Common use of Reclami ricorsi e conciliazioni Clause in Contracts

Reclami ricorsi e conciliazioni. Il Titolare può presentare reclami alla Banca, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica ai seguenti recapiti: - CartaSi - Servizio Clienti, xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. E’ considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente. Al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) alle seguenti condizioni: a) non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca; b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a Euro 100.000,00 (centomila/00), se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza); c) la controversia non è già stata sottoposta all’esame di arbitri o di conciliatori. Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, è espressamente previsto dal legislatore che il Titolare possa presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgs. 11/2010). La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.lgs. 11/2010).

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Samples: Contract Regulation

Reclami ricorsi e conciliazioni. Il Titolare può presentare reclami alla Bancaa Nexi in forma scritta con una delle seguenti modalità: - sul Ssito xxx.xxxx.xx, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R.nella sezione Reclami, compilando l’app o Sito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”); - via fax: 02-34.88.91.54; - via mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx; - tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; - con posta ordinaria, prioritaria o per via telematica ai seguenti recapiti: - CartaSi - Servizio Clientiraccomandata A.R. a Nexi Payments SpA–Claims Management, xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. E’ considerato valido … Art. 44.1 Se Nexi non risponde, il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma non è accolto o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente. Al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se Titolare non è soddisfatto della risposta Se Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, se il Titolare non è comunque soddisfatto della risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) alle seguenti condizioni: a) non sono trascorsi più nei casi previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca; b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a Euro 100.000,00 (centomila/00)Banca d’Italia aperte al pubblico, se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza); c) la controversia non è già stata sottoposta all’esame di arbitri o di conciliatoridirettamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per sapere come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito InternetInternet o attraverso il Servizio Clienti, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure pubblico, o consultare direttamente il sito wwwxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxIl ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. In alternativa all’ABF all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineatadescritta, anche senza preventivo reclamo a Xxxx, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28Decreto Legislativo 28/2010), come ad esil cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione In ogni caso, per procedere all’eventuale via giudiziale, è necessario seguire prima questo procedimento di mediazione. In aggiunta, se Nexi viola le regole di condotta per la soluzione delle controversie bancarieprestazione dei servizi di pagamento, finanziarie e societarie – ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, è espressamente previsto dal legislatore che il Titolare possa può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli arttArt. 39 del D. Lgs. 11/2010 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgs. 11/2010successive modificazioni). La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.lgs. 11/2010).

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Samples: Credit Card Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. Il Titolare può presentare reclami alla Bancaa Nexi in forma scritta con una delle seguenti modalità: - sul sito xxx.xxxx.xx, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R.nella sezione Reclami, compilando l’apposito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”); - via fax: 02-34.88.91.54; - via mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; - tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; - con posta ordinaria, prioritaria o per via telematica ai seguenti recapiti: - CartaSi - Servizio Clientiraccomandata A.R. a Nexi Payments SpA – Claims Management, xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. E’ considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il ClienteTitolare. Al Xxxx risponde al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni entro 15 giornate lavorative dalla sua ricezione, ricezione indicando, in caso di accoglimentoaccogli- mento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se Nexi è impossibilitata a rispondere al reclamo entro i tempi indicati, può dare al Titolare una rispo- sta interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro le 15 giornate lavorative previste. Le circostanze che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 giornate lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, Xxxx deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 giorna- te lavorative. Art. 45.1 Se Nexi non risponde, il reclamo non è accolto o il Titolare non è soddisfatto della risposta Se Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, se il Titolare non è comunque soddisfatto della risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) alle seguenti condizioni: a) non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca; b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a Euro 100.000,00 (centomila/00), se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza); c) la controversia non è già stata sottoposta all’esame di arbitri o di conciliatorinei casi previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito InternetInternet o attraverso il Servizio Clienti, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure pubblico, o consultare direttamente il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineatadescritta, anche senza preventivo reclamo a Xxxx, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxDecreto Legislativo 28/2010). In aggiunta a quanto sopraogni caso, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010per procedere all’eventuale via giudiziale, è espressamente previsto dal legislatore che necessario seguire prima questo procedimen- to di mediazione. In aggiunta, se Nexi viola le regole di condotta per la prestazione dei servizi di pagamento, il Titolare possa può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli arttArt. 39 del D. Lgs. 11/2010 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgs. 11/2010successive modificazioni). La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito da Nexi nel fornire i servizi di pagamento, saranno sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazioneammi- nistrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di dalla legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.lgsD. Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito Internet.

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Samples: Normativa Contrattuale Applicabile Ai Servizi Bancari E Di Investimento

Reclami ricorsi e conciliazioni. Il Titolare può presentare reclami alla Bancaall’Emittente - Servizio Clienti, con comunicazione co- municazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica ai seguenti recapiti: - CartaSi - Servizio Clienti, xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. E’ È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare identi- ficare con certezza il Cliente. Al L’Emittente darà riscontro al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 entro 30 (xxxxxxtrenta) giorni dalla sua ricezioneri- cezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trentatren- ta) giorni, il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) alle seguenti condizioni: a) non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Bancaall’Emittente; b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: : 1) fino a Euro 100.000,00 (centomila/00)100.000 Euro, se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna conse- gna della documentazione di trasparenza); c) la controversia non è già stata sottoposta all’esame di arbitri o di conciliatori. Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito InternetInternet dell’Emittente, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo pre- ventivo reclamo alla Bancaall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione con- ciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarieban- carie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale all’ABF, o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge non costituisce con- dizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca dell’Emittente delle norme regole di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pa- gamento, è espressamente previsto dal legislatore che il Titolare possa presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli arttdell’art. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgsD. Lgs. 11/2010). La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca dall’Emittente in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e rela- zione alla gestione del relativo circuito prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni san- zioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.lgsD. Lgs. 11/2010).

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Samples: Carta Di Credito

Reclami ricorsi e conciliazioni. Il Titolare può presentare reclami alla Banca, all’Emittente con comunicazione scritta tramite i seguenti canali: – sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessoridi Carte di pagamento” – via fax al n. 02-34.88.91.54; – via e-mail all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; – a mezzo lettera posta ordinaria, raccomandata A.R., via fax, A.R. o per via telematica posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments SpA - CartaSi - Servizio ClientiClaims Management, xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. E’ È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente. Al Nexi darà riscontro al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 entro 15 (xxxxxxquindici) giorni giornate lavorative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Qualora Xxxx venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre al Cliente una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate lavorative. Tali ragioni non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, Xxxx dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate lavorative. Se Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se il Cliente non è comunque soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giornidella risposta, il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) alle seguenti condizioni: a) non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca; b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a Euro 100.000,00 (centomila/00), se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza); c) la controversia non è già stata sottoposta all’esame di arbitri o di conciliatorinei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxSito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Bancaa Nexi, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca di Nexi delle norme di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, è espressamente previsto dal legislatore che il Titolare possa può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca da Nexi in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni).. Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito xxx.xxxx.xx

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Samples: Contractual Regulation