Regimi di orario e Sistemi di Flessibilità. Art. 31 - Lavoro straordinario, festivo, notturno Art. 32 - Conto ore individuale
Regimi di orario e Sistemi di Flessibilità. I. Orario a turno unico Nelle strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico, al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio, il personale può essere chiamato ad osservare in via alternativa:
a) orario sfalsato: anticipando o posticipando l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera e correlativamente anticipando e posticipando il termine della stessa, fino ad un massimo di due ore rispetto al normale orario di lavoro;
b) orario spezzato: è attuato nell'ambito dell'organizzazione dell'orario settimanale concentrato in 5 giorni; la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori, con un intervallo giornaliero pari ad almeno un'ora e non superiore a due ore. Prima di dare attuazione ai regimi sub a) e b) i relativi progetti formeranno materia di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall'art. 6, nel rispetto delle procedure di cui al presente C.C.N.L..
Regimi di orario e Sistemi di Flessibilità. Inserire la definizione di “lavoratore turnista”
Regimi di orario e Sistemi di Flessibilità