Common use of Reclami ricorsi e conciliazioni Clause in Contracts

Reclami ricorsi e conciliazioni. In relazione alla funzione di carta di pagamento, l’Utilizzatore può presentare re- clami alla Banca, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti: • CartaSi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx - fax 02/3488.9154 - indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente. Al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla sua ricezione, indi- cando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Utilizzatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Per come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l’Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come so- pra delineata, l’Utilizzatore può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l‘Utilizzatore può presentare un esposto alla Ban- ca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confron- ti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.lgs. 11/2010). Per reclami in merito alle funzionalità di trasporto, rivolgersi a Trenitalia.

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Samples: Conditions of Use

Reclami ricorsi e conciliazioni. In relazione alla funzione di carta di pagamento, l’Utilizzatore può L’Azienda e/o Il Titolare possono presentare re- clami alla Banca, reclami all’Emittente con comunicazione scritta tramite i seguenti canali: – Sito C.F. e P. IVA n. 04107060966, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”; – via fax al n. 02-34.88.91.54; – via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx; – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; – a mezzo lettera posta ordinaria, raccomandata A.R., via fax, A.R. o per via telematica, rispettivamente, posta prioritaria ai seguenti recapiti: • CartaSi Nexi Payments SpA - Servizio ClientiClaims Management, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00Xxxxxxxx, 0000000 - 00000 Xxxxxx. Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, Xxxxxx - fax 02/3488.9154 - indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxsi rimanda alla sezione Reclami del Sito xxx.xxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Azienda e/o il ClienteTitolare. Al L’Emittente darà riscontro al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 entro 15 (xxxxxxquindici) giorni giornate lavorative dalla sua ricezione, indi- candoindicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Qualora l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre all’Azienda e/o al Titolare una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate lavorative. Le circostanze che hanno eterminato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate lavorative. Se l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è soddisfatto accolto o se l’Azienda e/o il Titolare non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giornisono comunque soddisfatti della risposta, l’Utilizzatore può rivolgersi ci si potrà rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Per come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l’Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” Tale Guida è disponibile sul Sito InternetInternet o attraverso il Servizio Clienti, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare pubblico, o direttamente il sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come so- pra sopra delineata, l’Utilizzatore può l’Azienda e/o il Titolare possono presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Bancaall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 2828 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca dell’Emittente delle norme regole di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l‘Utilizzatore può l’Azienda e/o il Titolare possono presentare un esposto alla Ban- ca Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli arttdell’art. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgsD. Lgs. 11/2010)) e successive modificazioni. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca dall’Emittente in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confron- ti confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione irezione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza vigilanzasull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.lgsDLgs. 11/201011/2010 e successive modifiche). Per reclami in merito alle funzionalità di trasporto, rivolgersi a Trenitalia.

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Samples: Regolamento Contrattuale

Reclami ricorsi e conciliazioni. In relazione alla funzione Il Titolare può presentare reclami a Nexi in forma scritta con una delle seguenti modalità: - sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando l'apposito modulo (reclami "possessori di carta Carte di pagamento, l’Utilizzatore può presentare re- clami alla Banca, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., "); - via fax: 02 - 3488.9154; - via mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; - tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; - con posta ordinaria, prioritaria o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti: • CartaSi raccomandata A.R. a Nexi Payments - Servizio ClientiClaims Management, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00Xxxxxxxx, 00000, Xxxxxx 00 - fax 02/3488.9154 - indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx00000 Xxxxxx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il ClienteTitolare. Al Xxxx risponde al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni entro 15 giornate lavorative dalla sua ricezione, indi- candoindicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se Nexi è impossibilitata a rispondere al reclamo entro i tempi indicati, può dare al Titolare una risposta interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l'impossibilità a rispondere entro le 15 giornate lavorative previste. Le circostanze che hanno determinato l'impossibilità a rispondere entro 15 giornate lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, Xxxx deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 giornate lavorative. Art. 44.1 Se Nexi non risponde, il reclamo non è accolto o il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto della risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Utilizzatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Per come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l’Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come so- pra delineatasopra descritta, l’Utilizzatore anche senza preventivo reclamo a Xxxx, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28Decreto Legislativo 28/2010). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l‘Utilizzatore può presentare un esposto alla Ban- ca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confron- ti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.lgs. 11/2010). Per reclami in merito alle funzionalità di trasporto, rivolgersi a Trenitalia.

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Samples: Regolamento Titolari Carte Di Credito Nexi Individuali

Reclami ricorsi e conciliazioni. In relazione alla funzione di carta di pagamento, l’Utilizzatore Il Titolare può presentare re- clami alla Bancareclami all’Emittente – Servizio Clienti, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti: • CartaSi Nexi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, 00000 Xxxxxx - fax 02/3488.9154 - 02 3488.9154; indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxmail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente. Al L’Emittente darà riscontro al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 entro 30 (xxxxxxtrenta) giorni dalla sua ricezione, indi- candoindicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Utilizzatore il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Banca- rio Finanziario. Per come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l’Utilizzatore il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito InternetInternet dell’Emittente, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come so- pra delineatasopra deli- neata, l’Utilizzatore il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Bancaall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati autoriz- zati ai sensi di legge (D.lgs. Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca dell’E- mittente delle norme regole di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l‘Utilizzatore il Titolare può presentare un esposto alla Ban- ca Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli arttdell’Art. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgsD. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca dall’Emittente in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confron- ti confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché non- ché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’artdell’Art. 32 del D.lgs. 11/2010D. Lgs.11/2010). Per reclami in merito alle funzionalità di trasporto, rivolgersi a Trenitalia.

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Samples: Norme Di Banca Mediolanum

Reclami ricorsi e conciliazioni. In relazione alla funzione di carta di pagamento, l’Utilizzatore Il Utilizzatore può presentare re- clami reclami alla Banca, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamenterispetti- vamente, ai seguenti recapiti: • CartaSi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx - fax 02/3488.9154 - indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; indi- xxxxx PEC: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare identi- ficare con certezza il Cliente. Al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla sua ricezione, indi- candoindicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problemapro- blema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Utilizzatore il Utilizzatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario FinanziarioFi- nanziario. Per sapere come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l’Utilizzatore il Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come so- pra sopra delineata, l’Utilizzatore il Utilizzatore può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione condi- zione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l‘Utilizzatore l’Utilizzatore può presentare presen- tare un esposto alla Ban- ca Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione relazio- ne all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confron- ti confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione direzio- ne nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.lgs. 11/2010). Per reclami in merito alle funzionalità di trasporto, rivolgersi a Trenitalia.

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Samples: Conditions of Use

Reclami ricorsi e conciliazioni. In relazione alla funzione di carta di pagamento, l’Utilizzatore Il Titolare può presentare re- clami alla Bancareclami all’Emittente - Ufficio Customer Care, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, telematica ai seguenti recapiti: - CartaSi - Servizio ClientiCustomer Care, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00xxxxx Xxxxxxxx, 00000, Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02/3488.9154 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail email: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. È E’ considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il del Cliente. Al L’Emittente darà riscontro al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 entro 30 (xxxxxxtrenta) giorni dalla sua ricezione, indi- candoindicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Utilizzatore il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziarioalle seguenti condizioni: a) non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo all’Emittente; b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a 100.000 Euro, se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza); c) la controversia non è già stata all’esame di arbitri o di conciliatori. Per sapere come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l’Utilizzatore il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internetsito Internet dell’Emittente, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come so- pra sopra delineata, l’Utilizzatore il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Bancaall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). In ogni caso, l’esperimento l’istanza di tale procedimento soluzione stragiudiziale all’ABF, o a uno degli organismi di mediazione è autorizzati ai sensi di legge, costituisce condizione di procedibilità dell’eventuale della eventuale domanda giudiziale. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l‘Utilizzatore può presentare un esposto alla Ban- ca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confron- ti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.lgs. 11/2010). Per reclami in merito alle funzionalità di trasporto, rivolgersi a Trenitalia.

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Samples: Credit Agreement