Riscatti Clausole campione

Riscatti. La facoltà di riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, può essere esercitata dall'iscritto in caso di: • perdita dei requisiti di partecipazione a PREVINDAI per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi; • perdita dei requisiti di partecipazione a PREVINDAI per cessazione dell’attività lavorativa senza svolgimento, nei successivi 6 mesi, di un'attività che consenta l'iscrizione ad un altro fondo pensione e senza maturazione dei requisiti per accedere alla prestazione pensionistica (art.12, comma 2, lett.d dello Statuto). In tale ipotesi, il residuo potrà essere richiesto, esclusivamente in unica soluzione, trascorsi almeno sei mesi dal precedente riscatto, sempreché permangano i requisiti; • ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità - oggi procedure di licenziamento collettivo, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (fattispecie non applicabile alla categoria); • ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di cui all’art. 4 della Legge n. 92/2012 (esodo incentivato). La facoltà di riscatto totale dell’intera posizione individuale maturata può essere esercitata dall’iscritto in caso di: • perdita dei requisiti di partecipazione a PREVINDAI per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; • perdita dei requisiti di partecipazione a PREVINDAI per cessazione dell’attività lavorativa senza svolgimento, nei successivi 6 mesi, di un'attività che consenta l'iscrizione ad un altro fondo pensione e senza maturazione dei requisiti per accedere alla prestazione pensionistica; • invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; • esercizio del diritto al pensionamento obbligatorio, senza maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare a carico del Fondo. I familiari fiscalmente a carico iscritti al Fondo, godono delle prerogative individuali e possono chiedere le prestazioni previste dalla normativa di riferimento e dallo Statuto in quanto compatibili con la peculiarità della loro iscrizione. La perdita dei requisiti di partecipazione del dirigente che ha chiesto l’iscrizione del fiscalmente a carico, così come il venir meno della condizione di fiscalmente a carico, non comportano la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per il familiare iscritto. Il ris...
Riscatti. Sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale le somme erogate: → a titolo di riscatto parziale della posizione individuale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita, cassa integrazione guadagni o straordinaria; → a titolo di riscatto totale della posizione individuale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacita di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi; → a titolo di riscatto della posizione individuale per morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Le somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.
Riscatti. In casi di particolare delicatezza e rilevanza relativi alla tua vita lavorativa puoi chiedere, prima della data di pensionamento, il pagamento totale o parziale del capitale maturato sulla tua posizione individuale.
Riscatti. Il Contratto non prevede riscatto.
Riscatti. In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa dell’Aderente è possibile inoltre riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. Nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, qualora si intenda effettuare tale scelta, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra l’Aderente e Postaprevi- denza Valore e ovviamente, al momento del pensionamento l’Aderente non avrà alcun diritto nei confronti di Postaprevidenza Valore. Si evidenzia, come meglio descritto nell’Art. 16 “Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni” presente nelle Condizioni Generali di Contratto, che tra i documenti necessari da inviare a Poste Vita S.p.A. per ottenere la liquidazione delle prestazioni, con esclusione dei casi di trasferimento o richiesta di anticipazioni, vi è l’originale del Documento di Polizza che pertanto raccomandiamo di conservare con cura. N.B.: Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Per maggiori dettagli fare riferimento all’apposito Documento sul Regime Fiscale. In caso di decesso dell’Aderente durante la fase di accumulo, la posizione individuale in Postaprevidenza Valore viene riscattata e versata ai Beneficiari designati, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero agli eredi. In mancanza, la posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Poste Vita S.p.A. pagherà il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione. In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce una rivalutazione minima del capitale pari all’1,50% annuo composto. Dopo il pensionamento, dal momento del decesso la rendita non è più corrisposta. Tuttavia Postaprevidenza Valore consente di scegliere una opzione di rendita “reversibile”: esercitando tale opzione si ha la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione ai propri familiari.
Riscatti. In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa dell’Aderente è possibile inoltre riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che an- cora mancano al raggiungimento della pensione. Nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, qualora si intenda effettuare tale scelta, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra l’Aderente e Postaprevi- denza Valore e ovviamente, al momento del pensionamento l’Aderente non avrà alcun diritto nei confronti di Postaprevidenza Valore. Si evidenzia, come meglio descritto nelle Condizioni Generali di Contratto all’Art. 16 “Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazio- ni”, che tra i documenti necessari da inviare a Poste Vita S.p.A. per ottenere la liquidazione delle prestazioni, con esclusione dei casi di trasferimento o richiesta di anticipazioni, vi è l’originale del Documento di Polizza che pertanto raccomandiamo di conservare con cura. N.B.: Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Per maggiori dettagli fare riferimento all’apposito Documento sul Regime Fiscale.
Riscatti. Il contratto non prevede riscatto.
Riscatti. Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può ottenere, mediante richiesta scritta alla Società, la liquidazione totale del valore di riscatto del contratto. Il valore di riscatto è pari al valore del contratto alla data di richiesta dello stesso, ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per la quotazione corrente della struttura finanziaria, rilevata alla chiusura borsistica del venerdì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della documentazione completa relativa all’evento come previsto al successivo Art. 14. Se alla data prevista per il calcolo la quotazione non fosse disponibile, verrà utilizzato il valore rilevato il primo giorno lavorativo successivo in cui la quotazione sarà nuovamente disponibile. Dall’importo così calcolato verrà detratto il costo fisso pari a 50 Euro, come specificato al precedente Art. 5. Il riscatto totale comporta lo scioglimento del contratto; la risoluzione ha effetto dalla data della richiesta. Il contratto non prevede la garanzia, da parte della Società, di un importo minimo del valore di riscatto che potrebbe risultare anche inferiore ai premi pagati essendo legato all’andamento del valore della struttura finanziaria.
Riscatti. Per effetto della Sentenza n. 218/201916 della Corte Costituzionale, ai riscatti effettuati a seguito della cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. riscatti volontari) trova applicazione la disciplina fiscale prevista per i lavoratori del settore privato a partire dai montanti maturati dal 1° gennaio 2007. Conseguentemente, su un imponibile determinato al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo), si applica: - per i montanti maturati fino al 31.12.2006, la tassazione progressiva; - per i montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007, una ritenuta a titolo di imposta del 23%. I riscatti esercitati per cause non dipendenti dalla volontà delle parti sono assoggettati, per quanto concerne i montanti maturati fino al 31.12.2017, alla medesima tassazione separata prevista per le prestazioni in forma di capitale. Il montante maturato successivamente a tale data è, invece, assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al 15° di partecipazione alla previdenza complementare con il limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (quindi fino ad applicare un'aliquota del 9%).
Riscatti. 3.4.1. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1) Vecchi iscritti Si applica la tassazione separata utilizzando l’aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull’importo della prestazione maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione.