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Common use of Regime fiscale delle prestazioni Clause in Contracts

Regime fiscale delle prestazioni. le somme corrisposte da Reale Mutua Assicurazioni in dipendenza di contratti assicurativi sono: - se corrisposte in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato, soggette a imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata; - se corrisposte in caso di rendita vitalizia, soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota della gestione separata, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione separata nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, per i Beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza. Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

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Samples: Assicurazione Sulla Vita

Regime fiscale delle prestazioni. le Le somme corrisposte da Reale Mutua Assicurazioni Nobis Vita S.p.A. in dipendenza di contratti assicurativi assicurativo sono: - se • Se corrisposte in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato, sono soggette a ad imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 26-ter. D.P.R. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare l’ammontare dei premi lordi versati. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività una attività commerciale, l'imposta l’imposta sostitutiva non è applicata; - se applicata (D.lgs. 47 del 18/02/2000, DL 138/2011 e successive modifiche ed integrazioni) A tali fini, per i Beneficiari persone fisiche o enti non commerciali precettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza. • Se corrisposte in caso di rendita vitaliziavitalizia (D.P.R. 917 del 22/12/1986 – articolo 44 lettera g-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la rendita iniziale calcolata senza tener tenere conto di alcun rendimento finanziario. La suddetta rendita iniziale è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato . come da normativa vigente – (D.lgs 47 del 18/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni). • Ai sensi dell’articolo 19 del D.L. n° 201, relativamente alla parte di premio investita nella componente di Xxxx XXX è prevista una imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille all’anno. L’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, è prelevata all’atto del rimborso o riscatto. La tassazione dei rendimenti (sia in caso di tassazione della prestazione in capitale o della prestazione in rendita) è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota della gestione separata, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione separata del fondo nel quale è inserito il contratto, contratto o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, per i Beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza. Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto a Reale Mutuaall’Impresa. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, Reale Mutua l’Impresa potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

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Samples: Assicurazione a Vita Intera

Regime fiscale delle prestazioni. le Le somme corrisposte da Reale Mutua Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti assicurativi questo contratto assicurativo, per quanto riguarda la prestazione principale, sono: - se corrisposte in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato, soggette a imposta sostitutiva sostitutiva, ai sensi dell’art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati. Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepisca percepiscano la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta l’imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza (C.M. 29/E/2001, par. 2.3); - se corrisposte in caso sottoforma di rendita vitalizia(art. 44, c. 1, lett. g-quinquies, D.p.r. 917/1986), soggette ad imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata erogata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. La suddetta rendita iniziale è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato – come da normativa vigente – (art. 45, c. 4, D.p.r. 917/1986). La tassazione dei rendimenti (sia in caso di tassazione della prestazione in capitale o della prestazione in rendita) è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota della gestione separata, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione separata al fondo interno nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell’ultimo prospetto/rendiconto approvato. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, per i Beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza. Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

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Samples: Insurance Agreement

Regime fiscale delle prestazioni. le Le somme corrisposte da Reale Mutua Assicurazioni in dipendenza di contratti assicurativi sono: - se corrisposte in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato, dell’Assicurato soggette a imposta sostitutiva sostitutiva, ai sensi dell’art. 26- ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata; - . A tali fini, per i Beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza. • se corrisposte in caso di rendita vitaliziavitalizia (D.P.R. 917 del 22/12/1986 – articolo 44 lettera g-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. La suddetta rendita iniziale è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato – come da normativa vigente – (D. Lgs. 47 del 18/02/2000 e successive modifiche e integrazioni). La tassazione dei rendimenti (sia in caso di tassazione della prestazione in capitale o della prestazione in rendita) è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota della gestione separata, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione separata del fondo nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, per i Beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza. Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Regime fiscale delle prestazioni. le somme corrisposte da Reale Mutua Assicurazioni in dipendenza di contratti assicurativi sono: - se corrisposte in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato, soggette a imposta sostitutiva sostitutiva, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata; - se corrisposte in caso di rendita vitalizia, soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota della gestione separatadel fondo interno, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione separata del fondo interno nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali finiImposta di bollo: ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 201, sui premi investiti in polizze unit linked (Ramo III) o di capitalizzazione (Ramo V) è prevista un’imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per i Beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commercialemille all’anno. L’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanzaprelevata all’atto del rimborso o riscatto. Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

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Samples: Contratto Unit Linked (Ramo Iii)

Regime fiscale delle prestazioni. le Le somme corrisposte da Reale Mutua Assicurazioni in dipendenza di contratti assicurativi sono: - se corrisposte in caso di riscatto riscatto, decesso o decesso dell’Assicurato, di permanenza in vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto soggette a imposta sostitutiva sostitutiva, ai sensi dell’art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati. versati Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata; - . A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza. • se corrisposte in caso di rendita vitaliziavitalizia (D.P.R. 917 del 22/12/1986 – articolo 44 lettera g-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. La suddetta rendita iniziale è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato – come da normativa vigente – (D. Lgs. 47 del 18/02/2000 e successive modifiche e integrazioni). La tassazione dei rendimenti (sia in caso di tassazione della prestazione in capitale o della prestazione in rendita) è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota della gestione separata, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione separata del fondo nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, per i Beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza. Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita