Requisiti tecnico-economici Clausole campione

Requisiti tecnico-economici. Allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio nell’area oggetto di subconcessione, nonché la sostenibilità dell’offerta, il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve essere in possesso, a pena di esclusione dalla Procedura stessa, dei seguenti requisiti tecnico-economici, determinati in funzione della complessità dell’attività da svolgere nell’area subconcessa e della durata dell’affidamento, tali da imporre una selezione tra soggetti di particolare solidità tra soggetti di particolare solidità: a) avere forma di società di capitali; b) essere esercente1 in Italia e/o all’estero di almeno 1 punto vendita2 avente ad oggetto attività di ristorazione presente in scali aeroportuali internazionali, e/o altre strutture commerciali complesse ad alta frequenza di pubblico e con orari di apertura similari a quelli degli scali aeroportuali (es. stazioni ferroviarie, autostrade, centri commerciali ovvero altre strutture assimilabili); c) avere realizzato un fatturato complessivo medio annuo (IVA esclusa), calcolato in rapporto agli ultimi tre esercizi chiusi3, di almeno euro 9.000.000,00 (novemilioni/00) o importo equivalente espresso nella valuta corrente nello Stato in cui è stabilito, di cui almeno euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), o importo equivalente espresso nella valuta corrente nello Stato in cui è stabilito, generato da attività di ristorazione4 presenti in scali aeroportuali internazionali, siti in Italia e/o all’estero, e/o altre strutture commerciali complesse ad alta frequenza di pubblico e con orari di apertura similari a quelli degli scali aeroportuali (es. stazioni ferroviarie, autostrade, centri commerciali ovvero altre strutture assimilabili).
Requisiti tecnico-economici. Il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti tecnico-economici di seguito indicati: a) avere forma di società di capitali; b) prestare, direttamente e con propria organizzazione, l’attività di gestione di un sistema per il prelievo automatico di denaro contante (postazione ATM); nel caso di concorrente appartenente ad un Gruppo, il possesso del requisito in esame potrà essere attestato anche mediante l’indicazione, nella relazione descrittiva di cui al paragrafo 3.1, lett. c), (i), di attività di gestione di un sistema per il prelievo automatico di denaro contante (postazione ATM) prestata da altra società del medesimo Gruppo previa verifica delle relazioni di collegamento/controllo con la società che partecipa alla procedura ai sensi dell’art. 2359 c.c. Si precisa, inoltre, che nel caso di indicazione di attività prestata da altra Società del medesimo Gruppo, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione prescritta dal paragrafo 3.2; c) possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno 300 ATM attivi sul territorio italiano presso imprese o luoghi aperti al pubblico (off-site), al di fuori degli apparati presenti presso gli sportelli di agenzia; nel caso di concorrente appartenente ad un Gruppo, il possesso del requisito in esame potrà essere attestato anche mediante l’indicazione, nella relazione descrittiva di cui al paragrafo 3.1, lett. c), (i), di ATM gestiti da altre società del medesimo Gruppo previa verifica delle relazioni di collegamento/controllo con la società che partecipa alla procedura ai sensi dell’art. 2359 c.c. Si precisa, inoltre, che nel caso di indicazione di ATM gestiti da altre società del medesimo Gruppo, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione prescritta dal paragrafo 3.2; d) di avere complessivamente realizzato un volume di fatturato annuo medio, calcolato in rapporto agli ultimi due esercizi chiusi, di almeno euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) o importo equivalente espresso nella valuta corrente nello Stato in cui è stabilito, generato da attività di gestione ATM. Nel caso di concorrente appartenente ad un Gruppo, il possesso del requisito in esame potrà essere attestato anche mediante l’indicazione, nella relazione descrittiva di cui al successivo paragrafo 3.1 lett. c), (i), del volume di fatturato generato da altre Società del medesimo Gruppo previa ...
Requisiti tecnico-economici. Il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve inoltre essere in possesso, a pena di esclusione dalla Procedura, dei requisiti tecnico-economici di seguito indicati, che ADR ritiene imprescindibili per garantire la corretta e regolare prestazione delle attività oggetto di Subconcessione e la sostenibilità della relativa offerta per tutta la durata della Subconcessione stessa. In particolare, il concorrente dovrà: - avere forma di società di capitali; - attestare l'avvenuta, regolare effettuazione, nel triennio 2018-2020, per almeno 24 mesi consecutivi, di servizi di movimentazione merci e posta per un movimento minimo, in almeno un aeroporto, nazionale o internazionale, da indicare espressamente, di merce annuale complessivo non inferiore a 2500 t/anno.
Requisiti tecnico-economici. Allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio nelle aree oggetto di subconcessione, nonché la sostenibilità dell’offerta, il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve essere in possesso, a pena di esclusione dalla Procedura stessa, dei seguenti requisiti tecnico-economici, determinati in funzione della complessità dell’attività da svolgere nelle aree sub concesse e della durata dell’affidamento, tali da imporre una selezione tra soggetti di particolare solidità: a) avere forma di società di capitali; b) essere titolare, in Italia e/o all’estero, di almeno 5 contratti in corso di validità alla data di pubblicazione della presente Procedura con società di gestione aeroportuale per la subconcessione/locazione o di gestione di locali destinati a Lounge; c) evidenza del fatturato complessivamente generato dal 2017 al 2020 con esclusivo riferimento all’attività espletata all’interno delle suddette Lounge che non potrà essere inferiore ad una media di € mln/anno 4,0 (euromilioniquattro/00) così intendendo il fatturato relativo all’accesso di passeggeri nelle sale in virtù di convenzioni con vettori, con circuiti ed ingressi mediante ticket acquistati singolarmente. d) Il partecipante dovrà altresì aver operato dal 2017 al 2020 senza soluzione di continuità, all’interno di aree doganali in almeno 5 aeroporti con presenza di traffico internazionale e con almeno 10 M pax nel 2019, in qualità di gestore di almeno 5 sale VIP di cui almeno 1 con superficie destinata al pubblico non inferiore a 600 mq. e) l’assenza di pendenze economiche con ADR ovvero, qualora ve ne siano, l'impegno a saldarle integralmente entro 30 gg. dall'aggiudicazione, pena la revoca della stessa;
Requisiti tecnico-economici. Il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti tecnico-economici di seguito indicati al fine di dimostrare un’esperienza minima adeguata nel servizio di rifornimento su strada di carburanti-lubrificanti, in Italia e/o all’Estero nonché la disponibilità di un’adeguata struttura aziendale e logistica; ciò in considerazione dell’esigenza di assicurare un elevato standard qualitativo alla clientela stradale dello scalo di Fiumicino nonché delle varie tipologie di clientela.
Requisiti tecnico-economici avere forma di società di capitali;

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  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • OFFERTA ECONOMICA La busta dell’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni seguenti, e d e v e e s s e r e redatta utilizzando preferibilmente la Scheda C allegata al presente disciplinare. Come specificato al punto precedente l’offerta deve essere contenuta in una busta recante esternamente i dati dell’Impresa partecipante e la scritta “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa singola/consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006, deve altresì essere datata e recare marca da bollo da €. 14,62. Tale dichiarazione, redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, dovrà contenere l’indicazione della percentuale di ribasso della offerta, nonché dell’oggetto dell'appalto con il relativo importo a base d’asta. Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di tre cifre decimali dopo la virgola. La suddetta percentuale di ribasso dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. La mancanza della sottoscrizione e dell’oggetto dei lavori comporterà la nullità dell’offerta. A. di offrire un prodotto rispondente a tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto; B. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali;

  • REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA In considerazione della peculiarità del settore oggetto della gara e, in particolare, dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello della fornitura – tenuto conto della rilevanza delle prestazioni per gli utenti finali – la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione l’aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato specifico per il settore di attività oggetto di gara non inferiore al 30% del valore annuo del Lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al 30% del valore annuo della somma dei lotti di partecipazione. La partecipante dovrà altresì indicare le principali forniture dello stesso triennio. Qualora la Ditta concorrente/RTI/Consorzio/Rete di impresa che abbia richiesto di concorrere a più Lotti dichiari di possedere un fatturato specifico in misura inferiore a quello richiesto, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali possiede il suddetto requisito in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti medesimi, per i quali possiede i suddetti requisiti. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: − dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero, − copia conforme all’originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell’articolo 18, comma 2, d.P.R. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell’oggetto e dei relativi importi annui, IVA esclusa, e date – complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell’offerta; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • Trattamento economico 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.

  • Oneri economici 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.