Rateazione del debito contributivo Clausole campione

Rateazione del debito contributivo. Rimane, inoltre, valida la possibilità da parte dell’azienda di sanare il debito INPS mediante la richiesta di rateazione. Infatti, con la Circolare 3 agosto 2010, n. 106, l’INPS ha ribadito che il datore di lavoro, in quanto unico ed esclusivo responsabile dell’adempimen- to dell’obbligazione contributiva, può assolvere, anche in forma rateale, l’ob- bligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sul- le retribuzioni corrisposte ai lavoratori. Tuttavia, anche in presenza di do- manda di dilazione definita con l’accoglimento, qualora sussistano le condi- zioni previste dalla legge, sarà inevitabile la denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria competente. Il contribuente per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria, anteriormente alla notifica dell’avviso di ad- debito, deve presentare un’istanza all’INPS che comprenda tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell’i- stanza stessa. Il pagamento della prima delle rate accordate, dovrà essere effettuato entro la data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di am- mortamento. La rateazione delle somme dovute, dopo la notifica dell’avviso di ad- debito, invece, dovrà essere chiesta esclusivamente all’Agente della riscos- sione che dovrà valutarne le condizioni per l’accoglimento e per il numero di rate, che potranno arrivare fino ad un massimo di settantadue.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. 4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, Zètema avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

  • Contribuzione 1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo. 2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento. 3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati. 4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica. 5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante. 6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento. 7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.

  • Divieto di cessione del contratto e dei crediti 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E' vietata la cessione del contratto e degli Ordinativi. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo a Soresa, il diritto di risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora l’Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altre società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante. Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’ art. 48 del medesimo decreto. Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all’art. 106, comma 13, del DLgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula del contratto.

  • PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017, visibile sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

  • Modalità di esecuzione del servizio L’impresa affidataria dovrà avere in disponibilità, per ogni turno di servizio, un numero di carri così determinato: N 4 CARRI DEL TIPO A; N 2 CARRI DEL TIPO B; N 1 CARRI DEL TIPO C; senza che ciò comporti l’obbligo per la Civica Amministrazione di attivare il servizio mediante la richiesta di messa a disposizione di tutti i carri sopra previsti. In base alle esigenze giornaliere di servizio, l’Ufficio Rimozioni del Corpo richiederà la messa a disposizione di carri rimozione in numero determinato per turni di 6 ore, come meglio specificato al successivo art.7, i quali, nel giorno e nell’orario comunicato preventivamente in sede di richiesta di attivazione, dovranno presentarsi presso l’Ufficio Rimozioni od altro sito indicato nella richiesta di attivazione; sarà obbligo dell’operatore comunicare la presenza in servizio se in luogo diverso dalla sede dell’ufficio Rimozioni. Nel caso di mancata messa a disposizione del/i carro/i verranno applicate le penali disposte all’art. 10 del presente Capitolato Speciale. Detti carri verranno utilizzati secondo le esigenze di servizio indicate dall’ Ufficio Rimozioni del Corpo di Polizia Municipale e, conseguentemente, la loro messa a disposizione della Civica Amministrazione comporterà l’obbligo di retribuzione del servizio secondo le tariffe di cui all’allegato al presente capitolato, così come determinate a seguito del ribasso offerto in sede di gara, indipendentemente dall’effettuazione o meno di interventi. La Civica Amministrazione ha altresì facoltà di richiedere l’attivazione, anche contemporanea, di 2 (due) carri attrezzi (definiti carri di “pronto intervento”), per far fronte alle esigenze di servizio. I carri di “pronto intervento” potranno essere di tipo A o di tipo B o di tipo C a seconda delle richieste del Corpo di Polizia Municipale. Qualora richiesti, i carri di “pronto intervento “ verranno retribuiti con le seguenti modalità: per interventi di rimozione parziale senza operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di rimozione parziale con operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora e mezza secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di rimozione totale, sarà retribuito con il corrispettivo di due ore secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di altra natura, sarà retribuito in base al tempo di effettivo utilizzo secondo la tariffa oraria stabilita per il carro di “pronto intervento”;. L’impresa affidataria avrà l’obbligo di fornire il nominativo di un referente che si renda reperibile personalmente o tramite delegato nelle 24 ore. Tutti gli automezzi del tipo A, B o C, compresi i carri di “pronto intervento”, dovranno raggiungere il luogo richiesto entro il tempo massimo di 30 minuti, salvo cause di forza maggiore, le quali dovranno essere debitamente documentate su richiesta della Direzione Corpo di Polizia Municipale. Le operazioni di aggancio o carico dei veicoli sottoposti a rimozione, dovranno essere eseguite in un tempo massimo di quindici minuti primi, salvo casi di oggettiva difficoltà, che dovranno di volta in volta essere segnalati dal personale della Polizia Municipale. Qualora la rimozione o lo spostamento mediante sistemi automatici si riveli impossibile, eccessivamente difficoltosa o pregiudizievole per l’integrità del veicolo e/o cose di terzi, gli addetti, su richiesta degli operatori di P.M., dovranno effettuare lo spostamento del veicolo mediante appositi sistemi meccanici azionati manualmente al fine di rendere possibile la rimozione stessa o far cessare la causa della richiesta dell’intervento, fatte salve situazioni di concreta impossibilità. Per calamità naturali e/o manifestazioni, eventi, competizioni sportive, fiere e mercati, l'orario di servizio potrà essere anticipato e/o protratto indeterminatamente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.