RECESSO - RISOLUZIONE. 22.1 Il CNIPA si riserva la facoltà di recedere dal Contratto Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente l’Amministrazione dal presente Contratto dandone preavviso al Fornitore almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai senti dell’art. 1373 del Codice civile. 22.2 Il Contratto Quadro e contestualmente il presente Contratto saranno risolti con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggeto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione. 22.3 Il CNIPA potrà risolvere il Contratto Quadro e contestualmente tutti i Contratti Esecutivi in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi. 22.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni. 22.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro, tutti i Contratti Esecutivi di fornitura stipulati dal Fornitore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi di fornitura risolti, secondo quanto previsto dal precedente art. 18.1.
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Samples: Contratto Esecutivo
RECESSO - RISOLUZIONE. 22.1 Il CNIPA si riserva la facoltà 28.1. Dopo che il FORNITORE abbia iniziato a dare esecuzione all’ordine, AL avrà diritto di recedere in ogni momento, dando preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata al FORNITORE. Il FORNITORE avrà diritto esclusivamente al rimborso dei costi sostenuti e documentati fino al momento della comunicazione del recesso.
28.2. AL sarà tenuta a rimborsare al FORNITORE esclusivamente i costi per studi effettivamente consegnati, materiali e lavori in corso che non possano essere utilizzati altrimenti, prodotti finiti e spese di magazzinaggio.
28.3. Entro 3 (tre) mesi dal Contratto Quadro recesso , AL potrà a sua discrezione: ₋ richiedere la consegna di materiali, lavori in corso nella loro condizione alla data del recesso e prodotti finiti pagati; - richiedere la distruzione degli stessi. ₋ autorizzare il FORNITORE a disporre dei materiali, lavori in corso o prodotti finiti non ancora pagati.
28.4. Se il FORNITORE non adempie a tutti o parte dei suoi obblighi contrattuali derivanti dall'ordine, AL diffiderà il FORNITORE ad adempiere alle proprie obbligazioni entro il termine di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata e il contratto sarà risolto ai sensi dell’art 1454 cod.civ qualora il FORNITORE non sia in grado di porre rimedio all’inadempimento contestato. Sono fatti salvi gli altri rimedi previsti nell’ordine, nei documenti dallo stesso richiamati, nelle presenti condizioni generali di acquisto e per legge. È fatto salvo il risarcimento del danno.
28.5. Fatte salve le altre clausole in cui, nelle presenti condizioni generali di acquisto, sia previsto il diritto di AL di risolvere il rapporto di fornitura, AL potrà risolvere il contratto quando occorra uno dei seguenti eventi: ₋ sia decorso il termine essenziale di consegna; ₋ il FORNITORE comunichi l’impossibilità di fornire in tutto o in una sua parte i prodotti, le opere e contestualmente l’Amministrazione dal presente Contratto dandone preavviso al Fornitore almeno dodici mesi prima della data i servizi ai sensi degli articoli 1463 e 1464 cod.civ.; ₋ le condizioni del FORNITORE mutino in modo tale da non assicurare l’esatta prestazione delle obbligazioni assunte, anche ai sensi dell’art 1461 cod.civ.; ₋ il FORNITORE non abbia i requisiti necessari per eseguire le obbligazioni assunte; ₋ il FORNITORE abbia comunicato un cambio di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai senti dell’art. 1373 del Codice civile.
22.2 Il Contratto Quadro e contestualmente il presente Contratto saranno risolti con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggeto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 controllo o di cui ad altre analoghe disposizioni avere assunto impegni contrattuali in qualsiasi altra giurisdizioneconflitto con la regolare esecuzione del contratto e AL ritenga, a sua discrezione, che tale evento possa determinare un conflitto di interessi, mettere a rischio la riservatezza delle proprie informazioni, la reputazione o in altro modo recare pregiudizio a AL o a società del gruppo.
22.3 Il CNIPA potrà risolvere il Contratto Quadro e contestualmente tutti i Contratti Esecutivi in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi.
22.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
22.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro, tutti i Contratti Esecutivi di fornitura stipulati dal Fornitore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi di fornitura risolti, secondo quanto previsto dal precedente art. 18.1.
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Samples: Vendor and Supplier Contracts
RECESSO - RISOLUZIONE. 22.1 Il CNIPA si riserva la facoltà 28.1. Dopo che il FORNITORE abbia iniziato a dare esecuzione all’ordine, AL avrà diritto di recedere in ogni momento, dando preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata al FORNITORE. Il FORNITORE avrà diritto esclusivamente al rimborso dei costi sostenuti e documentati fino al momento della comunicazione del recesso.
28.2. AL sarà tenuta a rimborsare al FORNITORE esclusivamente i costi per studi effettivamente consegnati, materiali e lavori in corso che non possano essere utilizzati altrimenti, prodotti finiti e spese di magazzinaggio.
28.3. Entro 3 (tre) mesi dal Contratto Quadro recesso , AL potrà a sua discrezione: - richiedere la consegna di materiali, lavori in corso nella loro condizione alla data del recesso e prodotti finiti pagati; - richiedere la distruzione degli stessi. - autorizzare il FORNITORE a disporre dei materiali, lavori in corso o prodotti finiti non ancora pagati.
28.4. Se il FORNITORE non adempie a tutti o parte dei suoi obblighi contrattuali derivanti dall'ordine, AL diffiderà il FORNITORE ad adempiere alle proprie obbligazioni entro il termine di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata e il contratto sarà risolto ai sensi dell’art 1454 cod.civ qualora il FORNITORE non sia in grado di porre rimedio all’inadempimento contestato. Sono fatti salvi gli altri rimedi previsti nell’ordine, nei documenti dallo stesso richiamati, nelle presenti condizioni generali di acquisto e per legge. E’ fatto salvo il risarcimento del danno.
28.5. Fatte salve le altre clausole in cui, nelle presenti condizioni generali di acquisto, sia previsto il diritto di AL di risolvere il rapporto di fornitura, AL potrà risolvere il contratto quando occorra uno dei seguenti eventi: - sia decorso il termine essenziale di consegna; - il FORNITORE comunichi l’impossibilità di fornire in tutto o in una sua parte i prodotti, le opere e contestualmente l’Amministrazione dal presente Contratto dandone preavviso al Fornitore almeno dodici mesi prima della data i servizi ai sensi degli articoli 1463 e 1464 cod.civ.; - le condizioni del FORNITORE mutino in modo tale da non assicurare l’esatta prestazione delle obbligazioni assunte, anche ai sensi dell’art 1461 cod.civ.; - il FORNITORE non abbia i requisiti necessari per eseguire le obbligazioni assunte; - il FORNITORE abbia comunicato un cambio di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai senti dell’art. 1373 del Codice civile.
22.2 Il Contratto Quadro e contestualmente il presente Contratto saranno risolti con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggeto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 controllo o di cui ad altre analoghe disposizioni avere assunto impegni contrattuali in qualsiasi altra giurisdizioneconflitto con la regolare esecuzione del contratto e AL ritenga, a sua discrezione, che tale evento possa determinare un conflitto di interessi, mettere a rischio la riservatezza delle proprie informazioni, la reputazione o in altro modo recare pregiudizio a AL o a società del gruppo.
22.3 Il CNIPA potrà risolvere il Contratto Quadro e contestualmente tutti i Contratti Esecutivi in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi.
22.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
22.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro, tutti i Contratti Esecutivi di fornitura stipulati dal Fornitore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi di fornitura risolti, secondo quanto previsto dal precedente art. 18.1.
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Samples: Vendor and Supplier Contracts
RECESSO - RISOLUZIONE. 22.1 26.1 Il CNIPA si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro OPA in tutto o in una sua parte e contestualmente l’Amministrazione dal presente Contratto le Amministrazioni dai Contratti esecutivi OPA dandone preavviso al Fornitore almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai senti sensi dell’art. 1373 del Codice civile.
22.2 26.2 Il presente Contratto Quadro OPA e contestualmente il presente Contratto i Contratti esecutivi OPA saranno risolti con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggeto soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione. Il Contratto Quadro OPA dovrà, altresì, ritenersi risolto con effetto immediato qualora il Fornitore successivamente alla Data di Perfezionamento dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica.
22.3 26.3 Il CNIPA potrà risolvere il presente Contratto Quadro e contestualmente tutti OPA ed i corrispondenti Contratti Esecutivi esecutivi OPA in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro OPA e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere. In caso di risoluzione del presente Contratto Quadro OPA, comunqueil CNIPA provvederà alla riassegnazione della parte agli altri fornitori assegnatari secondo lo schema contenuto nella lettera di xxxxxx. Qualora la risoluzione riguardasse il Contratto Quadro OPO del Fornitore aggiudicatario, non inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativiil fornitore assegnatario della parte immediatamente successiva alla prima assumerà la posizione di aggiudicatario con tutte le conseguenze corrispondenti ivi compresi i nuovi prezzi unitari e la sottoscrizione del Contratto Quadro OPO.
22.4 26.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
22.5 26.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro, tutti Quadro OPA i Contratti Esecutivi di fornitura esecutivi OPA stipulati dal Fornitore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi di fornitura risolti, esecutivi OPA risolti secondo quanto previsto dal precedente art. 18.122.3.
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RECESSO - RISOLUZIONE. 22.1 26.1 Il CNIPA si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro OPA in tutto o in una sua parte e contestualmente l’Amministrazione dal presente Contratto le Amministrazioni dai Contratti esecutivi OPA dandone preavviso al Fornitore almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai senti sensi dell’art. 1373 del Codice civile.
22.2 26.2 Il presente Contratto Quadro OPA e contestualmente il presente Contratto i Contratti esecutivi OPA saranno risolti con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggeto soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. R.X. 00 marzo xarzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione. Il Contratto Quadro OPA dovrà, altresì, ritenersi risolto con effetto immediato qualora il Fornitore successivamente alla Data di Perfezionamento dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica.
22.3 26.3 Il CNIPA potrà risolvere il presente Contratto Quadro e contestualmente tutti OPA ed i corrispondenti Contratti Esecutivi esecutivi OPA in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro OPA e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere. In caso di risoluzione del presente Contratto Quadro OPA, comunqueil CNIPA provvederà alla riassegnazione della parte agli altri fornitori assegnatari secondo lo schema contenuto nella lettera di xxxxxx. Qualora la risoluzione riguardasse il Contratto Quadro OPO del Fornitore aggiudicatario, non inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativiil fornitore assegnatario della parte immediatamente successiva alla prima assumerà la posizione di aggiudicatario con tutte le conseguenze corrispondenti ivi compresi i nuovi prezzi unitari e la sottoscrizione del Contratto Quadro OPO.
22.4 26.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
22.5 26.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro, tutti Quadro OPA i Contratti Esecutivi di fornitura esecutivi OPA stipulati dal Fornitore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi di fornitura risolti, esecutivi OPA risolti secondo quanto previsto dal precedente art. 18.122.3.
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