REGIME DI RESPONSABILITÀ Clausole campione

REGIME DI RESPONSABILITÀ. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
REGIME DI RESPONSABILITÀ. L'organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall'art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all'art. 47
REGIME DI RESPONSABILITÀ. L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato dal fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
REGIME DI RESPONSABILITÀ. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. xxxxxxxx, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
REGIME DI RESPONSABILITÀ. Lʼorganizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dellʼinadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che lʼevento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da que- stʼultimo nel corso dellʼesecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente preve- dere o risolvere. Lʼintermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dallʼorganizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni na- scenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo lʼesonero di cui allʼart. 46 Cod. Tur.
REGIME DI RESPONSABILITÀ. 14.1 L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici siano prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
REGIME DI RESPONSABILITÀ. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore nel caso di inadempimento delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da fornitori terzi, a meno che provi che l’inadempimento è derivato da fatto del consumatore (incluse iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza maggiore e da circostanze che l’organizzatore non poteva ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore è responsabile per quanto alla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle norme in materia.
REGIME DI RESPONSABILITÀ. L’organizzatore risponde deiotivdo adenll’ninadrermepciamteintaol tvoitaglgeiaotopraerza contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatinitziaotive dauetolnomatmuenrteiassstunate d(a ivi co quest’ulticmoroso dnelle’lesecuzione dei servizi turistici) o dal fatto d circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediarioia sptarta eefsfetstuaota laiplrenoqtauzioaneldeel pascchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato pceronferit come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo ’caomrtp.res74i gli
REGIME DI RESPONSABILITÀ. La responsabilità di Xxxxxxxxxxxx nei confronti del Cliente e dei beni di sua proprietà è regolata dalle Convenzioni Internazionali richiamate al precedente Articolo 2. La responsabilità di Xxxxxxxxxxxx non può in alcun caso eccedere i limiti previsti dalle sopra citate convenzioni come di seguito specificati: danni relativi a perdita e/o furto relativi ai beni di proprietà del Cliente o alla persona del Cliente stesso, dipendenti dall’inadempimento delle prestazioni oggetto del Contratto di Viaggio da parte di Inmotovunque o dei Terzi fornitori dei servizi durante l’espletamento del Viaggio. Inmotovunque non sarà in alcun caso ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi genere, allorché l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del Contratto sia imputabile né a sua colpa, né a colpa di Xxxxx fornitori dei servizi, in quanto le mancanze constatate nell’esecuzione del Contratto siano derivate: a) da fatto del Cliente o da fatto di un Terzo a carattere imprevedibile o inevitabile; b) da circostanze estranee alla fornitura dei servizi previsti in Contratto; c) da caso fortuito, da forza maggiore ovvero da circostanze che Xxxxxxxxxxxx non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Le seguenti circostanze, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nei punti precedenti: a) eventi e/o catastrofi naturali; b) eventi geo-politici; c) cause di forza maggiore e/o caso fortuito; d) scioperi di qualsiasi natura; e) ritardi e/o modifiche operative di Compagnie di trasporto aeree e/o navali e/o di qualsiasi altra natura; f) per qualsiasi ragione tranne che per un fatto proprio del Cliente). Xxxxxxxxxxxx non sarà inoltre in alcun caso ritenuta responsabile dei seguenti danni: a) conseguenti all’inosservanza da parte del Cliente di raccomandazioni e/o avvertenze impartite dall’accompagnatore e/o dalla guida turistica in loco; b) derivanti da fatto del Cliente e/o da iniziative autonome assunte dal Cliente stesso; c) derivanti da prestazioni di servizi forniti da Terzi e non facenti parte del Viaggio.
REGIME DI RESPONSABILITÀ. 1. L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi.