Common use of REGIMI PARTICOLARI DI ORARIO Clause in Contracts

REGIMI PARTICOLARI DI ORARIO. Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti per sei giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell'azienda, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'impresa e nei casi di ristrutturazione aziendale, anche per migliorare le prospettive occupazionali, si potrà far ricorso a concordate strutture di orario. Per l'adozione del regime di orario 5x8 con il secondo giorno di riposo (sabato) da usufruire a scorrimento durante i giorni della settimana (punto 2.1) o del regime 6x6 con prestazione lavorativa su sei giorni alla settimana (punto 2.2) o dell'orario multiperiodale (punto 2.3) si seguirà la procedura qui di seguito riportata con applicazione delle specifiche condizioni di orario e retributive convenute nella presente regolamentazione. Nel caso in cui l'azienda reputi necessario per il miglioramento della propria competitività di estendere l'attività su sei giorni o intenda introdurre un orario multiperiodale ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal primo incontro, le parti potranno concordare l'adozione del nuovo assetto di orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate. In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di cui sopra, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale, che si riuniranno entro 15 giorni dalla richiesta per un esame congiunto della specifica situazione aziendale con l'obiettivo di: - chiarire ogni aspetto della situazione aziendale in relazione alla presente disciplina degli orari di lavoro; - rimuovere gli impedimenti all'applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale, ferma restando la titolarità delle parti a livello aziendale.

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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione

REGIMI PARTICOLARI DI ORARIO. Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti per sei giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell'azienda, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'impresa dell'Impresa e nei nel casi di ristrutturazione aziendale, anche per migliorare le prospettive occupazionali, si potrà far ricorso a concordate strutture di orarioorarlo. Per l'adozione del regime di orario 5x8 con il secondo giorno di riposo (sabato) da usufruire a scorrimento durante i giorni della settimana (punto 2.1) o del regime 6x6 con prestazione lavorativa su sei giorni alla settimana (punto 2.2) o dell'orario multiperiodale (punto 2.3) si seguirà la procedura qui di seguito riportata con applicazione delle specifiche condizioni di orario orarlo e retributive convenute nella presente regolamentazione. Nel caso in cui l'azienda reputi necessario per il miglioramento della propria competitività di estendere l'attività su sei giorni o intenda introdurre un orario orarlo multiperiodale ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico-produttive produttlve ed organizzative dell'azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal primo incontro, le parti potranno concordare l'adozione del nuovo assetto di orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei del predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate. In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di cui sopra, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale, che si riuniranno entro 15 giorni dalla richiesta per un esame congiunto della specifica situazione aziendale con l'obiettivo di: - chiarire ogni aspetto della situazione aziendale in relazione alla presente disciplina degli orari di lavoro; - rimuovere gli impedimenti all'applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale, ferma restando la titolarità delle parti a livello aziendale.

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Samples: www.uiltec.eu

REGIMI PARTICOLARI DI ORARIO. Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti per sei giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell'azienda, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'impresa dell'impresa, e nei casi di ristrutturazione aziendale, anche per migliorare le prospettive occupazionali, si potrà far ricorso a concordate strutture di orario. Per l'adozione del regime di orario 5x8 con il secondo giorno di riposo (sabato) da usufruire a scorrimento durante i giorni della settimana (punto 2.1) o del regime 6x6 con prestazione lavorativa su sei giorni alla settimana (punto 2.2) o dell'orario multiperiodale (punto 2.3) si seguirà la procedura qui di seguito riportata con applicazione delle specifiche condizioni di orario e retributive convenute nella presente regolamentazione. Nel caso in cui l'azienda reputi necessario per il miglioramento della propria competitività di estendere l'attività su sei giorni o intenda introdurre un orario multiperiodale ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le TuttoLavoroOro 04/2012 INDICITALIA Pagina 32 di 123 problematiche tecnico-produttive ed e organizzative dell'azienda della azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame, che dovrà esaurirsi entro 15 30 giorni dal primo incontro, le parti potranno concordare l'adozione del nuovo assetto di orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate. In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di cui sopra, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle organizzazioni Organizzazioni firmatarie del contratto nazionale, che si riuniranno entro 15 30 giorni dalla richiesta per un esame congiunto della specifica situazione aziendale con l'obiettivo di: - chiarire ogni aspetto della situazione aziendale in relazione alla presente disciplina degli orari di lavoro; - rimuovere gli impedimenti all'applicazione di quanto previsto dal in contratto nazionale, ferma restando la titolarità delle parti a livello aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

REGIMI PARTICOLARI DI ORARIO. Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti per sei giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell'azienda, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'impresa dell'impresa, e nei casi di ristrutturazione aziendale, anche per migliorare le prospettive occupazionali, si potrà far ricorso a concordate strutture di orario. Per l'adozione del regime di orario 5x8 5 x 8 con il secondo giorno di riposo (sabato) da usufruire a scorrimento durante i giorni della settimana (punto 2.1) o del regime 6x6 6 x 6 con prestazione lavorativa su sei giorni alla settimana (punto 2.2) o dell'orario multiperiodale (punto 2.3) si seguirà la procedura qui di seguito riportata con applicazione delle specifiche condizioni di orario e retributive convenute nella presente regolamentazione. Nel caso in cui l'azienda reputi necessario per il miglioramento della propria competitività di estendere l'attività su sei giorni o intenda introdurre un orario multiperiodale ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal primo incontro, le parti potranno concordare l'adozione del nuovo assetto di orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate. In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di cui sopra, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle organizzazioni Organizzazioni firmatarie del contratto nazionale, che si riuniranno entro 15 giorni dalla richiesta per un esame congiunto della specifica situazione aziendale con l'obiettivo di: - chiarire ogni aspetto della situazione aziendale in relazione alla presente disciplina degli orari di lavoro; - rimuovere gli impedimenti all'applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale, ferma restando la titolarità delle parti a livello aziendale.

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Samples: moodle.adaptland.it