Esclusione dalla procedura Clausole campione

Esclusione dalla procedura. L’esclusione dalla procedura selettiva è prevista nei seguenti casi: − presentazione della domanda di partecipazione tardiva o con modalità diverse da quelle indicate; − mancato possesso di almeno uno dei requisiti di ammissione richiesti dall’avviso di selezione. L’eventuale esclusione sarà comunicata, tramite posta elettronica, ai singoli candidati interessati.
Esclusione dalla procedura. Il Patto d’Integrità deve essere debitamente sottoscritto, in calce e in ogni pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante e in caso di consorzi o raggruppamento temporaneo d’imprese dal rappresentante degli stessi. Il documento va allegato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara.
Esclusione dalla procedura. La mancata consegna del patto d’integrità debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura d'appalto.
Esclusione dalla procedura. 1. Le candidate/I candidati sono ammesse/ammessi con riserva alla procedura selettiva.
Esclusione dalla procedura. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Comporta l’esclusione dalla selezione: - la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; - il mancato caricamento della copia della carta di identità; - la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando; - la sussistenza di situazioni di incompatibilità; - il mancato caricamento di tutti gli allegati obbligatori.
Esclusione dalla procedura. Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in ogni sua pagina dall'operatore economico partecipante (ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi) e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla XXXXXXXXX. /XxxxXxX xXXXxXX ^XxxXxX XXXXXxxXX xxX XXXxxXxxX DĂƌĐŽŶi͕ Ϯͬϭϭ ϰϱϬϭϰ WŽƌƚŽ siƌŽ ;ZKͿ − (Sede associata) xxX xxxXxxX XxXxXXXX͕ ϰ ϰϱϬϭϴ WŽƌƚŽ dŽůůĞ ;ZKͿ Ͳ (Sede associata) dĞů͘ ϬϰϮϲ͘ϴϭϭϰϲ − FĂdž ϬϰϮϲ͘ϭϵϬϰϴϳϯ CŽĚiĐĞ DĞĐĐĂŶŽŐƌĂĨiĐŽ ZKZ/ϬϬϮϬϭϮ
Esclusione dalla procedura. La mancata consegna del patto d’integrità debitamente sottoscritto comporterà il non affidamento dell’incarico del servizio.
Esclusione dalla procedura. Non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei cui confronti sussistano i seguenti motivi di esclusione:
Esclusione dalla procedura. Saranno ammessi i candidati che abbiano presentato domanda, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente avviso di procedura comparativa e che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti. Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o gli eventuali allegati siano stati prodotti in forma imperfetta, l’Ufficio Amministrativo potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la domanda; i candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine indicato sul presente avviso, verranno esclusi dal concorso. Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura: - il mancato possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione; - la presentazione della domanda oltre i termini previsti o con l’utilizzo di un modello diverso da quello fornito in allegato; - la presentazione della domanda con modalità di trasmissione diverse da quanto disciplinato all’art.2 del presente avviso; - la mancanza della firma del concorrente sulla domanda di partecipazione e sul curriculum vitae; - la carenza della copia di valido documento d’identità allegata alla domanda.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di Crédit Agricole Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto dell’informativa della SFCR e come approvato da parte di XXXXX. Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45-sexies, comma 7, del DLgs 7 settembre 2005, n° 209, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, sinteticamente descritti nell’informativa della SFCR è stato approvato dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Come previsto dall’articolo n° 13 del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, le nostre conclusioni non si estendono alle determinazioni assunte dall’IVASS nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e quindi, in particolare, all’idoneità dei parametri specifici dell’impresa rispetto allo scopo definito dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e dalla normativa nazionale. Milano, 8 aprile 2022 PricewaterhouseCoopers SpA

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: