Common use of REGIME DI AIUTO Clause in Contracts

REGIME DI AIUTO. Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di importanza minore “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007. A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad una medesima p.m.i. non deve superare i seguenti massimali: • € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti); • € 100.000,0, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore di attività economica Ateco 2007 rientrante nel gruppo 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni). Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve inoltre dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici “de minimis” per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di cui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell’Ente erogante. N.B. Nel caso in cui al suddetto Regolamento Comunitario dovesse subentrare una nuova normativa, si applicheranno i nuovi massimali di aiuto in essa previsti, previa adozione da parte del dirigente competente per materia di apposita determinazione di recepimento delle nuova normativa.

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Samples: www.ipsoa.it

REGIME DI AIUTO. Il contributo Le agevolazioni di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel sono concesse sulla base del Regolamento CE della Commissione (UE) n. 1407/2013 del 15 18 dicembre 20062013, n. 1998 relativo all’applicazione degli articoli 87 107 e 88 108 del Trattato Ce trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore “de minimis”2 in base al quale una impresa unica3 ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso può ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” entrato in vigore o dall’obiettivo perseguito ed a partire prescindere dal 1° gennaio 2007fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli Se l’impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” concedibili ad una medesima p.m.i. d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non deve superare i seguenti massimali: • € 200.000,00, su un potrà essere superato durante il periodo di tre esercizi finanziari (che copre l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso interessato e i due esercizi finanziari precedenti); • € 100.000,0, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore di attività economica Ateco 2007 rientrante nel gruppo 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario entro comporti il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti superamento del massimale pertinente, l’aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - esart. data di liquidazione materiale delle agevolazioni3.7). Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve inoltre L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso ed è quantificabile in un valore di € 250,00 Le imprese dovranno dichiarare, nella modulisticacompilando apposita autocertificazione di non superare, i contributi pubblici con il beneficio ottenuto come impresa unica tramite la partecipazione a questo progetto, il massimale “de minimis” per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di loro competenza4. Sono escluse dai benefici finanziari del presente bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui al presente bando all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiamo ricevuto e successivamente rimborsato o depositato in merito ai un conto bloccato gli aiuti sui quali non è stato ancora adottato pende un provvedimento ordine di concessione da parte dell’Ente erogante. N.B. Nel caso in cui al suddetto Regolamento Comunitario dovesse subentrare recupero, a seguito di una nuova normativa, si applicheranno i nuovi massimali di aiuto in essa previsti, previa adozione da parte del dirigente competente per materia di apposita determinazione di recepimento delle nuova normativaprecedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

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Samples: Accordo Di Programma Per Lo Sviluppo Economico E La Competitività Del Sistema Lombardo

REGIME DI AIUTO. Il contributo Gli aiuti di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel atto sono concessi in forma di sovvenzione diretta sulla base del Regolamento CE della Commissione (UE) n. 1407/2013 del 15 18 dicembre 20062013, n. 1998 relativo all’applicazione degli articoli 87 107 e 88 108 del Trattato Ce trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” entrato , ai sensi del quale una impresa unica , come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Se l’impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale pertinente, l’aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7). L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in vigore cui sorge per il beneficiario il diritto a partire dal 1° gennaio 2007ricevere l’aiuto stesso. A tal proposito si precisa che In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad una medesima p.m.i. non deve superare i seguenti massimali: • € 200.000,00concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, su un periodo che in linea di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti); • € 100.000,0, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore di principio è l’impresa che rileva le attività economica Ateco 2007 rientrante nel gruppo 49.4 per le quali sono stati utilizzati gli aiuti Trasporto di merci su strada e servizi di traslocode minimis”. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarareQualora tale attribuzione non sia possibile, nella modulistica, i contributi pubblici l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante i contributi pubblici ottenuti nell’esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei negli ultimi due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data e nell’esercizio finanziario in corso, nonché che l’impresa non rientra nei casi di concessione dei contributi e non altre date - esesclusione sopra indicati. data di liquidazione materiale delle agevolazioni). Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve inoltre dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici Gli aiuti “de minimis” per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di cui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell’Ente erogante. N.B. Nel caso in cui al suddetto Regolamento Comunitario dovesse subentrare una nuova normativa, si applicheranno i nuovi massimali di aiuto in essa previsti, previa adozione da parte del dirigente competente possono essere cumulati con altri aiuti concessi per materia di apposita determinazione di recepimento delle nuova normativa.le stesse spese ammissibili

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Samples: www.comune.varenna.lc.it

REGIME DI AIUTO. Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento CE della Commissione (UE) n. 1407 del 15 18 dicembre 2006, n. 1998 2013 relativo all’applicazione degli articoli 87 107 e 88 108 del Trattato Ce agli trattato sugli aiuti di importanza minore “de minimis” entrato . Ai sensi del detto Regolamento, in vigore a partire dal 1° gennaio 2007particolare, tale regime prevede che: • (art. A tal proposito si precisa che 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis” concedibili ad una medesima p.m.iminimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. non deve superare i seguenti massimali: • € 200.000,00, su un Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari precedenti); • utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Si specifica che nel caso di contratto di franchising dominante il soggetto richiedente il contributo, ai fini del calcolo del massimale dei 100.000,0, su un periodo 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso finanziari, deve sommare gli aiuti de minimis ricevuti dal franchisor e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore dalle altre imprese che rientrano nella nozione di attività economica Ateco 2007 rientrante nel gruppo 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni). Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve inoltre dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici “de minimis” per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda impresa unica di cui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell’Ente eroganteall’art. N.B. Nel caso in cui al suddetto Regolamento Comunitario dovesse subentrare una nuova normativa2 c. 2, si applicheranno i nuovi massimali di aiuto in essa previsti, previa adozione da parte del dirigente competente per materia di apposita determinazione di recepimento delle nuova normativaubicate sul territorio nazionale.

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Samples: www.unioncamerelombardia.it

REGIME DI AIUTO. Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006Le agevolazioni sono concesse in applicazione delle disposizioni previste dai Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013, n. 1998 relativo relativi all’applicazione degli articoli 87 artt. 107 e 88 108 del Trattato Ce sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007). A tal proposito si precisa che - Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili concessi ad una medesima p.m.i. un’impresa unica1 non deve può superare i seguenti massimali: • € 200.000,00, su un periodo 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro finanziari, 100.000,00 Euro nel caso di impresa unica operante nel settore del trasporto su strada. - Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 1408/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica1 operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 15.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. - Ai fini del controllo del rispetto della regola de minimis, il quale il contributo viene concesso legale rappresentante dell’impresa richiedente sottoscriverà, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R.445/2000 che attesti l’esclusione dell’impresa dalle categorie indicate nell’art. 1 dei Regolamenti UE 1407/2013 e n. 1408/2013 nonché tutti i contributi ricevuti dall’impresa o dall’impresa unica, di cui l’impresa richiedente fa parte, a norma del presente regolamento o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti); • € 100.000,0, su un periodo di tre esercizi finanziari (precedenti e l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti)in corso. - In caso di fusioni o acquisizioni, limitatamente al settore di attività economica Ateco 2007 rientrante nel gruppo 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici per determinare se gli eventuali aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario entro a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data massimale, occorre tenere conto di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni). Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve inoltre dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. - In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per i le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è stata presentata richiesta in ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data antecedente alla presentazione effettiva della domanda di cui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell’Ente erogante. N.B. Nel caso in cui al suddetto Regolamento Comunitario dovesse subentrare una nuova normativa, si applicheranno i nuovi massimali di aiuto in essa previsti, previa adozione da parte del dirigente competente per materia di apposita determinazione di recepimento delle nuova normativascissione.

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Samples: www.mn.camcom.gov.it

REGIME DI AIUTO. Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Le agevolazioni previste dal Bando sono concesse ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 15 18 dicembre 2006, n. 1998 2013 relativo all’applicazione degli articoli 87 107 e 88 108 del Trattato Ce trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore “«de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007». A tal proposito si precisa che l’importo L’importo complessivo degli aiuti «de minimis” concedibili ad una medesima p.m.i» concessi da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non deve può superare i seguenti massimali: • € 200.000,00100.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa. I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari precedenti); • € 100.000,0utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato. In caso di fusioni o acquisizioni, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore di attività economica Ateco 2007 rientrante nel gruppo 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici “per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario entro » a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data massimale pertinente, occorre tener conto di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni). Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve inoltre dichiarare, nella modulistica, i contributi pubblici “tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per i le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è stata presentata richiesta in ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data antecedente alla presentazione effettiva della domanda di cui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell’Ente erogante. N.B. Nel caso in cui al suddetto Regolamento Comunitario dovesse subentrare una nuova normativa, si applicheranno i nuovi massimali di aiuto in essa previsti, previa adozione da parte del dirigente competente per materia di apposita determinazione di recepimento delle nuova normativascissione.

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Samples: Accordo Per Lo Sviluppo Economico E La Competitività Del Sistema Lombardo