RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Le Parti, Federcasa e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL del 29.9.1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato. 1. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL in ciascuna Azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), di cui all'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegato. Hanno inoltre potere di iniziativa le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29.9.1994, a condizione che abbiano espresso formale adesione al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonché sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero. Le operazioni connesse con le elezioni delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.1994 - previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Per i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla RSU e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in esso convenuta partecipando alla procedura di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'articolo 19 della legge 300/1970; le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU. 2. Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna Azienda è pari a: - nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3 - nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4 - nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5 - nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6 - nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7 - nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9 - nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta al numero precedente. In attuazione del punto 1, secondo comma dell'accordo interconfederale 29.9.1994, ferma restando l'unicità della RSU ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome. L'individuazione delle entità organizzative ed operative autonome di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'Azienda e le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, primo comma del presente articolo. In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo richieda, può essere istituito tra i componenti della RSU un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU. 3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle RSU; la Federcasa, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra. Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo interconfederale 29.9.1994 o comunque ove la RSU non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione. 4. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2 subentrano alle RSA ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge 300/1970; nei confronti di ciascun componente della RSU nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli articoli 18 e 22 della legge 300/1970. Restano salvi in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL – CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, punto 4, ultimo comma. Le associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all’Azienda il nominativo dei soggetti responsabili dell’esercizio i diritti di cui sopra. La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale.
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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Le Parti, Federcasa e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL del 29.9.1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
1. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL in In ciascuna Azienda unità produttiva con più di 15 dipendenti può essere viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), ) di cui all'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegato20 dicembre 1993.
2. Hanno inoltre potere di iniziativa le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29.9.1994, a condizione che abbiano espresso formale adesione al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonché sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero. Le operazioni connesse con le elezioni delle L'iniziativa per la costituzione della RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.1994 - previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Per i successivi rinnovi la iniziativa può essere è assunta dalla RSU e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Le Organizzazioni dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto o contratto, ovvero dalle altre organizzazioni formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, sempreché rispondano alle condizioni previste dalla lettera b), comma 4, parte seconda, del richiamato accordo interconfederale.
3. Le xx.xx., che comunque siano firmatarie del presente contratto o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso convenuta contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA la rappresentanza sindacale aziendale ai sensi dell'articolo 19 della legge 300/1970; norma sopra menzionata.
4. I componenti della RSU restano in carica per tre anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezioni e l'iniziativa per i successivi rinnovi sarà esercitata, almeno entro tre mesi dalla scadenza del mandato, dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 o dalle RSU uscenti di concerto con le loro RSA devono intendersi decadute con organizzazioni sindacali territoriali.
5. La RSU è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali richiamate al precedente comma 2, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto e la nomina relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
6. Le xx.xx., nel procedere alla composizione delle liste di candidati e nel provvedere alla designazione formale dei membri della RSU, terranno conto delle diverse categorie (operai, impiegati e quadri) e delle peculiarità organizzative presenti nella unità produttiva, secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale.
27. Il numero massimo dei componenti della la RSU in ciascuna Azienda è sarà pari a: - :
a) 3 componenti per la RSU costituita nelle aziende unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3 - nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4 - nelle aziende che occupano da 141 fino a 200 dipendenti: 5 - nelle aziende che occupano da 201 a ;
b) 3 componenti ogni 300 dipendenti: 6 - nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7 - nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9 - nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenti, o frazione di 100, oltre i 700300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero precedentedi cui alla precedente lettera b). In attuazione del punto 1, secondo comma dell'accordo interconfederale 29.9.1994, ferma restando l'unicità della RSU ed il rispetto I nominativi dei numeri complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, componenti la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra e le quali si ripartisce eventuali variazioni saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della delegazione territoriale competente dell'Associazione Sindacale Intersind.
8. Qualora il numero complessivo di componenti la RSU risulti superiore a dodici, si procederà alla designazione tra i suoi componenti di un Esecutivo abilitato nell'unità produttiva a rappresentare ed a coordinare la RSU nello svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dal presente contratto.
9. I componenti la RSU subentrando alla RSA ed ai suoi dirigenti risultano titolari in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome. L'individuazione via esclusiva dei diritti, dei permessi, delle entità organizzative ed operative autonome libertà sindacali e tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al punto precedente è titolo III della Legge n. 300 del 20.5.1970. La RSU sostituisce la RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti in forza delle disposizioni di legge, svolgendo altresì attività e compiti per le materie proprie del livello di competenza, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal presente contratto.
10. L'effettuazione delle operazioni elettorali dovrà garantire il regolare espletamento del servizio; il luogo ed il calendario delle votazioni saranno oggetto di contrattazione d’intesa tra l'Azienda la commissione elettorale e le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, primo comma del presente articolo. In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo richieda, può essere istituito tra i componenti della RSU un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene in modo tale da permettere la più ampia affluenza dei lavoratori, restando inteso che il concreto esercizio del diritto di voto sarà effettuato fuori dell'orario di lavoro. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo contestualmente e la durata massima dello svolgimento si collocherà di norma nell'ambito della stessa giornata. Entro e non oltre il bimestre che precede la data di effettuazione delle elezioni l'azienda fornirà l'elenco degli elettori occupati nell'unità produttiva. Tale consistenza costituirà la base di computo al rispetto ed all'applicazione delle leggifine dell’applicazione dei criteri previsti al precedente comma 7. Le variazioni della consistenza di personale in forza nell'unità produttiva, dei contratti e delle consuetudinicomportanti un diverso numero di componenti la RSU ai sensi del precedente comma 7, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo saranno considerate utili al momento della RSUrelativa nuova elezione.
311. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle RSU; la Federcasa, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra. Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo interconfederale 29.9.1994 o comunque ove la RSU non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui Fermo restando quanto previsto al punto 1 del presente articolo per il tempo strettamente necessario 20 - parte seconda - dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, si conferma che le questioni connesse alla sua costituzione.
4. La RSU, in corretta interpretazione ed applicazione di quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2 subentrano alle RSA ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge 300/1970; nei confronti di ciascun componente della RSU nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli articoli 18 e 22 della legge 300/1970. Restano salvi in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL – CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, punto 4, ultimo comma. Le associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all’Azienda il nominativo dei soggetti responsabili dell’esercizio i diritti di cui sopra. La RSU gestisce i rapporti sindacali convenuto con la Direzione aziendale e assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che intesa è demandata alle parti stipulanti il presente CCNL attribuisce alla contrattazione contratto. Chiarimento a livello aziendale.verbale
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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Le Parti, Federcasa e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL del 29.9.1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
1. Ad iniziativa delle Organizzazioni Associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, in ciascuna Azienda unità produttiva con più di 15 dipendenti può essere dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori (RSU), ) di cui all'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL 29.9.1994all’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 secondo la disciplina per indire le elezioni ivi previste. Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all’orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, secondo le modalità sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegatolavoro. Hanno inoltre potere di iniziativa le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29.9.1994, a condizione Sempre che abbiano espresso formale adesione all’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonché sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero. Le operazioni connesse con le elezioni delle Protocollo 31 maggio 2013 e all’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014, l’iniziativa per la costituzione della RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.1994 - previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Per i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla RSU e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Le Organizzazioni anche dalle altre Associazioni sindacali firmatarie del presente Contratto contratto ovvero dalle Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, del richiamato Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in esso convenuta contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA R.S.A. ai sensi dell'articolo 19 della legge 300/1970; le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina norma sopramenzionata. Ai fini dell’elezione dei componenti della RSU.
2, il numero di seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all’attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista. Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all’unità produttiva. Il numero massimo dei componenti della la RSU in ciascuna Azienda è pari a: - 3 componenti nelle aziende unità produttive che occupano da 16 a 70 100 dipendenti: 3 ; - 4 componenti nelle aziende che occupano unità da 71 a 140 dipendenti: 4 - nelle aziende che occupano da 141 101 a 200 dipendenti: 5 ; - 6 componenti nelle aziende che occupano unità da 201 a 300 dipendenti: 6 ; - 9 componenti nelle aziende che occupano unità da 301 a 500 450 dipendenti: 7 ; - 11 componenti nelle aziende che occupano unità da 501 451 a 700 600 dipendenti: ; - 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti; - 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti; - 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti; - 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti; - 27 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. I componenti la RSU restano in carica tre anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della Associazione industriale competente. Nelle unità produttive con almeno 9 - nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenticomponenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta al numero precedente. In attuazione del punto 1, secondo comma dell'accordo interconfederale 29.9.1994la RSU, ferma restando l'unicità della RSU ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente commala propria titolarità contrattuale, nelle aziende decisionale e di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome. L'individuazione delle entità organizzative ed operative autonome di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'Azienda e le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, primo comma del presente articolo. In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo richiedaindirizzo, può essere istituito avvalersi, per i rapporti con la direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto tra i componenti della RSU un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSUsuoi componenti.
3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle RSU; la Federcasa, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra. Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo interconfederale 29.9.1994 o comunque ove la RSU non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
4. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2 subentrano alle RSA ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge 300/1970; nei confronti di ciascun componente della RSU nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli articoli 18 e 22 della legge 300/1970. Restano salvi in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL – CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, punto 4, ultimo comma. Le associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all’Azienda il nominativo dei soggetti responsabili dell’esercizio i diritti di cui sopra. La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale.
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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Le Parti, Federcasa e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo In applicazione dell'Accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL del 29.9.1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
1. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL 20 dicembre 1993 in ciascuna Azienda unità produttiva con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)Feneal-Uil, di cui all'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato Filca-Cisl e nel Regolamento ad esso allegato. Hanno inoltre potere di Fillea-Cgil assumono l iniziativa le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29.9.1994, a per la costituzione della R.S.U. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può esser assunta anche dalle altre Organizzazioni sindacali firmatarie del c.c.n.I. ovvero dalle Organizzazioni di cui al punto 4), parte seconda, lett. b) del predetto accordo interconfederale. La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente accordo c.c.n.l. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti. Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a: - 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti; - 4 componenti nelle unità produttive da 101 a 150 dipendenti; - 5 componenti nelle unità produttive da 151 a 200 dipendenti; - 6 componenti nelle unità produttive da 201 a 300 dipendenti; - 7 componenti nelle unità produttive da 301 a 450 dipendenti; - 8 componenti nelle unità produttive da 451 a 600 dipendenti; - 9 componenti nelle unità produttive oltre 600 dipendenti. I nominativi dei componenti la R.S.U., xxxxxx e/o designati, saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U.,per il tramite dell'Associazione industriale territorialmente competente. I componenti la R.S.U. subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n.300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto. La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale 23 luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro. Il monte/anno di permessi di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva al 1° gennaio di ciascun anno, già previsto dall'art. 31 del c.c.n.l. 31 gennaio 1991, viene ripartito come segue: - per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. di sporrà dei permessi retribuiti di cui all'art. 23 della legge n. 300/1970; - la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntiverispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei ripetitivi componenti la R.S.U., e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da esse definita ed all'accordo interconfederale sopra citato nonché sulle modalità il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, di esercizio norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del diritto beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva. Ferma restando l'eleggibilità di scioperooperai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni. Le operazioni connesse con le elezioni l'elezione della R.S.U. saranno svolte nel rispetto delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.1994 - previo accordo esigenze dell'attività produttiva. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti particolare per il luogo e il calendario della votazione. I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13 e 20, parte seconda dell'accordo interconfederale 20-12-1993, qualora in forza all'unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 legge n.300/1970. La Direzione aziendale fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto indicando l'incidenza delle varie categorie. La R.S.U. decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall'accordo interconfederale (punto 6, parte prima); in presenza di atto di revoca posto in essere attraverso la raccolta di firme certificate tra i lavoratori in numero superiore al 50% degli aventi diritto l'esercizio del al voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Per i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla RSU e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Le Organizzazioni sindacali sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della legge n. 300/1970, firmatarie del presente Contratto vigente c.c.n.l. o che comunque aderiscano aderenti alla disciplina in esso convenuta partecipando dell'accordo interconfederale 20-12-1993, che partecipano alla procedura di elezione della RSU R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA RAS ai sensi dell'articolo 19 della legge 300/1970; le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSUnorma sopra richiamata e cessa l'attività del Consiglio di Fabbrica ove esistente.
2. Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna Azienda è pari a: - nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3 - nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4 - nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5 - nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6 - nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7 - nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9 - nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta al numero precedente. In attuazione del punto 1, secondo comma dell'accordo interconfederale 29.9.1994, ferma restando l'unicità della RSU ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome. L'individuazione delle entità organizzative ed operative autonome di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'Azienda e le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, primo comma del presente articolo. In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo richieda, può essere istituito tra i componenti della RSU un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU.
3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle RSU; la Federcasa, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra. Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo interconfederale 29.9.1994 o comunque ove la RSU non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
4. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2 subentrano alle RSA ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge 300/1970; nei confronti di ciascun componente della RSU nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli articoli 18 e 22 della legge 300/1970. Restano salvi in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL – CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, punto 4, ultimo comma. Le associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all’Azienda il nominativo dei soggetti responsabili dell’esercizio i diritti di cui sopra. La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale.
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Le Parti(Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, Federcasa in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b). In fase di prima applicazione, e CGILcomunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, CISLil numero dei componenti la R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo: - 3 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti; - 4 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti; - 6 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti; - 8 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti; - 9 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti; - 11 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano dai 301 a 600 dipendenti. I nominativi dei componenti la R.S.U. saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale, UILa cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U., preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL del 29.9.1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per il tramite dell'Associazione industriale territorialmente competente. I componenti la R.S.U. subentrano alla R.S.A. e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di seguito riportato.
1legge e di contratto. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL in ciascuna Azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), di cui all'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato La R.S.U. e nel Regolamento ad esso allegato. Hanno inoltre potere di iniziativa le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale, come stabilito dall'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà dei permessi retribuiti di cui al punto 1all'art. 23 della legge n. 300/1970. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. I permessi per l'espletamento del mandato debbono essere richiesti, comma di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando i nominativi dei beneficiari. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività aziendale. Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 3 dell'accordo interconfederale 29.9.1994mesi alla data delle elezioni. Nelle aziende di stagione, a condizione che ferma restando la durata triennale della R.S.U., gli eletti mantengono la carica negli anni successivi ove, riassunti, abbiano espresso formale adesione al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonché sulle modalità anzianità di esercizio del diritto servizio nella stagione precedente e siano confermati dalla competente struttura territoriale sindacale con comunicazione scritta indirizzata alla corrispondente Associazione industriale territoriale. Il luogo e il calendario di sciopero. Le operazioni connesse con le elezioni delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.1994 - votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Per I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13, e 20, Parte seconda dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, qualora in forza all'unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, legge n. 300/1970. La Direzione aziendale fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto. La R.S.U. decade dal mandato ricevuto alla scadenza dei tre anni dalla RSU data delle elezioni e deve essere esercitata almeno tre mesi prima qualora si verifichi il superamento della scadenza del mandatoquota di sostituzione prevista dall'accordo interconfederale (punto 6, Parte prima). Le parti si impegnano a stabilire nella prossima tornata contrattuale la definitiva regolamentazione riguardante le R.S.U. Le parti si danno atto che, così come stabilito dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, le elezioni delle R.S.U. sono indette dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. Le XX.XX. dichiarano che la designazione del presente Contratto terzo riservato ricadrà comunque su candidati che hanno partecipato alle elezioni. Nell'ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dall'orario di lavoro o che comunque aderiscano alla disciplina in esso convenuta partecipando alla procedura utilizzando le ore di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'articolo 19 assemblea di cui all'art. 10 della legge 300/1970; le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU20 maggio 1970, n. 300.
2. Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna Azienda è pari a: - nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3 - nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4 - nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5 - nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6 - nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7 - nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9 - nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta al numero precedente. In attuazione del punto 1, secondo comma dell'accordo interconfederale 29.9.1994, ferma restando l'unicità della RSU ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome. L'individuazione delle entità organizzative ed operative autonome di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'Azienda e le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, primo comma del presente articolo. In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo richieda, può essere istituito tra i componenti della RSU un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU.
3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle RSU; la Federcasa, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra. Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo interconfederale 29.9.1994 o comunque ove la RSU non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
4. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2 subentrano alle RSA ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge 300/1970; nei confronti di ciascun componente della RSU nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli articoli 18 e 22 della legge 300/1970. Restano salvi in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL – CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, punto 4, ultimo comma. Le associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all’Azienda il nominativo dei soggetti responsabili dell’esercizio i diritti di cui sopra. La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale.
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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Le PartiIn applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, Federcasa e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL del 29.9.1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
1. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL in ciascuna Azienda ciascu- na unità produttiva con più di 15 quindici dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil assumono l’iniziativa per la costituzione della RSU. L’iniziativa può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), di cui all'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegato. Hanno inoltre potere di iniziativa le assunta anche dalle Organizzazioni sindacali di cui al categoria firma- tarie del CCNL applicato nell’unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 14, comma 3 dell'accordo interconfederale 29.9.1994sezione terza, del testo Unico sulla Rappresentanza, a condizione che abbiano espresso comunque effettuato adesione formale adesione al conte- nuto dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014. L’iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU ove valida- mente esistente. La RSU è composta dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Orga- nizzazioni sindacali sopra richiamate in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste con applicazione del metodo dei resti più alti e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il numero dei componenti la RSU è pari a: – 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti; – 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 100 dipendenti; – 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 101 a 300 dipendenti; – 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 300 dipendenti. L’adeguamento al numero di RSU previsto al comma precedente avverrà con la prima elezione successiva al presente accordo ed all'accordo interconfederale Accordo. I nominativi dei componenti la RSU saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale, a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la RSU, per il tramite dell’Associazione industriale territorialmente competente. I componenti la RSU subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300 del 1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto. La RSU e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono titolari della funzione di con- trattazione aziendale, come stabilito dal Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà dei permessi retribuiti di cui all’articolo 23 della legge n. 300 del 1970. La RSU comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra citato nonché sulle modalità definito e ad essa attribuito. I permessi per l’espletamento del mandato debbono essere richiesti, di esercizio norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla RSU indicando i nominativi dei beneficiari. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività aziendale. Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’uni- tà produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all’unità produttiva assun- ti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del diritto rapporto di scioperolavoro non inferiore a 3 mesi alla data delle elezioni. Le operazioni connesse con le elezioni delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.1994 - previo vio accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Per I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla RSU componenti del seggio eletto- rale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13, e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza 20, sezione terza, del mandato. Le Organizzazioni sindacali firmatarie Testo Unico sulla Rappresentanza del presente Contratto o che comunque aderiscano alla disciplina 10 gennaio 2014, qualora in esso convenuta partecipando alla procedura forza all’unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'articolo 19 della legge 300/1970; le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU.
2. Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna Azienda è pari a: - nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3 - nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4 - nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5 - nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6 - nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7 - nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9 - nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenti, o frazione fuori dell’orario di 100, oltre i 700lavoro oppure, in aggiunta al numero precedente. In attuazione del punto 1via eccezionale, secondo comma dell'accordo interconfederale 29.9.1994anche l’orario di lavoro utilizzando, ferma restando l'unicità della RSU ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente commaprevia richiesta, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome. L'individuazione delle entità organizzative ed operative autonome i permessi retribuiti di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'Azienda e le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1all’articolo 23, primo comma legge n. 300 del presente articolo1970. In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo richieda, può essere istituito tra i componenti della RSU un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la La Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione delle leggi, fornirà l’elenco dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere dipendenti con diritto di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU.
3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle RSU; la Federcasa, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra. Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo interconfederale 29.9.1994 o comunque ove la RSU non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
4. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2 subentrano alle RSA ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge 300/1970; nei confronti di ciascun componente della RSU nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli articoli 18 e 22 della legge 300/1970. Restano salvi in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL – CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, punto 4, ultimo comma. Le associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all’Azienda il nominativo dei soggetti responsabili dell’esercizio i diritti di cui sopravoto. La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale decade dal mandato ricevuto alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezio- ni e assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall’Accordo interconfederale (punto 6, sezione seconda del presente CCNL assolve funzione Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014). DICHIARAZIONE DELLE XX.XX. Nell’ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dall’orario di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendalelavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Le Parti, Federcasa e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL - CGIL-CGIL/CISL/UIL del 29.9.1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
1. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL in ciascuna Azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), di cui all'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/CISL/ UIL 29.9.1994, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegato. Hanno inoltre potere di iniziativa le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29.9.1994, a condizione che abbiano espresso formale adesione al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonché sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero. Le L'iniziativa di cui ai commi che precedono deve essere assunta entro il 31.10.1998 dalla stipula del presente CCNL; le operazioni connesse con le elezioni delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.1994 - previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Per i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla RSU e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in esso convenuta partecipando alla procedura di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'articolo 19 della legge 300/1970; le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU.
2. Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna Azienda è pari a: - nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3 - nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4 - nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5 - nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6 - nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7 - nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9 - nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta al numero precedente. In attuazione del punto 1, secondo comma dell'accordo interconfederale 29.9.1994, ferma restando l'unicità della RSU ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome. L'individuazione delle entità organizzative ed operative autonome di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'Azienda e le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, primo comma del presente articolo. In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo richieda, può essere istituito tra i componenti della RSU un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU.
3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle RSU; la Federcasa, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra. Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo interconfederale 29.9.1994 o comunque ove la RSU non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
4. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2 subentrano alle RSA ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge 300/1970; nei confronti di ciascun componente della RSU nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli articoli 18 e 22 della legge 300/1970. Restano salvi in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL – CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, punto 4, ultimo comma. Le associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all’Azienda il nominativo dei soggetti responsabili dell’esercizio i diritti di cui sopra. La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale. Norma in deroga Nelle aziende in cui il numero dei dipendenti risultasse fino a 15 dipendenti può essere costituita una RSU con 1 rappresentante.
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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Le Parti, Federcasa e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL del 29.9.1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
1. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL in ciascuna Azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), di cui all'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegato. Hanno inoltre potere di iniziativa le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29.9.1994, a condizione che abbiano espresso formale adesione al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonché sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero. Le L'iniziativa di cui ai commi che precedono deve essere assunta entro il 31.10.1998 dalla stipula del presente CCNL; le operazioni connesse con le elezioni delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.1994 - previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Per i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla RSU e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in esso convenuta partecipando alla procedura di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'articolo 19 della legge 300/1970; le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU.
2. Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna Azienda è pari a: - nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3 - nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4 - nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5 - nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6 - nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7 - nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9 - nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta al numero precedente. In attuazione del punto 1, secondo comma dell'accordo interconfederale 29.9.1994, ferma restando l'unicità della RSU ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome. L'individuazione delle entità organizzative ed operative autonome di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'Azienda e le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, primo comma del presente articolo. In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo richieda, può essere istituito tra i componenti della RSU un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU.
3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle RSU; la Federcasa, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra. Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo interconfederale 29.9.1994 o comunque ove la RSU non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
4. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2 subentrano alle RSA ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge 300/1970; nei confronti di ciascun componente della RSU nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli articoli 18 e 22 della legge 300/1970. Restano salvi in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL – CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, punto 4, ultimo comma. Le associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all’Azienda il nominativo dei soggetti responsabili dell’esercizio i diritti di cui sopra. La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale.
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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Le Parti, Federcasa e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL del 29.9.1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
1. Ad iniziativa delle Organizzazioni Associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC- UIL, in ciascuna Azienda unità produttiva con più di 15 dipendenti può essere dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori (RSU), ) di cui all'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL 29.9.1994all'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 secondo la disciplina per indire le elezioni ivi previste. Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all'orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, secondo le modalità sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegatolavoro. Hanno inoltre potere di iniziativa le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29.9.1994, a condizione Sempre che abbiano espresso formale adesione all'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonché sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero. Le operazioni connesse con le elezioni delle Protocollo 31 maggio 2013 e all'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014, l'iniziativa per la costituzione della RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.1994 - previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Per i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla RSU e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Le Organizzazioni anche dalle altre Associazioni sindacali firmatarie del presente Contratto contratto ovvero dalle Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, del richiamato Accordo interconfederale 10 gennaio 2014. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in m esso convenuta contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA R.S.A. ai sensi dell'articolo 19 della legge 300/1970; le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina norma sopramenzionata. Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU.
2, il numero di seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle Singole liste concorrenti. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista. Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all'unità produttiva. Il numero massimo dei componenti della la RSU in ciascuna Azienda è pari a: - 3 componenti nelle aziende unità produttive che occupano da 16 a 70 100 dipendenti: 3 ; - 4 componenti nelle aziende che occupano unità da 71 a 140 dipendenti: 4 - nelle aziende che occupano da 141 101 a 200 dipendenti: 5 ; - 6 componenti nelle aziende che occupano unità da 201 a 300 dipendenti: 6 ; - 9 componenti nelle aziende che occupano unità da 301 a 500 450 dipendenti: 7 ; -11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; - 13 componenti nelle aziende che occupano unità da 501 601 a 700 750 dipendenti: ; - 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti; - 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti; - 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti; - 27 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. I componenti la RSU restano in carica tre anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della Associazione industriale competente. Nelle unità produttive con almeno 9 - nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenticomponenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta al numero precedente. In attuazione del punto 1, secondo comma dell'accordo interconfederale 29.9.1994la RSU, ferma restando l'unicità della RSU ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente commala propria titolarità contrattuale, nelle aziende decisionale e di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonomeindirizzo, può avvalersi, per i rapporti con la direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti. I componenti la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome. L'individuazione subentrano alle RSA e ai dirigenti delle entità organizzative ed operative autonome RSA di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'Azienda e le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, primo comma del presente articolo. In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo richieda, può essere istituito tra i componenti della RSU un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la Direzione aziendale alla Legge n. 300/1970 per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU.
3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle RSU; la Federcasa, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra. Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo interconfederale 29.9.1994 o comunque ove la RSU non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
4. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale secondo quanto previsto dal CCNL; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2 subentrano alle RSA ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge 300/1970; nei presente contratto. Nei confronti di ciascun componente della la RSU eletta o designata nell'ambito del numero complessivo suddetto corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 6, si applicano le tutele previste dagli articoli applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge Legge n. 300/1970. Restano salvi Le Associazioni sindacali comunicheranno alla direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite della Associazione industriale competente. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in favore ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali FILCTEM, FEMCA e UILTEC per lo svolgimento della loro attività associativa all'interno delle Organizzazioni sindacali firmatarie unità produttive, disporranno annualmente di 1/3 del monte ore di permessi retribuiti globalmente a disposizione delle RSU. Tali permessi saranno usufruiti dai componenti la RSU espressamente delegati dalle citate Associazioni. I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con preavviso di almeno 24 ore. Il godimento degli stessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva. Le operazioni connesse con l'elezione della RSU saranno svolte compatibilmente con le esigenze produttive. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall'Accordo Interconfederale. Dichiarazione a verbale Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 di seguito allegato. Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme. In relazione a quanto disposto all'ultimo comma, le operazioni di voto saranno di norma effettuate al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea. Chiarimento a verbale Le variazioni occupazionali dell'unità produttiva, comportanti un diverso numero di componenti la RSU ai sensi del comma 6 del presente CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL – CGIL/CISL/UIL 29.9.1994articolo, punto 4, ultimo comma. Le associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all’Azienda il nominativo dei soggetti responsabili dell’esercizio i diritti di cui sopra. La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendalesaranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.
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