Common use of RECESSO E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

RECESSO E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO. Trova applicazione quanto riportato all’art. 3 del presente capitolato, ovvero che l’Istituto si riserva di variare in diminuzione o di annullare totalmente o in parte i giorni di apertura di ciascuna struttura in qualsiasi periodo dell’anno, nonché di variare in diminuzione il numero e la tipologia di ospiti previsti per ciascun turno, in relazione alle effettive richieste di soggiorno da parte degli utenti, da autonome scelte aziendali, esigenze impreviste, esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, e quanto altro si rendesse necessario. L’aggiudicatario non potrà in nessun caso opporsi a dette variazioni od annullamenti e/o richiedere eventuali compensi, rimborsi od oneri aggiuntivi per l’espletamento del servizio. Senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere, l’ Istituto si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qualora nel corso del rapporto contrattuale la Struttura non venisse più utilizzata quale Casa per ferie. In tali ipotesi alla Ditta spetterà il solo corrispettivo dei servizi già svolti escluso ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo ed ogni ragione o pretesa di alcun tipo. Qualora la Ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e senza giusta causa, l’Inps potrà rivalersi sulla cauzione definitiva a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata alla Ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

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