Common use of RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Clause in Contracts

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell’art. 35 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sull’opportunità di dare concreta attuazione alla previsione dell’art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcuni peculiari contesti lavorativi. Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS Italiane: a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; b) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre 2017, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le procedure di individuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui il RLSSP eserciterà le proprie attribuzioni, con particolare riferimento al necessario coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti nel medesimo sito.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo, Contratto Aziendale, Contratto Aziendale Di Gruppo

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell’art. 35 49 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sull’opportunità di dare concreta attuazione alla previsione dell’artdell’ art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcuni peculiari contesti lavorativi. Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS ItalianeFS: a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; b) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre 20172012, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le procedure di individuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui il RLSSP eserciterà le proprie attribuzioni, con particolare riferimento al necessario coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti nel medesimo sito.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell’artdell'art. 35 49 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sull’opportunità sull'opportunità di dare concreta attuazione alla previsione dell’artdell' art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcuni peculiari contesti lavorativi. Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS ItalianeFS: a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; b) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre 20172012, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le procedure di individuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui il RLSSP eserciterà le proprie attribuzioni, con particolare riferimento al necessario coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti nel medesimo sito.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell’art. 35 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sull’opportunità Al fine di dare concreta attuazione alla previsione dell’art. 49 del D.Lgs. 81/08 realizzare gli obiettivi di cui in premessa unitamente ad una corretta gestione delle problematiche della salute e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcuni peculiari contesti lavorativi. Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS Italiane: a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; b) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre 2017, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le procedure di individuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui il RLSSP eserciterà le proprie attribuzioni, con particolare riferimento al necessario coordinamento tra della sicurezza i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti sono eletti dai lavoratori o designati dalle OOSS stipulanti il presente accordo su iniziativa e nell'ambito delle Organizzazioni sindacali. Si stabilisce che il numero dei Rappresentanti per la Sicurezza è fissato in N. 3 Rappresentanti degli AAW ( 1 per base operativa). Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art.19 del D.Lgs n. 626/1994 in tema di permessi si specifica che per il personale navigante il quantitativo è stabilito in n.10 giorni lavorativi annui per ogni RLS Per ogni giornata di permesso verrà riconosciuta l'indennità relativa ai permessi sindacali vigente. Per l'espletamento degli adempimenti previsti su convocazione aziendale non viene utilizzato il predetto monte ore. L'Azienda fornirà ai RLS gli strumenti necessari per l'espletamento dell'incarico. Resta inteso che l'incarico di RLS avrà una durata di anni 3 rinnovabili. II diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato - contestualmente ad un rappresentante del Servizio di prevenzione e protezione al fine di poter avviare immediatamente una più puntuale analisi dei problemi e delle soluzioni possibili - nel medesimo sitorispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza richiederà al SPP le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell’art1. 35 del CCNL Mobilità/Area AF, Al fine di migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro si applicano le parti convengono sull’opportunità norme di dare concreta attuazione alla previsione dell’artcui al D. Lgs. 49 del D.Lgsn.626/1994 e successive modificazioni. 2. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappresentante I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, possono operare congiuntamente per realizzare quanto previsto dalle norme in materia di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcuni peculiari contesti lavorativisicurezza. Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS Italiane: a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta L’insieme dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste Rappresentanti dei Lavoratori per la realizzazione Sicurezza costituisce interlocutore collegiale dell’Amministrazione. 3. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell’ambito esclusivo degli obiettivi fissati dall’art. 19 del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni è garantito, in particolare, il diritto ad accedere ai luoghi di tutte lavoro, previa comunicazione al responsabile della struttura, a ricevere periodicamente le opere;informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale e l’attuazione delle misure in materia di igiene e sicurezza. b) contesti produttivi con complesse problematiche legate 4. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono destinatari delle disposizioni relative all'informazione, alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo consultazione, alla concertazione per le materie di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre 2017, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le procedure di individuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui il RLSSP eserciterà le proprie attribuzioniloro competenza, con particolare riferimento al necessario coordinamento tra alle linee di indirizzo ed i rappresentanti dei lavoratori criteri per la sicurezza presenti nel medesimo sitogaranzia dell’ambiente di lavoro, nonché per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza. Possono inoltre partecipare a pieno titolo alle sedute di contrattazione collettiva integrativa nelle quali siano all'ordine del giorno materie di loro competenza. 5. Secondo quanto previsto dall'accordo quadro 10 luglio 1996, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore pro capite/collettive. 6. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b) c) d) g) i) ed l) dell'art. 19 del D. Lgs. n. 626/1994, non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro. 7. Le Parti si impegnano a definire una normativa sulle modalità di elezione ed una sulle modalità di esercizio del mandato degli RLS, che, tenuto conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dall’Università, potrà comprendere eventuali ulteriori attribuzioni rispetto a quelle previste dal D. Lgs. n. 626 citato.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo