Conto ore individuale. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate secondo gli ordinamenti degli enti possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative.
Conto ore individuale. 1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario - che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal lavoratore - possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative.
2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite.
4. (aggiunto dall’art. 12 del CCNL 27 gennaio 2005) È ammesso il recupero con le modalità di cui al comma 1 dei periodi di permanenza in servizio dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà del personale e che derivino da causa stimata di forza maggiore dall'Amministrazione.
Conto ore individuale. I. Le Parti si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa. A livello nazionale, le Parti individueranno, in appositi accordi, gli ambiti organizzativi in cui troverà applicazione, di volta in volta, il presente istituto.
II. Di seguito la disciplina e le modalità applicative dell’istituto che hanno trovato applicazione a far data dal 1° gennaio 2012: - per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 20 ore annuali delle prestazioni straordinarie; - inoltre, su base volontaria, possono confluire nel conto ore individuale fino ad un massimo di ulteriori 100 ore annue; - l’opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi; - il lavoratore ha diritto al recupero delle ore confluite nel conto ore individuale coerentemente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi successivi. Ai fini del recupero verrà data precedenza ai lavoratori con oggettive esigenze di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche in coerenza con quanto previsto dall’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del 7 marzo 2011. Le ore accantonate per le quali non sia stato possibile il recupero in forma specifica verranno compensate con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’art. 74 del presente CCNL e da liquidarsi secondo le procedure in atto; - a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti.
Conto ore individuale. I. Le Parti si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e convengono di demandare ad accordi specifici di secondo livello, che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze dei diversi settori di riferimento, la definizione della disciplina di dettaglio e delle modalità applicative dell’istituto.
II. Gli accordi di secondo livello dovranno essere definiti sulla base dei criteri di carattere generale di seguito enunciati: - per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 10 ore delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, che sono pertanto soggette al recupero in forma specifica; - per il lavoratore che esprima la volontà di optare per il meccanismo del conto ore individuale è previsto il diritto al recupero delle ore effettuate oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di ulteriori 110 ore annue; - l’opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi. Ulteriori cadenze di esercizio dell’opzione potranno essere fissate dalla contrattazione di secondo livello; - parimenti nell’ambito del secondo livello di contrattazione saranno definite le modalità di recupero delle ore che confluiscono nel conto ore individuale; - per le ore eccedenti il normale orario di lavoro che confluiscono sul conto ore individuale viene riconosciuta una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 70 del presente CCNL, da liquidarsi secondo le procedure in atto; - a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti.
Conto ore individuale. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate mensilmente con le maggiorazioni retributive di cui al presente articolo. Per quanto attiene alle quote orarie le parti convengono che, al di fuori delle ipotesi previste all'ultimo comma del presente articolo, a partire dal 1° gennaio 2002, le stesse saranno accantonate nella misura del 50% in un conto ore individuale ed evidenziate in busta paga; per il restante 50% delle quote il lavoratore potrà esercitare, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, la propria scelta in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa al pagamento delle stesse. Le quote orarie non retribuite ed accantonate nel conto ore individuale possono essere fruite, sotto forma di riposi compensativi, da utilizzarsi entro 12 mesi dall'anno di maturazione. Nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti la misura delle quote orarie da accantonare nel conto ore è del 40%; per il restante 60% delle quote il lavoratore potrà esercitare la propria scelta, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa alla retribuzione delle stesse. L'utilizzazione delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere realizzata in prima istanza tenendo conto delle esigenze tecniche-organizzative e produttive dell'azienda. I lavoratori oltre che per le attività formative potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali e familiari. Con decorrenza semestrale la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e le modalità di utilizzo delle ore accantonate. Non rientrano nel conto ore individuale di cui sopra le prestazioni di lavoro straordinario riconducibili alle seguenti fattispecie: - assenze improvvise nell'avvicendamento dei turni; - manutenzioni straordinarie e non programmabili; interventi atti ad assicurare il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti; - montaggio e rifacimento degli impianti; - assolvimento di indifferibili incombenze derivanti da innovazioni amministrative e di legge. Per la categoria dei lavoratori di cui al gruppo 1 la retribuzione oraria, ai soli effetti del calcolo delle maggiorazioni di cui agli artt. 19 e 20, viene ottenuta dividendo per 165 la retribuzione mensile composta dagli elementi di cui all'art. 28. Per i lavoratori di cui al gruppo 2, a...
Conto ore individuale. I. Le Parti si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa. A livello nazionale, le Parti individueranno, in appositi accordi, gli ambiti organizzativi in cui troverà applicazione, di volta in volta, il presente istituto.
II. Di seguito la disciplina e le modalità applicative dell'istituto che troveranno applicazione a far data dal 1° gennaio 2012: - per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 20 ore annuali delle prestazioni straordinarie; - inoltre, su base volontaria, possono confluire nel conto ore individuale fino ad un massimo di ulteriori 100 ore annue; - l'opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l'anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi; - il lavoratore ha diritto al recupero delle ore confluite nel conto ore individuale coerentemente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi successivi. Ai fini del recupero verrà data precedenza ai lavoratori con oggettive esigenze di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche in coerenza con quanto previsto dall'Avviso Comune Governo e Parti Sociali del 7 marzo 2011. Le ore accantonate per le quali non sia stato possibile il recupero in forma specifica verranno compensate con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all'art. 74 del presente C.C.N.L. e da liquidarsi secondo le procedure in atto; - a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti. Dichiarazione a verbale Le Parti convengono che la presente disciplina non trova applicazione nei confronti del personale con qualifica di Quadro in coerenza con le caratteristiche di flessibilità proprie della prestazione lavorativa, connotata da autonomia organizzativa ed operativa nell'ambito degli obiettivi assegnati alla funzione di appartenenza, e tenuto conto degli specifici trattamenti riconosciuti a tale categoria di lavoratori nell'ambito del presente C.C.N.L..
Conto ore individuale. 1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario – che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal lavoratore – possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavo- rativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corri- spondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative.
2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite.
Conto ore individuale. 1. Al comma 1 dell’art. 27 del CCNL 16 ottobre 2008 è aggiunta la seguente frase: “Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari.”. Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità 100,51 100,51 100,51 83,83 83,83 83,83 81,68 81,68 81,68 81,68 72,95 72,95 72,95 69,06 69,06 69,06 69,06 62,12 62,12 62,12 61,96 61,96 61,96 57,80 57,80 57,80
(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.
(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.
(3) E Docenti incaricati esterni. Nuova retribuzione tabellare Posizione economica EP6 EP5 EP4 EP3 EP2 EP1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 B6 B5 B4 B3 B2 B1 Trattamento complessivo Collaboratori ed esperti linguistici Dal 1.4.2008 Dal 1.7.2008 Dal 1.1.2009
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ateneo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Il valore dell’indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2010-11 è determinato nelle misure previste dall'Accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, applicando ai minimi retributivi il TIP 2010, il 30% del predetto...
Conto ore individuale. Escludere il personale con la qualifica di quadro dall’elenco del personale per il quale è attivabile il conto ore individuale. Concordare la data entro la quale tutti i tavoli negoziali regionali si attiveranno per definire accordi attuativi dei contenuti del presente articolo.
Conto ore individuale. La disciplina e le modalità applicative dell’istituto troveranno applicazione dal 1° gennaio 2012; a livello nazionale, le Parti individueranno, in appositi accordi, gli ambiti organizzativi in cui troverà applicazione, di volta in volta, l’istituto.