Requisiti per la partecipazione alla Procedura. Il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve essere in possesso, a pena di esclusione dalla Procedura, dei requisiti generali e tecnico-economici di seguito indicati, che ADR ritiene imprescindibili per garantire la corretta e regolare prestazione delle attività oggetto di Subconcessione e la sostenibilità della relativa Offerta per tutta la durata della Subconcessione stessa. E’ vietata la partecipazione in ATI e/o mediante altre forme di associazione o raggruppamento temporaneo o stabile, pena l’esclusione dalla Procedura di tutti i relativi concorrenti. E’ esclusa, inoltre, per il concorrente, la possibilità di utilizzare istituti quali l’avvalimento e simili ai fini della partecipazione della Procedura e/o dell’integrazione dei relativi requisiti ovvero, di richiamare e fare propri, sempre ai fini della Procedura, i requisiti posseduti da altre società del gruppo di appartenenza.
Requisiti per la partecipazione alla Procedura. REQUISITI DI ORDINE GENERALE L’operatore economico deve soddisfare le seguenti condizioni:
Requisiti per la partecipazione alla Procedura. La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di carattere generale, professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica come di seguito indicati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali, di capacità tecnica ed economica-finanziaria devono essere presentati in sede di partecipazione secondo le modalità di seguito esplicitate. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.
Requisiti per la partecipazione alla Procedura. 9
5.1 Requisiti di carattere generale 9
5.2 Requisiti di carattere professionale 10
5.3 Requisiti di capacità tecnica 10 5.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria 11
5.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 11 5.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 12
Requisiti per la partecipazione alla Procedura. 12
5.1 Requisiti di carattere generale 13
5.2 Requisiti di carattere professionale 13
5.3 Requisiti di capacità tecnica 13 5.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria 14
Requisiti per la partecipazione alla Procedura. La partecipazione alla presente procedura di procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: - Insussistenza delle cause di esclusione indicate dagli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023; - Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 231/2001 e s.m.i.; Le medesime disposizioni valgono per gli “operatori economici” di cui al Tiolo II del D.lgs. 36/2023.
Requisiti per la partecipazione alla Procedura. La partecipazione alla Procedura è consentita in forma imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti in possesso di tutti i requisiti di seguito specificati. La partecipazione alla Procedura è svolta attraverso l’utilizzo della Piattaforma Informatica di Edison Stoccaggio (di seguito, “Escomas”) secondo le modalità di seguito specificate. L’accesso ad Escomas è consentito ai soggetti abilitati muniti di credenziali informatiche di accesso rilasciate da Edison Stoccaggio. Qualora una società interessata a partecipare alla Procedura non sia abilitata all’accesso ad Escomas dovrà il prima possibile richiedere tale abilitazione e, comunque, in tempo utile per la consegna della documentazione come di seguito specificato, attraverso la procedura di registrazione di cui al “Manuale richiesta accesso Escomas” (allegato M1). Il Manuale richiesta accesso Escomas è disponibile sul sito internet di Edison Stoccaggio accedendo al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx Requisiti per la partecipazione alla Procedura: • titolarità di un contratto per il servizio di trasporto con efficacia alla data del 1 maggio 2018; • pagamento di tutti gli importi, fatturati e scaduti alla data della richiesta, complessivamente eccedenti il valore delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti da contratti precedentemente stipulati con Edison Stoccaggio; • avvenuto inserimento in Escomas e recapito secondo le modalità stabilite dalla Procedura al punto 5 della documentazione attestante il possesso del "rating minimo" a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento come previsto al paragrafo 5.2.1.1.1 del Codice di Stoccaggio di Edison Stoccaggio (approvato dall’Autorità con delibera del 15 maggio 2007, n.116/07 e pubblicato sul sito internet di Edison Stoccaggio di seguito “Codice”), ovvero di una lettera di garanzia e/o garanzia bancaria e/o polizza assicurativa a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento, il cui importo dovrà essere coerente con quanto disposto nell’allegato alla presente Procedura recante “Determinazione degli importi delle lettere di garanzia e garanzie bancarie” (Allegato 5); avvenuto inserimento in Escomas, e recapito secondo le modalità stabilite dalla Procedura al punto 5, del Contratto di Stoccaggio per il Servizio di Modulazione anno termico 2018-2019 siglato in ogni pagina e sottoscritto dal legale rappresentante della società offerente (ovvero da procuratore munito degli opportuni poter...
Requisiti per la partecipazione alla Procedura. V.1) Requisiti di Ordine Generale
1) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' all'articolo 2635 del codice civile;
Requisiti per la partecipazione alla Procedura. Il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve essere in possesso, a pena di esclusione dalla Procedura dei seguenti requisiti: - (i) Essere un prestatore di servizi a terra verso terzi in possesso di certificato dell'ENAC attestante l'idoneità di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18/99 sullo scalo di Ciampino, per lo svolgimento dei servizi di assistenza di cui al punto 4.1 (e 4.2 se si intende svolgere anche tali servizi) dell'xxx.xx A del D. Lgs. n. 18/99, ovvero (ii) produrre una dichiarazione del proprio legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per la certificazione di idoneità di cui al predetto art. 13 del D. Lgs. 18/99 o (iii) dimostrazione di aver depositato l’istanza di certificazione all'ENAC; - Essere un vettore in autoproduzione che produrrà una dichiarazione del proprio legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il rispetto di quanto previsto dal Regolamento ENAC «Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra» vigente. È esclusa, per il concorrente, la possibilità di utilizzare istituti quali l’avvalimento e raggruppamenti temporanei di impresa ai fini della partecipazione della Procedura e/o dell’integrazione dei relativi requisiti.
Requisiti per la partecipazione alla Procedura. Possono partecipare alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006:
A) operatori di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006;
B) enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche; I suddetti soggetti devono essere in grado di dimostrare di aver gestito centri per attività subacquea per almeno tre anni, maturati precedentemente alla pubblicazione del presente disciplinare. Per gli operatori del turismo subacqueo residenti in Sardegna è richiesta altresì l’iscrizione nell’apposito elenco regionale di cui alla Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 9, art. 6 comma 3. Per gli operatori residenti in altre regioni, è richiesta l’analoga abilitazione eventualmente prevista dalle vigenti norme di riferimento.