Common use of REPERIBILITA’ Clause in Contracts

REPERIBILITA’. Le aziende sono impegnate ad organizzare un presidio di 24 ore per tutti i giorni dell’anno per garantire la tutela dell’incolumità della clientela, della sicurezza e della funzionalità degli impianti e della rete e per garantire la regolarità del servizio. Tenuto conto della sicurezza e dell’efficienza degli impianti e della rete, del numero e della distribuzione degli utenti e degli impianti, tale presidio può essere garantito anche attraverso un servizio di reperibilità, ad integrazione o sostituzione dell’orga- nizzazione in turno. Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa su chiamata al di fuori del normale orario di lavoro per interventi non pro- grammati correlati alle finalità di cui al 1° comma. La reperibilità è una prestazione compresa nella normale attività del personale ope- rativo e tecnico ed il lavoratore in possesso delle necessarie competenze incaricato dall’azienda non può rifiutarsi di svolgere tale servizio. Nell’organizzare il servizio le aziende sono impegnate ad utilizzare le più moderne ed avanzate risorse tecniche (attrezzature, strumentazioni, mezzi operativi, ecc.) per conseguire la massima sicurezza degli utenti, degli operatori e degli impianti. L’azienda, previa idonea informazione e formazione, doterà il personale in reperibilità, ai soli fini del servizio, di tutta la strumentazione necessaria e tecnologicamente ido- nea al fine di rendere tempestivo ed efficace l’intervento. Il lavoratore reperibile deve assicurarsi del funzionamento delle attrezzature in dota- zione; deve essere in grado di raggiungere, dalla sua abitazione o da qualunque lo- calità compatibile, il luogo dell’intervento nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle indicazioni dell’azienda e comunque nei tempi previsti dalle normative vigenti o dall’Autorità di regolazione e provvedere agli interventi necessari con i mezzi e le procedure fornite dall’azienda. Per il predetto servizio, fermo restando quanto stabilito dal presente contratto in ma- teria di orario di lavoro e tenuto conto degli impegni assunti a norma dell’art. 6, comma 2 del presente CCNL, si conviene quanto segue:

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REPERIBILITA’. Le aziende Aziende sono impegnate ad organizzare un presidio di 24 ore per tutti i giorni dell’anno per garantire la tutela dell’incolumità della clientela, della sicurezza e della funzionalità degli impianti e della rete e per garantire la regolarità del servizio. Tenuto conto della sicurezza e dell’efficienza degli impianti e della rete, del numero e della distribuzione degli utenti e degli impianti, tale presidio può essere garantito anche attraverso un servizio di reperibilità, ad integrazione o sostituzione dell’orga- nizzazione in turno. Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa su chiamata al di fuori del normale orario di lavoro per interventi non pro- grammati correlati alle finalità di cui al 1° comma. La reperibilità è una prestazione compresa nella normale attività del personale ope- rativo e tecnico ed il lavoratore in possesso delle necessarie competenze incaricato dall’azienda non può rifiutarsi di svolgere tale servizio. Nell’organizzare il servizio le aziende sono impegnate ad utilizzare le più moderne ed avanzate risorse tecniche (attrezzature, strumentazioni, mezzi operativi, ecc.) per conseguire la massima sicurezza degli utenti, degli operatori e degli impianti. L’azienda, previa idonea informazione e formazione, doterà il personale in reperibilità, ai soli fini del servizio, di tutta la strumentazione necessaria e tecnologicamente ido- nea al fine di rendere tempestivo ed efficace l’intervento. Il lavoratore reperibile deve assicurarsi del funzionamento delle attrezzature in dota- zione; deve essere in grado di raggiungere, dalla sua abitazione o da qualunque lo- calità compatibile, il luogo dell’intervento nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle indicazioni dell’azienda e comunque nei tempi previsti dalle normative vigenti o dall’Autorità di regolazione e provvedere agli interventi necessari con i mezzi e le procedure fornite dall’azienda. Per il predetto servizio, fermo restando quanto stabilito dal presente contratto in ma- teria di orario di lavoro e tenuto conto degli impegni assunti a norma dell’art. 6, comma 2 del presente CCNL, si conviene quanto segue:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro‌‌

REPERIBILITA’. Le aziende sono impegnate ad organizzare un presidio di 24 ore per tutti i giorni dell’anno dell‟anno per garantire la tutela dell’incolumità dell‟incolumità della clientela, della sicurezza e della funzionalità degli impianti e della rete e per garantire la regolarità del servizio. Tenuto conto della sicurezza e dell’efficienza dell‟efficienza degli impianti e della rete, del numero e della distribuzione degli utenti e degli impianti, tale presidio può essere garantito anche attraverso un servizio di reperibilità, ad integrazione o sostituzione dell’orga- dell‟orga- nizzazione in turno. Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa su chiamata al di fuori del normale orario di lavoro per interventi non pro- grammati correlati alle finalità di cui al 1° comma. La reperibilità è una prestazione compresa nella normale attività del personale ope- rativo e tecnico ed il lavoratore in possesso delle necessarie competenze incaricato dall’azienda dall‟azienda non può rifiutarsi di svolgere tale servizio. Nell’organizzare Nell‟organizzare il servizio le aziende sono impegnate ad utilizzare le più moderne ed avanzate risorse tecniche (attrezzature, strumentazioni, mezzi operativi, ecc.) per conseguire la massima sicurezza degli utenti, degli operatori e degli impianti. L’aziendaL‟azienda, previa idonea informazione e formazione, doterà il personale in reperibilità, ai soli fini del servizio, di tutta la strumentazione necessaria e tecnologicamente ido- nea al fine di rendere tempestivo ed efficace l’interventol‟intervento. Il lavoratore reperibile deve assicurarsi del funzionamento delle attrezzature in dota- zione; deve essere in grado di raggiungere, dalla sua abitazione o da qualunque lo- calità compatibile, il luogo dell’intervento dell‟intervento nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle indicazioni dell’azienda dell‟azienda e comunque nei tempi previsti dalle normative vigenti o dall’Autorità dall‟Autorità di regolazione e provvedere agli interventi necessari con i mezzi e le procedure fornite dall’aziendadall‟azienda. Per il predetto servizio, fermo restando quanto stabilito dal presente contratto in ma- teria di orario di lavoro e tenuto conto degli impegni assunti a norma dell’artdell‟art. 6, comma 2 del presente CCNL, si conviene quanto segue:

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