) L'eventuale rifiuto, motivato (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: ulteriore rapporto di lavoro, gravi motivi familiari), da parte del lavoratore non costituisce infrazione disciplinare e non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
9) Fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, la percentuale di maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 61/2000, per ogni ora di lavoro supplementare, è pari al 25% della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 45 c.c.n.l.
10) Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con la maggiorazione prevista al comma 9 e dalle indennità previste dall'art. 49.
11) Nel caso di superamento della misura massima, prevista al comma 7, dovrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo o in alternativa una maggiorazione pari al 40% della quota oraria della retribuzione di cui all'art. 45 c.c.n.l. Nella maggiorazione predetta è già compresa quella indicata al comma 9. Il riposo compensativo dovrà essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dal termine della settimana in cui si è verificato il suddetto superamento.
12) Su richiesta del lavoratore, le prestazioni di lavoro supplementare, rese in via continuativa e non occasionale negli otto mesi precedenti la data della richiesta, saranno consolidate, con atto scritto, nell'orario di lavoro ordinario settimanale per una quota pari almeno al 70% della media delle ore prestate nel periodo predetto, fino a concorrenza dell'orario pieno settimanale. Sono escluse dal consolidamento le ore di lavoro supplementare dovute a sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.
13) Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di variazione con carattere di continuità dello stesso. La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 45. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di variazione con carattere di continuità della stessa.
14) I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
15) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.
16) L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
17) Clausole flessibili ed elastiche:
a) l'accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto;
b) l'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore nello stipulare l'accordo di cui sopra può chiedere l'assistenza del delegato sindacale;
c) la variazione, in tutto o in parte, della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale, a fronte della previsione di clausole flessibili che dovranno essere inserite nel contratto individuale di lavoro, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo;
d) la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti tipo verticale o misto può avvenire, a tempo pieno su richiesta fronte della previsione di clausole elastiche inserite nel contratto individuale di lavoro, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nella misura massima di 20 ore settimanali;
e) l'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, ai sensi e per gli effetti dei dipendenti interessatipunti che precedono, nei limiti massimi comporta a favore del 25prestatore di lavoro un preavviso minimo di due giorni lavorativi che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore che sono state oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed onnicomprensiva pari al 10% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini quota oraria della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali retribuzione di cui all'art. 745 c.c.n.l.;
f) il lavoratore a tempo parziale può recedere e, comma 1così, punto 1/b e verificate in estinguere le clausole flessibili od elastiche già convenute, a fronte della necessità derivante: - dalla esecuzione della prestazione prevista da un apposito incontro.
6. Il diverso rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione parziale; - dalla costituzione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive parziale; - dalla paternità o dalla maternità, nei primi 15 mesi di insegnamento aventi carattere continuativovita del figlio naturale o adottivo; né può fruire - dalla inabilità totale del coniuge o del convivente di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario fatto o di lavoroun parente, salvo quelle previste dalla leggeconvivente, entro il 2º grado. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicanoLe parti potranno altresì concordare, in quanto compatibilipresenza di comprovate e documentate esigenze personali del lavoratore, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienola sospensione delle clausole flessibili ed elastiche.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione L’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'artall’art. 7, comma 1, punto 1/1/ b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istitutod’istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'annonell’anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'artnell’art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98n.55/ 98.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione ha la funzione di: - favorire la flessibilità della durata della prestazione lavorativa.
7forza lavoro in rapporto all'attività dell'Organizzazione; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Organizzazione. Il rapporto a tempo parziale può essere realizzato:
a) sarà applicato nelle singole associazioni secondo i seguenti principi: - volontà di entrambe le parti; - in caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con articolazione della prestazione contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di servizio ridotta in tutti i lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L'Organizzazione risponderà entro trenta giorni lavorativi (alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione e viceversa. L'eventuale risposta negativa, su alcuni richiesta del lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle Rappresentanze sindacali. I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro quindici giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgsrichiesta ricevuta. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive regolato come segue:
A) nella lettera di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire assunzione dovranno essere specificati:
1) l'eventuale periodo di benefici che comunque comportino riduzioni prova;
2) l'orario settimanale e la sua ripartizione;
3) la qualifica assegnata. Il minimo settimanale dell'orario di lavorolavoro non può essere inferiore a dodici ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai Km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contrattovacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicanole Organizzazioni, in quanto compatibilirelazione alle esigenze tecnico produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part- time.
B) E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione vigente.
C) La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto al lavoratore interessato e contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie ed all'Ispettorato del Lavoro.
D) Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto C) che precede.
E) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 43.
F) I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto, alla 13a mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono. I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali dettate per il nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo pieno.
9parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione Nei casi di risoluzione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato. Il trattamento economico L'utilizzo complessivo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativae le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
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Rapporti di lavoro a tempo parziale. (art.46 del CCNL 4-8-1995)
1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPIMIUR, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI MIUR alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000n.61/2000 (cfr. nota n. 25).
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. nell' O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98...
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Rapporti di lavoro a tempo parziale. (art.46 del CCNL 4-8-1995)
1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPIMIUR, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI MIUR alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell’O.M. nell' O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n.55/98...
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