GARA A PROCEDURA RISTRETTA N. 1/2006 PER L’AFFIDAMENTO, NEL RISPETTO DEL D.LGS. N. 42/2005 E DELL’ART. 1, COMMA 192, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311 (LEGGE FINANZIARIA 2005), DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI SITI WEB E...
Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
Allegato 2e alla lettera d’invito
SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO
GARA A PROCEDURA RISTRETTA N. 1/2006 PER L’AFFIDAMENTO, NEL RISPETTO DEL D.LGS. N. 42/2005 E DELL’ART. 1, COMMA 192, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311 (LEGGE FINANZIARIA 2005), DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI (LOTTO 1) E DI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ EVOLUTA E COOPERAZIONE E SICUREZZA APPLICATIVA (LOTTO 2) IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NELL’AMBITO DEL “SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - SPC”
LOTTO 1
INDICE
1. DEFINIZIONI 4
2. PREMESSE E ALLEGATI Errore. Il segnalibro non è definito.5. IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE 5
6. PIANO DEI FABBISOGNI 6
7. PROGETTO DI ATTivAZIONE 6
8. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI ED AL PROGETTO DI ATTivAZIONE 6
9 CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI 7
10. SICUREZZA 7
11. CENTRO SERVIZI DEL FORNITORE 8
12. ORGANI DI GESTIONE 9
13. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE 10
14. ISPEZIONI – VERIFICHE - COLLAUDI 11
15. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 12
16. CORRISPETTIVI DEI SERVIZI – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 14
17. AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DI PREZZO PER IL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI 16
18 DISMISSIONE DEI SERVIZI 17
19 GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 17
20 SUBFORNITORI 17
21 CESSIONE 17
22 RECESSO - RISOLUZIONE 18
23 FORZA MAGGIORE 18
24 CONTROVERSIE 19
25 RISERVATEZZA 20
26 RESPONSABILITA’ CIVILE 20
27 BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 20
28 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 20
29 AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI 20
TRA
Il (in seguito indicata come Amministrazione), con
sede e domicilio fiscale in …………., via ………………….. n° …… c.a.p ,
codice fiscale n. …………………, nella persona del suo legale rappresentante, dott.
……………….;
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in
seguito indicata/o come il Fornitore), con sede legale in ……..……, via
……………………… , codice fiscale e partita IVA n. ………………………, nella persona del suo rappresentante legale, dott ;
PREMESSO CHE
(A) Il primo comma dell’art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha incaricato l’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all’interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite;
(B) Il comma 19 dell’art. 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 ha, tra l’altro, disposto il subentro del Centro Tecnico nei compiti dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione inerenti l’assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione;
(C) L’art. 176 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ha istituito il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. A partire dal 1° gennaio 2004, i compiti, funzioni ed attività in precedenza svolte dal Centro Tecnico sono svolte dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
(D) In data 11 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 42/2005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (di seguito “SPC”).
(E) L’art. 12 del D.lgs 42/2005 al primo comma ha attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi di cui all’art. 6 del predetto D.lgs mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
(F) I commi 192 e 194 dell’art. 1 della legge 30/12/2004 n. 311 hanno attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione di servizi riguardanti il funzionamento degli uffici delle P.A. al fine di razionalizzare gli stessi e ridurre gli oneri derivanti e che il DPCM 31/5/2005 all’art. 2 comma 3 ha individuato tra tali servizi anche quelli oggetto della presente fornitura.
(G) Il CNIPA, nel rispetto del d.lgs. n. 42/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta
n. 1/2006, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. S71 del 12/4/2006 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 81 del 6/4/2006, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. n. in data .
(H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara per il lotto 1.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
1. DEFINIZIONI
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo (allegato 2e alla lettera d’invito) hanno il significato specificato nell’Allegato 3 alla lettera d’invito, a meno che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, gli allegati 2, 2a, 2b, 2c e 2d alla lettera d’invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo i seguenti allegati:
- allegato A: Piano dei Fabbisogni;
- allegato B: Obbligazioni e norme D.Lgs. 626/1994 e s.m.i..
3. OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1 Con il presente Contratto le Parti intendono definire i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro (All. 2), regoleranno la prestazione da parte del Fornitore alla Amministrazione, della seguente fornitura più dettagliatamente descritta nell’Allegato 2b (eliminare i servizi eventualmente non richiesti):
a) servizi di gestione di siti web suddivisi in:
a.1) hosting di siti web;
a.2) progettazione e realizzazione di siti web;
a.3) supporto tecnico alle attività di tipo redazionale e gestione dei contenuti di un sito web;
a.4) accesso ad applicazioni in modalità web;
b) servizi di conduzione sistemi:
b.1) gestione dei posti di lavoro;
b.2) WAN e LAN Management;
b.3) system Management;
b.4) servizio integrato di PDL, WAN – LAN e System Management;
b.5) asset Management;
b.6) monitoraggio delle prestazioni di applicazioni;
c) servizi professionali a supporto:
c.1) servizi professionali di assistenza;
c.2) servizi di Formazione.
4. EFFICACIA E DURATA
4.1 Il presente Contratto sarà efficace per il Fornitore a partire dalla data della sua sottoscrizione mentre diverrà vincolante per l’Amministrazione solo a seguito della sua approvazione nelle forme di legge. La Data di Perfezionamento sarà comunicata dall’Amministrazione al Fornitore a mezzo raccomandata A.R..
4.2 Il presente Contratto ha la durata di 5 anni a decorrere dalla Data di Perfezionamento del Contratto Quadro (all. 2). E’ facoltà del CNIPA rinnovare il Contratto Quadro, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo art. 24, anche in modo parziale in relazione alla durata, ai servizi ed alle modalità di calcolo dei corrispettivi per un periodo complessivamente non superiore a quattro anni.
4.3 Le Parti espressamente concordano che in caso di rinnovo del Contratto Quadro il presente Contratto potrà essere rinnovato, in tutto o in parte, per un uguale periodo ma la sua durata non potrà essere estesa in nessun caso al di fuori del periodo di validità del Contratto Quadro.
5. IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE
5.1 Il Fornitore si impegna a:
a) prestare i servizi di cui all’art. 3 alla Amministrazione secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto, nonché secondo le condizioni specifiche previste nel Contratto Quadro;
b) osservare nella prestazione dei servizi di cui all’art. 3 tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte dal CNIPA e dall’Amministrazione;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al CNIPA ed all’Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui all’allegato 2b;
d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei Livelli di Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato 2c;
e) prestare i servizi di cui all’art. 3 con proprio personale specializzato fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20, ovvero salvo espressa autorizzazione scritta da parte del CNIPA o dell’Amministrazione;
f) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicurativi, assistenziali, e a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
g) rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 626/94 e successivi aggiornamenti così come riportato nell’allegato B;
h) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la
gestione e l’assicurazione della qualità.
6. PIANO DEI FABBISOGNI
6.1 L’Amministrazione ha allegato al presente Contratto il Piano dei propri Fabbisogni (allegato A), formulato con l’assistenza del Fornitore, contenente le indicazioni sul tipo di servizi richiesti ed il relativo costo.
6.2 Il Fornitore si impegna ad inviare al CNIPA copia del presente Contratto con allegato il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.
7. PROGETTO DI ATTIVAZIONE
7.1 Entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto, sulla base dei servizi richiesti dalla Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare al CNIPA ed alla Amministrazione contraente il Progetto di Attivazione dei servizi di cui all’art. 3 secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico (All. 2b) ai capitoli 1, 2, 3, 4 e 5.
7.2 L’Amministrazione ed il CNIPA potranno comunicare al Fornitore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione e con l’architettura del SPC .
7.3 Il Fornitore ha facoltà di condurre, con proprio personale tecnico od altro personale da lui stesso incaricato e congiuntamente con i referenti dell’Amministrazione, eventuali sopralluoghi allo scopo di verificare gli impatti e le modalità dell’attivazione dei servizi nelle sedi coinvolte, anche di terzi, secondo quanto richiesto dall’Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni.
7.4 Nel caso in cui l’Amministrazione fruisca di servizi preesistenti, il Fornitore deve prevedere, congiuntamente con l’Amministrazione, le procedure di attivazione che permettano il mantenimento dell’operatività durante le fasi di migrazione.
7.5 Nel caso di acquisizione di più servizi da parte di una Amministrazione, il Fornitore ha l’obbligo di realizzare tutte le possibili integrazioni tra di essi senza nessun ulteriore onere economico per l’Amministrazione.
7.6 Per i servizi per i quali fra i requisiti è compresa la fornitura di un Help Desk all’Amministrazione, il Fornitore assicura l’interazione con il contact center generalizzato dell’Amministrazione stessa qualora esistente.
7.7 Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di cui al precedente paragrafo 7.2, il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione e al CNIPA il Progetto di Attivazione modificato secondo le indicazioni ricevute da questi ultimi e che diverranno parte integrante del Contratto Esecutivo di fornitura.
7.8 Qualora entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del Progetto di Attivazione l’Amministrazione e/o il CNIPA non comunichino al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni, il Progetto di Attivazione deve intendersi come approvato e diverrà parte integrante del presente Contratto.
8. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI ED AL PROGETTO DI ATTIVAZIONE
8.1 Il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto di Attivazione potranno essere variati e/o aggiornati dall’Amministrazione ogni qualvolta questa lo ritenga necessario.
8.2 L’Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione o la fornitura di nuovi servizi, secondo quanto previsto dal successivo art. 29, con altri che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.
8.3 Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni, ovvero alla fornitura di nuovi servizi, applicando i nuovi corrispettivi secondo quanto previsto dal successivo art. 29 e decurtando quelli relativi ai servizi oggetto di sostituzione.
8.4 L’eventuale integrazione del Piano dei Fabbisogni da parte della Amministrazione produrrà, con le medesime modalità di cui all’art. 7, un aggiornamento del Progetto di Attivazione.
8.5 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione di cui ai precedenti paragrafi 8.1, 8.2 e 8.3 nei termini temporali indicati nel Progetto di Attivazione aggiornato.
8.6 Oltre al quinto d’obbligo previsto dall’art. 11 della legge di contabilità generale dello Stato il Fornitore sarà tenuto anche a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 1985, art. 27, comma 3, essendo in facoltà dell’Amministrazione richiedere un aumento od una diminuzione dell’intera fornitura fino alla concorrenza di due quinti dell’importo complessivo relativo alla fornitura dei servizi di cui all’art. 3.
8.7 L’Amministrazione ha la facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni derivanti da mutate esigenze e/o come effetto degli articoli 8.2 e 18 di praticare riduzioni del valore economico dei servizi richiesti sino al 50% rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto dei Fabbisogni dell’anno precedente.
9 CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI
9.1 Il Fornitore si impegna ad essere in condizione di erogare i servizi di cui all’art. 3 richiesti dall’Amministrazione, fatti salvi i servizi di cui ai punti a.2) e a.4) all’Amministrazione entro 60 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Progetto di Attivazione di cui ai precedenti paragrafi 7.7 e 7.8. Ove si intende che i servizi potranno essere erogati solo a condizione che abbiano superato i collaudi di cui al successivo art. 14
9.2 Il Fornitore si impegna ad acquisire i collegamenti necessari per l’erogazione dei servizi da uno o più fornitori SPC ed a mantenerli adeguatamente dimensionati al fine di soddisfare sempre i Livelli di Servizio di cui all’allegato 2c.
10. SICUREZZA
10.1 Il Fornitore si impegna ad assicurare all’Amministrazione per i servizi di cui all’art. 3 richiesti dalla stessa la sicurezza sia fisica che logica ed a tal fine si impegna a predisporre, attuare ed aggiornare costantemente un documento di gestione della sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nell’Allegato 2b.
10.2 Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree:
- amministrazione della sicurezza,
- analisi dei rischi,
- audit,
- test di impenetrabilità,
- incidenti di sicurezza,
- allarmi e interventi,
- controllo e analisi delle registrazioni relative alla sicurezza,
10.3 Il CNIPA potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i servizi o a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile. Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto a tali revisioni.
10.4 Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi ed istallati presso i locali del Centro Servizi di cui al successivo art. 11 sotto il suo controllo, in particolare attraverso misure di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.
10.5 Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto sia presso i locali del Centro Servizi di cui al successivo art. 11 sotto il suo controllo che presso quelli dell’Amministrazione. In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l’identità dell’utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l’integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.
10.6 Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore previo gradimento del CNIPA; l’audit verrà effettuato sotto la vigilanza del CNIPA e dell’Amministrazione, ciascuno per quanto di propria competenza. Il CNIPA e l’Amministrazione potranno, ciascuno per quanto di competenza e con un preavviso di tre settimane, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore.
10.7 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte del CNIPA e/o dell’Amministrazione.
10.8 Nel caso i test di cui al precedente paragrafo 10.7 mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 30 giorni lavorativi.
10.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, il CNIPA potrà, sentito il Fornitore, decidere la sospensione di uno o più servizi o la chiusura del Centro Servizi fino a quando non sia stato eliminato il pericolo medesimo.
11. XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX
00.0 Xxxxxx 30 giorni lavorativi prima dell’inizio della erogazione dei servizi richiesti dall’Amministrazione, il Fornitore dovrà rendere operativo un Centro Servizi, ubicato sul territorio italiano, su una o più sedi, non necessariamente dedicate, conforme alle prescrizioni del capitolo 4 dell’Allegato 2b, per la gestione delle risorse utilizzate per erogare i servizi richiesti. Attraverso tale Centro il Fornitore dovrà verificare in modo continuativo le prestazioni delle proprie infrastrutture e renderle visibili al CNIPA attraverso una apposita stazione di supervisione in conformità a quanto previsto nell’All. 2b.
11.2 ll Centro Servizi del Fornitore, attraverso i sistemi SLAM, SRUS ed il sistema di pubblicazione in modalità Web (Portale) e l’Help Desk di cui al capitolo 4 dell’Allegato 2b, rappresenta, l’interfaccia del Fornitore con il CNIPA e con l’Amministrazione. Tali sistemi dovranno essere presentati dal Fornitore al CNIPA ed all’Amministrazione almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’erogazione dei servizi all’Amministrazione stessa mediante comunicazione formale di “pronti alla verifica di conformità”.
11.3 La conformità del Centro Servizi e dei sistemi, di cui ai precedenti paragrafi 11.1 e 11.2, rispetto alle prescrizioni del capitolo 4 dell’Allegato 2b è oggetto di verifica da parte del CNIPA e dell’Amministrazione.
11.4 La verifica di cui al precedente paragrafo 11.3 verrà effettuata dal CNIPA e dall’Amministrazione entro i 10 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui al precedente paragrafo 11.2 e potrà essere limitata ai soli servizi oggetto di erogazione. In tale eventualità verrà ripetuta per ogni nuovo servizio richiesto dall’Amministrazione.
11.5 Qualora dalla verifica emergessero difformità il Fornitore si impegna a rimuoverle entro 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione delle stesse.
11.6 E’ facoltà del CNIPA sospendere l’inizio della erogazione dei servizi alla Amministrazione contraente qualora le difformità presenti siano di particolare gravità.
12. ORGANI DI GESTIONE
12.1 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto Quadro sono svolte dal CNIPA e/o da terzi da esso indicati.
12.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto, in relazione ai servizi richiesti sono svolte dall’Amministrazione d’intesa con il CNIPA.
12.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto sono svolte dall’Amministrazione.
12.4 Rappresentanti del Fornitore
12.4.1 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Perfezionamento del Contratto il Fornitore comunicherà all’Amministrazione i nominativi dei soggetti incaricati della supervisione, gestione e controllo del Contratto stesso ed i responsabili del Centro Servizi di cui al precedente art. 11.
12.5 Referente dell’Amministrazione
12.5.1 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Perfezionamento del Contratto
l’Amministrazione comunicherà al CNIPA ed al Fornitore il nominativo del soggetto incaricato della supervisione, gestione e controllo del Contratto assicurando che questo abbia la competenza necessaria allo svolgimento delle attività contrattuali previste. Il Referente dell’Amministrazione avrà il compito di:
(i) verificare ed approvare il Piano di Attivazione predisposto dal Fornitore di cui al precedente art. 7;
(ii) verificare mediante il sistema di pubblicazione di cui al precedente paragrafo 11.2 il rispetto dei livelli di servizio contrattuali (SLAM) e la rendicontazione sull’utilizzo dei servizi (SRUS);
(iii) partecipare, se necessario, alle riunioni del Comitato Operativo di cui all’art. 13.7 del Contratto Quadro;
(iv) verificare la diligente esecuzione del presente Contratto da parte del Fornitore.
13. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
13.1 L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, oggetto del presente Contratto, almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista del Progetto di Attivazione di cui all’art. 7.
13.2 L’Amministrazione garantisce al Fornitore:
(i) lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le stesse apparecchiature;
(ii) l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica;
13.3 L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Rimane a carico del Fornitore valutare l’opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tal caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l’esterno.
13.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10 giorni lavorativi prima delle date di disponibilità all’attivazione l’eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione.
13.5 Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Progetto di Attivazione verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.
13.6 L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore od a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
13.7 L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 14 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.
14. ISPEZIONI – VERIFICHE - COLLAUDI
14.1 I Rappresentanti del CNIPA e i Referenti dell’Amministrazione, avranno facoltà di eseguire in qualunque momento verifiche relative alla conformità dei Servizi al Capitolato Tecnico (all. 2b), all’Offerta Progettuale del Fornitore e ai Livelli di Servizio (all. 2c), nonché sulla rispondenza dei servizi erogati al Piano dei Fabbisogni e sul rispetto del Progetto di Attivazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.
14.2 I servizi di cui all’art. 3 richiesti dall’Amministrazione saranno sottoposti a collaudo alle date indicate nel Progetto di Attivazione.
14.3 Il collaudo effettuato dall’Amministrazione riguarderà:
(i) la rispondenza dei servizi al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto di Attivazione elaborato dal Fornitore;
(ii) la rispondenza dei servizi alle specifiche del Capitolato Tecnico (all. 2b).
14.4 Il collaudo di cui al precedente paragrafo 14.3 sarà effettuato secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Rappresentante del Fornitore nei termini di cui al capitolo 5, punto 5.5 dell’allegato 2b. Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle specifiche di collaudo, il Referente dell’Amministrazione comunicherà al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni delle stesse. Nei successivi 10 giorni lavorativi il Fornitore dovrà predisporre ed inviare al Referente dell’Amministrazione un documento definito che recepisca le modifiche ed integrazioni formulate da quest’ultima. Tale documento, una volta accettato dal Referente dell’Amministrazione costituirà la guida operativa della Commissione di collaudo. Xxxxx espressamente inteso che in corso di collaudo la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune ai fini di cui al precedente paragrafo 14.3.
14.5 Il collaudo sarà effettuato da una Commissione incaricata dall’Amministrazione alla presenza di un Rappresentante del Fornitore. L’ambiente di prova del collaudo sarà messo a disposizione dal Fornitore a cui faranno carico i relativi oneri. Il collaudo avrà inizio entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione di “Pronti al Collaudo” che il Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione nei termini previsti dal Progetto di Attivazione.
14.6 Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Fornitore in doppio originale per il Fornitore e l’Amministrazione. Copia del verbale dovrà essere consegnato al CNIPA.
14.7 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo i servizi non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dalla Commissione che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni lavorativi. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di collaudo.
15. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
15.1 Ai fini della applicazione delle penali di cui ai successivi paragrafi 15.2, 15.3, 15.4 e
15.5 si intende per Corrispettivo Annuo l’importo stimato dei servizi richiesti dalla Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni di cui al precedente art. 6.
15.2 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui agli artt. 7.1, 7.7 e 10.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:
(i) 0,1% del Corrispettivo Annuo e per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
(ii) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;
Qualora il ritardo superi il sessantesimo giorno, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui al successivo art. 24.3 e 24.5.
15.3 In caso di mancato rispetto dei termini di cui all’art. 9.1, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:
(i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
(ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;
Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui al successivo art. 24.3 e 24.5.
15.4 In caso di mancato rispetto dei termini di cui all’art. 11.5, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:
(i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
(vii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.
Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui al successivo art. 24.3 e 24.5.
15.5 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui agli artt. 11.1 e 14.2, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:
(i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
(ii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.
Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui al successivo art. 24.3 e 24.5.
15.6 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui all’art. 14.7, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale sino all’esito positivo del successivo collaudo il cui ammontare è determinato come segue:
(i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno compreso tra il termine assegnato dalla Commissione di collaudo per l’effettuazione del secondo collaudo ed il trentesimo giorno successivo.
(ii) 1,0% del Corrispettivo Xxxxx per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo.
Qualora l’esito negativo del collaudo sia reiterato l’Amministrazione potrà chiedere al CNIPA la risoluzione del Contratto OPA con le modalità di cui ai successivi paragrafi 24.3 e 24.5.
15.7 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui all’art. 3 secondo i più alti standard di mercato e, comunque, per tutta l’efficacia del Contratto si impegna a mantenere Livelli di Servizio non inferiori a quelli indicati nell’all. 2c.
15.8 In caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio di cui all’all. 2c il Fornitore dovrà corrispondere all’Amministrazione le penali indicate nell’allegato stesso.
15.9 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all’all. 2c non venga rimosso nel termine di tue trimestri consecutivi, la penale dovuta per il terzo trimestre sarà moltiplicata per due volte sino alla rimozione dell’inadempimento.
15.10 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all’all. 2c non venga rimosso comunque entro tre trimestri sarà cura del Comitato Operativo di cui all’art. 13 del Contratto Quadro valutare la gravità dell’inadempimento e del CNIPA concertare con l’Amministrazione, nel caso di specie, l’opportunità di richiedere la risoluzione del Contratto.
15.11 Qualora l’Amministrazione, rilevi che vi sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 24.
15.12 E’ espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio, nonché non esclude o limita il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.
16. CORRISPETTIVI DEI SERVIZI – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
16.1 I servizi di cui all’art. 3.1 lett. a) e b), ai fini delle modalità di calcolo dei corrispettivi, sono suddivisi in:
(i) servizi a canone fisso nell’arco dell’anno solare, in cui rientrano i servizi di cui ai punti a.1), a.3), b.1), b2), b.3), b.4) e b.5) dell’art. 3.1;
(ii) servizi a canone variabile nell’arco dell’anno solare, in cui rientra il servizio di cui al punto b.6) dell’art. 3.1;
(iii) fornitura di prodotti con manutenzione MAC ed eventuale manutenzione MEV, in cui rientrano i servizi di cui ai punti a.2) e a.4) dell’art. 3.1.
16.2 I servizi di cui all’art. 3.1 lett. c) ai fini delle modalità di calcolo dei corrispettivi sono ricompresi, se richiesti, nelle modalità di calcolo dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 16.1.
16.3 Tutti i costi delle infrastrutture, dei sistemi, del personale e di quant’altro necessario per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 3 previsti nel capitolo 4 all’All. 2b. Sono ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 16.1.
16.4 Il corrispettivo annuo di ciascun servizio a canone fisso, di cui al precedente paragrafo 16.1 (i), se richiesto, è determinato applicando, nella formula di calcolo del corrispettivo contenuta nel Capitolato Tecnico (All 2b), agli elementi per la determinazione del prezzo documentati dalla Amministrazione i corrispondenti parametri di prezzo contenuti nell’allegato 2d offerti dal Fornitore. Il canone mensile di ogni servizio corrisponde ad un dodicesimo del corrispettivo annuo. Gli elementi per la determinazione del prezzo sono consuntivati annualmente dal Fornitore e concorrono alla determinazione del corrispettivo per l’anno successivo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 17 per l’aggiornamento annuale, da parte del CNIPA, dei parametri di prezzo.
16.5 Alla Amministrazioni cui vengono erogati contemporaneamente i servizi a canone fisso di cui all’art. 3 lett. a.1) ed a.3) il Fornitore è tenuto a praticare una riduzione del 5% sulla somma dei due corrispettivi, determinati separatamente, a decorrere dall’inizio del mese in cui avviene l’inizio della erogazione contemporanea.
16.6 Il canone mensile di ciascun servizio a canone variabile di cui al precedente paragrafo 16.1 (ii), se richiesto, è determinato applicando nella formula di calcolo del corrispettivo contenuta nel Capitolo Tecnico (All. 2b) agli elementi per la determinazione del prezzo, indicati per quel mese dalla Amministrazione, i corrispondenti parametri di prezzo contenuti nell’Allegato 2d offerti dal Fornitore. Il corrispettivo annuale di ogni servizio corrisponde alla somma dei canoni mensili dell’anno. Le modalità di cui sopra valgono per ogni anno successivo al primo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 17 per l’aggiornamento annuale, da parte del CNIPA, dei parametri di prezzo.
16.7 Il corrispettivo per la fornitura di ciascun prodotto di cui al precedente paragrafo 16.1 (iii), se richiesto, è determinato applicando nella formula di calcolo del corrispettivo contenuta nel Capitolato Tecnico (All. 2b) agli elementi per la determinazione del prezzo (rilevati o consuntivati) i corrispondenti parametri di prezzo contenuti nell’Allegato 2d offerti dal Fornitore. Il corrispettivo per la fornitura della manutenzione MEV è determinato a consuntivo con le stesse modalità di cui al comma precedente ed, ai fini dell’importo contrattuale, viene stimato nel successivo paragrafo 16.12.
16.8 Il pagamento del corrispettivo per la fornitura di ciascun prodotto di cui al precedente paragrafo 16.1 (iii) avverrà con le seguenti modalità:
− 30% alla comunicazione del termine dei lavori e del “Pronti per il collaudo” di cui all’art. 14.5, oltre IVA;
− 60% al termine del collaudo positivo di cui all’art. 14.3, oltre IVA;
− 10% al termine del periodo di garanzia di cui al successivo art. 16.9, oltre IVA.
16.9 I prodotti di cui al precedente paragrafo 16.6 sono coperti per la manutenzione correttiva da un periodo di garanzia di tre mesi, a decorrere dalla data di collaudo positivo del prodotto stesso di cui al precedente paragrafo 14.3.
16.10 Il corrispettivo annuo da suddividere in canoni mensili per la fornitura della manutenzione MAC, per i prodotti di cui al precedente paragrafo 16.7 decorre dal termine della garanzia di cui al precedente paragrafo 16.9 sino alla scadenza del presente Contratto ed è determinato nelle seguenti misure:
- 5% del corrispettivo contrattuale di cui al precedente paragrafo 16.7 per i prodotti di cui all’art. 3, lett. a.2);
- 8% del corrispettivo contrattuale di cui al precedente paragrafo 16.7 per i prodotti di cui all’art. 3, lett. a.4).
16.11 La tipologia dei servizi di cui all’art. 3 può essere ampliata in relazione a nuove esigenze, ovvero alla evoluzione tecnologica. In tale eventualità si applica quanto previsto agli artt. 8.2 e 29.3.
16.12 Il corrispettivo complessivo per i servizi richiesti dall’Amministrazione in relazione a quanto contenuto nel Piano dei Fabbisogni risulta il seguente:
(i) corrispettivo annuo per i servizi a canone fisso:
€ oltre IVA;
(ii) corrispettivo annuo per i servizi a canone variabile:
€ oltre IVA;
(iii) corrispettivo per la fornitura di prodotti:
€ oltre IVA;
(iv) corrispettivo annuo per l’erogazione della MAC:
€ oltre IVA;
(v) corrispettivo annuo stimato per l’erogazione della MEV:
€ oltre IVA.
Il corrispettivo totale per l’intera durata contrattuale risulta, pertanto, pari a:
€ ( ), oltre IVA.
16.13 Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 16.12, è effettuato dall’Amministrazione, sulla base di fatture mensili posticipate emesse dal Fornitore e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, entro
90 giorni solari dalla data di emissione della fattura.
16.14 Nel caso di applicazioni di penali, l’Amministrazione può provvedere a recuperare l’importo sulla fattura del mese successivo a quello in cui si è verificata la motivazione della penale stessa, ovvero ricorrendo alla escussione parziale o totale della Garanzia di cui al successivo art. 19.
16.15 Il Fornitore al termine di ogni anno solare invierà all’Amministrazione ed al CNIPA una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio.
17. AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DI PREZZO PER IL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
17.1 Servizi di cui all’art. 3 lett. a), b) e c):
17.1.1 Sino al 31 dicembre 2007 al presente Contratto, per il calcolo dei corrispettivi, si applicano i parametri di prezzo di cui all’allegato 2d) formulati per ciascun servizio nell’offerta economica del Fornitore.
17.1.2 Almeno tre mesi prima del termine di ogni anno solare, a decorrere dal 2007, il CNIPA potrà provvedere ad una Revisione Generale dei parametri di prezzo dei servizi valida dal 1° gennaio dell’anno success xxx, attraverso la procedura di comparazione di cui al successivo paragrafo 17.1.3. ed a proporre dei nuovi parametri al Fornitore nell’ambito del Comitato Operativo di cui all’art.
13.7 del Contratto Quadro.
17.1.3 La procedura di comparazione avverrà a cura del CNIPA e riguarderà i migliori prezzi praticati sul territorio nazionale da operatori nazionali ed internazionali (compreso il Fornitore) per servizi analoghi a quelli oggetto del Contratto Quadro.
17.1.4 L’accettazione dei nuovi parametri di prezzo da parte del Fornitore è facoltativa.
17.1.5 Qualora il Fornitore non accetti i nuovi parametri di prezzo proposti dal CNIPA è facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto limitatamente al servizio per il quale il Fornitore non abbia accettato i nuovi parametri con un preavviso di almeno sei mesi ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 18.1.
17.2 Condizioni generali:
17.2.1 Il Fornitore si impegna, in ogni caso, ad applicare all’Amministrazione, durante l’esecuzione del presente Contratto, corrispettivi non superiori a quelli che il Fornitore stesso o società facenti parte del suo gruppo di appartenenza dovessero convenire in contratti stipulati con altre amministrazioni pubbliche, per prestazioni simili a quelli oggetto del presente Contratto ed aventi elementi per la determinazione del corrispettivo analoghi.
17.2.2 Qualora si verifichi l’eventualità di cui al paragrafo precedente ed il Fornitore non fornisca motivazioni tecnicamente valide per documentare l’eventuale diversità del prezzo del servizio la circostanza sarà portata all’attenzione della Commissione di Coordinamento del SPC ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 42/2005.
18 DISMISSIONE DEI SERVIZI
18.1 Alla scadenza o risoluzione del Contratto Quadro, ovvero del presente Contratto, ovvero in caso di risoluzione limitata ad un singolo servizio di cui all’art. 17.1.5 il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al presente Contratto al nuovo fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate dal CNIPA, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante, ivi inclusa l’eventuale interconnessione con quest’ultimo (a cura e spese di quest’ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi.
19 GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
19.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% del valore economico annuale del Contratto. Il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del Contratto di cui all’art. 4.
19.2 La garanzia di cui ai precedente paragrafo 19.1 potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicuratrice.
19.3 La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere valida fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui il fornitore è tenuto in forza del presente Contratto.
19.4 Il Fornitore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell’Amministrazione durante il periodo di validità della stessa.
19.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
20 SUBFORNITORI
20.1 Il Fornitore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui alla Lettera di Xxxxxx, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
20.2 Il Fornitore che affidi la fornitura dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.
21 DIVIETO DI CESSIONE
22.1 In base a quanto disposto dall’articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n° 55, come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, il Fo rnitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi a terzi, pena la risoluzione del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi per causa ed in danno del Fornitore. Non è considerata Cessione l’affidamento dei servizi
oggetto del presente contratto ad apposita società dedicata, interamente posseduta dal Fornitore, eventualmente da costituire o già costituita, finalizzata alla gestione operativa dei servizi stessi.
22 RECESSO - RISOLUZIONE
22.1 Il CNIPA si riserva la facoltà di recedere dal Contratto Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente l’Amministrazione dal presente Contratto dandone preavviso al Fornitore almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai senti dell’art. 1373 del Codice civile.
22.2 Il Contratto Quadro e contestualmente il presente Contratto saranno risolti con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggeto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione.
22.3 Il CNIPA potrà risolvere il Contratto Quadro e contestualmente tutti i Contratti Esecutivi in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del Contratto Quadro e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi.
22.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
22.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro, tutti i Contratti Esecutivi di fornitura stipulati dal Fornitore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi di fornitura risolti, secondo quanto previsto dal precedente art. 18.1.
23 FORZA MAGGIORE
23.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
23.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore per una durata ragionevole secondo le circostanze.
23.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.
24 CONTROVERSIE
24.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto sono prese in esame per una composizione bonaria dal Comitato Operativo di cui all’art. 13.7 del Contratto Quadro.
24.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
24.3 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte contro cui l’arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica dell’atto di nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
24.4 La Parte contro ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all’altra Parte.
24.5 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
24.6 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a: (i) sostituire il terzo arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico e i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro; (ii) sostituire l’arbitro di una Parte in caso egli abbandoni il proprio incarico e la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso.
24.7 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centottanta) giorni solari dalla data di costituzione del collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza(e), il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo (90°) giorno solare dal compimento d ell’ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall’ultimo atto relativo alla consulenza.
24.8 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
24.9 Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui al precedente paragrafo.
24.10 Le Parti concordano che, ai sensi dell’art. 47 del codice civile e dell’art. 30 del codice
di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto e non devoluta al Collegio Arbitrale di cui al paragrafo 25.2 è quello di Roma.
25 RISERVATEZZA
25.1 Il Fornitore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto venga a conoscenza in forza dei medesimi.
25.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla Legge n. 675/97 e successive modificazioni ed integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.
26 RESPONSABILITA’ CIVILE
26.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto delle amministrazioni o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
27 BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
27.1 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
27.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.
28 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
28.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
28.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
29 AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI
29.1 Il Fornitore si impegna ad informare semestralmente l’Amministrazione sulla evoluzione tecnologica dei possibili nuovi servizi o delle variazioni indotte nei servizi oggetto del presente Contratto.
29.2 Le Parti si impegnano, di conseguenza, a proporre al Comitato Operativo di cui all’art. 13.7 del Contratto Quadro quelle modifiche che, di comune accordo, dovessero essere valutate opportune ai servizi oggetto del presente Contratto, ed ai suoi allegati.
29.3 I parametri di prezzo dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti vengono individuati dal Comitato Operativo e sottoposti al parere di congruità tecnico- economica del CNIPA ai sensi del D.lgs. 39/1993.
29.4 Il Fornitore si impegna ad applicare i parametri di prezzo congruiti dal CNIPA.
29.5 Qualora il Fornitore non ritenga che i parametri di prezzo congruiti dal CNIPA siano remunerativi può rifiutarli, ma in tale eventualità è facoltà dell’Amministrazione richiedere tale servizio ad altri fornitori.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì
(per il CNIPA) (per il Fornitore)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: 4 (Efficacia e Durata); 14 (Ispezioni, verifiche e collaudi); 15 (Livelli di servizio e Penali); 17 (Aggiornamento dei prezzi unitari); 21 (Divieto di Cessione); 22 (Recesso – Risoluzione); 24 (Controversie).
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì
(per il Fornitore)
ALLEGATO A
PIANO DEI FABBISOGNI DEI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI “SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI”
IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NELL’AMBITO DEL “SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - SPC”
LOTTO 1
ALLEGATO B
OBBLIGAZIONI E NORME DEL D.LGS. 626/94 E S.M.I. PER L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI
Il Fornitore é tenuto al rispetto di tutte le norme di cui al decreto lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, comunque applicabili al presente contratto ed in particolare, per le attività che interessano direttamente o indirettamente ambienti dell’Amministrazione o attività svolte da personale dipendente dalle stesse o da personale dipendente da altre Ditte incaricate dalle Amministrazioni, vale quanto segue.
Il Fornitore dichiara, ai sensi dell’art. 7 del decreto lgs. 626/1994, di essere in possesso dell’idoneità tecnica professionale per l’esecuzione dei lavori commessi al presente contratto.
Il Fornitore dà atto che l’Amministrazione non è tenuta ai sensi del citato art. 7, comma 3, decreto lgs. 626/1994, alla verifica dell’idoneità delle attrezzature di lavoro e dei macchinari adottati dal Fornitore trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici propri dell’attività del Fornitore Società medesimo.
Il Fornitore dà atto al l’Amministrazione di aver ricevuto, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera b) del decreto lgs. 626/1994 e successive modifiche, dalle Amministrazioni dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati ai lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ed in particolare, mediante specifici sopralluoghi ha preso visione:
- delle vie e delle uscite di emergenza (e per queste del relativo sistema di apertura e dell’impianto di illuminazione di sicurezza (art. 13, D.P.R. 547/1955) dell’Amministrazione, ai fini di una immediata e agevole evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dall’attività del Fornitore (di seguito denominati “luoghi di lavoro”);
- degli impianti elettrici, della loro collocazione e delle relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specialmente contro i contatti accidentali, diretti e indiretti con parti in tensione); Il Fornitore ha l’obbligo, prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, di realizzare e/o verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra (conduttore di protezione, di terra e/o equi potenziale) ed il dispositivo di protezione; in caso di necessità/emergenza, il Fornitore dichiara di essere in grado di poter utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento della alimentazione elettrica, utilizzo degli speciali estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc.) le cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state dettagliatamente indicate dall’Amministrazione;
- degli impianti termici e di condizionamento, della loro collocazione e modalità di utenza, delle caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e contro il rischio di incendio, di esplosione, ecc. e ha ricevuto dettagliate informazioni sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento, nonché sui mezzi di protezione disponibili (sezionamento alimentazione elettrica, utilizzo di estintori posti nelle zone degli impianti, ecc.) e sulle dotazioni, collocazioni e modalità di impiego;
- delle apparecchiature e degli impianti fissi (tra cui gli ascensori), quelli d’impiego transitorio od occasionale - siti nei luoghi di lavoro - e ha ricevuto le necessarie informazioni sul relativo funzionamento, con specifico riguardo, in particolare, per le connesse misure di protezione antinfortunistiche; il Fornitore ha divieto di effettuare interventi non preventivamente autorizzati su dette apparecchiature e/o impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo e di emergenza; in tal caso il Fornitore medesimo dovrà dare immediata comunicazione all’Amministrazione dell’intervento effettuato; il Fornitore dovrà impiegare solo personale competente, in tutti i casi in cui si renda necessario effettuare gli interventi sopra citati;
- delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle prescrizioni di cui al decreto lgs. 626/1994 (in quanto applicabili), e della collocazione e composizione dei materiali combustibili ivi eventualmente presenti; inoltre è stata informata sui mezzi di prevenzione e di allarme adottati (in particolare estintori, manichette, ecc.), nonché sulle dotazioni, sulla collocazione, sulla segnaletica e sulle relative modalità di attivazione.
Il Fornitore ha divieto di esporre i lavoratori ad un livello di rumore (Lepd) superiore a quello consentito dalla legislazione vigente (decreto lgs. 277/1991); a tal fine ha l’obbligo sia di ridurre a norma i livelli di rumore alla fonte, sia di dotare i lavoratori dei mezzi di protezione necessari per quelle attività che possano comportare rischi specifici da esposizione, curando la vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.
Il Fornitore ha l’obbligo di operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti sopra citati; ha l’obbligo altresì di segnalare tempestivamente al responsabile designato dall’Amministrazione le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell’esecuzione dei lavori ad essa connessi e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.
Il Fornitore ha l’obbligo, inoltre, di rendere edotto il personale proprio e quello degli eventuali terzi contrattualizzati sia dei rischi specifici che possono causare interferenze tra i lavori delle diverse imprese o con attività svolte dalle singole Amministrazioni.
Il Fornitore, in relazione alla verifica condotta nei luoghi di lavoro in cui opererà nell’ambito dell’appalto, dichiara completa ed esauriente l’informativa ricevuta sui “rischi specifici” e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e sulla assunzione con piena cognizione delle conseguenti responsabilità.