Registrazione della formazione. Riproducendo quanto previsto dall’art. 42, comma 5, lett. f) del d.lgs. n. 81/2015, il Ccnl degli studi professionali demanda al datore di lavoro l’obbligo di registrare la formazione erogata all’apprendista. La registrazione delle attività formative svolte risponde, da una parte, all’interesse del lavoratore di conservare traccia del percorso professionale seguito negli anni, utile tanto per chiedere la certificazione delle competenze maturate, quanto all’incremento dell’occupabilità; dall’altra, a quello del datore di lavoro di disporre di un valido strumento da esibire agli ispettori per dimostrare di aver adempiuto all’obbligo formativo, come puntualizza esplicitamente il Ccnl. Sul piano operativo, la formazione deve essere registrata sul libretto formativo del cittadino, ovvero, in mancanza, su supporti informatici tracciabili e fogli firma.
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Samples: Apprendistato, Apprendistato
Registrazione della formazione. Riproducendo quanto previsto dall’art. 42, comma 5, lett. f) del d.lgs. n. 81/2015, il Ccnl degli studi professionali demanda al datore di lavoro l’obbligo di registrare la La formazione erogata all’apprendista. La registrazione delle attività formative svolte risponde, da una parte, all’interesse del lavoratore di conservare traccia del percorso professionale seguito negli anni, utile tanto per chiedere la certificazione delle competenze maturate, quanto all’incremento dell’occupabilità; dall’altra, l’apprendistato professionalizzante dovrà essere registrata a quello cura del datore di lavoro attraverso supporti informativi tracciabili o su apposita scheda. A tal fine potrà essere utilizzato il fac- simile allegato al presente CCNL (Allegato A). In ogni caso il datore di disporre lavoro dovrà conservare, per le verifiche eventualmente fatte da parte degli organi di un valido strumento da esibire agli ispettori controllo tutta la documentazione (in particolare quella delle ore di formazione), a dimostrazione dell’avvenuta formazione dell’apprendista (iscrizione o attestazioni per dimostrare la partecipazione a corsi esterni, documenti contabili, fogli presenza e documentazione per la formazione interna etc.). Per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di aver adempiuto all’obbligo istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per l’apprendistato di alta formazione e ricerca dovrà essere osservato e attuato il piano formativo concordato tra datore di lavoro e l’istituzione formativa. Terminato il percorso di formazione, esterno o interno e completato il piano formativo, come puntualizza esplicitamente il Ccnlverrà riconosciuta la qualificazione professionale ai fini contrattuali in relazione alle competenze acquisite. Sul piano operativo, la formazione deve essere registrata sul libretto formativo Questo anche ai fini del cittadino, ovvero, in mancanza, su supporti informatici tracciabili e fogli firmaproseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro