Common use of REGOLAZIONE PREMIO Clause in Contracts

REGOLAZIONE PREMIO. Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Appears in 1 contract

Samples: www.unitus.it

REGOLAZIONE PREMIO. Se il premio è Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo indicato in polizza. A tale scopo, entro 120 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazioneassicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio consuntivodefinitivo. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento alla relativa comunicazione da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla della Società. Se il Contraente nel termine di scadenza di cui sopra l’Assicurato non effettua fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovutaindicati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa ai sensi dell’Articolo 1901 del codice civile fino alle ore 24.00 24 del giorno in cui il Contraente l’Assicurato abbia adempiuto i ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In contratto con un preavviso di novanta giorni; in tal caso il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di mancata comunicazione dei dati di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o di mancato il pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio)della differenza attiva. Per i contratti scaduti, se il Contraente l’Assicurato non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto Si considera come data di effettuare verifiche e controlli avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria dell’Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per i quali il Contraente iscritto alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail. Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarieda considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Appears in 1 contract

Samples: lnx.comune.marineo.pa.it

REGOLAZIONE PREMIO. Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabileCONDIZIONI GENERALI NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contrattoassicurativo, normalmente di dodici mesi, salvo esplicita pattuizione di polizza, secondo le variazioni intervenute inter- venute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il pre- mio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 120 sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazioneassicura- tivo, il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua l’indicazione delle mercedi, retribuzioni e, relativa- mente alla Società i dati necessari per il conteggio garanzia R.C. Prodotti – Ritiro prodotti, del premio consuntivofatturato. Le differenze differenze, attive risultanti o passive, risul- tanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 quindici giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta dalla rela- tiva comunicazione di Reale Mutua sull’ammontare dell’eventuale con- guaglio. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione emessa dalla Societàcosti- tuisce presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua. Se il Contraente non effettua nei termini ter- mini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società Reale Mutua deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittaquindici giorni, trascorso tra- scorso il quale il premio premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive successive, viene considerato in conto od o a garanzia garan- zia di quello relativo al periodo assicurativo annuo assi- curativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 ventiquat- tro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società Reale Mutua di agire giudizialmente o e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione risolu- zione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente Contra- ente non adempie gli agli obblighi relativi rela- tivi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeReale Mutua, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

REGOLAZIONE PREMIO. Se Il premio lordo complessivo anticipato, viene provvisoriamente stabilito in € ……..............…...., salvo conguaglio da effettuare sui parametri per il calcolo del premio sul numero effettivo di assicurati. Si precisa che per le categorie ad adesione si farà riferimento al numero effettivo delle persone aderenti alla polizza nel periodo cui si riferisce la regolazione. In relazione a quanto precede, alla fine di ciascun periodo annuo di assicurazione, onde procedere all’eventuale conguaglio, il Contraente comunicherà alla Società i dati consuntivi necessari. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabilevariabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premioperiodo. A tale scopo, entro 120 giorni 180 gg. dalla fine di ogni del periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari per il conteggio del premio consuntivonecessari. Le differenze attive risultanti o passive dovranno essere corrisposte entro 90 gg. dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al data di ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Societàdell’apposita appendice. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scrittagiorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva delle differenze attive e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il qualeSocietà, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariela documentazione necessari.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Infortuni