CONTRATTO COLLETTIVO
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXXXXX 0 AGOSTO 2004 PER GLI ASSISTENTI DI VOLO DIPENDENTI DALLA COMPAGNIA DI TRASPORTO AEREO MERIDIANA S.p.A.
Stesura del 30 Aprile 2007 In Olbia
MERIDIANA S.p.A.
tra
e
la FILT-CGIL
l'ANPAV
la UILT
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli Assistenti di Volo dipendenti dalla Compagnia di Trasporto Aereo MERIDIANA S.p.A.
PREMESSA
Le Parti si danno atto di aver ottemperato al disposto dell'art. 35, 3° comma, della Legge 20 maggio 1970 n° 300. Il testo del presente contratto applica pertanto il principio della Legge stessa; si riportano in allegato le apposite intese - talune delle quali già inserite nel testo contrattuale - sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
PARTE GENERALE TRATTAMENTI ECONOMICI
Art. 1 – Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Contratto a tempo determinato Art. 4 - Lavoro a tempo parziale
Art. 5 - Inquadramento
Art. 6 - Qualifiche e passaggio di qualifica
Art. 29 - Stipendi e contingenza
Art. 30 - Aumenti periodici di anzianità Art. 31 - Retribuzione
Art. 32 - Tredicesima mensilità
Art. 33 - Indennità operativa
Art. 34 - Indennità di volo ed altre indennità Art. 35 - Indennità di servizio straordinario Art. 36 - Indennità servizio notturno
Art. 37 - Indennità speciale
NORMATIVA DI IMPIEGO
Art. 38 - Benemerenze nazionali
Art. 40 - Premio di nuzialità
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto per licenziamento e per dimissioni
Art. 7 - Orario di lavoro – tempo di servizio - Art. 42 - Vendite a bordo tempo di volo
Art. 8 - Composizione equipaggio di cabine
su voli di linea e charter Art. 9 - Servizio di riserva
Art. 10 - Variazioni del servizio
Art. 11 - Missioni
Art. 12 - Trasferimenti
Art. 13 - Servizio di linea
Art. 14 - Riposo fisiologico-Riposo settimanale e mensile – Festività Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Assenze per malattia/infortunio
Art. 17 - Trattamento di malattia/infortunio
Art. 18 - Aspettativa non retribuita
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Lavoratori studenti
Art. 23 - Divise – Indumenti di lavoro - Bagaglio
Art. 24 - Sanzioni disciplinari
Art. 25 - Inidoneità al volo
RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 43 - Relazioni industriali
Art. 44 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 45 - Trattenute sindacali
Art. 46 - Assemblee in Azienda
Art. 47 -Ambiente
Art. 48 - Procedure generali di conciliazione delle vertenze e salvaguardia dell'utenza
Art. 49 - Accordi interconfederali
Art. 50 - Distribuzione del testo contrattuale
Art. 51 - Decorrenza e durata del presente contratto
ALLEGATI VARI
All. 1 - Legge 20 Maggio 1970 n. 300 All. 2 - Nota a verbale - Fuori servizio All. 3a) Composizione equipaggio in
Art. 26 - Passaggio dell'assistente di volo ad programmazione
impiegato
Art. 27 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 28 - Disposizioni e regolamenti aziendali
All. 3b) Composizione equipaggio in programmazione
All. 4a) Completamento turno giornaliero - art. 7 p. 7 All. 4b) Completamento turno giornaliero - art. 7 p. 7
PARTE GENERALE
ART. 1 - ASSUNZIONE
1. - L'assunzione degli Assistenti di Volo è subordinata all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentazioni vigenti.
2. - Il contratto di lavoro deve essere stipulato per iscritto e contenere le seguenti indicazioni:
a) - le generalità ed il domicilio dell'Assistente di Volo;
b) - la qualifica assegnata ai sensi dell'art.5
c) - la località di prestazione del lavoro;
d) - la decorrenza del contratto e, se questo è a tempo determinato, la relativa durata;
e) - la durata dell'eventuale periodo di prova;
f) - la misura della retribuzione;
g) - l'indicazione del presente contratto collettivo;
h) - la data ed il luogo di conclusione del contratto;
3. - Nessuno può essere assunto senza debita certificazione dell'iscrizione nel Registro ENAC.
4. - l'Assistente di Volo è tenuto a comunicare per iscritto all'Azienda fin dall'assunzione il proprio domicilio nel territorio del Comune sede di prestazione dell'attività lavorativa) nonché ogni successiva variazione dello stesso.
L'Assistente di Xxxx è altresì tenuto, per le specificità della mansione a cui è adibito, a comunicare il recapito telefonico.
ART. 2 - PERIODO DI PROVA
1. - L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a quattro mesi.
2. - Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
3. - Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova, salvo interruzioni derivanti da cause di servizio.
4. - Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto. Tuttavia la risoluzione del rapporto può avere luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti, in qualsiasi momento.
5. - Qualora la risoluzione del rapporto durante il periodo di prova avvenga per dimissioni, la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora invece la risoluzione avvenga per licenziamento, all'Assistente è corrisposta la retribuzione sino alla fine del mese in corso. Ove il rapporto di lavoro venga risolto durante il periodo di prova per licenziamento, l'Assistente avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio per il rientro alla residenza previamente concordate con l’azienda.
6. - Qualora alla scadenza del periodo di prova la Compagnia non proceda alla disdetta del rapporto, l'Assistente s'intenderà confermato in servizio.
Il servizio prestato durante il periodo di prova, seguito da conferma anche tacita, è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
7.Nei confronti del personale assunto con più contratti a termine, la durata del periodo di prova del secondo contratto sarà di due mesi. In ogni caso il periodo di prova complessivo non dovrà essere inferiore a mesi quattro.
ART. 3 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Ai sensi della normativa vigente possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato, oltre che nelle ipotesi per ragioni di carattere sostitutorio anche nei casi di seguito elencati :
punte di più intensa attività - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività' di altri settori; quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di servizi definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
effettuazione di quantità/tipologie di attività operativa cui non sia possibile far fronte mediante l'organico normalmente disponibile;
punte di più intensa attività derivanti da particolari eventi e/o condizioni di mercato, che non sia possibile evadere con il normale organico;
sostituzione di lavoratori in ferie, addestramento e/o formazione. La percentuale di assistenti di volo che possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato non potrà comunque superare complessivamente il 35% dell’intero organico PNC con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente in cui si effettuano le assunzioni.
Nel periodo aprile - ottobre tale percentuale potrà essere elevata in considerazione della minore quantità di tempi determinati non utilizzati nel periodo novembre -marzo. La media annua dovrà comunque rispettare la percentuale del 35 %. A tal proposito verrà tenuto un incontro informativo con le RSA entro il mese di Novembre di ogni anno.
Le parti allo scopo di pervenire, anche per il futuro, ad una interpretazione univoca della norma contrattuale, e in revisione delle modalità applicative sin qui attuate, confermano che le verifiche saranno effettuate nel mese di novembre di ogni anno e che le eventuali assunzioni conseguenti, anche se differite, per motivi temporali, nell’anno successivo, saranno computate al 31 Dicembre dell’anno precedente.
Tali assunzioni saranno comunque effettuate entro i primi 4 mesi dell’anno successivo a quello della verifica. Se effettuate dopo il quarto mese non potranno essere computate nell’anno precedente.
Qualora le Parti ne ravvisino la necessità la suddetta percentuale potrà essere elevata, previa intesa tra le parti stipulanti, in funzione delle specifiche esigenze aziendali. Mediante intesa sindacale potranno altresì essere individuate ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato.
Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato come sopra individuato avrà durata non superiore ai 10 mesi anche articolati in più periodi.
Nella successione di più contratti a termine l'azienda terrà conto del numero e della durata dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato per quanto riguarda l'assegnazione di contratti di durata superiore ai sei mesi.
ART. 4 - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le parti convengono di applicare l'istituto del tempo parziale, con le seguenti modalità:
1. - Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato potrà fare richiesta di passaggio a tempo parziale.
La Società si riserva di accogliere le domande compatibilmente con le esigenze aziendali e senza che ciò comporti incremento di organico.
2. - La Società potrà assumere personale a tempo parziale.
3. - Il lavoro a tempo parziale sarà effettuato con presenza articolata nel corso dell'anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di esso.
Tra le tipologie di contratto a tempo parziale verticale viene accolta quella di tipo ciclico con prestazione lavorativa pari a 2 o 3 settimane nel mese. Per tale tipologia l'azienda accoglierà richieste di trasformazione a tempo parziale nel limite del 20 % della forza complessivamente impiegata con contratto part time.
L'eventuale estensione della percentuale di cui sopra potrà avvenire previa intesa tra le parti.
L'accesso dei lavoratori al rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero il rientro a tempo pieno, avviene preferibilmente in base ai seguenti criteri:
1. dipendenti con figli o familiari conviventi portatori di handicap;
2. dipendenti genitori unici o affidatari
3. dipendenti con prole
4. anzianità di servizio
5. anzianità anagrafica riferita alle diverse qualifiche.
La individuazione dei periodi verrà effettuata dall'Azienda in relazione alle esigenze tecnico- organizzative del settore. L'Azienda si riserva la facoltà di variare tali periodi.
4. - Il personale a tempo parziale - già in servizio a tempo pieno - non .potrà richiedere il passaggio a tempo pieno prima che siano trascorsi 12 mesi dalla trasformazione a tempo
parziale.
La domanda sarà valutata dall'Azienda secondo le proprie esigenze organizzative.
5. - In caso di assunzioni di personale a tempo pieno, l'Azienda darà precedenza al personale a tempo parziale già impiegato a tempo pieno e, successivamente, agli altri, sempre che ne abbiano fatta richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti.
6. - Le domande di passaggio a tempo parziale e di passaggio a tempo pieno dovranno essere fatte pervenire all'Azienda entro il 30 Aprile di ogni anno per avere effetto, se accolte, a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
7. - Il trattamento economico sarà direttamente proporzionato alla ridotta durata della prestazione.
Il trattamento normativo verrà determinato per i singoli istituti, avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione ed alla peculiarità del suo svolgimento indicativamente secondo la tabella seguente :
Limiti Programmazione
Tipo p.time | Periodo | volo | Servizio 127 88 50 | riposi (*) 8 (RiposiRidotti 3) 23 (8-8-7) 5 (RiposiRidotti 2) 16(6-5-5) 3 (RiposiRidotti 1) 9 (3-3-3) | |
p.time 1 settimana | |||||
7 gg consecutivi | |||||
15 ggconsecutivi | |||||
30 gg consecutivi | 61 | ||||
90 gg consecutivi | 172 | ||||
365 gg consecutivi | 582 | ||||
p.time 2 settimane | |||||
7 gg consecutivi | |||||
15 gg consecutivi | |||||
30 gg consecutivi | 43 | ||||
90 gg consecutivi 365 gg consecutivi | 120 405 | ||||
p.time 3 settimane | |||||
7 gg consecutivi | |||||
15 gg consecutivi | |||||
30 gg consecutivi | 24 | ||||
90 gg consecutivi | 68 | ||||
365 gg consecutivi | 228 | ||||
(*) La quadratura dei riposi viene fatta nel |
ART. 5 – INQUADRAMENTO
1. - Le qualifiche del personale navigante di cabina sono:
- Assistente di Volo Responsabile.
- Assistente di Volo.
2. - Il personale navigante di cabina , ferma ed impregiudicata la qualifica, può essere utilizzato in tutte le mansioni consentite per la categoria degli Assistenti di Volo
ART. 6 - QUALIFICHE E PASSAGGIO DI QUALIFICA
1. - Al personale navigante di cabina, regolato dal presente contratto, viene assegnata la qualifica di Assistente di Xxxx.
All'Assistente di Xxxx al quale siano state assegnate stabilmente le mansioni di responsabile del servizio di cabina svolto a bordo degli aa/mm sociali viene attribuita la qualifica di AVR.
2. - La Compagnia potrà impiegare gli Assistenti di Volo indipendentemente dalla loro qualifica. Tuttavia la presenza dell'Assistente di Volo Responsabile dovrà essere prevista su tutti i voli nella programmazione del turno mensile.
2. - Ai fini del passaggio da Assistente di Xxxx ad Assistente di Volo Responsabile, l'esame della posizione degli interessati (tenuto conto della lista di servizio)- con riferimento alle esigenze organizzative aziendali - avverrà sulla base della professionalità e delle specifiche attitudini, tenuto conto dell'anzianità aziendale, a condizione che l'interessato abbia effettuato almeno 550 giornate di effettivo servizio nell'ultimo triennio o 1300 ore di volo. .
Nell'arco di tempo preso in considerazione ai fini del passaggio di qualifica non si computa il periodo di assenza dal servizio per maternità.
Le medie di cui sopra verranno rilevate e consolidate al terzo mese (incluso) antecedente il mese nel quale avrà inizio il corso di addestramento per il passaggio di qualifica. Xxxx Assistenti esaminati con esito negativo ai fini del passaggio di qualifica verrà data comunicazione scritta e motivata.
Periodo di funzioni come Assistente di Volo Responsabile.
L'Assistente di Xxxx chiamato a svolgere le mansioni di Assistente di Volo Responsabile per un periodo di 6 mesi consecutivi svolto anche a più riprese, o con almeno 300 ore di volo ha diritto al passaggio alla qualifica superiore, purché al termine di tali periodi abbia riportato un giudizio di idoneità; in caso invece di esito negativo verrà data all'interessato comunicazione scritta e motivata.
Durante lo svolgimento delle mansioni relative alla qualifica superiore, all'Assistente di Xxxx verrà corrisposta il trattamento retributivo relativo alla qualifica superiore.
In caso di inidoneità riportata durante il periodo di funzioni o al termine dello stesso , verrà attribuita la sola differenza di stipendio per il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni superiori.
Nel caso di inidoneità riportata nel periodo di funzioni, l'A/V potrà essere ripreso in considerazione per l'avvio ad un nuovo corso di addestramento non prima di un anno dalla comunicazione del giudizio negativo, e sempre che ve ne sia l'esigenza.
Compiti e mansioni dell'Assistente di Volo Responsabile.
All'Assistente di Volo Responsabile, impiegato quale responsabile di tutto il servizio di cabina svolto a bordo degli aa/mm sociali, vengono affidati i compiti di:
- assicurare il coordinamento, la supervisione ed il controllo del servizio, al quale direttamente partecipa;
- curare i contatti con i passeggeri per problemi particolari di natura commerciale;
- curare l'addestramento sul lavoro dell'equipaggio e la realizzazione dei processi valutativi di detto personale;
- mantenere gli opportuni collegamenti con il Comandante (e più in generale con l'equipaggio di condotta) ed i rapporti con gli Enti di Compagnia sia nelle fasi operative collegate al volo e durante la sosta, sia ai fini della migliore attuazione delle disposizioni aziendali in materia di servizi di cabina;
- rilevare, durante il servizio, eventuali carenze addestrative, sia di gruppo che dei singoli ed effettuare il "training on the job";
- collaborare mediante prove pratiche in volo alla definizione di nuovi standards di Compagnia (team e servizi di bordo).
All'Assistente di Xxxx Responsabile vengono affidati, inoltre, i seguenti compiti a terra:
-curare le fasi specifiche di attività (ad es. briefing, imbarco pax);
-segnalare al Settore di appartenenza gli eventuali interventi addestrativi effettuati e le eventuali carenze individuate;
-compilare ad ogni avvicendamento il modulo "relazione su A/V" ed inoltrarlo al Settore di appartenenza;
-segnalare eventuali carenze riguardanti il Servizio Catering in sede e fuori sede e tutte le anomalie, disservizi e procedure fuori standard;
-fornire suggerimenti ed indicazioni per migliorare i servizi di bordo e la "standardizzazione pax".
NOTA A VERBALE
Gli AVR con almeno 12 anni di anzianità di Compagnia, al compimento del 6° anno di anzianità nella mansione, verranno considerati "Assistente di Volo Responsabile Senior" ed agli stessi verrà riconosciuto uno specifico livello retributivo (come da prospetto "stipendi minimi mensili").
Tale sistemazione viene convenuta espressamente fra le Parti come transitoria. Future assegnazioni al massimo parametro avverranno su base professionale, tenuto conto anche dell'anzianita' e non per effetto di automatismi.
Pertanto sarà definita entro la scadenza del CCL una figura professionale di AVR di 1^ nella quale l'Azienda provvederà ad inquadrare, previo superamento di apposito corso interno, sia gli AVR con parametro superiore che eventuali altri AVR .
La attribuzione del parametro superiore in base ai criteri di anzianità individuati comunque non avverrà più a partire dal 30.6.95.
NORMATIVA DI IMPIEGO
ART. 7 - ORARIO DI LAVORO-TEMPO DI SERVIZIO-TEMPO DI VOLO
1. - Il tempo di servizio comprende il periodo durante il quale l'Assistente di Xxxx è impegnato in attività assegnatagli dalla Compagnia e cioè il tempo impiegato :
a) - dalla presentazione al campo a 30' dopo l'ultimo atterraggio oppure alla comunicazione di cancellazione del volo;
b) - in corsi di addestramento;
c) - come riserva
d) - per le soste a terra inferiori a 8 ore o superiori a 8 ore qualora non vi siano adeguate possibilità di riposo
(le 8 ore devono intendersi al netto del servizio precedente l'inizio del volo stesso, cioè 60' prima dei voli internazionali e 45' prima dei voli nazionali, e successivo al termine del volo stesso, cioè 30' dopo l'ultimo atterraggio).
3. - Il tempo impiegato come riserva a domicilio viene computato per il 50% unicamente ai fini del limite massimo mensile di servizio.
Il tempo impiegato come riserva fuori sede viene computato per il 50% ai fini del limite massimo giornaliero di servizio e per intero ai fini del limite massimo mensile di servizio.
3. - Il tempo di volo va calcolato dal momento in cui l'aereo si sposta dalla piazzola di carico fino al momento in cui l'aereo si arresta sulla piazzola di scarico. Si intende per tratta il tragitto compiuto tra un decollo e un atterraggio
4.- I tempi massimi di servizio e di volo nelle 24 h. consecutive in programmazione, in rapporto al numero di tratte continuative previste ed all'orario di inizio servizio, sono fissati nelle seguenti misure:
a)ATTIVITA' DI LINEA*
06.00/06.59 | 07.00/17.59 | 18.00/05.59 | |
Volo/Serv. | Volo/Serv. | Volo/Serv. | |
1 | 5.30/10.30 | 5.30/10.30 | 5.30/10.30 |
2 | 7.30/10.30 | 8.00/12.00 | 7.30/10.30 |
3 | 7.00/10.30 | 8.00/12.00 | 7.00/11.00 |
4 | 6.30/11.00 | 8.00/12.00 | 6.00/10.30 |
Xxxxxx tratte continuative ORA INIZIO
*NETWORK FIRENZE
In caso di impiego con attività mista (nazionale e internazionale): Numero tratte continuative 4
ORA INIZIO 06.00/06.59
Volo/Serv. 7.00/11.00
L'azienda conferma che tale nuovo limite, la cui esigenza scaturisce dall'attuale disegno del network, troverà applicazione sulla base di Firenze.
Per attività non continuativa i limiti nelle 24 ore consecutive si intendono: 8 ore di volo/13 ore di servizio, indipendentemente dal numero delle tratte.
All'assistente potranno essere assegnate su qualunque direttrice, in programmazione, cinque tratte continuative - di cui una in" must go" o per posizionamento a/m - per non più di una volta al mese e con gli stessi limiti di volo/servizio previsti per le 4 tratte. Il numero massimo delle tratte continuative, in effettuazione, potrà essere elevato a cinque in caso di esigenze operative-commerciali dovute a motivi tecnici e/o meteo o per eventuale rientro in sede, su tutta la rete e flotta aziendale, purché non venga modificata la destinazione finale prevista dal turno programmato. Tale attività darà luogo alla erogazione di 3 ore in Banca delle Ore.
Le misure indicate nella tabella di impiego sono da intendere come valori limite per la programmazione; per l'effettuazione , ossia dopo l'inizio servizio per lo stesso avvicendamento , i limiti sono fissati in 8 ore di volo e 13 ore di servizio.
b) ATTIVITA' CHARTER/ MISTA CHARTER LINEA
L'impiego nell'ambito dell'attività charter e mista charter-linea viene regolato dalle normative stabilite per l'attività di linea con i limiti di seguito indicati:
Limiti di impiego nelle 24 ore consecutive per attività mista charter o charter /linea:
Ore volo: 08.00
Ore servizio: 13,00 Tratte: max 5 continuative
Per la programmazione di attività charter che superi i limiti di impiego di cui sopra i limiti vengono così fissati: _
Ore volo 10,30
Ore servizio: 14,30
Tratte: max 4 continuative di cui una di posizionamento
Per tale impiego e' prevista una poltrona doppia per il riposo in cabina passeggeri.
In caso di voli charters effettuati con i limiti 10.30 ore volo, 14.30 ore servizio con massimo 4 tratte continuative sarà riconosciuta una indennità pari a 2 ore da accreditare nella Banca delle ore.
C) LIMITI DI IMPIEGO DI VOLO E SERVIZIO
LIMITI Programmazione /effettuazione | VOLO | SERVIZIO |
7 giorni consecutivi | 29 | 56 |
15 giorni consecutivi | 55 | |
30 giorni consecutivi | 80 | 166 |
90 giorni consecutivi | 225 | |
su 365 giorni consecutivi | 770 |
In effettuazione l'assistente di volo è tenuto a prestare il servizio anche oltre il limite mensile per assicurare il completamento dell'ultimo avvicendamento assegnato.
I limiti nelle 24 ore consecutive non saranno considerati e non verrà, quindi, computata l'attività di volo e di servizio effettuata nel periodo immediatamente precedente il periodo di riposo fuori sede, qualora lo stesso raggiunga le 10 ore (o il doppio delle ore volate, se superiore) e copra l'intervallo tra le h. 22.00 e le h. 08.00 locali.
Completamento del turno giornaliero
In partenza dalla base operativa una volta iniziato il servizio, i limiti giornalieri di volo e servizio stabiliti per l'effettuazione (8 ore di volo e 13 ore di servizio) trovano applicazione a partire dall'inizio del servizio.
In omogeneità con l'equipaggio di condotta, ma in ogni caso allorché vi siano possibilità di sostituzione, qualora il superamento dei limiti di servizio massimi programmabili sia previsto per attività successive ad un transito sulle basi operative, l'Assistente di Xxxx dovrà comunicare la eventuale richiesta di sostituzione in tempo utile ad evitare penalizzazioni alla puntualità/regolarità dei voli .
Tempi di trasferimento
Ai soli effetti del limite massimo giornaliero di servizio, il tempo impiegato per i trasferimenti fuori servizio in volo è computato al 50%, mentre è computato per intero nel caso di trasferimento fuori servizio in voli continuativamente collegati ad un servizio di linea. Ai fini del limite massimo mensile di servizio detto tempo è computato per intero, mentre non ha alcuna rilevanza nel computo dei limiti del tempo di volo. Il tempo impiegato dall'Assistente di Xxxx per trasferimento in superficie, per recarsi a prendere servizio o per ritornare in sede dopo l'effettuazione dello stesso, viene considerato tempo di servizio.
Avvicendamenti con servizio non continuativo
Per avvicendamenti che prevedano, nell'arco della giornata calendariale, una sosta che interrompa il servizio, il numero massimo di tratte programmabili è di 4 (quattro). Per una volta al mese tale limite potrà essere elevato a 5 purchè una delle tratte venga effettuata per trasferimento equipaggi.
Impiego a seguito di rientro in sede
Si precisa che il rientro in sede programmato oltre le ore 24.00 non darà luogo in programmazione ad altra attività di linea nell'arco dello stesso giorno ad eccezione di n. 2 volte al mese in avvicendamenti con limiti di fine servizio h. 02.00 in programmazione per un massimo di 4 volte al xxxxxxxxx.Xx effettuazione, in caso di ritardato termine del servizio per rientro in sede oltre le ore 24.00 e fino alle ore 02.00, l'avvicendamento programmato nello stesso giorno verrà effettuato, fermo restando il rispetto delle norme riguardanti il riposo fisiologico.
11.- Avvicendamenti , turni di servizio e bilanciamento turno
Gli avvicendamenti dovranno essere provvisti di tempi di volo e tempi di servizio . Il turno mensile di servizio deve essere programmato e comunicato almeno 7 giorni prima del suo inizio, salvo il caso di eccezionali ed inderogabili esigenze. In merito alla elaborazione degli avvicendamenti l'Azienda predisporrà i relativi schemi, in accordo alla normativa di impiego, che saranno dati in visione preventiva alle OO. SS.
almeno 5 giorni prima della consegna dei turni mensili agli interessati. La programmazione degli avvicendamenti seguirà il criterio di consentire agli Assistenti di Volo il maggior tempo libero in sede, tenuto conto dell'ottimizzazione e perequazione dell'impiego delle risorse.
Tenuto conto dell'importanza che il turno mensile ha per la qualità della vita degli assistenti di volo, della necessaria perequazione dei carichi di lavoro e dei riposi, nonché i risvolti di carattere economico che un'adeguata perequazione dell'attività ha sulla retribuzione mensile, l'azienda per quanto possibile programmerà il turno mensile perequando i vari istituti componenti il turno mensile ( riposi, ore volo, riserva ecc ): Meridiana fornirà trimestralmente alle OO:SS firmatarie del presente contratto i consuntivi individuali relativi agli avvicendamenti effettuati ed i consuntivi relativi ad eventuali variazioni di turno.
Dal 10/06/05 è stato istituito il gruppo di lavoro sul bilanciamento del turno (vedi regolamento allegato).
ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO
1.- Il limite di servizio per l'addestramento giornaliero è fissato al massimo in 7 ore sia in sede che fuori sede.
2.- All'A/V in addestramento fuori sede è riconosciuto il trattamento di missione contrattualmente previsto. Per quanto riguarda il pernottamento ed il vitto, il primo è a carico della Compagnia, mentre per il secondo viene corrisposto nella misura stabilita quanto previsto per il trattamento di linea.
3.- Il tempo di trasferimento, intendendosi per tale il tempo intercorrente dalla partenza dalla sede all'inizio dell'addestramento e dal termine dell'addestramento al rientro in sede, programmato dall'Azienda per recarsi o rientrare dall'addestramento, non sarà considerato tempo di servizio.
Tale periodo non avrà alcuna rilevanza ai fini dei limiti di impiego, né ai fini dell'assegnazione di eventuali riposi o servizi prima o dopo lo stesso fermo restando che dalla fine del trasferimento alla ripresa del servizio sarà garantito un periodo di riposo minimo di 11 ore.
Al tempo di trasferimento, come sopra inteso, verrà applicato nella misura stabilita per le varie località quanto previsto per il trattamento di linea.
ART. 8 - COMPOSIZIONE EQUIPAGGI DI CABINA SU VOLI DI LINEA E CHARTER
IN PROGRAMMAZIONE (voli nazionali ed internazionali)
- a/m MD/80: 1 AVR + 3 AA/VV
- a/m A319F: 1 AVR + 2 AA/VV
Sui voli con servizio pasto, con schedulato inferiore a 120' minuti viene programmato un membro aggiunto di equipaggio su tutte le composizioni. Le parti concordano quanto sopra preso atto della evoluzione del servizio erogato a bordo degli aeromobili nel contesto dell'attuale mercato del trasporto aereo. Si conviene che in caso di variazione delle politiche commerciali che abbiano riflessi sui carichi di lavoro e sulle tipologie di servizio erogato le parti si incontreranno preventivamente per la condivisione delle idonee composizioni equipaggio. (*)
(*) Vedi anche Accordo del 22/08/2006 – allegato n.
IN EFFETTUAZIONE
In situazioni operative non prevedibili si potrà verificare la riduzione della composizione minima dell'equipaggio (es: malattia successiva alla presentazione o fuori sede). In tal caso la riduzione del numero degli AA/VV sarà limitata al tempo strettamente necessario per poterne organizzare il reintegro, possibilmente nella tratta successiva.
In caso di imprevista indisponibilità dell'AVR l'incarico potrà essere attribuito a un A/v in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Su voli internazionali o charter con servizio pasto verrà corrisposta in caso di assenza del membro aggiunto un'indennità' di 20 Euro procapite per tratta.
Si precisa che in caso di presenza di più AVR nello stesso equipaggio la titolarità di Responsabile nell'xxx.xx (o nel singolo volo) rimarrà all'AVR programmato.
Nel caso invece di convocazione di 2 AVR (per assenza di un AV e dell'AVR programmato) la titolarità di Responsabile verrà attribuita all'AVR con maggiore anzianità di Compagnia.
In caso infine di convocazione di 1 o più AVRS, la titolarità verrà assunta comunque dall'AVRS con maggiore anzianità di compagnia.
ART.9- SERVIZIO DI RISERVA
1. Per riserva si intende il tempo trascorso in condizioni di reperibilità in attesa di essere impiegato in attività di Compagnia.
2. - Riserva in sede
- Il tempo massimo di riserva programmabile è di 8 ore. Al PNC possono essere assegnati, nell'arco della riserva programmata e/o confermata dall'Ente Aziendale, l'attività il cui inizio servizio è compreso nell'arco orario che va dall'ora di inizio riserva per 14 ore consecutive, purché comunicati entro l'arco di riserva stessa (8 ore). Il tempo impiegato come riserva a domicilio viene computato per il 50% unicamente ai fini del limite massimo mensile di servizio.
Potranno essere programmati turni di riserva di durata sino a sei giorni fermo restando che a questo ciclo d'attività si applicheranno le norme sui riposi di cui all'art. 14 CCL.
La reperibilità è effettuata presso il domicilio abituale comunicato all'Azienda.
Gli orari di riserva saranno programmati nel turno mensile, ma potranno essere variati entro il giorno precedente l'inizio di riserva secondo le seguenti modalità: 1)nell'arco di tempo fra le 19.00 e le 22.00 del giorno precedente il servizio di riserva l'A/V è tenuto a contattare l'Ente preposto alla gestione del P/N per la conferma dell'orario di riserva o per eventuali variazioni.
2)Nel caso di impossibilità di effettuare quanto sopra, l'A/V sarà considerato provvisoriamente di riserva per 8 ore a partire da:
a) l'ora di inizio della prima fascia di riserva giornaliera se compatibile con la fine servizio precedente.
b) 13 ore dopo la fine del servizio precedente se il comma precedente non è applicabile;
c) dalle ore 08.00 del giorno successivo ad un riposo contrattuale.
Entro le ore 08.00 del giorno di riserva l'A/V dovrà mettersi in contatto con l'Ente preposto alla gestione P/N, per l'assegnazione definitiva del turno di riserva. In caso contrario sarà comunque considerato di riserva secondo il turno assegnatogli la sera precedente
L'Assistente di volo in servizio di riserva sarà avvertito dell'eventuale assegnazione del volo telefonicamente al proprio domicilio o al telefono mobile , o in caso di impossibilità, con mezzi a carico della compagnia.
Per assicurare la più tempestiva presentazione in campo per l'impiego, l'A/v sarà tenuto a svolgere il servizio al domicilio in condizioni che gli consentano di arrivare alla presentazione nel minor tempo possibile.
Nel procedere alla stesura dei turni di volo, la Compagnia predisporrà turni di riserva che coprano giornalmente il più lungo degli avvicendamenti.
In linea di principio i turni di riserva saranno equamente distribuiti fra tutti gli Assistenti di Xxxx.
- In caso di chiamata in servizio durante il tempo di riserva, il limite di impiego giornaliero decorrerà dal momento della presentazione in campo.
4. - Riserva fuori sede
a) - Il tempo massimo di riserva è di 8 ore;
b) - la reperibilità è effettuata presso l'albergo designato dalla Compagnia
c) - tale riserva verrà assegnata nel contesto di un avvicendamento che potrà prevedere: trasferimento + riserva o viceversa, attività di volo + riserva o viceversa, solo riserva;
d) - il tempo di riserva fuori sede sarà computato al 50% ai fini dei limiti del servizio giornaliero e per intero ai fini dei limiti di servizio mensili.
Riserva al campo
In caso di necessità le parti si riservano di incontrarsi per disciplinare eventuali impieghi di riserva.
ART. 9 BIS – GIORNATE A DISPOSIZIONE
nei turni mensili degli AA/VV sarà inoltre possibile programmare, nell'ambito delle stecche di riserva la cui durata rimane definita secondo i criteri di cui all'art. 9 del vigente CCL, fino ad un massimo di due giornate "a disposizione" che potranno essere trasformate in:
1. impiego in linea o riserva entro le ore 19.00 del giorno precedente;
2. riposi, limitatamente alle quattro volte all'anno ( trimestri ) in cui possono essere programmati individualmente nove riposi ("pendolino" art.
14 riposi settimanali e mensili ccl 1993 ), ove non venga assegnata riserva o linea.
La trasformazione di due giornate a disposizione in riposo nello stesso mese, potrà avvenire individualmente per non più di due volte l'anno.
Per la vigenza del presente rinnovo contrattuale la trasformazione potrà avvenire sino a tre volte l'anno.
Considerata la disponibilità programmata nel turno mensile di servizio, in caso di trasformazione delle giornate a disposizione in riposi, sarà comunque riconosciuta all'interessato la IPG;
3. resta inteso che nell'ipotesi in cui le giornate denominate "a disposizione" non siano utilizzate in nessuna delle modalità disciplinate ai precedenti punti 1. e 2., le stesse non daranno luogo alla corresponsione dell'IPG.
Rimane invariata la parte rimanente dell'art.14.
Vedi Allegato n ( ) lettera del 29/05/2002 Servizio di riserva
ART.10-VARIAZIONI DEL SERVIZIO
1. - Variazioni di turno sulla base operativa.
a) - In anticipazione:
Le variazioni del servizio, disposte in deroga al turno mensile, che comportino per il primo giorno nel quale si verifica la variazione un orario di partenza dalla base anticipato, rispetto al turno che si modifica, saranno comunicate all'Assistente di Volo con un preavviso di almeno 72 ore.
Per ogni notifica di tali variazioni effettuata con preavviso inferiore a 72 ore, verrà accreditata all’interessato un‘ora in banca delle ore; tale accredito verrà elevato a 2 ore nel caso di preavviso inferiore a 10 ore.
Il preavviso, comunque, non potrà essere inferiore a 6 ore.
Tra le variazioni sopra indicate, non sono sottoposte alla normativa di cui innanzi quelle derivanti:
- da un impiego nel corso della "Riserva";
- dall'accoglimento di richieste specifiche avanzate dalle OSL nei riguardi di tutti gli interessati;
- dall'accoglimento di richieste specifiche avanzate da tutti gli interessati;
- da ripresa del servizio successiva a malattia o infortunio.
b) - in posticipazione: la variazione di turno, qualora preventivamente a conoscenza dell'Azienda, sarà comunicata agli interessati con preavviso rispetto all'inizio del servizio programmato o al momento del prelievo. In questi casi il tempo di servizio ai fini dei limiti giornalieri, decorrerà dall'ora fissata per la nuova presentazione.
Nel caso, invece, di mancato preavviso nei termini di cui sopra, il tempo di servizio, ai fini dei limiti giornalieri, decorrerà dall'ora prevista in avvicendamento.
NB: Nel caso in cui l'Assistente di Xxxx non sia reperibile e scelga inoltre di presentarsi in servizio con i mezzi propri e l'Azienda non possa pertanto informarLo della eventuale variazione, nemmeno al momento del prelievo, l'Assistente di Xxxx dovrà contattare l'Ente preposto alla Gestione del P/N mezz'ora prima del prelievo stesso per avvertire ed informarsi sulla regolarità o meno del volo ai fini dell'inizio del servizio.
c) - tratte programmate: nel caso in cui la variazione preveda una o più tratte in aggiunta a quelle programmate nell'avvicendamento si procederà come segue:
1) - tratte aggiunte in testa all'avvicendamento: il preavviso minimo sarà quello previsto per le variazioni di anticipazione;
2) - tratte aggiunte in coda all'avvicendamento con partenza dalla base operativa: verranno effettuate nel rispetto dei limiti di impiego;
3) - tratte aggiunte all'interno dell'avvicendamento: verranno effettuate nel rispetto dei limiti previsti dal contratto.
d) - volo ritardato: in caso di volo ritardato dopo la presentazione, il servizio decorrerà dall'ora prevista in avvicendamento. In caso di volo ritardato prima della presentazione sarà cura dell'Azienda darne preventiva comunicazione agli interessati o al momento del prelievo
ed il servizio giornaliero decorrerà dall'ora fissata per la nuova presentazione fermo restando che il tempo di servizio mensile decorrerà dall'ora prevista in avvicendamento.
N.B: Nel caso in cui l'Assistente di Xxxx non sia reperibile e scelga inoltre di presentarsi in servizio con mezzi propri e l'Azienda non possa, pertanto, informarlo dell'eventuale variazione nemmeno al momento del prelievo, l'Assistente di Volo, dovrà contattare l'Ente preposto alla gestione del P/N mezz'ora prima del prelievo stesso per avvertire ed informarsi sulla regolarità o meno del volo ai fini dell'inizio del servizio.
e) - volo cancellato:
1) - prima della presentazione: sarà cura dell'Azienda comunicare agli interessati la cancellazione e l'Assistente di Xxxx resterà a disposizione al proprio domicilio per impieghi nell'arco di servizio previsti dall'avvicendamento
2) - dopo la presentazione: entro un'ora dalla cancellazione è facoltà dell'Azienda assegnare impieghi con tempi di servizio equivalenti (+/- 1 ora). In mancanza di riprogrammazione il servizio terminerà dopo 90' dalla cancellazione.
3) - in entrambi i casi, per avvicendamenti di durata superiore ad un giorno, per i giorni successivi l'Assistente di Volo sarà programmato in servizio di riserva per la durata del servizio previsto dall'avvicendamento.
2 Variazioni di turno fuori base operativa.
Le variazioni verranno comunicate tempestivamente e saranno articolate nel rispetto dei limiti contrattuali di ore di volo e di servizio sia in programmazione che in effettuazione.
All'Assistente di Xxxx potrà essere assegnato un impiego alternativo rispetto all'avvicendamento originario purché la variazione sia motivata dalle seguenti ragioni: tecniche, meteorologiche, agitazioni sindacali di altre categorie, chiusura e/o apertura aeroporto.
Qualora per i predetti motivi non sia possibile assicurare un turno che impegni al massimo lo stesso numero di giorni del turno originario il riposo eventualmente spostato sarà riassegnato al rientro del volo o comunque nel mese, salvo i casi in cui la riassegnazione non possa che essere effettuata nel mese successivo.
E' facoltà dell'A/V di richiedere il godimento entro il secondo mese successivo.
Nei casi previsti al comma precedente sarà attribuito un giorno di riposo aggiuntivo, che potrà a scelta dell'Assistente di Volo essere retribuito.
ART. 11 - MISSIONI
1. - All'Assistente di Volo in missione fuori residenza è riconosciuto il rimborso spese viaggio qualora non effettuato con i mezzi aziendali.
2. - Oltre al pagamento del biglietto di viaggio ed al rimborso del prezzo relativo, agli Assistenti in missione è dovuto il rimborso delle spese per vitto ed alloggio nella misura forfetaria aziendalmente in atto.
In caso di missione all'estero, i rimborsi di cui sopra sono maggiorati dell'82%, ovvero sono determinati mediante accordi diretti tra l'Azienda ed il Personale.
Qualora la missione all'estero dovesse protrarsi per un periodo superiore ai 10 giorni, anche lo stipendio viene maggiorato dell'82% con decorrenza dal secondo giorno di missione.
A tali effetti resta escluso dal computo l'importo corrispondente ai 103 punti dell'indennità di contingenza conglobato negli stipendi mensili. Nonché l'importo corrispondente ai 34 punti dell'indennità di contingenza (maturata dal 1° Febbraio 1975 al 31 Gennaio 1977) e l'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 29.1.
3. - Ove il viaggio abbia luogo per ferrovia, spetta all'Assistente in aggiunta al trattamento di cui sopra, un rimborso delle minute spese non superiore al 10% del prezzo del biglietto a tariffa intera. Se il viaggio avviene in nave l'Assistente ha diritto, per il rimborso di cui sopra, a 1 euro giornaliere per le giornate trascorse a bordo.
In caso di viaggio aereo all'Assistente spetta, in aggiunta al normale trattamento di missione, un rimborso delle minute spese non superiore rispettivamente al 2%, 3% e 4% dell'importo del prezzo del biglietto aereo, rispettivamente per i viaggi compiuti nell'ambito della rete: intercontinentale, europea o mediterranea e nazionale.
ART. 12 - TRASFERIMENTI
1. - In caso di trasferimento per cambio di residenza disposto dalla Compagnia all'Assistente con la famiglia vivente a carico spetta il seguente trattamento:
a) - un preavviso di 30 giorni;
b) - il rimborso delle spese di viaggio per l'Assistente ed i familiari viventi a carico, fino al terzo grado;
c) - a scelta dell'Assistente il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero, qualora non vi sia trasporto effettivo di masserizie, il pagamento da parte della Compagnia della somma di euro 105,00
d) - l'indennità di trasferimento, nella misura di giorni 15 del trattamento di missione, oltre ad un giorno per ogni figlio a carico oltre il terzo.
2. - In caso di trasferimento per cambio di residenza disposto dalla Compagnia all'Assistente senza famiglia a carico spetta il seguente trattamento:
a) - un preavviso di 20 giorni;
b) - il rimborso delle spese di viaggio in 2^ classe;
c) - a scelta dell'Assistente, il rimborso delle spese preventivamente concordate con la Compagnia, per il trasporto degli effetti familiari (mobilia, masserizie, bagagli) ovvero qualora non vi sia trasporto effettivo di masserizie , il pagamento da parte della Compagnia della somma di euro 45,00;
d) - l'indennità di trasferimento, nella misura di 10 giorni del trattamento di missione.
3. - Nel caso in cui, per particolari esigenze di servizio, non sia possibile la concessione del preavviso di cui sopra, all'Assistente spetta, oltre all'indennità prescritte, un ulteriore compenso pari a tante giornate di indennità di missione quante sono necessarie per completare il prescritto preavviso.
4. - Qualora per effetto del trasferimento l'Assistente di Volo debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, egli ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
ART. 13 - SERVIZIO DI LINEA
Art. 13 - SERVIZIO DI LINEA, decorrenza 1° Maggio 2004:
A. Servizio di linea nazionale:
1. la diaria è pari ad un valore giornaliero di € 57,60.
2. La diaria viene erogata in misura corrispondente a un dodicesimo del valore giornaliero indicato al punto precedente per ogni ora di assenza dalla base di appartenenza. Per frazioni di ora la diaria verrà erogata in base ai minuti effettivi di servizio nella misura di un sessantesimo della quota oraria.
3. Per gli avvicendamenti di durata superiore ad un giorno, nell'ultimo giorno la diaria verrà conteggiata in dodicesimi per ogni ora di assenza dalla Base, calcolata dalle 00,01 di tale giorno fino al termine del servizio, al netto di una franchigia pari a 8 ore o fino all'ora di inizio servizio se precedente.
Si precisa che, in Base, il conteggio dell'assenza decorre dall'inizio del servizio.
B. Servizio di linea internazionale
1. L'importo di tutte le diarie estere viene fissato in 1,5 del valore della diaria nazionale.
2. In caso di avvicendamento interamente internazionale la diaria estera verrà erogata con le stesse modalità indicate al precedente punto A. 2.
In caso di giornata di impiego misto (parte nazionale e parte internazionale) la diaria verrà erogata, con le stesse modalità indicate al precedente punto A. 2., per ogni ora di servizio ricompresa tra lo sblocco dall'ultimo scalo italiano prima della tratta estera e il blocco sul primo scalo italiano dopo la tratta estera.
Fermo restando quanto previsto al punto "ATTIVITÀ' 'DI ADDESTRAMENTO" del CCL del 29 maggio 2002, per le ore di addestramento effettuate verranno adottati i medesimi valori giornalieri e modalità di erogazione della diaria previsti per il servizio di linea.
Per i pernottamenti l’alloggio sarà fornito a cura e spese di Meridiana in alberghi di prima categoria, con camera singola, con bagno e doccia in ogni località dove sia possibile.
ART. 14 -RIPOSO FISIOLOGICO-RIPOSO SETTIMANALE E MENSILE-FESTIVITA'
A. - RIPOSO FISIOLOGICO
Al termine del volo o serie di voli l'Assistente ha diritto ad un riposo fisiologico pari al doppio delle ore volate con un minimo, al netto del servizio, di 9 ore. Al fine di consentire la puntualità dei voli tale riposo potrà essere ridotto in effettuazione ad 8 ore . In tal caso verrà accreditata 1 ora nella banca ore .
Al termine del volo o serie di voli con rientro in sede l'Assistente ha diritto ad un riposo fisiologico pari al doppio delle ore volate con un minimo di 13 ore, prima della ripresa del servizio, salvo quanto previsto al successivo punto B.4, e di 11 ore prima dell'inizio della riserva a domicilio.
Il riposo fisiologico in sede al termine di voli per attività charter con limiti di impiego di 10,30 h/volo e 14,30 h/servizio, ai fini della ripresa del successivo servizio viene fissato
moltiplicando le ore di servizio effettuate per il coefficiente 1.6, fermo restando il riposo fisiologico minimo di 13 ore o il doppio delle ore volate.
B. - RIPOSI SETTIMANALI E MENSILI
1.- I riposi mensili debbono essere assegnati in sede; la loro durata è di 24 ore consecutive.
L'Assistente di Xxxx ha diritto a 10 giorni di riposo mensili i quali assorbono le domeniche e le festività .
Tali riposi vengono programmati nel mese in un numero variabile da 9 a 11, così da realizzare entro ciascun trimestre la programmazione di 30 riposi . Ai fini del computo dei 30 giorni .nell'arco trimestrale, il trimestre decorrerà dal primo mese in cui la programmazione dei riposi mensili sia inferiore o superiore a 10.
Almeno uno dei suddetti giorni deve essere concesso consecutivamente ad un altro giorno di riposo.
Dopo 6 giorni di impiego saranno assegnati almeno 2 giorni di riposo. L'Azienda, in programmazione, dopo una sequenza di sei giorni consecutivi di servizio potrà assegnare 1 solo giorno di riposo per un massimo di 4 volte l'anno per ciascun A/V.
2- Alle Assistenti di Xxxx che ne facciano richiesta viene concesso un giorno libero al mese da trascorrere in sede in aggiunta ai riposi di cui al punto 1 del presente articolo. La fruizione di tale giorno libero deve essere comunicata all'Azienda almeno 12 ore prima dell'inizio del servizio sia di linea che di riserva. L'eventuale rinuncia a godere del riposo aggiuntivo di cui sopra farà maturare 24 ore in Banca delle Ore.
2-1- In considerazione del peculiare servizio svolto dal personale navigante viene concordato che eventuali richieste di congedo parentale dovranno essere presentate almeno entro 15 giorni di anticipo rispetto alla prevista uscita del turno mensile, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità previsti dalla legge, al fine di poterne garantire la relativa programmazione.
3.- Riposi c.d." sporcati" e riposi c.d." ridotti"-
Qualora il servizio termini oltre le ore 19.00 ed il riposo fisiologico termini oltre le 08.00 del giorno di riposo, il relativo giorno di riposo si considera non goduto (riposo c.d. sporcato) e la Compagnia ha facoltà di scelta tra la concessione di un altro riposo, non oltre il secondo mese successivo all'impiego , o il pagamento di un compenso sostitutivo. Tali disposizioni trovano applicazione per numero sei riposi mensili.
Per i restanti 4 riposi il servizio deve terminare entro le ore 23,30 del giorno precedente il riposo ed il servizio dopo il riposo non può riprendere prima delle ore 08.00, oppure il servizio deve terminare entro le ore 19.00 del giorno precedente il riposo ed il servizio non può riprendere prima delle ore 05.00.(riposo c.d. ridotto). Qualora per i riposi sopra indicati non ricorrano le condizioni previste, il riposo si considera non goduto e la Compagnia ha la facoltà di scelta tra la concessione di un altro riposo anche alle medesime condizioni ed il pagamento.
4- All'Assistente di Volo che si trovi fuori sede in missione è dovuto, al suo rientro in sede, un giorno di riposo per ogni settimana di missione.
N.B.
I dieci riposi aggiuntivi di cui alla previgente normativa CCL 93 sono da considerarsi assorbiti all'interno delle ferie ( vedi art. 15)
Vedi allegato n. (ex art 14 , allegato 1 e 2) INSERIRE ALLEGATO 1 E 2 A. 2002 +
C. - FESTIVITA'
Sono considerati giorni festivi: il 1° giorno dell'anno, il 6 gennaio, il 25 aprile (anniversario della Liberazione), il lunedì dopo la Pasqua, il 1° Maggio (festa del lavoro), il giorno dell'Assunzione della Beata Xxxxxxx Xxxxx, il giorno di Ognissanti, il giorno della Immacolata Concezione, il giorno di Natale, il 26 Dicembre, la festa della Patrona dell'aeronautica, che sostituisce a tutti gli effetti la festività del 15 maggio - San Simplicio, patrono di Olbia.
ART 14 BIS BANCA DELLE ORE
Viene istituita la Banca delle Ore individuale, all'interno della quale confluiscono le ore o frazioni di ore di riposo previste dalla normativa contrattuale.
La Banca delle Ore eroga in pagamento il 50% dei riposi maturati da ogni singolo membro del PNC. Il restante 50% viene goduto, o retribuito, a scelta dell'interessato. Ai fini del pagamento verrà adottata la retribuzione del giorno di riposo..
La visualizzazione, in ore, della consuntivazione aggiornata al mese precedente della Banca delle Ore sarà pubblicata su:
· Foglio turni mensile individuale
· Foglio attività di volo.
L'erogazione avviene alla maturazione di un doppio riposo (mese successivo alla maturazione) oppure a scelta dell'interessato con scadenza semestrale o annuale. Inoltre gli interessati potranno formulare richiesta di assegnazione di più giornate di riposo consecutive, ove maturate. L'assegnazione di blocchetti di giornate avverrà compatibilmente con le esigenze xxxxxxxxx.Xx questo caso le frazioni di riposo di 24 ore rimangono in giacenza..
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le frazioni eventualmente in giacenza vengono retribuite arrotondando per eccesso all'unità superiore.
Banca delle ore
5^ tratta continuativa 3 ore
Frazioni di riposo fisiologico fuori sede 1 ora
Rinuncia volontaria all'undicesimo 24 ore
Voli charter seconda fascia 2 ore
ART. 15 – FERIE
1.- Il PNC ha diritto, ad un periodo di ferie annuali, che assorbono i riposi aggiuntivi di cui all'art. 14 - comma "b" - punti 2 e 3 - CCL 11.03.93 Tale numero aumenterà in base all'anzianità aziendale o anagrafica, come da tabella seguente:
Fasce di anzianità aziendale | Età anagrafica (1) | Giorni ferie annui (2) | Giorni aggiuntivi | Giorni netti di ferie |
> 25 | 50 | 48 | 1* | 33 |
21-25 | 42 | 45 | 1 | 31 |
16-20 | 42 | 1 | 29 | |
13-15 | 42 | 28 | ||
00-00 | 00 | 00 | 26 | |
7-10 | 36 | 24 | ||
3-6 | 33 | 22 | ||
0-2 | 30 | 20 |
Vale il più favorevole dei requisiti tra età anagrafica ed anzianità aziendale;
*al personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla stipula del presente accordo verrà attribuito 1 ulteriore giorno di xxxxx aggiuntivo al raggiungimento della relativa fascia di anzianità aziendale.
(1) Assorbimento di un riposo ogni tre giorni di ferie nell'anno;
Norma transitoria:
le giornate di ferie maturate dal PNC MERIDIANA - in forza a tempo indeterminato alla data del 1/4/2002 - ai sensi della pre-esistente normativa si intendono confermate compresa la trasformazione degli ex 10 riposi aggiuntivi di cui all’art. 14 - comma "b" - punti 2 e 3 - CCL
11.03.93 in 13 gg di ferie fino all'allineamento con le spettanze previste dalla presente tabella per la specifica fascia di anzianità. Per quanto sopra l'azienda comunicherà ad ogni membro del PNC la propria situazione ferie.
2.- Durante il periodo di ferie, MERIDIANA ferma restando la garanzia d'impiego mensile di cui all'art. 34, corrisponde all'Assistente l'intera retribuzione.
3.- Il godimento delle ferie è obbligatorio.
4. - Le ferie annuali possono essere divise in più periodi, per la gestione delle stesse si fa riferimento alla procedura contenuta nell'allegato contrattuale "ferie".
5.- Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga una malattia di durata superiore a 5 giorni e che l'Assistente ne dia tempestiva comunicazione alla Società per gli opportuni controlli. 6.- Qualora l'Assistente di Volo venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, MERIDIANA è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di missione previsto dall'art. 11. L'Azienda è inoltre tenuta a rimborsare le eventuali spese documentate già sostenute inutilmente a causa dell'anticipata interruzione delle ferie.
I periodi di tempo necessari per rientrare in sede ed eventualmente nella località di riposo, non vengono computati nella durata delle ferie.
7.- In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, l'Assistente non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestato. La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni è computata come mese intero.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto il periodo di ferie pagato è computato ai fini dell'anzianità di servizio.
ART. 16 - ASSENZE PER MALATTIA/INFORTUNIO
1. - L'assenza per infermità da malattia/infortunio deve essere comunicata all'Azienda immediatamente non appena insorga lo stato di infermità, sia all'inizio che in caso di eventuale prosecuzione.
2. - L'Assistente di Xxxx è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di giustificazione entro il secondo giorno dall'inizio della malattia/infortunio o della sua eventuale prosecuzione, salvo il caso di comprovato impedimento, comunicando con la massima tempestività la durata del periodo di infermità risultante dal certificato stesso.
3. - In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1. e 2. l'assenza si considera ingiustificata.
4. - L'Azienda ha diritto di far controllare lo stato di infermità ai sensi delle vigenti disposizioni di Xxxxx.
Qualora l'Assistente di Xxxx durante l'assenza debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito.
L'Assistente di Xxxx assente per malattia/infortunio è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato all'Azienda, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
5. - Conseguentemente l'Assistente di Volo che, per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, debba lasciare il domicilio e non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Azienda della fascia oraria di reperibilità da osservare.
La permanenza dell'Assistente di Volo nel proprio domicilio, durante le fasce orarie come sopra definite, potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente punto non si applicano ai casi di inidoneità dichiarati in occasione delle visite mediche ordinarie dall'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare.
Al termine del periodo di infermità l'Assistente di Xxxx dovrà comunicare all'Azienda la propria idoneità entro l'ultimo giorno di assenza.
Il mancato rispetto da parte dell'Assistente di Volo degli obblighi sopra indicati comporta la perdita del trattamento economico di malattia ed è sanzionabile con l'adozione di provvedimento disciplinare.
6. - Come previsto dalla vigente normativa in materia, nei casi di assenza continuata per malattia (malattia superiore ai 20 giorni), o di assenza per infortunio, l'Assistente di Volo dovrà sottoporsi ad una visita medica straordinaria presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare; sarà cura dell'Istituto stesso, salvo diversa disciplina di legge o regolamentare, accertare in questo caso l'idoneità alla ripresa del servizio.
7. - L'Assistente di Xxxx impegnato in attività di servizio fuori sede, infermo per sopravvenuta malattia o infortunio, deve informare il Comandante ed anche il Responsabile dell'equipaggio di cabina ed attenersi alle stesse norme di cui ai punti precedenti, facendo riferimento agli Enti aziendali locali,che forniranno l'assistenza necessaria.
ART. 17 - TRATTAMENTO DI MALATTIA/INFORTUNIO
In caso di malattia/infortunio l'Assistente di Volo ha diritto al seguente trattamento:
X. Xxxxxxxx/Infortunio dipendente da causa di servizio
1. - In caso di malattia/infortunio contratti per causa di servizio, il personale ha diritto:
- al rimborso delle spese di cura, per quelle prestazioni che non fanno carico all'Ente che presta l'assistenza di malattia;
- alla retribuzione di cui al successivo art. 31 fino alla guarigione completa ma non oltre il periodo di 12 mesi.
2. - Trascorso il periodo di 12 mesi di cui al precedente punto 1. l'Assistente perdurando la malattia, avrà diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo di 12 mesi, senza alcuna remunerazione. Al termine di questo secondo periodo, senza che l'Assistente abbia potuto riprendere servizio, la Compagnia ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con l'Assistente corrispondendogli le indennità di mancato preavviso e di licenziamento.
Ove la malattia perdurasse oltre il primo periodo di 12 mesi, l'Assistente può presentare le proprie dimissioni, con diritto alla indennità di mancato preavviso e di licenziamento.
Per la determinazione dell'anzianità deve essere tenuto conto anche del periodo di interruzione che precede immediatamente il licenziamento.
3. - Il trattamento di cui sopra spetta all'Assistente di Volo anche durante il periodo di preavviso, purchè il rapporto di lavoro non sia stato risolto con il pagamento delle indennità eventualmente dovute. La malattia/infortunio intervenuta/o prima della notificazione del licenziamento o durante il preavviso sospende la decorrenza del preavviso per tutta la durata della malattia stessa.
4. - In caso di contestazione sulla dipendenza o meno della malattia/infortunio da causa di servizio, a richiesta di una delle due parti è ammesso il ricorso ad una commissione arbitrale, costituita da due sanitari designati dalle competenti Organizzazioni Sindacali degli Imprenditori e dei Lavoratori e da un terzo sanitario, con funzioni di Presidente, designato d'accordo dai predetti o, in mancanza di accordo, dall'Ordine Professionale dei Medici.
B. Malattia/infortunio non dipendente da causa di servizio
1. In caso di malattia non dipendente da cause di servizio l'Assistente ha diritto alla corresponsione della retribuzione completa per i primi 8 mesi ed a metà della retribuzione completa per i successivi 4 mesi.
2. - Trascorso il periodo di 12 mesi di cui al precedente punto 1, l'Assistente, perdurando la malattia, avrà diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo di 12 mesi, senza alcuna remunerazione.
Al termine di questo secondo periodo, senza che l'Assistente abbia potuto riprendere servizio, la Compagnia ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con l'Assistente corrispondendogli il trattamento di licenziamento e, in considerazione dei particolari motivi onde il contratto è risolto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove la malattia perdurasse oltre il primo periodo di 12 mesi, l'Assistente può presentare le proprie dimissioni, con diritto alla indennità di mancato preavviso e di licenziamento.*
Qualora ciò non avvenga e la Compagnia non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti del presente contratto. Per la determinazione dell'anzianità utile si tiene anche conto del periodo di interruzione del servizio che precede immediatamente il licenziamento.
3. - I diritti di cui sopra spettano al personale anche durante il periodo di preavviso, purchè il rapporto di lavoro non sia stato risolto con il pagamento delle indennità eventualmente dovute.
La malattia/infortunio intervenuta/o prima della notificazione del licenziamento o durante il preavviso sospende la decorrenza del preavviso per tutta la durata della malattia stessa.
Per le prestazioni di assistenza, dovute al personale nei casi di malattia/infortunio di cui ai precedenti punti A. e B., valgono le disposizioni di Xxxxx.
ART. 18 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
La Compagnia, compatibilmente con le proprie esigenze operative, potrà concedere per gravi e comprovate ragioni familiari periodi di aspettativa non retribuita.
L'aspettativa interromperà l'efficacia di tutti gli istituti contrattuali.
In particolare verranno interrotti, per un periodo corrispondente, tutti gli effetti che derivano dal decorso dell'anzianità relativamente ai seguenti istituti: Passaggio di qualifica, Indennità di volo - P.O.A., Tredicesima mensilità, Indennità operativa, Ferie, Preavviso di licenziamento e dimissioni, Trattamento di fine rapporto.
ART. 19 - SERVIZIO MILITARE
1. - L'Assistente di Xxxx chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi, ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
2. - Il periodo di servizio militare per richiamo alle armi viene considerato, a tutti gli effetti del presente contratto, come passato in servizio.
3. - Per quanto non previsto dal presente articolo, le parti fanno riferimento alle norme di Legge vigenti in materia.
ART. 20 - CONGEDO PER MATRIMONIO E PREMIO DI NUZIALITA’
In occasione della celebrazione del matrimonio è concesso un permesso di 15 giorni, con decorrenza della retribuzione; tale permesso non è computato nel periodo delle ferie annuali. A decorre dal 1/08/93 all’Assistente di Xxxx che contragga matrimonio viene corrisposto un premio di nuzialità nella misura di euro ( EURO 52,00)
A decorrere dal 1/8/1993 all'Assistente di Xxxx che contragga matrimonio viene corrisposto un premio di nuzialità nella misura di €.51,64 RICHIESTI 500 €
ART. 21 - LAVORATORI STUDENTI
Ai lavoratori studenti vengono concessi, dietro richiesta documentata, inoltrata 15 giorni di anticipo rispetto all’uscita del turno, permessi retribuiti per esami.
Sono fatte salve eventuali variazioni di data di esame per studenti universitari.
ART. 22 - ASSICURAZIONE INFORTUNI
La Compagnia Assicura gli Assistenti di Volo contro gli infortuni professionali e le malattie conseguenti a rischi di volo, a norma dell'art. 935 Cod. Nav. per i seguenti capitali unitamente al regolamento di polizza, per le seguenti modalità:
tabella 1 | morte | invalidità permanente | ||
Assistenti di Volo con anzianità > 16 anni* | € | 155.000,00 | € | 190.000,00 |
Assistenti di Xxxx con anzianità compresa tra 16 e 8 anni * | € | 130.000,00 | € | 160.000,00 |
Assistenti di Volo con anzianità compresa tra < 8 anni e 18 mesi* | € | 88.000,00 | € | 100.000,00 |
Assistenti di Volo con anzianità < 18 mesi* | € | 69.000,00 | € | 83.000,00 |
* L'anzianità ai fini assicurativi come Assistente di volo viene computata a far data dalla data di assunzione dell'ultimo rapporto lavorativo in ordine temporale.
In caso di invalidità permanente (generica) parziale i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicati dall'INAIL a norma di Legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per i casi di invalidità permanente (generica) assoluta (tabella 1).
Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al cinque per cento, i capitali assicurati sono:
- A/V con anzianità aziendale superiore a 18 mesi € 40.000
- A/V con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi € 30.000
L'assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie conseguenti a rischi di volo comprende:
a) La copertura assicurativa per morte e invalidità permanente conseguenti a malattie endemiche(tropicali) contratte dagli AA/VV in dipendenza dell'attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate come tali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità
b) Gli infortuni Professionali di volo di cui all'articolo 935 del Codice della navigazione, occorsi dal momento in cui le persone assicurate salgono a bordo degli aeromobili Meridiana S.p.A. al momento in cui ne sono discese nonché verificatisi durante la permanenza per ragioni di servizio in aeroporto, secondo le indicazioni date dalla Meridiana S.p.A. per i capitali riportati in tabella 1
e) Infortuni professionali occorsi alle persone assicurate durante il tempo di servizio definito come qualsiasi periodo durante il quale l'assicurato sia impegnato in attività assegnategli dalla Meridiana S.p.A. che non siano descritte nel punto b) per i capitali riportati in tabella 1
d) Xxxxxxxx professionali incluse o meno nelle tabelle del DPR 1124 del 30 Giugno 1965 a condizione tuttavia che nel secondo caso sia obiettivamente provato il nesso causale tra l'attività professionale degli assicurati e le stesse, secondo i capitali riportati in tabella 1.
e) L'Assicurazione per le malattie professionali è effettuata solo in quanto obbligatoria per Legge nei limiti da questa fissati.
La Compagnia Assicura gli Assistenti di Volo in caso di perdita di brevetto per i seguenti capitali e unitamente al regolamento di polizza, per le seguenti modalità:
(Tabella 2) | ||||
Fasce di età | *AV ANZIANITÀ1 maggiore di 16 ANNI | *16ANNI>ASS. DI VOLO compresi tra 16 anni e maggiori di 8 ANNI | *ASS. DI VOLO da 8 ANNI a 18 mesi | *ASS. DI VOLO inferiori a 18 mesi |
Capitali | Capitali | Capitali | Capita | |
fino a 30 anni | €.61.975,20 | €. 46.480,80 | € 30.987,20 | € 21.691 |
Da 31 a 40 anni | €. 82.632,80 | €.61.975,20 | € 41.316,80 | € 28.922 |
Da 41 a 50 anni | €.103.291,20 | €.77.468,80 | €.51.645,60 | € 36.152 |
51 anni | €.123.949,60 | €.92.962,40 | €.61.975,20 | € 43.383 |
52 anni | €.132.212,80 | €.99.160,00 | €.69.412,00 | € 48.588 |
53 anni | €.75.560,00 | €.56.669,60 | €.39.668,80 | € 27.768 |
54 anni | €.56.666,40 | €.42.500,00 | € 29.749,60 | € 20.825 |
55 anni | €.37.786,40 | €.28.340,00 | € 19.837,60 | € 13.886 |
56 anni | €.22.674,40 | €.17.005,60 | € .11.904,00 | € 8.333 |
57 anni | € 15.112,00 | €.11.333,60 | €.7.933,60 | € 5.554 |
58 anni | €.11.344,00 | €.8.508,00 | €. 5.955,20 | € 4.169 |
59 anni | €.5.672,00 | €.4.253,60 | € .2.977,60 | € 2.084 |
60 anni e più | € 3.553,00 | €.2,132,00 | €.1.492,00 | € 1.044 |
* L'anzianità ai fini assicurativi come Assistente di volo viene computata a far data dalla data di assunzione dell'ultimo rapporto lavorativo in ordine temporale.
I trattamenti assicurativi descritti nel presente articolo decorreranno dal momento in cui verranno attivate le relative polizze assicurative.
Le polizze assicurative verranno attivate entro e non oltre 40 gg. dalla stipula del presente accordo.
Per ulteriori informazioni vedi allegato n. ( Verbale d’accordo 9/03/06)
Lettera dell'Azienda alle XX.XX in materia di integrazioni assicurative
Ferme restando le previsioni in materia di coperture assicurative, nel confermare che l'assicurazione stipulata con da Meridiana S.p.A. in favore dei propri Assistenti di volo contro il rischio di infortuni extraprofessionali costituisce un'autonoma iniziativa dell'azienda, si comunica alle Organizzazioni sindacali che le condizioni di tale assicurazione unitamente al regolamento di polizza sono le seguenti:
Tabella 3 | morte | invalidità permanente |
Assistenti di Volo con anzianità > 16 anni* | €100.000 | € 105.000 |
Assistenti di Xxxx con anzianità compresa tra 16 e 8 anni * | € 60.000 | € 77.000 |
Assistenti di Volo con anzianità compresa tra< 8 anni e 18 mesi* | € 40.000 | € 51.000 |
Assistenti di Volo con anzianità < 18 mesi* | € 20.000 | € 23.000 |
* L'anzianità ai fini assicurativi come Assistente di volo viene computata a far data dalla data di assunzione dell'ultimo rapporto lavorativo in ordine temporale.
Nel caso in cui la percentuale di invalidità permanente generica parziale risulta essere pari ovvero inferiore al 10% per la determinazione della liquidazione dell'infortunio vengono presi in considerazione i capitali per invalidità permanente secondo i valori sotto indicati:
- A/V con anzianità aziendale superiore a 18 mesi €. 25.000
- A/V con anzianità aziendale inferiore o pari a 18 mesi €. 23.000
I trattamenti assicurativi descritti nella presente lettera decorreranno dal momento in cui verranno
attivate le relative polizze assicurative.
Le polizze assicurative verranno attivate entro e non oltre 40 gg. dalla data della presente lettera.
ART. 23 - DIVISE - INDUMENTI DI VOLO - BAGAGLIO
1. - L'assistente di volo ha l'obbligo di indossare durante il servizio la divisa fornita dall'Azienda prescritta per la Sua qualifica secondo il regolamento aziendale.
3. - E' stabilita la durata normale del seguente vestiario: divisa estiva e invernale 2 anni - cappotto 4 anni - berretto 3 anni - camicie estive 1 anno e camicie invernali 2 anni (per la prima vestizione la dotazione è raddoppiata) - cravatta 2 anni. L’azienda, su richiesta del personale integrerà la composizione della divisa mediante introduzione dei pantaloni per il personale femminile.
Sono fatte salve eventuali sostituzioni per usura dei capi di vestiario.
3. - Per la perdita totale del vestiario e del bagaglio in conseguenza di avvenimenti di volo, viene corrisposta la somma di € 500.
Nel caso di temporanea perdita del bagaglio verrà corrisposta la somma di € 50 per il primo giorno di avvicendamento, verrà predisposto il rientro in sede e la sostituzione del membro di equipaggio.
Al fine di assicurare una migliore rispondenza fra la cadenza di distribuzione e l’effettiva durata dei capi e degli accessori, si conviene che l’assegnazione degli stessi avverrà anche sulla base dell’effettivo consumo con decorrenza immediata.
Con lo stesso principio saranno messi a disposizione di tutto il personale navigante di cabina appositi trolley da viaggio e borse porta documenti.
Le parti convengono sull’apertura di un tavolo per la revisione di modalità e scadenze delle dotazioni e degli accessori
ART. 24 - SANZIONI DISCIPLINARI
1. - Le mancanze del personale possono essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) - rimprovero verbale;
b) - rimprovero scritto;
c) - multa pari all'indennità oraria per 4 ore di volo;
d) - sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
e) - licenziamento con preavviso
f) - licenziamento senza preavviso
2. - La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a) b) e c).
3. - Il licenziamento di cui alla lettera f) del punto 1. può essere adottato nei confronti del personale colpevole di mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
4. - Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione è fatta mediante comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il termine entro cui il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni.
Tale termine non può essere, in nessun caso, inferiore a 10 giorni.
La contestazione deve essere effettuata, tempestivamente, una volta che l'Azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze.
Il lavoratore può farsi assistere da un componente la Associazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento le giustificazioni si intenderanno accolte.
5. - Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento il lavoratore che ritenga ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti può - entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento o dalla data del rientro in sede, se successiva, e per il tramite della Organizzazione Sindacale alla quale è iscritto o conferisce mandato - promuovere la costituzione di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, composto, da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro con funzioni di Presidente scelto di comune accordo. Il rappresentante di parte sindacale dovrà essere designato contestualmente alla richiesta di costituzione del Collegio.
Qualora la Compagnia non provveda entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
La designazione del terzo arbitro dovrà avvenire di intesa tra le parti non oltre 15 giorni dalla comunicazione della avvenuta designazione del rappresentante della Compagnia; in mancanza di ciò, il terzo membro sarà designato - anche su richiesta di una sola delle parti - dal Ministero del Lavoro.
Il Collegio dovrà riunirsi non oltre 10 giorni dalla sua costituzione e dovrà procedere ad una decisione definitiva entro 60 giorni successivi, salva la facoltà del Presidente di prorogare tale termine di ulteriori 30 giorni.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Fatti salvi i sopraindicati casi di sospensione della sanzione disciplinare, quest'ultima troverà applicazione non oltre 75 giorni dalla data di adozione del provvedimento disciplinare.
6. - Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
7. - L'importo delle multe deve essere versato dalla Compagnia al Fondo di Previdenza per il personale di volo dipendente dalle Aziende di Navigazione Aerea.
Nota a verbale
Sbarco. Ferme restando le norme di Legge in materia, il provvedimento di sbarco potrà tradursi in sanzione disciplinare tra quelle previste al punto 1. soltanto dopo opportuni accertamenti da esperire nel quadro delle procedure concordate in tema di disciplina.
ART. 25 - INIDONEITA' AL VOLO
La inidoneità degli Assistenti di Volo a svolgere la loro attività a bordo degli aa/mm determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
all'Assistente di Volo, in caso di inidoneità permanente e specifica dichiarata dall'Istituto Medico Legale, senza che siano trascorsi 12 mesi di malattia continuativa viene garantita la conservazione del posto con il trattamento economico previsto al punto B) 1) dell'art. 17 fino alla conferma della inidoneità permanente da parte dell'Organo Sanitario Superiore, a condizione che l'Assistente di Xxxx abbia presentato a quest'ultimo, entro 30 giorni dalla legale presa di conoscenza della decisione dell'Istituto Medico Legale, opportuno reclamo.
In tal caso, all'Assistente di Xxxx è comunque garantita la conservazione del posto fino a trenta giorni dopo la pronuncia di inidoneità permanente espressa dall'Istituto Medico Legale.
ART. 26 - PASSAGGIO DELL'ASSISTENTE DI VOLO AD IMPIEGATO
1. - L'Assistente non più idoneo al servizio di volo, anche per causa di malattia, ha diritto ad essere preferito - qualora in possesso dei requisiti - per le assunzioni nei posti di personale non navigante, per la durata di due anni, dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
L'Assistente di Volo in caso di inidoneità permanente e specifica dichiarata dall'Istituto Medico Legale A M ha diritto ad essere assunto tra il personale non navigante qualora non abbia maturato titolo al riconoscimento di qualsiasi tipo di pensione, semprecchè vi sia disponibilità di posizioni di lavoro nell'organico dell'Azienda e l'interessato abbia l'idoneità psicofisica e attitudinale al profilo professionale delle mansioni di destinazione.
2. - Le parti convengono di incontrarsi semestralmente per definire le soluzioni più adeguate per la occupazione a terra del personale dichiarato inidoneo al volo.
3. - Con l'assunzione tra il personale non navigante, l'Assistente ha diritto al normale trattamento di licenziamento, considerandosi in conseguenza istituito un nuovo rapporto di lavoro.
ART. 27 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
1. - Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da una delle due parti contraenti, purché questa ne dia regolare preavviso all'altra osservando i termini di cui al punto seguente.
2. - Superato il periodo di prova, se la risoluzione avviene per licenziamento, i termini di preavviso devono essere di 20 giorni per ogni anno intero di servizio prestato dall'Assistente presso l'Azienda con un minimo di un mese ed un massimo di 8 mesi. Le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni.
3. - Se la risoluzione avviene per dimissioni i termini di cui al punto precedente sono ridotti alla metà.
4. - Il preavviso non deve essere osservato quando l'altra parte abbia dato giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente contratto.
5. - I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese, e la normale retribuzione mensile viene corrisposta al 15 del mese quando la disdetta è data nella prima quindicina e fino alla fine del mese quando la disdetta è data nella seconda quindicina del mese. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
6. - Ove una delle parti risolva il rapporto di impiego senza rispettare i termini di preavviso predetti, è tenuta al pagamento della indennità sostitutiva.
7. - Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di licenziamento.
8. - La parte del preavviso, dovuta in dipendenza dell'anzianità convenzionale per benemerenze combattentistiche, è riconosciuta solo per la eventuale differenza in più, quando l'Assistente ne abbia già beneficiato, sul preavviso o sulla indennità sostitutiva, in occasione della risoluzione di un precedente rapporto intervenuta dopo il 1° Luglio 1949, come disposto dall'art. 6 p. 6 del presente contratto, parte generale.
ART. 28 - DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI AZIENDALI
1. - Oltre il presente contratto collettivo l'Assistente di Volo deve osservare le disposizioni ed i regolamenti che saranno stabiliti dalla Compagnia entro i limiti di Xxxxx e del presente contratto collettivo.
2. - I regolamenti Aziendali devono essere portati a conoscenza dell'Assistente di Xxxx mediante affissione nei luoghi di lavoro.
TRATTAMENTI ECONOMICI
.
ART. 29 - STIPENDI E CONTINGENZA
1. - Gli stipendi minimi mensili degli Assistenti di Volo a decorrere dal 1/1/2005 sono fissati nelle misure di cui alla tabella A .( MODIFICATA EX ACCORDO 10/6/2005 Gli stipendi minimi mensili sono comprensivi degli importi relativi ai 103 punti dell'indennità di contingenza in vigore al 31 Gennaio 1975 conglobati negli stipendi stessi ai sensi e con le modalità di cui all'Accordo Interconfederale 4 Febbraio 1975. Gli stipendi minimi mensili sono altresì comprensivi dal 1° Ottobre 1980, degli importi relativi ai 34 punti dell'indennità di contingenza maturata dal 1° Febbraio 1975 al 31 Gennaio 1977, nonchè dell'elemento distinto dalla retribuzione di cui all'accordo interconfederale 4 febbraio 1975, previo riproporzionamento su 14 mensilità , conglobati con le stesse modalità , agli effetti dei diversi istituti contrattuali, già adottate per il conglobamento dell'indennità di contingenza.
2.
Tabella A
istituti retributivi (€)
qualifiche | stipendio + contingenza | POA | EDR | ivg | scatti anz.tà |
AVRS | 1.072,62 | 5%ivgXN.scatti | 10,33 | 569,89 | 31,35 |
AVR | 1.024,87 | 5%ivgXN.scatti | 10,33 | 492,89 | 31,35 |
AV8 | 1.005,79 | 5%ivgXN.scatti | 10,33 | 385,38 | 28,97 |
AV6 | 963,12 | 5%ivgXN.scatti | 10,33 | 336,04 | 28,97 |
AV0 | 841,83 | 5%ivgXN.scatti | 10,33 | 189,90 | 25,82 |
a. Stipendio mensile
Dal 1° Gennaio 2005 gli importi relativi agli istituti di seguito elencati, maturati alla data del 31 Dicembre 2004, vengono assorbiti nella voce "stipendio mensile" che sarà erogato in funzione della qualifica e dell'anzianità:
- stipendio base
- indennità di contingenza (acc. Intere. 4.2.1975)
- scatti
- E.D.R. (Protocollo 31.7.1992)
b. Indennità di volo.
Dal 1° Gennaio 2005 gli importi relativi agli istituti di seguito elencati, maturati alla data del 31 Dicembre 2004, vengono assorbiti nella voce "Indennità di volo" che sarà erogata in funzione della qualifica e dell'anzianità.
- Indennità di Volo Garantita
- Premio Orario di Anzianità
c. Scatti di anzianità.
A partire dal 1° gennaio 2005 l'istituto scatti di anzianità viene abolito e confluisce nella scala parametrale (data di entrata in vigore della nuova struttura del salario).
d. Definizione della "nuova scala parametrale".
Allo scopo di concretizzare quanto sopra definito, viene istituita una commissione paritetica Xxxxxxx-XX.XX per la predisposizione della nuova scala parametrale, che andrà in vigore dal 1° Gennaio 2005.
I criteri concordati sono i seguenti:
• Articolazione annuale con progressione retributiva in considerazione all'anzianità di servizio;
• Conglobamento, nella scala parametrale, delle voci "stipendio mensile e indennità di volo" e "scatti", nei termini indicati ai punti precedenti
• Al personale in forza che abbia eventualmente maturato un parametro retributivo maggiore di quello previsto dalla nuova scala parametrale, verrà erogato un importo pari alla differenza tra il parametro maturato e quello previsto dalla nuova scala sotto la voce "ad personam" assorbibile che sarà ridotto o assorbito con il maturare dell'anzianità fino al completo allineamento fra il maturato e il previsto.
La Commissione si riunirà il 1° Settembre 2004 e presenterà il risultato dei lavori, funzionale alla seconda fase del negoziato, entro il 30 Settembre 2004.
e. I livelli retributivi previsti dal CCL scaduto il 31 dicembre 2003 vengono adeguati a partire dal mese di Gennaio 2004, come da tabella riportata nell'allegato 1;
f. Con la retribuzione del mese di Agosto '04 verranno erogati gli arretrati relativi al periodo gennaio/luglio 2004 calcolati su base individuale.
g. Con le pattuizioni suindicate le Parti si danno reciprocamente atto di aver adempiuto relativamente alle tematiche trattate, alle previsioni del Protocollo Interconfederale del luglio 1993 per l'anno 2004.
ART. 30 INDENNITA' DI PRESENZA E AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ INDENNITA' DI PRESENZA
A decorrere dal 01/05/2002 , ad integrazione della IVG attualmente corrisposta., viene istituita un'indennità giornaliera di presenza che verrà corrisposta per ogni giornata di servizio prestato .
Tale indennità assorbe le seguenti voci retributive che si intendono pertanto abolite a decorrere dal 01/05/2002 :
PREMIO PRODUZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA ( IN EROGAZIONE NEI MESI DI MARZO)
IMPORTO DI CUI ALL' ACCORDO 2/2/95 ( IN EROGAZIONE NEI MESI DI FEBBRAIO ED AGOSTO)
PREMIO DI PRODUZIONE FISSO INDENNITÀ DI LAVAGGIO
maggiorazioni legate al servizio come di seguito specificate: MAGG.SERVIZIO GIORNALIERO
XXX.XXXXX ORE VOLO
IND.IMP. > 24.00 IND.ATTIVITA' CHARTER IND.INT.TRASFERTA IND.VARIAZIONE TURNO
Gli importi dell'indennità giornaliera di presenza vengono così determinati : QUALIFICHE INDENNITA' GIORNALIERA DI PRESENZA (€)
AVRS 31
AVR 30
AV8 26
AV6 23
AV0 ** 3
**
All'A/V con qualifica di AV0 e anzianità aziendale di 4 anni di effettivo servizio verrà corrisposta un'indennità di presenza complessiva pari a 10 €.
In caso di assenza per:
a) infortunio sul lavoro
b) interventi chirurgici ove ricorra il ricovero ospedaliero, comprese le giornate di eventuale convalescenza che seguano senza interruzione il ricovero stesso
c) donazione sangue
d) permessi mensili legge 104.
verrà corrisposto un importo sostitutivo lordo pari al cento per cento dell'indennità giornaliera di presenza per il punto a) e al cinquanta per cento del valore dell'indennità giornaliera di presenza per i punti b), c) e d).
Con decorrenza 1° Maggio 2004 l'indennità giornaliera di presenza attualmente in vigore verrà incrementata dei seguenti valori di retribuzione lorda.
a. 10 € per ogni giorno di attività che comporti il pernottamento fuori sede,
b. 10 € per ogni giorno di presenza in servizio, con esclusione di ferie, riposi interamente goduti, riserve non utilizzate, inidoneità al volo da IML e malattia.
c. Gli importi di cui ai punti "a" e "b" non contribuiscono al computo del "recupero Visco" e non producono riflessi su TFR, 13a e 14a mensilità.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
1. - Dopo ciascun biennio di servizio prestato dalla data di assunzione presso la Società, l'Assistente di Volo ha diritto ad un aumento periodico di anzianità.
2.- L'importo mensile degli aumenti periodici di anzianità viene fissato nelle misure indicate nelle tabella allegata: NUOVA TABELLA AL 1/1/2005
ARS | €.31.35 |
AR | €.31.35 |
AV8 | €.28.97 |
AV6 | €.28.97 |
AV0 | €.25.82 |
Quanto stabilito al precedente comma non trova applicazione nei casi di passaggio a qualifica superiore per i quali continua ad operare la specifica normativa prevista al successivo punto 4.
3. - L'Assistente di Xxxx non potrà superare per aumenti di anzianità, il 73% dello stipendio minimo tabellare mensile della qualifica (o del livello stipendiale) di appartenenza e dell'indennità di contingenza al 31 Gennaio 1980 con esclusione di quella conglobata negli stipendi minimi.
Al raggiungimento della predetta percentuale concorrono gli importi di cui al punto 2 delle successive norme transitorie, gli eventuali importi erogati aziendalmente ad integrazione degli aumenti di anzianità, nonché gli importi degli aumenti periodici di anzianità che matureranno a partire dal 1° Ottobre 1981.
4. - In caso di passaggio alla qualifica superiore, l'Assistente di Xxxx conserva in cifra l'importo degli scatti eventualmente maturati nelle qualifiche precedenti.
ART. 31 - RETRIBUZIONE
1. - Oltre allo stipendio ed alla contingenza di cui all'art.29 all'Assistente sono corrisposte le indennità di volo di cui agli artt. 34, le quali non fanno parte della retribuzione.
2. - Le diverse competenze sono pagate alla fine di ogni mese, con specificazione dei vari elementi costitutivi.
Ove il pagamento venga ritardato oltre il decimo giorno, sulle somme dovute decorrono gli interessi in misura superiore del 2% al tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente. Ove il ritardo superi i 30 giorni il personale ha inoltre facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e di anzianità per licenziamento.
3. - In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, al personale deve essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
4. - Qualsiasi ritenuta mensile per risarcimento di danno non può superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
5. - La retribuzione di fatto è costituita dallo stipendio di fatto (a sua volta formato dallo stipendio minimo e dagli aumenti di anzianità ) e dalla contingenza come precisati nel precedente art. 29.
6. - Salvo quanto diversamente disposto, la retribuzione a tutti gli effetti del presente contratto è costituita dallo stipendio, dalla indennità di contingenza nella misura di cui all'art.29 e da un dodicesimo della 13^ mensilità di cui al successivo art. 32 e da un dodicesimo della indennità operativa di cui al successivo art.33.
ART. 32 - TREDICESIMA MENSILITA'
1. - Agli Assistenti di Volo annualmente viene corrisposta, normalmente alla vigilia di Natale, una 13^ mensilità, costituita dallo stipendio di fatto, dall'indennità di contingenza e dal minimo garantito della indennità di volo, di cui all'art.34 punto 4.
2. - In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno, l'Assistente che abbia superato il periodo di prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13^ mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati; la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.
3. - La 13^ mensilità forma parte integrante della retribuzione agli effetti della determinazione dei contributi di previdenza e delle indennità di risoluzione del rapporto.
ART. 33 - INDENNITA' OPERATIVA
1. - Agli Assistenti di Volo viene corrisposta, al 30 Giugno di ciascun anno, un'indennità operativa costituita dallo stipendio di fatto, dall'indennità di contingenza e dall'importo corrispondente al minimo garantito dell'indennità di volo di cui all'art. 34 p.4, sulla base delle misure in atto a tale data.
2. - Detta indennità è riferita all'anno solare in corso alla data di pagamento; in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno vale quanto disposto al punto 2 del precedente art. 32.
3. - L'indennità operativa forma parte integrante della retribuzione agli effetti della determinazione dei contributi di previdenza e delle indennità di risoluzione del rapporto.
ART. 34 - INDENNITA' DI VOLO ED ALTRE INDENNITA'
1.-Indennità di volo da fare in euro
Per tutti i voli compiuti dagli Assistenti di Volo sono corrisposte le indennità orarie di cui alla tabella seguente:
decorrenze | Quote orarie 1/3/94 | Valori mensili 1/3/94 | ||
AVRS | 7,74 | 542,28 | ||
A/V Resp. | 6,70 | 469,18 | ||
A/V con almeno 8 anni di effettivo servizio | 5,24 | 366,83 | ||
A/V con almeno 4 anni di effettivo servizio | 4,56 | 315,22 | ||
A/V con almeno 2 anni di effettivo servizio | 3,65 | 255,88 | ||
A/V | 2,60 | 180,75 |
All'assistente di volo che svolga servizio di linea è garantito un impiego mensile non inferiore a 70 ore; ove per qualsiasi motivo, escluso le mancanze disciplinari, tale impiego minimo non sia raggiunto nel corso di ciascun mese, all'assistente di volo è ugualmente dovuta l'indennità corrispondente a 70 ore.
Nelle indennità orarie di volo di cui alla tabella precedente, sono conglobate e forfettizzate le indennità di volo notturno - considerato tale quello schedulato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 dell' aeroporto di partenza - nella misura del 30% ed il rimborso minute spese.
E' facoltà delle OOSS chiedere la revisione del conglobamento del volo notturno, se da un esame delle ore volate in un anno emerga una incidenza maggiore del 35 % delle ore di volo notturno sul totale delle ore volate.
Ai fini della corresponsione dell'indennità oraria di volo, la misurazione in ore del tempo effettivo di volo dell'Assistente è ragguagliata al maggior tempo tra quello riportato dall'orario ufficiale della Compagnia e quello effettivamente impiegato.
2.- Aumenti biennali
a)- L'Assistente di Xxxx ha diritto per tutta la durata del rapporto di lavoro a 14 aumenti biennali (premio orario per anzianità) del 5% applicati alla indennità oraria di volo tabellare, relativa alla qualifica di appartenenza alla data di maturazione di ciascun biennio di effettivo servizio. A ciascuna scadenza biennale l'incremento dell'indennità di volo base viene calcolato avuto riguardo all'intera anzianità aziendale dell'Assistente di Volo interessato; l'importo così ottenuto assorbe interamente il precedente premio di anzianità.
b)- In caso di passaggio di qualifica, la percentuale relativa al premio di anzianità verrà calcolata sulla nuova indennità di volo al compimento del successivo biennio di anzianità di
servizio. Nel frattempo l'Assistente di Volo conserverà il premio di anzianità goduto precedentemente al passaggio di qualifica.
c)- Xxxx Assistenti di Xxxx che alla data di maturazione del biennio siano impegnati al conseguimento per la promozione alla qualifica di Responsabile, viene attribuito il premio di anzianità corrispondente alla qualifica precedente, salvo conguaglio in caso di promozione avente effetto retroattivo.
3.- Maggiorazione ore volo
A decorrere dalle date sottoindicate, per ogni ora di volo compiuta nel mese oltre la quarantesima , verrà corrisposta l'indennità di volo mensile più POA (Premio Orario Anzianità), diviso 40, moltiplicata per i coefficienti appresso indicati :
coefficiente | dal 1/7/94 | coefficiente | |
da 41 e fino a 50 ore | 1,14 | da 41 a 45 | 1,55 |
da 51 e fino a 60 ore | 1,54 | da 46 a 60 | 1,70 |
oltre le 60 | 2,00 | da 61 a 70 | 2,0 |
oltre 70 | 2,5 |
Le ore di volo effettuate in voli fuori servizio (trasferimento in volo per assumere servizio in luogo diverso dalla sede o per ritornare in sede dopo l'effettuazione di un servizio) concorrono al 50% al conteggio che determina la corresponsione delle maggiorazioni di cui sopra.
Nel corso del mese durante il quale si verifichi l'addestramento o il godimento delle ferie i limiti di cui sopra vengono ridotti in misura proporzionale.
4. Premio tratta - Per ogni tratta effettuata in volo per servizio di linea nel corso di ciascun mese,verrà corrisposto l'importo sottoriportato:
dal 1/5/93 | Premio tratta | dal 1/7/94 | Premio tratta |
da 1 tratta fino a 31 | €. 0,70 | da 26 a 30 | €. 4.13 |
da 32 tratte fino a 45 | €. 5,16 | da 31 a 35 | €.5,16 |
da 46 tratte fino a 55 | €. 8,78 | da 36 a 40 | €. 8,78 |
oltre 55 tratte | €.13,00 | oltre 40 | €.13,00 |
(per le prime 25 tratte non spetta alcun importo)
Nel corso del mese durante il quale si verifichi l'addestramento o il godimento delle ferie i limiti di cui sopra vengono ridotti in misura proporzionale.
Fino al 30/4/93 resta in vigore il sistema applicato in precedenza.
5. 6. - Indennità avvicendamento 5 giorni. Nel caso che per voli di corto/medio raggio vengano programmati ed effettuati avvicendamenti - con partenza e rientro alla base operativa - di durata superiore ai quattro giorni e che sviluppino mediamente più di 2 tratte al giorno, agli Assistenti di Volo in servizio verrà corrisposto un compenso pari al 50% dell'indennità oraria base di volo (con esclusione del premio orario per anzianità) per ciascuna ora di volo compresa in tali avvicendamenti.
7. - Incentivo tratta. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4, agli Assistenti di Volo in servizio che abbiano effettuato in servizio di linea l'attività sottoindicata verrà corrisposto un compenso aggiuntivo specificatamente stabilito come segue:
- 4^ tratta continuativa €.9,30
- ovvero 4^ tratta continuativa,
arco 07,00-08,00/24,00-01,30 €.13,00
- 5^ tratta continuativa €.13,42
- ovvero 5^ tratta continuativa,
arco 07,00-08,00/24,00-01,30 €18.07
- più di 4 tratte non continuative nell'arco delle 24 h consecutive 2,5 h di servizio straordinario
8. - Indennità 4 tratte consecutive. In caso di programmazione ed effettuazione di 4 tratte consecutive dalla/alla stessa base operativa (o 5 tratte di cui una per trasferimento equipaggio), con attività nazionale, internazionale o mista ed effettuazione dei previsti servizi di bordo, viene attribuita una indennità pari a 3 ore di servizio straordinario.
9.- indennità 4 tratte internazionali. Per avvicendamenti comprendenti quattro tratte internazionali nella giornata di calendario verrà corrisposto l'equivalente di 8 ore di servizio straordinario.
ART. 35 - INDENNITA' DI SERVIZIO STRAORDINARIO
1. - Per il servizio eccezionalmente prestato oltre i limiti mensili di 166 ore di cui al precedente art. 3 viene corrisposta una indennità di servizio straordinario pari alla quota oraria di retribuzione, calcolata dividendo per 166 la retribuzione mensile (stipendio di fatto e indennità di contingenza) maggiorata del 40%.
2. -Per ciascuna ora di servizio compiuta oltre il limite di programmazione e sino al limite giornaliero di effettuazione, all'Assistente di Volo verrà corrisposto un importo pari all'indennità di servizio straordinario di cui al precedente punto 1.
Nel caso di aumento in effettuazione del numero di tratte continuative originariamente programmate, il compenso di cui sopra decorrerà dai limiti giornalieri di programmazione di servizio corrispondenti al numero di tratte continuative effettuate.
Per la liquidazione di tale compenso i tempi sino a 15' si arrotondano a 15' e quelli superiori a 15' si arrotondano a 30'. I tempi così liquidati non saranno ulteriormente considerati ai fini del computo del tempo di servizio straordinario mensile.
ART. 36 - INDENNITA' SERVIZIO NOTTURNO
E' considerato servizio notturno quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 08.00 dall'aeroporto di partenza.
All'Assistente che svolga servizio notturno verrà corrisposta una maggiorazione del 50% sulle ore di servizio notturno effettuate.
La percentuale di maggiorazione viene calcolata sulla quota oraria di retribuzione, ottenuta dividendo per 166 la retribuzione mensile (stipendio di fatto e indennità di contingenza).
ART. 37 - INDENNITA' SPECIALE
All'Assistente di Volo che, in mancanza del responsabile di cui all'art. 1, parte specifica, presti servizio in qualità di responsabile del volo, sarà corrisposta una indennità speciale di L. 800 per ciascuna ora di volo effettuata con tale mansione.
ART. 39 - ASSEGNI FAMILIARI SUPPLETIVI
E' corrisposta all'Assistente di Volo un'indennità di misura pari a quella degli assegni familiari per i figli a carico di età superiore agli anni 18 ed inferiore ai 21, per i quali sia venuto a cessare il diritto alla prestazione degli assegni familiari da parte dell'Istituto della Previdenza Sociale, semprechè tale cessazione non derivi dall'applicazione dell'art.20 Legge n.730/1983.
ART.40 MANCATA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE EX DL 314/97 (VISC0)
Con riferimento alla decontribuzione introdotta dal decreto citato (Visco), relativamente all'indennità di volo e voci a questa collegate, si conferma che tutti gli importi relativi a tale mancata contribuzione previdenziale verranno destinati ad iniziative di carattere previdenziale/assistenziale da concordarsi con le Organizzazioni/Associazioni sindacali stipulanti.
Si precisa inoltre che la mancata contribuzione previdenziale viene determinata a consuntivo, all'inizio di ciascun anno, a far data dall'anno 2003 con riferimento all'anno precedente, in importi annui procapite calcolati per il personale a tempo indeterminato applicando gli oneri contributivi previdenziali al 50 % della retribuzione composta dalla indennità di volo e voci a questa collegate
ART. 41 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LICENZIAMENTO E PER DIMISSIONI
1. - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al personale spetta un trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dalla L. 297/82.
Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, considerandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni.
2. - Ai soli fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso, l'importo di 70 ore di indennità di volo è computato in aggiunta alla retribuzione di cui all'art. 31 nn. 5. e 6.
La presente disposizione non si applica a quegli Assistenti di Volo che non abbiano superato i 12 mesi di anzianità di servizio.
3. - Il trattamento di fine rapporto di cui sopra deve essere pagato agli Assistenti entro 10 giorni dalla cessazione del servizio. In caso di contestazione deve comunque essere pagata la parte di liquidazione non controversa.
4. - In caso di morte dell'Assistente il t.f.r. deve essere corrisposto agli eredi legittimi secondo le vigenti norme di legge.
ART. 42- VENDITE A BORDO
Fermo restando la validità del presente articolo lo stesso è da intendersi derogato dalle intese inerenti al servizio DTP intervenute a decorrere dal 9/3/2006 e inserite come allegati.
La percentuale sulle vendite a bordo corrisposta agli Assistenti di Xxxx viene portata al 17,5% e viene attribuita secondo le seguenti modalità:
- 10% a ciascun Responsabile sull'ammontare delle vendite effettuate dall'interessato nel mese;
- 7,5% sul totale delle vendite nel mese, da ripartire tra tutti gli Assistenti di Volo in base alle giornate di presenza in servizio nel mese.
Si conferma quanto concordato sullo stesso punto nell'accordo 30.6.1989 per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro.
RELAZIONI INDUSTRIALI
ART. 43 - RELAZIONI INDUSTRIALI.
Le parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività dell'Azienda anche quale premessa indispensabile per favorire l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, condividono l'importanza di promuovere e sviluppare corrette relazioni industriali e di ricercare comportamenti con esse coerenti.
Le relazioni industriali auspicate dovranno ispirarsi a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle prerogative nonché alla sistematicità dei rapporti sui temi di comune interesse ed alla ricerca del superamento delle occasioni di conflitto. Tutto ciò nella convinzione che l'adesione alle vigenti prescrizioni legislative in materia di regolazione del conflitto (L. 146/90) costituisca un rafforzamento della volontà comune di evitare danni e disagi alla clientela, mentre le norme contrattuali costituiscono corretto riferimento per l'azione di tutela degli interessi in campo.
A tal fine assume particolare rilievo la partecipazione ed il coinvolgimento delle Rappresentanze Sindacali per avvicinare il livello di confronto a quello di origine delle problematiche individuando le soluzioni ottimali, nel rispetto delle competenze dei vari livelli sindacali.
Viene pertanto definita l'adozione di strumenti d'informazione, consultazione e contrattazione relativamente alle materie specificate per ogni fase di confronto.
INFORMAZIONE
Lo sviluppo dei flussi informativi dovrà riguardare in modo particolare gli assetti occupazionali e organizzativi, le innovazioni tecnologiche, gli investimenti, gli assetti e le strategie d'impresa, le politiche attive verso la condizione femminile e la tutela dei portatori di handicap, il decentramento produttivo e gli appalti, nonché altre materie sulle quali le parti dovessero ravvisare la necessità di un confronto informativo.
• Verranno promossi, con cadenza annuale, incontri concernenti:
• Prospettive produttive ed implicazioni su occupazione e condizioni di lavoro (sicurezza, ambiente, ecologia);
• Andamento relativo ai dati di traffico, ivi comprese le indicazioni di trend;
• Prospettive di sviluppo dell'attività anche con riferimento ad acquisizioni e/o accordi commerciali e produttivi con altre imprese;
• Andamento della produttività, del livello di efficienza e della qualità del servizio in riferimento all'anno precedente ed in rapporto, ove possibile, con i principali concorrenti di riferimento e con le esigenze di mercato;
• Programmi di ricerca e di investimento;
• Orientamenti in materia di decentramento produttivo, appalti e ricorso a nuove forme previste da accordi sindacali e dal mercato del lavoro.
• Iniziative e progetti, con particolare riferimento ai riflessi sull'attività lavorativa dei cambiamenti connessi alle esigenze del servizio ed a quelli eventualmente conseguenti ad innovazioni tecnico-organizzative;
• Programmi di formazione, addestramento e aggiornamento del personale;
• Dati sull'occupazione distinti per sesso e condizione professionale, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto;
Gli incontri potranno essere ripetuti nel secondo semestre dell'anno in caso di variazioni significative sugli argomenti elencati.
CONSULTAZIONE
L'Azienda, in coerenza con gli obiettivi esposti in premessa del presente articolo, si impegna a consultare le XX.XX. in caso di attivazione di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino modifiche all'assetto produttivo con particolare riferimento a:
- introduzione di nuove tecnologie;
- sensibili modifiche agli impianti;
- immissione di nuovi aeromobili.
Nelle suddette ipotesi verrà data preventiva comunicazione alle XX.XX. e alle corrispondenti istanze sindacali aziendali.
A richiesta della struttura sindacale interessata, entro 10 giorni dalla comunicazione aziendale, sarà promosso un incontro per esaminare i riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
Le procedure suddette, salvo diversa intesa, non potranno protrarsi oltre il 20° giorno dalla comunicazione aziendale e la Società non darà luogo all'attuazione delle modifiche suddette prima che sia trascorso il termine in parola.
Quando si pongano problemi di riconversione e ristrutturazione nell'unità produttiva che comportino riqualificazione professionale o movimenti di personale, i problemi relativi formeranno oggetto di esame tra le Organizzazioni stipulanti.
CONTRATTAZIONE
Le parti nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulle politiche dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" intendono realizzarne le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine concordano di definire in un primo livello di contrattazione le problematiche relative alle politiche dei redditi e dell'occupazione, alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e degli andamenti specifici del settore nonché delle dinamiche salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmati.
Per il primo livello di contrattazione sono legittimate le OSL nazionali.
Il secondo livello di contrattazione dovrà riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del 1° livello.
Per il secondo livello di contrattazione sono legittimate le Rappresentanze Sindacali aziendali.
Formeranno oggetto di contrattazione di questo livello le seguenti materie:
- flessibilità della prestazione lavorativa;
- distribuzione ed articolazione dell'orario di lavoro;
- eventuali erogazioni economiche, concordate tra le parti, ove ne ricorrano le condizioni , correlate ad incrementi di produttività, di qualità, nonché ai risultati legati all'andamento economico complessivo dell'Azienda e ad altri elementi rilevanti ai
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni relative alla precedente piattaforma.
- tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
- tutela dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- le materie espressamente delegate nei singoli articoli del contratto medesimo.
La contrattazione di secondo livello si intende - per la vigenza del presente contratto - definita nei termini di cui all'art. 36.
PARI OPPORTUNITA'
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare attività finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile (1.125/91).
In relazione a quanto sopra le parti seguiranno la evoluzione della legislazione italiana e comunitaria in materia di pari opportunità
- esamineranno l'andamento dell'occupazione femminile sulla base di dati quantitativi e qualitativi disponibili
- individueranno azioni positive utili A rimuovere eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
PORTATORI DI HANDICAP
Le Parti, nel constatare la specifica rilevanza della materia, confermano la particolare attenzione verso l'evoluzione del quadro legislativo e dei conseguenti regolamenti attuativi in una prospettiva di ricerca dei possibili ambiti di intervento tenendo conto della recente emanazione delle disposizioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, da realizzarsi con opportune verifiche tra le parti stipulanti.
TOSSICODIPENDENZA
L'Azienda concederà al lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita della durata complessiva non superiore a sei mesi e da fruire fino a concorrenza dei periodi continuativi non inferiori a un mese, motivata dalla comprovata necessità di assistere familiari a carico, che risultando in condizioni documentate di tossicodipendenza, effettuano terapie di riabilitazione da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istruzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162.
MOLESTIE SESSUALI
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma discriminatoria e di ricatto sul lavoro.
Per molestia sessuale s'intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità della persona nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti di tipo comportamentale o verbale.
Il datore di lavoro adotterà tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi, insistenti che configurino molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità della persona.
APPALTI
L'Azienda informerà sui propri orientamenti in materia di appalti avuto riguardo alla natura delle attività conferite in appalto nonché agli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possano esplicarsi.
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, L'Azienda inserirà nei contratti di appalto apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.
Fermo restando quanto sopra, per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla Legge 300/1970, l'Azienda appaltante si impegna a facilitare la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
I lavoratori di aziende appaltatrici di servizi operanti in Azienda potranno fruire, compatibilmente con la disponibilità delle strutture, dei servizi di mensa, ove esistenti, previe opportune intese tra Azienda appaltante e Azienda appaltatrice.
ART. 44 - RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
1. - Gli Assistenti di Volo dipendenti dalla MERIDIANA possono eleggere un Assistente ed un Vice che operi in sua assenza, per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente Contratto Collettivo di Lavoro che li rappresenti per tutto quanto riguarda l'applicazione del presente Contratto Collettivo di Lavoro e quanto altro attenga al buon mantenimento dei rapporti fra gli AA/VV e l'Azienda.
2. - I nominativi dei componenti e le eventuali variazioni degli stessi verranno comunicati per iscritto alla Direzione Aziendale tramite le Organizzazione Sindacali.
3. - Ai Rappresentanti Sindacali Aziendali viene riservata la tutela prevista dall'art. 22 della Legge 20.5.1970, n. 300.
ART. 45 - TRATTENUTE SINDACALI
La Società provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile dell'Assistente di Volo che ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo dei contributi associativi da versare all'Organizzazione Sindacale dal lavoratore stesso indicata.
La delega datata e sottoscritta dall'Assistente di Xxxx, dovrà indicare il mese di decorrenza della trattenuta e l'importo della trattenuta stessa.
Nel caso che la retribuzione mensile non venga corrisposta non potrà farsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero.
Ove la delega dovesse pervenire alla Società oltre il giorno 5 del mese di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta sarà operata soltanto a partire dal mese successivo a quello di ricevimento, senza attuare alcun recupero per il periodo precedente.
Tuttavia nel caso di deleghe pervenute entro il 5 aprile di ciascun anno la decorrenza della trattenuta sarà sempre quella indicata dall'Assistente di Volo purché la decorrenza stessa non risalga a periodi anteriori al mese di gennaio dello stesso anno: in tal caso la Società provvederà a trattenere in unica soluzione l'importo dei contributi dovuti per gli eventuali mesi arretrati.
I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dalla Società all'Organizzazione indicata dall'Assistente di Xxxx nella delega.
L'eventuale revoca della delega dovrà anche essa essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta.
Ove la revoca dovesse pervenire oltre il 5 del mese indicato dall'Assistente di Xxxx, la cessazione della trattenuta avrà effetto dal mese successivo senza alcun conguaglio.
ART. 46 - ASSEMBLEE IN AZIENDA
Le Organizzazioni nazionali dei lavoratori che sono parte stipulante del contratto possono chiedere di indire fuori dall'orario di lavoro, in locali di cui l'Azienda abbia o possa avere la disponibilità, assemblee di Assistenti di Volo dipendenti dall'Azienda stessa che siano liberi dal servizio.
Le ore di presenza degli Assistenti di Volo alle Assemblee verranno retribuite dall'Azienda, fino ad un massimo di 10 ore annuali con quote orarie, calcolate dividendo per 170 la retribuzione mensile (stipendio minimo, aumenti biennali, indennità di contingenza).
I sindacati nazionali di categoria interessati, dovranno, salvo casi eccezionali presentare la richiesta con un preavviso di almeno 48 ore rispetto alla data di convocazione.
La richiesta dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Tali argomenti dovranno riguardare questioni di diretto interesse degli Assistenti di Volo inerenti alla disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro e delle istituzioni sociali ed assistenziali che ad esso si riferiscono. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Compete alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di curare il corretto andamento delle assemblee sia per quanto concerne le modalità di svolgimento, sia per quanto riguarda la rispondenza degli argomenti trattati a quanto previsto dal precedente comma.
Le assemblee potranno tenersi presso le basi operative.
La data, l'ora ed il luogo dell'assemblea saranno concordate con la Direzione Aziendale, tenuto conto della disponibilità dei locali utilizzabili e di eventuali esigenze aziendali.
La concessione dei locali per assemblee non potrà comunque superare il numero di 9 riunioni l'anno, frazionate in un numero di riunioni non superiori a 4 per argomento.
ART. 47 - AMBIENTE
Sui problemi della salute e della integrità fisica dei lavoratori, la Azienda si dichiara disponibile ad incontri tecnici, da svolgersi a richiesta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, con una Rappresentanza di Assistenti di Volo da queste designata, per esaminare singoli problemi oggettivi che le O.S. stesse intendano proporre in ordine all'ambiente di lavoro con la finalità di salvaguardare la salute e l'integrità fisica degli Assistenti di Volo.
Eventuali programmi di indagini al riguardo potranno essere concordati tra le parti che stabiliranno altresì i relativi criteri di priorità ed eventuali iniziative conseguenti.
I risultati delle indagini saranno portati a conoscenza delle parti ed avranno carattere riservato.
ART. 48 - PROCEDURE GENERALI DI CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE E SALVAGUARDIA DELL'UTENZA.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda ed in considerazione della tutela dell'interesse dell'utenza, le parti si obbligano, prima di dar corso ad azioni sindacali o legali, a ricorrere alla procedura di conciliazione di seguito riportata. Per le controversie individuali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra la direzione e i rappresentanti sindacali aziendali di categoria delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
La richiesta d'esame, avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione alla direzione del personale di apposita domanda, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso. Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti rappresentanti sindacali aziendali. In relazione a quanto sopra le parti si atterranno alla seguente procedura che si articola in due fasi.
Nel corso dell'espletamento della prima fase le parti si asterranno da iniziative unilaterali. La richiesta motivata di incontro dovrà essere avanzata, tramite i rappresentanti sindacali aziendali all'azienda che, entro 5 giorni dalla richiesta medesima, procederà alla formale convocazione allo scopo di sottoporre il reclamo ad esame congiunto che dovrà comunque esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta. Se entro tale periodo non sia stato raggiunto un accordo tra la direzione aziendale e i rappresentanti aziendali la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
In tal caso il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l'associazione datoriale Assaereo che dovrà procedere alla formale convocazione delle parti entro 5 giorni dalla richiesta al fine di esaurire il confronto entro 10 giorni da tale data.
In alternativa le parti stipulanti, potranno convenire di esperire il tentativo di conciliazione nella sede amministrativa di cui all'art. 2, comma 2 legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale ne' i lavoratori interessati potranno adire l'autorità' giudiziaria sulle materie della controversia. Permanendo i motivi di disaccordo tra le parti, resta ferma l'osservanza delle previsioni di legge sulla regolamentazione dello sciopero.
ART. 49 - ACCORDI INTERCONFEDERALI
Xxxxx quanto diversamente disposto dal testo contrattuale gli accordi interconfederali vengono recepiti nel presente contratto.
Viene fatta esclusione specifica dell'Accordo per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.
ART. 50 - DISTRIBUZIONE DEL TESTO CONTRATTUALE
Il testo contrattuale verrà distribuito a cura della Compagnia a tutti gli Assistenti di Volo nei riguardi dei quali esso troverà applicazione.
ART. 51 - DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO
Ferme restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i singoli istituti il presente accordo di rinnovo contrattuale ha decorrenza dal 01/05/2002 e resterà in vigore fino al 31/12/2003.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato ove una delle Parti non ne dia disdetta all'altra, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 3 mesi prima della scadenza.
ALLEGATI VARI
(LEGGI - VERBALI DI ACCORDO - NOTE A VERBALE - LETTERE TRA LE PARTI)
ALLEGATO 1
LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300
Recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della liberà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Artt. 2, 3, 4, e 6
Sono accettati come principi ai quali le parti, per quanto di competenza, dovranno uniformarsi in sede di applicazione.
Art. 5
L'art. 5 viene recepito con la seguente aggiunta alla fine del 3° comma: "Restano ferme le norme vigenti in materia di inidoneità al volo":
"art. 5
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Restano ferme le norme vigenti in materia di inidoneità al volo."
Art. 7
L'art. 7 viene integrato con le necessarie norme contrattuali vigenti. In particolare per quanto concerne la normativa relativa al collegio arbitrale si è concordato quanto segue:
"Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento il lavoratore che ritenga ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti può - entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento o dalla data di rientro in sede, se successiva, e per il tramite dell'organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisce mandato - promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro con funzioni di presidente scelto di comune accordo. Il rappresentante di parte sindacale dovrà essere designato contestualmente alla richiesta di costituzione del collegio. Qualora la Compagnia non provveda entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. La designazione del terzo arbitro dovrà avvenire di intesa tra le parti non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta designazione del rappresentante di Compagnia; in mancanza di ciò, il terzo membro sarà designato - anche su richiesta di una sola delle parti - dal Ministero del Lavoro. Il collegio dovrà riunirsi non oltre dieci giorni dalla sua costituzione e dovrà procedere ad una decisione definitiva entro i sessanta giorni successivi, salva la facoltà del presidente di prorogare tale termine di ulteriori trenta giorni. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio."
Art. 10
E sostituito dall'art. 21 del contratto collettivo di lavoro vigente all'atto della stipula del presente accordo.
Art. 11
Viene recepito:
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'Azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Art. 12
Viene recepito:
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 Luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere , su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'Azienda, secondo le modalità da stabilire con accordi aziendali.
Art. 13
Non trova applicazione. Art. 18
Viene recepito eliminando l'ultimo comma ed aggiungendo il seguente comma:
"Resta salva la facoltà dell'Azienda, di non utilizzare le prestazioni dell'Assistente di Volo. Qualora necessario la Compagnia adotterà comunque le opportune iniziative unicamente al fine di consentire la conservazione dell'attestato di cui all'art. 3 della Legge 2 Marzo 1974, n. 72."
"Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 15 luglio 1966,
n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della Legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della Legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede , stabilimento , filiale , ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro , imprenditori o non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva , singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro , imprenditore o non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunto con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto di lavoro part time , per la quota di orario effettivamente svolta, tenendo conto a tale proposito , che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta ed in linea collaterale. Il limite occupazionale di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'invalidità' o l'inefficacia stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione : in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Xxxxx restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto dal quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro , un'indennità' pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio,né abbia richiesto entro 30 giorni dal ricevimento dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma , il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Resta salva la facoltà dell'Azienda, di non utilizzare le prestazioni dell'Assistente di Xxxx. Qualora necessario la Compagnia adotterà comunque le opportune iniziative unicamente al fine di consentire la conservazione dell'attestato di cui all'art. 3 della Legge 2 Marzo 1974, n. 72."
Art. 19
Viene recepito eliminando l'ultimo comma ed il riferimento al primo comma alla "unità produttiva".
"art. 19 Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito: a) - delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) - delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva."
Nota a verbale
Le parti concordano che per l'unità produttiva si intendono le basi operative. Art. 20
E' sostituito dall'applicazione dell'art. 45 del contratto collettivo di lavoro vigente all'atto della stipula del presente accordo.
Art. 21
Viene recepito modificando l'ultima parte del 1° comma come segue:
Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie del contratto con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori interessati.
"art. 21 Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie del contratto con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori interessati. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali."
Art. 22
Viene recepito:
"art. 22 Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi 4°, 5°, 6° e 7° dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri."
Art. 23
Si intende applicato con l'Accordo del 23.1.1990. Art. 24
Viene recepito portando il preavviso di cui al 2° comma ad otto giorni:
"art. 24 I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola otto giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali."
Art. 25
Viene recepito: Albi Olbia - Costa Smeralda/ Firenze Peretola
"art. 25 le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro."
Art. 26
Vengono recepiti il 1° comma ed il 2° comma fino a: "... che i lavoratori intendono loro versare con modalità convenute con le OSL".
Il 3° comma è soppresso.
"art. 26 I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenute sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità convenute con le OSL."
Art. 27
Viene recepito:
"art. 27 Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni."
Art. 28
Le parti si danno atto dell'applicabilità delle disposizioni procedurali di cui all'art. 28 ai rapporti intersindacali tra Azienda ed Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie regolati dal presente accordo.
Art. 29
Viene recepito:
"art. 29 Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere
a) e b) del 1° comma dell'art. 19, i limiti della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, 2° comma, ovvero del 1° comma del presente articolo restano immutati."
Art. 30
Si intende applicato con l'Accordo del 23.1.1990. Art. 31
Viene recepito :
"art. 31 I lavoratori che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al Regio Decreto Legge 4 Ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensioni e per malattia in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa."
Art. 32
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili".
ALLEGATO 2
NOTA A VERBALE - FUORI SERVIZIO
Subordinatamente alle esigenze di servizio della Società, alla disponibilità dei posti sull'a/m (ivi compresi quelli di servizio) e tenuto conto della priorità della richiesta, MERIDIANA concederà agli Assistenti di Volo la possibilità di usufruire di un numero illimitato di passaggi gratuiti chiamati "fuori servizio".
ALLEGATO 3 a)
Olbia, 21 Settembre 93 Spettabile
Meridiana S.p.A. Zona Industriale A O L B I A
Vi precisiamo qui di seguito le modalità applicative del punto 6 dell'accordo dell'11.3.93 così come recepito all'art. 8 del CCL :
Le composizioni equipaggio di cui al punto 6 dell'accordo 11.3. che prevedano la contemporanea presenza di AVRS e AVR sono finalizzate a compensare il differenziale di utilizzazione degli AVR fra l'alta e la bassa stagione. Pertanto tali composizioni potranno essere programmate nel periodo Ottobre-Marzo di ciascun anno.
L'Azienda - al fine di contenere, per quanto possibile, le composizioni suddette - favorirà le trasformazioni di contratti a tempo pieno in contratti a tempo parziale con effettuazione della prestazione nel periodo estivo e adotterà tutti gli altri accorgimenti gestionali utili. L'Azienda esporrà annualmente alle RSA prima dell'operativo invernale le previsioni di programmazione equipaggi per la composizione su indicata.
L' assegnazione di AVR a tale composizione di equipaggio avverrà su base mensile con una rotazione che realizzi una distribuzione quantitativamente equa, anche nell'arco di più stagioni, che consenta di minimizzare i costi.
Compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di cui sopra si terrà prioritariamente conto di candidature spontanee da parte degli AVR.
Si terranno - con cadenza trimestrale - incontri con le RSA per verificare l'applicazione della normativa di cui sopra.
Con i migliori saluti. CGIL/ANPAV/UIL Trasporti
ALLEGATO 3 b)
Olbia, 21 Settembre 93 Spettabili CGIL/ANPAV/UIL Trasporti Loro Sedi
Con riferimento alla Vostra del 21 Settembre u.s., relativa alla composizione equipaggi Vi confermiamo il nostro accordo.
Distinti saluti. Meridiana S.p.A.
ALLEGATO 4.a)
Olbia, 21 Settembre 93 Spettabile
Meridiana S.p.A. Zona Industriale A O L B I A
Nel confermare il nostro accordo sul punto 1 del documento sottoscritto il 21 Settembre precisiamo che lo stesso si basa sul presupposto - rappresentato dall'Azienda - che la fattispecie in oggetto si verifichi per non più di 5 volte l'anno.
Ove tale presupposto dovesse rivelarsi erroneo o non più attuale il punto andrà riesaminato. Con i migliori saluti.
CGIL/ANPAV/UIL Trasporti
ALLEGATO 4.b)
Spettabili CGIL/ANPAV/UIL Trasporti Loro Sedi
Abbiamo preso atto della Vostra del 21 Settembre u.s., di cui condividiamo il contenuto. Distinti saluti.
Meridiana S.p.A.
Addì, 26 Giugno 2002
MERIDIANA S.P.A Rappresentata dai Sigg.:
- Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxx Xxxxxxx Xxxxx -
- Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx.
assistita da ASSAEREO Rappresentata dal Sig. :
- Xxxxxx Xxxxxx -
FILT-CGIL Rappresentata dal Sig. :
Xxxxx Xxxxx - Xxxxx Xxxx - Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx
ANPAV Rappresentata dai Sigg.:
- Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx
UILT Rappresentata dai Sigg.:
Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxx
è stato convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro degli Assistenti di volo dipendenti della Meridiana S.p.A.
Articolo 14, allegato 1.
In considerazione delle peculiari esigenze organizzative, in occasione di eccezionali esigenze di flessibilità collegate agli andamenti stagionali dei flussi di traffico, nel periodo Giugno-Settembre, previo accordo con le RSA in alternativa al meccanismo di flessibilità
programmazione riposi sopra esposto, l'Azienda potrà programmare mensilmente 9 riposi di cui 3 c.d. xxxxxxx. In quest'ultimo caso i riposi non programmati verranno riassegnati a compensazione nel residuo periodo dell'anno, anche in un'unica soluzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. L'Azienda si impegna a contenere a livelli minimi la programmazione che dia luogo a 36 riposi nell'arco del quadrimestre
Articolo 14, allegato 2
Compatibilmente con le esigenze operative l'Azienda si impegna a programmare i 4 riposi ridotti di cui all'art 14 punto 3 suddividendoli equamente nelle due fasce
Da : XX.XX FILT CGIL - ANPAV
A : Meridiana S.p.A
Oggetto : Servizio di riserva
Con riferimento all'art. 9 servizio di riserva si ribadisce come confermato in sede di rinnovo contrattuale che l'assegnazione di attività durante l'impiego di riserva non potrà in alcun modo inficiare il turno programmato.
Olbia, 29 maggio 2002
Da : XX.XX FILT CGIL - ANPAV
A : Meridiana S.p.A
Oggetto :Servizi di bordo in doppia classe.
Con riferimento all'art. 8 composizione equipaggio nel caso di voli in doppia classe operanti in assenza del membro aggiunto l' A/V Responsabile valuterà in base alla tipologia del volo ed al numero di passeggeri, la fattibilità del servizio in doppia classe. A tale scopo l'A/V Responsabile curerà i contatti con gli enti di scalo e catering per il corretto imbarco dei generi catering.
Olbia 29 maggio 2002
Da : Meridiana S.p.A
A : XX.XX. AA/VV FILT CGIL - ANPAV
Oggetto : Servizio di bordo in doppia classe
Prendiamo atto della Vs. lettera condividendo che l'AVR potrà operare secondo la propria discrezionalità nell'ambito delle procedure operative a tal proposito emanate .
Olbia, 29 maggio 2002
Da : Meridiana S.p.A
A : XX.XX. FILT CGIL - ANPAV
Il meccanismo di flessibilità in programmazione dei riposi "Pendolino" potrà essere gestito su base quadrimestrale nel periodo giugno - settembre così da realizzare la programmazione di
40 riposi nello stesso periodo. L'Azienda si impegna a contenere a livelli minimi tale programmazione.
Con riferimento all' art. 14 B. punto 3 siamo a confermarVi che riguardo ai riposi cosiddetti ridotti il servizio dovrà terminare per due degli stessi entro le ore 23,30 del giorno precedente il riposo ed il servizio dopo il riposo non potrà riprendere prima delle 08.00, per gli altri due il servizio dovrà terminare entro le ore 19.00 del giorno precedente il riposo e non potrà riprendere prima delle ore 05.00.
Olbia, 29 maggio 2002
Da : Meridiana S.p.A
A : XX.XX. FILT CGIL - ANPAV
Nel periodo giugno -settembre
Il meccanismo di flessibilità in programmazione dei riposi "Pendolino" potrà essere gestito su base quadrimestrale così da realizzare la programmazione di 40 riposi nello stesso periodo. L'Azienda si impegna a contenere a livelli minimi tale programmazione. Con riferimento all' art. 14 B. punto 3 siamo a confermarVi che riguardo ai riposi cosiddetti ridotti il servizio dovrà terminare per due degli stessi entro le ore 23,30 del giorno precedente il riposo ed il servizio dopo il riposo non potrà riprendere prima delle 08.00, per gli altri due il servizio dovrà terminare entro le ore 19.00 del giorno precedente il riposo e non potrà riprendere prima delle ore 05.00.
Olbia, 29 maggio 2002
ALLEGATO TRASPORTI
In data 02/02/04 sono incontrati presso gli uffici direzionali di Olbia le OOSS e le Xxx.xx Professionali AA/VV e i rappresentanti della Meridiana S.p.A per discutere in merito alle problematiche inerenti le cd. code contrattuali. In particolare sono stati affrontati i seguenti argomenti come segue:
SISTEMA TRASPORTI E PRELIEVO EQUIPAGGI
L'Azienda, facendo seguito agli incontri già tenutasi sulla tematica dei prelievi equipaggi, nell'ottica di costante miglioramento perseguita negli ultimi anni del trattamento concesso ai dipendenti nelle attuali basi della Compagnia comunica che entro il mese di Gennaio provvederà ad estendere il prelievo a domicilio per gli AA/VV e chiamati a svolgere attività per la Compagnia con le seguenti modalità.
Le precedenti condizioni già operate nei confronti di tutti coloro in forza a tempo indeterminato alla data del 31/12/03 vengono fatte salve, anche in occasione di eventuale trasferimento su diversa base .
OLBIA
A decorrere dal 1° febbraio 2004 sulla base di Olbia saranno prelevati al domicilio tutti gli AA/VV residenti entro 18 Km. di percorrenza stradale dall'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il servizio di prelievo sarà effettuato esclusivamente su strada percorribile dai mezzi preposti al servizio.
II prelievo verrà effettuato entro i tempi attualmente previsti su tutte le basi (individuati in 40 min.) Per coloro che non fruiranno del servizio verrà corrisposta un'indennità lorda pari a 3,88 € per ogni tratta percorsa per servizio da e per l'aeroporto; la presente indennità, (per espressa volontà delle parti) non avrà alcuna incidenza sul calcolo degli Istituti contrattuali indiretti e differiti;
FIRENZE
A decorrere dal 1 ° febbraio 2004 per il personale assunto da tale data sulla base di Firenze il prelievo equipaggi è da intendersi effettuato entro 18 Km di distanza stradale dall'Aeroporto Firenze-Peretola. Il servizio di prelievo sarà effettuato esclusivamente su strada percorribile dai mezzi preposti al servizio.
Resta inteso che per tutti coloro che non fruiranno del servizio continuerà ad essere corrisposta un'indennità lorda pari a 3,88 € per ogni tratta percorsa per servizio da e per l'aeroporto; la presente indennità, (per espressa volontà delle parti) non avrà alcuna incidenza sul calcolo degli Istituti contrattuali indiretti e differiti.
VERONA
II prelievo equipaggi è da intendersi effettuato entro 18 Km di distanza stradale dall'Aeroporto Verona-Villafranca. Il servizio di prelievo sarà effettuato esclusivamente su strada percorribile dai mezzi preposti al servizio.
A decorrere dal 1/2/2004 per tutti coloro che non fruiranno del servizio verrà corrisposta un'indennità lorda pari a 3,88 € per ogni tratta percorsa per servizio da e per l'aeroporto; la presente indennità, (per espressa volontà delle parti) non avrà alcuna incidenza sul calcolo degli Istituti contrattuali indiretti e differiti.
Si precisa che per tutte le Basi sarà possibile scegliere o mutare - mediante richiesta semestrale ( 1/1 o 1/6 ) - il trattamento alternativo preferito .
Il personale stagionale opterà per il trattamento prescelto al momento dell'assunzione e potrà mutare la scelta , per una volta, all'interno della durata del rapporto di lavoro
Allegato Lista di servizio Assistenti di volo Meridiana
In data 30/06/2005 si sono incontrate presso gli Uffici Direzionali di Olbia, le OO. SS. degli Assistenti di Volo FILT CGIL, UIL Trasporti e ANPAV e i rappresentanti dell’Azienda per la revisione dell’allegato sulla lista di servizio siglato in data 10/06/2005 presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
Preliminarmente, le parti richiamano quanto già concordato con accordo sindacale del 28 febbraio 2003 circa la valenza strategica della professionalità dell’assistente di volo e la conseguente necessità di tenere presente, nell’evoluzione professionale dei singoli, sia del valore dell’anzianità di servizio, sia di diversi valori e criticità della professione quali la professionalità, le competenze tecniche e commerciali e la specifica attitudine dei singoli.
Le parti concordano che tali valori, opportunamente definiti e valutati, concorrano alla definizione delle liste di servizio AV ed AVR che avranno il fine di stimolare ed incentivare la crescita professionale e la carriera degli stessi, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Al fine di verificare l’andamento delle liste di servizio con i criteri sopra definiti per gli AA/VV si prevede la creazione di un gruppo di lavoro che si riunirà periodicamente dietro richiesta di una delle parti firmatarie
La lista di servizio avrà decorrenza e operatività dal 1° Febbraio 2006 e potrà essere modificata con accordo tra le parti.
La posizione di ogni interessato nella lista di servizio sarà definita mediante assegnazione di un punteggio specifico così come stabilita successivamente.
Il punteggio ottenuto dagli interessati determinerà la graduatoria della lista da cui si attingerà partendo dall’AV con punteggio maggiore per:
- la assegnazione dei contratti a termine dal più lungo al più breve e le assunzioni a tempo indeterminato per gli AAVV stagionali;
- la partecipazione al corso AVR o ad eventuali percorsi di carriera definiti e da definire tra le parti per gli AV a tempo indeterminato;
- per eventuali percorsi di carriera definiti tra le parti per gli AVR.
La lista di servizio costituisce utile strumento per evidenziare ed orientare lo sviluppo professionale della categoria, anche attraverso specifiche iniziative di formazione a favore della categoria da svolgersi nel corso dei recurrent training annuali. Le risultanze della lista di servizio saranno annualmente oggetto di analisi da parte del Servizio AA/VV.
Inoltre, l’azienda si impegna ad informare ogni volta che l’interessato lo riterrà opportuno l’assistente di volo sull’andamento delle proprie valutazioni professionali.
L’azienda si riserva, previa convocazione di apposita riunione tra le parti, il diritto di escludere per gravi motivi oggettivi dalla lista di servizio l’AV con contratto a termine.
CRITERI APPLICATIVI E MATURAZIONE DEI PUNTEGGI DELLA LISTA DI SERVIZIO
La posizione nella lista di servizio sarà determinata dalla somma dei punteggi di cui ai punti A) B) C).
A) PUNTEGGIO PER ANZIANITA’
Il punteggio per anzianità verrà attribuito nella lista di servizio secondo le modalità della seguente tabella:
Tabella Anzianità | ||
Colonna A | Colonna B | Colonna C |
Anni di presenza | Punteggio riconosciuto | Punteggio per |
in lista | per anno | anzianità riportato in |
lista | ||
(A x B) | ||
1° | 5 | 5 |
2° | 5 | 10 |
3° | 10 | 30 |
4° | 15 | 60 |
5° | 20 | 100 |
6° | 25 | 150 |
7° | 30 | 210 |
8° | 30 | 240 |
9° | 30 | 270 |
anni successivi | 30 | (30 x anni successivi) |
Il punteggio della colonna b non potrà essere superiore a 30. Pertanto non avrà incrementi oltre il 7° anno.
L'anno di presenza in lista matura allorquando l'assistente di volo avrà fornito una o più prestazioni all'interno dell’anno calendariale.
B) PUNTEGGIO ASSEGNATO SULLA BASE DELLE VALUTAZIONI
Tale punteggio verrà assegnato sulla base della media percentuale (sempre arrotondata alla cifra superiore) delle valutazioni di performance ottenute in ogni anno lavorato a partire dal 01.01.2005 e consolidate al 31 Dicembre di ciascun anno. (ad. Es. anno 05; valutazione al 31 dicembre uguale a 70. Anno 06; valutazione al 31 dicembre uguale a 80. Il punteggio riportato in lista sarà la media dei due anni quindi 75.)
Le valutazioni verranno normalizzate secondo i criteri attualmente in essere.
L’Assistente di volo valutato avrà facoltà di prendere visione e di estrarre copia delle proprie valutazioni le quali saranno depositate tempestivamente dall’AVR al Settore AA/VV.
C) PUNTEGGIO ASSEGNATO SULLA BASE DEI RISULTATI ADDESTRATIVI
Sulla base degli attuali questionari degli RT il punteggio verrà assegnato secondo la seguente tabella.
In lista sarà riportato il punteggio mediato derivante dai risultati ottenuti negli anni a partire dal 1° Gennaio 2006:
Tabella RT
Numero di errori sulle domande
0-1
2-3
4-5
RT negativo
Punteggio assegnato
10
7
3
- 10
Qualora i questionari dovessero subire modifiche le parti si incontreranno per modificare la tabella RT.
D) REGOLE D’ACCESSO E CLAUSOLE ACCESSORIE LISTA AV A TERMINE.
Tutti gli AA/VV a tempo determinato in possesso dei requisiti di professionalità e idoneità professionale richiesti dall’azienda accederanno alla lista di servizio entro il 1° Luglio 2005.
Gli AV al primo contratto a termine, qualora in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall’azienda, accederanno alla lista di servizio dopo 24 mesi dalla prima data di assunzione, solo contestualmente alla firma di un ulteriore contratto a termine o alla cessazione di un contratto a termine oltre il 24° mese.
La media delle valutazioni maturate nel corso del periodo di lavoro svolto con contratto a termine precedenti all’ingresso in lista di servizio e i risultati medi degli RT saranno conservati sino al momento dell’ingresso in lista e faranno media con gli anni successivi.
In base alla posizione in lista di servizio, verranno assegnati, in linea di principio, i contratti di più lunga durata e verranno garantiti il maggior numero di mesi lavorati su base annuale.
Nell’arco dell’anno calendariale, nei casi di mancata chiamata da parte dell’azienda, maternità o assenza per gravi e comprovati motivi, verrà comunque assegnato il punteggio di anzianità relativo all’anno in questione.
Gli AA/VV a tempo determinato, che verranno richiamati in servizio dopo un periodo di assenza dovuto a loro scelta superiore ai 24 mesi, accederanno alla lista di servizio secondo il medesimo iter di osservazione e di accesso alla lista previsto per gli AA/VV che inizino dal primo contratto a termine.
La lista di servizio, così come definita nei punti precedenti, sarà aggiornata allo scadere di ogni anno calendariale, e sarà consultabile presso gli uffici del Settore di appartenenza a partire dal 1° febbraio di ogni anno.
Legittimati attivi alla proposizione di ricorsi/contestazioni relative alla formazione della posizione nella lista di servizio e agli effetti che ne derivano sono esclusivamente le Parti firmatarie del presente accordo.
In considerazione dei tempi necessari alla raccolta di un numero di valutazioni sufficiente a definire un trend attendibile, la parti si danno atto che la prima lista di servizio relativa agli AA/VV a tempo determinato sarà consultabile dagli interessati a partire dal 15 luglio 2005 con il solo punteggio dell’anzianità. Alla data del 1° febbraio 2006 verrà integrata con gli esiti delle valutazioni e diverrà operativa a tutti gli effetti. Successivamente sarà integrata con gli RT del 2006 a partire dal 1 Febbraio 2007.
E) REGOLE DI ACCESSO E CLAUSOLE ACCESSORIE AV A TEMPO INDETERMINATO
Tutti gli AV a tempo indeterminato accedono automaticamente alla lista di servizio.
Il punteggio verrà determinato con le medesime regole di cui ai punti A, B, C, a partire dalla data di assunzione a tempo indeterminato.
Per il punto A varrà la data di assunzione a tempo indeterminato.
F) REGOLE DI ACCESSO E CLAUSOLE ACCESSORIE AVR
Tutti gli AVR accedono automaticamente alla lista di servizio.
Il punteggio verrà determinato con le medesime regole di cui ai punti A, C, a partire dalla data di passaggio di qualifica.
Per quanto riguarda il punto B le parti si incontreranno per definire congiuntamente uno strumento alternativo.
Il presente accordo annulla e sostituisce integralmente l’allegato firmato in data 10/06/05 sullo stesso oggetto.
Olbia li 30/06/2005
Meridiana S.p.A.
FILT-CGIL UILTRASPORTI ANPAV
REGISTRAZIONE ASSUNZIONI
l'anzianità considerata ai fini di qualsivoglia istituto giuslavoristico legale e contrattuale è quella derivante dalla data di assunzione e, in caso di parità di data, dall'anzianità anagrafica.
Si riconferma inoltre che il numero di matricola rappresenta esclusivamente una registrazione amministrativa nel libro matricola.
Purtuttavia, allo scopo di facilitare la gestione del personale interessato, le parti convengono per quanto concerne la futura assegnazione delle matricole, di seguire il criterio di priorità dato dall'anno del primo rapporto di lavoro a termine effettuato con la Meridiana. In caso di parità di questo elemento (risorse con parità di anno di inizio del primo rapporto di lavoro a termine) sarà data priorità alla anzianità anagrafica.
In riferimento alle assunzione delle 24 risorse assunte con decorrenza 1° marzo 2004, le parti concordano di procedere alla riassegnazione delle matricole secondo i criteri sopra descritti.
Con il presente verbale di riunione le parti convengono di avere esaurito positivamente procedura di raffreddamento in corso sulla tematica.
Olbia, 15 marzo 2004
ADEMPIMENTI DLGS 626/94
VERBALE di ACCORDO
In data 26/03/03 si sono incontrate Xxxxxxxxx S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali/ Associazioni Professionali FILT-CG1L, UILTRASPORTI, ANPAV Premesso che
il D.Lgs. n. 626/1994, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 242/1996, dispone, all'articolo 1, comma 2, che nei riguardi "dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della Sanità1 e della Funzione Pubblica";
le Parti, sebbene non sia stata ancora emanata la richiamata disciplina regolamentare applicativa di cui sopra intendono comunque, procedere comunque all'applicazione dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 626/1994; Le Parti ritengono necessario che la rappresentanza di cui al punto precedente possa operare , secondo le attribuzioni previste dalle norme di legge vigenti, in ogni unità produttiva di cui al presente accordo.
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:
A- UNITA’ PRODUTTIVA
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, avuto riguardo alle peculiari esigenze di prevenzione relative all'attività lavorativa del personale navigante aereo, l'unità produttiva nell'ambito della quale procedere all'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è costituita dalla base operativa cui fa capo il personale di volo.
B- RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui in premessa unitamente ad una corretta gestione delle problematiche della salute e della sicurezza i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti dai lavoratori o designati dalle OOSS stipulanti il presente accordo su iniziativa e nell'ambito delle Organizzazioni sindacali.
Si stabilisce che il numero dei Rappresentanti per la Sicurezza è fissato in N. 3 Rappresentanti degli AAW ( 1 per base operativa).
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art.19 del D.Lgs n. 626/1994 in tema di permessi si specifica che per il personale navigante il quantitativo è stabilito in n.10 giorni lavorativi annui per ogni RLS
Per ogni giornata di permesso verrà riconosciuta l'indennità relativa ai permessi sindacali vigente.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti su convocazione aziendale non viene utilizzato il predetto monte ore.
L'Azienda fornirà ai RLS gli strumenti necessari per l'espletamento dell'incarico. Resta inteso che l'incarico di RLS avrà una durata di anni 3 rinnovabili.
C-ACCESSO Al LUOGHI DI LAVORO
II diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato - contestualmente ad un rappresentante del Servizio di prevenzione e protezione al fine di poter avviare immediatamente una più puntuale analisi dei problemi e delle soluzioni possibili - nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza richiederà al SPP le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
D-CONSULTAZIONE DEL RLS
la consultazione del rappresentante per la sicurezza , ove prevista , dovrà avvenire su tutti gli eventi per i
quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso, per i quali verrà redatto
apposito verbale .
Il RLS, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
E-INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE
II rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'ari. 19 del D.Lgs. n.626/1994.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'ari. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'ari. 4 comma 3. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
che per il personale navigante il quantitativo è stabilito in n.10 giorni lavorativi annui per ogni RLS
Per ogni giornata di permesso verrà riconosciuta l'indennità relativa ai permessi sindacali vigente.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti su convocazione aziendale non viene utilizzato il predetto monte ore.
L'Azienda fornirà ai RLS gli strumenti necessari per l'espletamento dell'incarico. Resta inteso che l'incarico di RLS avrà una durata di anni 3 rinnovabili.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro, ivi compresi gli aeromobili, i luoghi di presenza degli equipaggi nonché i rischi specifici cui è esposto il personale in relazione all'attività svolta. Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
F- FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
II rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'ari. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività e riguarderà:
- un programma di base di 32 ore, con riferimento ai contenuti di cui al Decreto Ministero del Lavoro e della Sanità del 16.1 1997;
- un modulo di 8 ore supplementari da svolgersi sulla specificità del settore aereo.
Tale formazione sarà effettuata, attraverso modalità da concordarsi, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di tutte le 00.XX. dei nomi dei RLS come individuati dal presente accordo. Ogniqualvolta verranno introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sarà prevista una integrazione della formazione.
G- RIUNIONI PERIODICHE
In applicazione dell'ari. 11 del D.Lgs n. 626/1994 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate garantendo la presenza dei RLS .
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
H-DECORRENZA E DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni di cui al presente Accordo trovano piena ed integrale applicazione decorsi 60 giorni dalla data di stipula dello stesso.
Con gli impegni assunti nel presente Accordo si intende dare piena ed integrale applicazione a quanto previsto dal D.lgs n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, per il personale navigante del trasporto aereo.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo sì rinvia alle disposizioni di legge che regolano la materia della salute e sicurezza per il trasporto aereo, al D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'Accordo Interconfederale 22-6- 1995.
Qualora in fase di applicazione della disciplina di cui sopra le parti stipulanti il presente Accordo dovessero individuare congiuntamente peculiarità tali da richiedere l'emanazione di apposita disciplina normativa queste si impegnano a porre in essere presso le
competenti sedi istituzionali gli interventi necessari per rappresentare e garantire le specificità del trasporto aereo.
Allo stesso tempo le Parti convengono di ricorrere agli Enti previsti a supporto dell'applicazione della L. 626/94 in occasione di necessità consultive o di criticità applicative della medesima normativa.
Verbale di Intesa
procedure di iscrizione al Fondo di Previdenza complementare FONDAV
In data 22 settembre 2003 si sono incontrate la Meridiana S.p.A. e le XX.XX ANPAV, F1LT CG1L, UILT per definire le modalità e le procedure di iscrizione al Fondo di Previdenza complementare FONDAV, da parte degli Assistenti di Volo in forza a tempo indeterminato a Meridiana S.p.A., nonché le modalità di versamento a FONDAV degli importi relativi alla "decontribuzione" introdotta dal D. Lgs. 314/97, in relazione ai Verbali di Accordo sottoscritti il 4 dicembre 2002 e il 17 luglio 2003, in attuazione di quanto concordato nel rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del 29 maggio 2002 in merito alla materia in esame.
Premesso che:
■ lo Statuto di FONDAV (Fondo Pensione Complementare Personale Navigante di Cabina), al TITOLO II -ASSOCIATI, Art. 4, punto 2, prevede che possono essere destinatari delle prestazioni del Fondo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i lavoratori appartenenti alle categorie del personale di volo, di cui all'Art. 1 della legge 480/88, dipendenti dalle Società indicate nel medesimo articolo,
■ l'adesione dei suddetti lavoratori è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti istitutive, comportanti l'integrale accettazione delle norme statutarie del Fondo, fatte salve le eventuali specifiche prerogative (tempi di adesione, contribuzione, ecc),
- con l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del 29 maggio 2002 e con il successivo accordo del 4 dicembre 2002 le parti hanno concordato di aderire a FONDAV e di destinare a detto Fondo parte degli importi relativi alla riduzione della contribuzione obbligatoria dovuta, derivante dalla parziale esclusione dalla base imponibile a fini previdenziali di alcune voci retributive del personale navigante (indennità di volo ed altre voci ad essa collegate), prevista dal D. Lgs. n. 314/97 (Visco), come descritto dal predetto accordo di rinnovo del C.C.L.,
- il Consiglio di Amministrazione di FONDAV, nella riunione del 10 gennaio 2003, ha deliberato con voto unanime l'accoglimento della richiesta di Meridiana di adesione al Fondo per gli Assistenti di Volo dipendenti a tempo indeterminato da Meridiana, sulla base degli accordi indicati al punto precedente,
■ con Verbale di Intesa Tecnico sottoscritto in data 22 settembre 2003, le Parti hanno stabilito, tra l'altro, le modalità per il calcolo degli importi derivanti dalla "decontribuzione" introdotta dal D. Lgs. 314/97
A. PROCEDURA DI ADESIONE A FONDAV DEGLI AA/VV IN FORZA A MERIDIANA S.p.A.
1. Possono aderire a FONDAV, con le modalità sotto indicate gli Assistenti di Volo Responsabili e gli Assistenti di Xxxx in forza a tempo indeterminato.
2. Meridiana S.p.A. provvederà ad inserire nel casellario degli interessati, non appena ottenuta la documentazione aggiornata da FONDAV, una copia dello Statuto, delle fonti istitutive (Verbale di Accordo del 4/12/2002 e presente Verbale di Intesa) e della Scheda Informativa del Fondo, contenente il modulo da sottoscrivere per l'adesione individuale a FONDAV.
La suddetta Scheda Informativa illustra le principali caratteristiche del Fondo, con particolare riferimento al regime delle prestazioni, alle contribuzioni, alle modalità di trasferimento e riscatto, al regime fiscale, al regime delle spese, ai criteri di impiego delle risorse e ai risultati di gestione.
3. L'adesione individuale avviene mediante sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato ed invio della stessa a FONDAV da parte di Meridiana S.p.A., a cui la domanda può pervenire direttamente oppure per il tramite di una delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.
4. L'adesione decorre a partire dal mese successivo a quello in cui la domanda è pervenuta a FONDAV per il tramite di Meridiana S.p.A. Entro detto termine, FONDAV trasmetterà all'aderente, anche per via telematica, gli estremi identificativi della posizione individuale e la relativa documentazione.
B. VERSAMENTO A FONDAV CONTRIBUTI EX VISCO
1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Intesa, che è inscindibile in tutte le sue parti.
2. Le Parti, al fine di incrementare il livello delle prestazioni previdenziali erogate dal FONDAV, rispetto alla "Contribuzione Ordinaria" indicata al successivo punto C), concordano di versare al Fondo medesimo la "contribuzione aggiuntiva" derivante dalla mancata contribuzione previdenziale ex X.Xxx. 314/97 (Visco) di cui alle Premesse. Tale contribuzione, relativamente all'anno 2002, calcolata con i criteri di cui al Verbale di Intesa Tecnico del 22 settembre 2003, verrà versata al FONDAV dall'Azienda per ciascun Assistente di Volo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza presso la Società Meridiana S.p.A. alla data del 1 "novembre 2003, che farà pervenire alla Società stessa la scheda di adesione al FONDAV entro il 25 novembre 2003.
Ai fini della applicazione delle aliquote contributive di cui al citato Verbale di Intesa Tecnico si farà riferimento all'anzianità aziendale di ciascun avente diritto.
3. La misura della "contribuzione aggiuntiva" al FONDAV che sarà versata da Meridiana S.p.A., sarà costituita dalla cifra netta risultante dalla sottrazione dall'importo lordo pro-
capite, come determinato ai sensi del precedente punto 2), degli oneri fiscali e dei contributi obbligatori a carico sia del dipendente che della Società, nonché delle spese di adesione al Fondo previste a carico degli interessati.
4. In conformità agli orientamenti giurisprudenziali in materia di obbligazione contributiva di previdenza complementare, gli Assistenti di Volo che non aderiscono a FONDAV nei termini indicati al precedente punto 1) non hanno diritto, ad alcun titolo, all'attribuzione di un importo equivalente a quello corrisposto agli iscritti al Fondo medesimo.
5. Le Parti definiranno in un successivo incontro, da tenersi entro il mese di maggio 2004, le modalità per il versamento al FONDAV degli importi derivanti dalla "decontribuzione" per l'anno 2003 e seguenti.
6. Resta ferma la possibilità di procedere in forma individuale diretta ad una contribuzione aggiuntiva secondo le leggi in vigore, al fine di ottimizzare i benefici derivanti dal regime di deducibilità fiscale.
7. Il presente accordo costituisce la fonte pattizia disciplinante i profili contributivi del fondo di previdenza complementare FONDAV, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente e dalle disposizioni di legge in materia di comunicazioni agli iscritti ed all'Autorità di vigilanza.
C. CONTRIBUZIONE ORDINARIA A FONDAV
Tenuto conto che, per effetto della adesione a FONDAV, sia Xxxxxxxxx che gli Assistenti di Xxxx in possesso dei requisiti di anzianità previsti, beneficeranno della riduzione della aliquota contributiva al Fondo Volo stabilita dall'arti, commi 3 e 4 del D.Lgs. 24 aprile 1997 n. 164, e precisamente il 2,092% della retribuzione imponibile per l'Azienda e 1' 1,028% per gli interessati, a condizione che le somme derivanti dalle predette riduzioni siano destinate al finanziamento dei fondi pensione di cui al D.Lgs. n.
124 del 21 aprile 1933, le Parti hanno concordato la seguente contribuzione a FONDAV, per tutti gli AVR e gli Assistenti di Volo a tempo indeterminato dipendenti dalla Società Meridiana S.p.A.:
2% della retribuzione utile al TFR, nel limite di € 1.291,14 a carico di Meridiana S.p.A.,
2% della retribuzione utile al TFR, nel limite di € 1.291,14 a carico degli interessati, intera quota dell'accantonamento annuale del TFR
Nel caso in cui gli importi relativi alla riduzione delle aliquote al Fondo Volo:
siano superiori al 2% suindicato, l'Azienda provvederà a versare dette eccedenze al FONDAV, siano inferiori al 2% suindicato, l'Azienda provvederà comunque a versare al FONDAV il 2% integrando la parte mancante, se si tratta del contributo a proprio carico, ovvero prelevando detta parte dalla retribuzione dell'interessato, se si tratta del contributo a suo carico.
La suddetta contribuzione, nonché la contestuale riduzione del contributo al Fondo Volo per gli Assistenti di Xxxx in possesso dei requisiti di anzianità previsti, decorreranno dal 1 ° gennaio 2004, oppure, per gli Assistenti di Volo che aderiranno
in data successiva al 15 dicembre 2003,dal mese successivo a quello in cui la scheda di adesione individuale a FONDAV, debitamente compilata e sottoscritta, perverrà a Meridiana S.p.A.
PROTOCOLLO D'INTESA TECNICA
In data 22 settembre 2003 si sono incontrate la Meridiana S.p.A. e le XX.XX ANPAV, FILT CGIL,UILT. Premesso che:
si rende necessario individuare le modalità di valorizzazione degli importi relativi alla mancata contribuzione previdenziale ex X.Xxx.000/00 (Xxxxx), come descritto dall'accordo di rinnovo del C.C.L. del 29/05/2002, da destinarsi in parte al Fondo di previdenza FONDAV secondo le norme e regolamenti statutari vigenti per tale Istituto, secondo quanto previsto dal Verbale di Accordo del 4/12/2002,
il contenuto e la natura degli accordi di cui sopra non sono di per sé idonei a rendere operante e quindi esigibile — in carenza di una definizione pattizia delle modalità applicative, di identificazione degli importi e dei destinatari - l'attribuzione degli importi derivanti dal recupero contributivo suddetto,
è stato concordato quanto segue:
1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa Tecnica.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa Tecnica le Parti intendono individuare le necessarie, essenziali e preliminari modalità tecniche mediante le quali verranno calcolati gli importi derivanti dalla decontribuzione introdotta dal D. Lgs. n. 314/1997.
3. Le modalità di valorizzazione del minor esborso contributivo annuo a carico delle Aziende derivante dal regime contributivo introdotto dal D.Lgs. n. 314/1997 sono le seguenti:
a) ai fini dell'individuazione dell'importo complessivo annuo pro-capite per l'anno 2002 si applicano le aliquote contributive vigenti nel Fondo di Previdenza per il Personale navigante (Fondo Volo) a carico del datore di lavoro. Le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti:
a1) lavoratori con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31.12.95: 27,312%
a2) lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31.12.95: 27,312%
a3) lavoratori iscritti al Fondo Volo successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva: 25,220%.
Ai fini dell'applicazione delle aliquote contributive di cui al presente punto si farà riferimento all'anzianità aziendale di ciascun avente diritto alla stessa data.
c) L'importo complessivo annuo pro-capite sul quale applicare le aliquote contributive di cui sub a) è rappresentato dal 50% delle voci retributive (indennità di volo e voci a questa collegate) di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa Tecnica.
4. In caso di modifiche legislative o pattizie al sistema delle voci retributive vigenti, il richiamato elenco allegato verrà conseguentemente adeguato, fermi comunque restando i criteri e le logiche di cui al presente Protocollo.
5. Avuto riguardo agli importi rinvenienti dalla decontribuzione introdotta dal D. Lgs n.314/97 le Parti concordano che, ferme restando le logiche, i principi ed i meccanismi definiti dal presente Protocollo, questi verranno attribuiti secondo le modalità che verranno definite
nell'apposito Verbale di Intesa che viene definito contestualmente con il presente Protocollo di Intesa Tecnico.
6. L'Azienda e le Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali firmatarie si danno atto con il presente Protocollo di Intesa Tecnica di aver condiviso e regolato in modo esaustivo sotto il profilo tecnico e sostitutivo di ogni eventuale diversa pattuizione e/o pretesa le modalità tecniche essenziali e preliminari alla quantificazione della decontribuzione introdotta dal D. Lgs.n. 314/1997, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai punti 3,4,5e6.
7. Le Parti si impegnano a non supportare, adottando i comportamenti conseguenti, eventuali iniziative individuali e/o collettive in contrasto con i principi e le regole previste dal presente Protocollo di Intesa Tecnica.
Olbia, 22 settembre 2003
ALLEGATO
1 Le modalità di valorizzazione del contributo ordinario mensile a FONDAV a carico dell’Azienda di cui alla lettera b del verbale di intesa del 10/06/2005 sono le seguenti:
a) ai fini dell 'individuazione dell'importo complessivo pro-capite si applicano le aliquote contributive vigenti nel Fondo di Previdenza per il Personale navigante (Fondo Volo) a carico del datore di lavoro.
Le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti:
a1) lavoratori con anzianità contributiva pari o superiori a 18 anni al 31.12.95 : 27,312%
a2) lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31.12.95 :27,312%
a3) lavoratori iscritti al Fondo Volo Inps successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva :25,220%
Ai fini dell'applicazione delle aliquote contributive di cui al presente punto si farà riferimento all'anzianità aziendale di ciascun avente diritto alla stessa data.
b) L'importo complessivo mensile pro-capite sul quale applicare le aliquote contributive di cui sub a) è rappresentato dal 50% delle voci retributive (indennità di volo e voci a questa collegate) di cui all'elenco sottoindicato:
VOCE | DS_VOCE |
770 | 6 INDENNITA' DI VOLO GARANTITA |
790 | 6 PREMIO ORARIO ANZIANITA' |
1460 | 6 MAGG.H. 41/45 |
1465 | 6 MAGG. H. 46/60 |
1470 | 6 MAGG. H. 61/70 |
1475 | 6 MAGG. H. > 70 |
1490 | 6 INTEGRAZIONE MAGG. H.V. |
1497 | 5 INTEGRAZIONE MAGG. H.V. |
1596 | 5 I.P.G. AGGIUNTIVA |
1597 | 5 INDENN.GIORNALIERA PRESENZA |
1753 | 6 RECUP.INDENN.VOLO GARANTITA |
1865 | 6 INT. IVG P.S.R. |
6118 | REC.RETR.IVG 50% |
In caso di modifiche legislative o pattizia al sistema delle voci retributive sopraindicate il richiamato elenco allegato verrà conseguentemente adeguato.
Gruppo di lavoro sul bilanciamento del turno
Le parti concordano nell’istituire il gruppo di lavoro sul bilanciamento del turno.
Il gruppo di lavoro si compone in modo paritetico di tre membri indicati dall’azienda e tre membri indicati dalle XX.XX. firmatarie del presente ccl, uno per ogni sigla.
Il gruppo si riunirà la prima settimana di ogni mese per monitorare l’andamento della programmazione dei turni, conteggiare, equiparare o meglio distribuire, nell’arco del trimestre, prendendo in esame ogni singola base, la distribuzione delle giornate impiegate di riserva, dei pernottamenti fuori sede in avvicendamento, dei riposi programmati nei fine settimana e delle partenze nella prima fascia d’inizio servizio, per ogni A/V.
Nei giorni precedenti l’uscita del turno di ogni mese il gruppo di lavoro si riunirà per cercare di bilanciare ottenendo per quanto possibile un coefficiente MEDIO dei carichi di lavoro nella settimana lavorativa.
Le parti concordano nel definire una lettura del carico di lavoro giornaliero basato sui parametri di seguito elencati:
1-Numero tratte: I Must Go non vengono conteggiati.
coefficiente Alto = 4tratte (con int.) o 5 tratte coefficiente Medio= 2 tratte int. o 3/4 tratte coefficiente Basso = 1/2 tratte
2-Tempo di volo : coefficiente Alto = oltre 4:31 ore di volo
coefficiente Medio = da 3:50 a 4:30 ore di volo coefficiente Basso = fino a 3:49 ore di volo
3-Tempo di servizio: coefficiente Alto = oltre 8:46 ore di servizio
coefficiente Medio = da 7:20 a 8:45 ore di servizio coefficiente Basso = fino a 7:19 ore di servizio
4-Tempo di transito:Si intende il valore medio dei transiti tra il primo e l’ultimo volo coefficiente Alto = fino a 44 minuti / Oltre 1:30 ore di transito coefficiente Medio = da 45 minuti a 55 minuti di transito coefficiente Basso = da 56 a 1:30 ore di transito
5-Fascia di inizio servizio:
coefficiente Alto = tra le ore 22:00 e le ore 6:59
coefficiente Medio = tra le ore 7:00 /8:59 e tra le 17:00 /21:59 coefficiente Basso = tra le ore 9:00 e le ore 16:59
Le “Variazioni di turno” aziendali effettuate nel corso del mese concorrono al calcolo del coeff. medio.
I “Cambi di turno” tra AA/VV non concorrono alla determinazione del coeff. Medio settimanale.
“Riserve e Dis.” Le giornate di riserva e dis. programmate consecutivamente (almeno 4 gg.) non concorrono alla determinazione del coeff. Medio.
Le singole riserve e i disp. rimaste non impiegate, inserite all’interno della settimana lavorativa, saranno considerate di xxxxx. Basso.
“Richieste di turni e riposi”. Le richieste di turni o riposi, presentate dagli interessati entro il 5 del mese precedente, se accettate e soddisfatte, concorrono alla determinazione del coeff. Medio.
“Congedi parentali” Tutti gli AA/VV che ne usufruiscono sono temporaneamente esclusi dai conteggi e dal monitoraggio sino al termine del congedo