Common use of Razionale Clause in Contracts

Razionale. La tutela della salute del cittadino è indubbiamente una delle priorità sia del legislatore italiano che europeo; essi sono consci che il controllo delle attività produttive che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, deve essere quanto più efficace possibile per la loro ripercussione sulla salute dell’uomo e degli animali, sulla salute delle piante e sull’ambiente in genere. Per garantire ciò, la previgente normativa focalizzava l’attenzione sul accertamento del possesso da parte degli stabilimenti dei requisiti stabiliti dalla normativa; tale accertamento, effettuato prima dell’avvio dell’attività lavorativa, era propedeutico al rilascio delle varie autorizzazioni o pareri sanitari necessari per l’avvio delle attività lavorative. Le nuove normative hanno invece completamente modificato tale approccio, privilegiando la fase del controllo delle effettive modalità di conduzione degli stabilimenti rispetto alla mera verifica dei requisiti effettuata ex ante; mediante tali controlli vengono valutati in maniera più efficace e realistica tutti i fattori di rischio propri di ogni singola attività produttiva con la loro conseguente categorizzazione in base al rischio accertato. Inoltre il legislatore ha preso atto dell’esigenza del mondo imprenditoriale di eliminare quelle incombenze burocratiche che, stabilite inizialmente con il fine di tutelare il consumatore, in realtà avevano ormai come unica conseguenza quella di ostacolare l’avviamento degli stabilimenti. E’ quindi iniziato un percorso di riforme legislative teso ad assicurare la semplificazione normativa e amministrativa per l’avvio degli stabilimenti in modo da garantire la libera concorrenza dei servizi e delle attività. L’Unione Europea inoltre ha stabilito che gli Stati membri possono mantenere un regime di autorizzazione solo se giustificato da motivi imperativi di interesse generale e non discriminatorio. Nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria pertanto è stato mantenuto il regime autorizzatorio soltanto per gli stabilimenti che producono alimenti di origine animale, i SOA, alcuni tipi di mangimi, gli ADAP, e gli additivi. Per gli altri stabilimenti, si è passati alla semplice notifica della loro esistenza. Il legislatore nazionale ha quindi emanato vari atti normativi che hanno sancito tale nuovo approccio al regime autorizzatorio, quali soprattutto il D.L. 25/6/08, n. 112 e la L. 241/90 (come modificata dalla L. 35/12, dalla L. 134/12, e dal D.L.vo 14/3/2013, n. 33) la quale all’art. 19 abroga specificamente tutte le “autorizzazioni, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato”, che sono sostituite dalla Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA). Si deve prendere atto che vi è stata quindi una progressiva semplificazione degli adempimenti burocratici in capo alle imprese, garantendo la possibilità di una quanto più celere attivazione degli stabilimenti, una uniformità di trattamento, ed una certezza delle regole, pur senza diminuire il grado di tutela della salute del consumatore. Va considerata inoltre l’entrata in vigore del nuovo nomenclatore nazionale che nel campo alimentare ha sostituito la precedente modalità di classificazione degli stabilimenti imperniata sui codici ATECO, modificando tra l’altro quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 in materia di alimenti per uso umano. E’ pertanto divenuta improcrastinabile sostituire le previgenti norme in materia autorizzativa ormai in contrasto con il dettato normativo vigente, con le procedure appresso riportate.

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Samples: suapbaiano.serviziocomune.net, www.comune.salerno.it

Razionale. La tutela Il mercato nelle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) è in continua evoluzione. Dal report dell’osservatorio Europeo sulle Droghe e sulle Tossicodipendenze emerge nel 2021 il mercato illecito delle NPS si è orientato su nuovi oppioidi sintetici, in particolare della salute del cittadino classe dei benzoimidazoli, sui cannabinoidi e catinoni sintetici di ultima generazione, e nuove benzodiazepine. Il riconoscimento analitico di queste sostanze e dei loro metaboliti in matrici non biologiche e biologiche è indubbiamente una possibile e auspicabile tramite l’utilizzo di standard analitici di qualità analitica (sia delle priorità sia del legislatore italiano NPS che europeo; essi sono consci che il controllo delle attività produttive che ineriscono la sicurezza alimentare dei loro metaboliti) non sempre reperibili a causa della continua immissione nel mercato di nuove sostanze. I due precedenti esercizi di valutazione di qualità e la sanità pubblica veterinariadistribuzione di standard e metodologie di analisi hanno creato uno scambio scientifico nel network che ha visto crescere la consapevolezza di dover inserire nuovi pannelli di sostanze psicoattive tra quelle routinariamente analizzate a fini clinici, e forensi. L’acquisizione e la valutazione dei risultati ottenuti negli esercizi di valutazione esterna di qualità dei laboratori dei Centri Collaborativi SNAP ha permesso di evidenziare diverse e importanti criticità analitiche, tra cui la presenza di diversi falsi positivi e falsi negativi, oltre al fatto che diversi laboratori non sono stati in grado di fornire dati quantitativi. Non tutti i Laboratori sono però in possesso delle necessarie strumentazione di screening altamente sofisticate e pertanto sono i Laboratori di riferimento che le posseggono a dover operare una messa a punto e valutazione di metodologie di screening esaustive da semplificare poi su strumentazioni routinarie in possesso della maggior parte dei laboratori afferenti ai Centri collaborativi dello SNAP. Inoltre, gli standard da utilizzare per le NPS non sono sempre disponibili sul mercato nazionale e/o internazionale e le metodologie di analisi messe a punto nei Laboratori devono comunque essere sottoposte a verifica per la conferma della loro precisione, accuratezza e robustezza. Infine, seppure disponibili gli standard delle sostanze parenti, spesso il metabolismo dei nuovi composti che via via arrivano nel mercato illecito è sconosciuto e nei liquidi biologici, quali le urine, dove spesso sono presenti i metaboliti e non le sostanze parenti, l’identificazione di un consumo di NPS è praticamente impossibile. In tutti questi casi, si impone la ricerca della molecola originaria (e dei suoi metaboliti, se noti) in matrici che “immagazzinano” la stessa più a lungo: tipico esempio è la ricerca nella matrice cheratinica (capelli, peli). Sembra invece poco ipotizzabile che molecole originarie e/o metaboliti possano essere rilevabili nel fluido orale per tempi più lunghi rispetto alla rispettiva presenza nel sangue, anche se non esistono prove al riguardo. La valutazione nelle matrici “fluido orale” e “capelli, peli” deve essere quanto associata a una ricerca completa nelle usuali matrici (urine e sangue/siero/plasma) (i) di NPS, (ii) di sostanze d’abuso classiche, nonché, in casi selezionati (es. psicosi acuta), (iii) di farmaci al fine di confermare o escludere la relazione fra NPS e la clinica manifestata. Il presente progetto propone azioni per sostenere e migliorare il Sistema Nazionale di Allerta Precoce, attraverso l’implementazione: • delle metodologie analitiche utilizzate per le analisi delle NPS di ultima generazione in reperti non biologici e matrici biologiche da parte dei laboratori dei Centri Collaborativi con l’approvvigionamento delle suddette NPS di ultima generazione e più efficace possibile presenti ed utilizzate nel mercato illecito; • delle performance analitiche dei suddetti laboratori in reperti non biologici e matrici biologiche convenzionali e non convenzionali; • delle capacità diagnostiche delle analisi clinico-tossicologiche dei servizi clinici ospedalieri legati al Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP) in tutto il Paese. • Obiettivo generale Implementare l’attività del Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP), attraverso il miglioramento delle performance analitiche dei laboratori afferenti ai centri collaborativi, delle analisi biotossicologiche e clinico- tossicologiche sulle NPS dei laboratori dei centri collaborativi, legati allo SNAP in tutto il Paese. Il progetto A partire dal 2019 il CNDD dell’ISS, ha distribuito tre diversi set di standard puri diluiti in alcol metilico di NPS per un totale di circa 80 sostanze parenti e metaboliti ed ha organizzato due differenti circuiti inter- laboratorio per la valutazione della qualità nella determinazione di NPS e di sostanze d’abuso classiche e/o metaboliti nella matrice cheratinica (capelli) e salivare (saliva) per verificare le performance dei laboratori che avevano ricevuto NPS a scopo educazionale e di crescita collettiva di tutto lo SNAP. Sono state inoltre distribuite a tutti laboratori del circuito metodologie di analisi di NPS per differenti tecniche ifenate ed i ricercatori delle Unità operative dello SNAP si sono resi disponibili per assistere i laboratori che lo hanno richiesto nello sviluppo e validazione di metodologie di analisi di NPS con gli strumenti a loro ripercussione sulla salute dell’uomo disposizione ed insieme si è cercato di risolvere dubbi e degli animali, sulla salute problematiche sia strumentali che interpretative. Questo ha permesso di creare una rete di scambio e di comunicazione tra il CNDD e i laboratori dei centri collaborativi che ha portato alla creazione di un vero e proprio network che lavora e implementa metodologie analitiche su matrici biologiche convenzionali e non convenzionali di NPS di ultima generazione Implementazione delle piante e sull’ambiente in genere. Per garantire ciò, la previgente normativa focalizzava l’attenzione sul accertamento del possesso da parte degli stabilimenti dei requisiti stabiliti dalla normativa; tale accertamento, effettuato prima dell’avvio dell’attività lavorativa, era propedeutico al rilascio delle varie autorizzazioni o pareri sanitari necessari per l’avvio delle attività lavorative. Le nuove normative hanno invece completamente modificato tale approccio, privilegiando la fase del controllo delle effettive modalità di conduzione degli stabilimenti rispetto alla mera verifica dei requisiti effettuata ex ante; mediante tali controlli vengono valutati in maniera più efficace e realistica tutti i fattori di rischio propri di ogni singola attività produttiva con la loro conseguente categorizzazione in base al rischio accertato. Inoltre il legislatore ha preso atto dell’esigenza del mondo imprenditoriale di eliminare quelle incombenze burocratiche che, stabilite inizialmente con il fine di tutelare il consumatore, in realtà avevano ormai come unica conseguenza quella di ostacolare l’avviamento degli stabilimenti. E’ quindi iniziato un percorso di riforme legislative teso ad assicurare la semplificazione normativa e amministrativa per l’avvio degli stabilimenti in modo da garantire la libera concorrenza dei servizi performances e delle attivitàcapacità metodologiche dei Centri Collaborativi del Sistema Nazionale di Allerta Precoce nel riconoscimento , caratterizzazione ed analisi quali-quantitative di Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) di ultima generazione. L’Unione Europea inoltre ha stabilito che gli Stati membri possono mantenere un regime di autorizzazione solo se giustificato da motivi imperativi di interesse generale In matrici non biologiche ed in matrici biologiche convenzionali e non discriminatorio. Nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria pertanto è stato mantenuto il regime autorizzatorio soltanto per gli stabilimenti che producono alimenti di origine animale, i SOA, alcuni tipi di mangimi, gli ADAP, e gli additivi. Per gli altri stabilimenti, si è passati alla semplice notifica della loro esistenza. Il legislatore nazionale ha quindi emanato vari atti normativi che hanno sancito tale nuovo approccio al regime autorizzatorio, quali soprattutto il D.L. 25/6/08, n. 112 e la L. 241/90 (come modificata dalla L. 35/12, dalla L. 134/12, e dal D.L.vo 14/3/2013, n. 33) la quale all’art. 19 abroga specificamente tutte le “autorizzazioni, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato”, che sono sostituite dalla Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA). Si deve prendere atto che vi è stata quindi una progressiva semplificazione degli adempimenti burocratici in capo alle imprese, garantendo la possibilità di una quanto più celere attivazione degli stabilimenti, una uniformità di trattamento, ed una certezza delle regole, pur senza diminuire il grado di tutela della salute del consumatore. Va considerata inoltre l’entrata in vigore del nuovo nomenclatore nazionale che nel campo alimentare ha sostituito la precedente modalità di classificazione degli stabilimenti imperniata sui codici ATECO, modificando tra l’altro quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 in materia di alimenti per uso umano. E’ pertanto divenuta improcrastinabile sostituire le previgenti norme in materia autorizzativa ormai in contrasto con il dettato normativo vigente, con le procedure appresso riportateconvenzionali.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Interistituzionale Tra

Razionale. La tutela della salute del cittadino è indubbiamente una delle priorità sia del legislatore italiano che europeo; essi sono consci che il controllo delle attività produttive che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, veterinaria deve essere quanto più efficace possibile per la loro ripercussione sulla salute dell’uomo e degli animali, sulla salute delle piante e sull’ambiente in genere. Per garantire ciò, la previgente normativa focalizzava l’attenzione sul accertamento sull’accertamento del possesso da parte degli stabilimenti dei requisiti stabiliti dalla normativa; tale accertamento, effettuato prima dell’avvio dell’attività lavorativa, era propedeutico al rilascio delle varie autorizzazioni o pareri sanitari necessari per l’avvio delle attività lavorative. Le nuove normative hanno invece completamente modificato tale approccio, privilegiando la fase del controllo delle effettive modalità di conduzione degli stabilimenti rispetto alla mera verifica dei requisiti effettuata ex ante; mediante tali controlli vengono valutati in maniera più efficace e realistica tutti i fattori di rischio propri di ogni singola attività produttiva con la loro conseguente categorizzazione in base al rischio accertato. Inoltre il legislatore ha preso atto dell’esigenza del mondo imprenditoriale di eliminare quelle incombenze burocratiche che, stabilite inizialmente con il fine di tutelare il consumatore, in realtà avevano ormai come unica conseguenza quella di ostacolare appesantire inutilmente gli adempimenti burocratici per l’avviamento degli stabilimenti. E’ È quindi iniziato un percorso di riforme legislative teso ad assicurare la semplificazione normativa e amministrativa per l’avvio degli stabilimenti in modo da garantire la libera concorrenza dei servizi e delle attività. L’Unione Europea inoltre ha stabilito che gli Stati membri possono mantenere un regime di autorizzazione solo se giustificato da motivi imperativi di interesse generale e non discriminatorio. Nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria pertanto è stato mantenuto il regime autorizzatorio soltanto per gli stabilimenti che producono alimenti di origine animale, i SOA, alcuni tipi di mangimi, gli ADAPFSG, e gli additiviadditivi ed i centri di raccolta e punti di sosta per alcuni animali domestici. Per alcune linee d’attività è stato introdotto l’istituto della SCIA condizionata. Per gli altri stabilimenti, si è passati alla semplice notifica della loro esistenza. Il legislatore nazionale ha quindi emanato vari atti normativi che hanno sancito tale nuovo approccio al regime autorizzatorio, quali soprattutto il D.L. 25/6/08, n. 112 e la L. 241/90 (come modificata dalla L. 35/12, dalla L. 134/12, e dal D.L.vo 14/3/2013, n. 33) la quale all’art. 19 abroga specificamente tutte le “autorizzazioni, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato”, che sono sostituite dalla Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA). Tale approccio è stato confermato e consolidato a livello regionale con l’emanazione della L.R. 14/10/15, n. 11. Infine è stato emanato il D.L.vo 222/2016 con lo scopo di individuare quali siano i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Si deve prendere atto che vi è stata quindi una progressiva semplificazione degli adempimenti burocratici in capo alle imprese, garantendo la possibilità di una quanto più celere attivazione degli stabilimenti, una uniformità di trattamento, ed una certezza delle regole, pur senza diminuire il grado di tutela della salute del consumatore. Va considerata inoltre l’entrata in vigore del nuovo nomenclatore nazionale che nel campo alimentare ha sostituito la precedente modalità di classificazione degli stabilimenti imperniata sui codici ATECO, modificando tra l’altro quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 in materia di alimenti per uso umano. E’ È pertanto divenuta improcrastinabile sostituire le previgenti norme in materia autorizzativa ormai in contrasto con il dettato normativo vigente, con le procedure appresso riportate.

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Samples: www.gisacampania.it