Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio. I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, compreso quello dell’evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prendere visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l’originale deve essere mantenuto presso l’azienda.
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Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio. I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a 3 giornilavoro, compreso quello dell’eventosecondo le disposizioni di legge. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunatodell'infortunato, le cause e le circostanze dell’infortuniodell'infortunio, nonchè nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro lavoro e della Previdenza Sociale previdenza sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo dell'Organo di vigilanza. Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all’artall'art. 27 della legge 23 dicembre 1978 1978, n. 833 integrato dalle disposizioni di cui all'art. 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prendere prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l’originale l'originale deve essere mantenuto presso l’aziendal'azienda.
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Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio. I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a 3 giornilavoro, compreso quello dell’eventosecondo le disposizioni di legge. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all’art. 27 della legge 23 dicembre 1978 1978, n. 833 integrato dalle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 200819 settembre 1994, n. 81626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prendere prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l’originale deve essere mantenuto presso l’azienda.
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Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio. I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni1 giorno, compreso quello dell’evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonchè nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all’art. 27 della legge Legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81e successive modifiche ed integrazioni. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prendere prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l’originale deve essere mantenuto presso l’azienda.
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Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio. I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza un'assenza dal lavoro superiore a 3 tre giorni, compreso quello dell’eventodell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunatodell'infortunato, le cause e le circostanze dell’infortuniodell'infortunio, nonchè nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro lavoro e della Previdenza Sociale previdenza sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo dell'Organo di vigilanza. Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all’artall'art. 27 della legge 23 dicembre 1978 1978, n. 833 integrato dalle disposizioni di cui all'art. 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prendere prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l’originale l'originale deve essere mantenuto presso l’aziendal'azienda.
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Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio. I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza un'assenza dal lavoro superiore a 3 tre giorni, compreso quello dell’eventodell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunatodell'infortunato, le cause e le circostanze dell’infortuniodell'infortunio, nonchè nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato osservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo dell'organo di vigilanza. Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all’artall'art. 27 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 200819 settembre 1994, n. 81626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prendere prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l’originale l'originale deve essere mantenuto presso l’aziendal'azienda.
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Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio. I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza un'assenza dal lavoro superiore a 3 tre giorni, compreso quello dell’eventodell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, dell'infortunato le cause e le circostanze dell’infortuniodell'infortunio, nonchè nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e è della Previdenza Sociale ed è conservato osservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo dell'organo di vigilanza. Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all’artall'art. 27 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni di cui all'art. 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prendere prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l’originale l'originale deve essere mantenuto presso l’aziendal'azienda.
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