Common use of RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA Clause in Contracts

RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA. Il Contraente risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal proprio personale nel corso dell’espletamento del servizio, potrà derivare agli Uffici Giudiziari, agli utenti del servizio, a terzi o a cose. Al Contraente è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta ferma l’intera responsabilità del Contraente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. In alternativa alla stipula della suddetta polizza, il Contraente potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, e successivamente integrata e/o modificata, in modo tale da coprire anche il servizio previsto dal presente Capitolato. Copia della polizza specifica o dell’appendice a una polizza già esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell’avvio del servizio. Il Contraente avrà inoltre cura di presentare alla Stazione appaltante anche la quietanza di intervenuto pagamento del premio, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di verificare il permanere della validità della polizza per l’intera durata del contratto. La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del codice civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle suddette coperture assicurative, il contratto di appalto si risolverà di diritto, con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA. Il Contraente risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal proprio personale nel corso dell’espletamento del servizio, potrà derivare agli Uffici Giudiziari, agli utenti del servizio, a terzi o a cose. Al Contraente è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta ferma l’intera responsabilità del Contraente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. In alternativa alla stipula della suddetta polizza, il Contraente potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, e successivamente integrata e/o modificata, in modo tale da coprire anche il servizio previsto dal presente Capitolato. Copia della polizza specifica o dell’appendice a una polizza già esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla stazione appaltante agli Uffici Giudiziari prima dell’avvio del servizio. Il Contraente avrà inoltre cura di presentare alla Stazione appaltante anche la quietanza di intervenuto pagamento del premio, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di verificare il permanere della validità della polizza per l’intera durata del contratto. La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del codice civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle suddette coperture assicurative, il contratto di appalto si risolverà di diritto, con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA. Il Contraente risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal proprio personale nel corso dell’espletamento dell'espletamento del servizio, potrà derivare agli Uffici Giudiziari, agli utenti del servizio, a terzi o a cose. Al Contraente è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso prestatori d’opera d'opera (RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta ferma l’intera l'intera responsabilità del Contraente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. In alternativa alla stipula della suddetta polizza, il Contraente potrà dimostrare l’esistenza l'esistenza di una polizza RC già attivata, e successivamente integrata e/o modificata, in modo tale da coprire anche il servizio previsto dal presente Capitolato. Copia della polizza specifica o dell’appendice dell'appendice a una polizza già esistente, conforme all’originale all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell’avvio dell'avvio del servizio. Il Contraente avrà inoltre cura di presentare alla Stazione appaltante anche la quietanza di intervenuto pagamento del premio, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di verificare il permanere della validità della polizza per l’intera l'intera durata del contratto. La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell’assicuratore dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo dall'articolo 1901 del codice civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle suddette coperture assicurative, il contratto di appalto si risolverà di diritto, con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA. Il Contraente risponderà direttamente Fornitore assume a proprio carico le responsabilità del buon andamento del servizio anche in caso di scioperi e indirettamente vertenze sindacali del suo personale promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio. La Città Metropolitana di Roma e le Amministrazioni contraenti sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell’esecuzione del servizio convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel relativo corrispettivo del contratto stesso. Il Fornitore è responsabile di ogni danno cheche potesse derivare alle Amministrazioni contraenti, al soggetto aggregatore ed a terzi per fatti o attività connessi con i servizi oggetto di gara. Qualora per cause di disservizio, imputabili al Fornitore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all’attività delle Amministrazioni, il Fornitore è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in relazione genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dal Fornitore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente, il Soggetto aggregatore e le Amministrazioni contraenti. A tale riguardo il Fornitore deve presentare all’atto della stipulazione di ogni singolo contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria compagnia di assicurazione per il rischio RCT/O dedicata a favore dell'amministrazione contraente che copra ogni rischio e responsabilità per danni comunque arrecati a cose o persone con massimali che saranno stabiliti dalle singole amministrazioni ma comunque con un massimale minimo di € 3.000.000 unico per sinistro con specifica descrizione dell’attività/rischio oggetto dell’assicurazione. La predetta garanzia assicurativa deve prevedere: - estensione della garanzia RC personale di tutti i dipendenti o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura in cui si svolge l’appalto e comunque per tutte le attività previste. - l’Amministrazione contraente dovrà essere considerata Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti; - danni da interruzione esercizio/attività - Rc dell’Assicurato per danni causati dai subappaltatori - Rc derivante da inosservanza del D.lgs 81/2008 e della Legge 196/2003; - Rc per danni a cose altrui derive nati da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute - danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito dell’esecuzione dei servizi. In caso di polizza già attivata, il Fornitore dovrà produrre un’appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copre anche il servizio in oggetto. Il massimale unico per sinistro della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell’Appaltatore in quanto quest’ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo. Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia al lavoro prestato dal proprio personale nel corso dell’espletamento Soggetto aggregatore ed alle Amministrazioni contraenti. Agli effetti assicurativi, il Fornitore a prescindere dalla responsabilità, qualora venisse a conoscenza e/o si rendesse conto di eventuali danni o sinistri occorsi e/o causati durante lo svolgimento del servizio, potrà derivare agli Uffici Giudiziariin particolare per quelli conseguenti a fuoriuscite di acqua a seguito di rotture di tubazioni, agli utenti del servizio, è tenuto a terzi segnalare alla Amministrazioni contraenti eventuali danni o a cose. Al Contraente è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi sinistri occorsi e/o causati. In caso di responsabilità del fornitore, l’accertamento danni verso cose sarà effettuato dalle Amministrazioni contraenti alla presenza del Responsabile del servizio /gestore del servizio previamente avvisato. Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO)notifica le Amministrazioni contraenti sono autorizzate a provvedere direttamente trattenendo l’importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data obbligo di stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta ferma l’intera responsabilità del Contraente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. In alternativa alla stipula della suddetta polizza, il Contraente potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, e successivamente integrata e/o modificata, in modo tale da coprire anche il servizio previsto dal presente Capitolato. Copia della polizza specifica o dell’appendice a una polizza già esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell’avvio del servizio. Il Contraente avrà inoltre cura di presentare alla Stazione appaltante anche la quietanza di intervenuto pagamento del premio, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di verificare il permanere della validità della polizza per l’intera durata del contrattoimmediato reintegro. La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata del rischio anche in servizio affidato; copia integrale dei documenti contrattuali della compagnia (condizioni generali ed eventuali garanzie integrative ed aggiuntive) dovrà essere presentata all’Amministrazione contraente prima dell’inizio del servizio ai fini del preventivo benestare; nel caso di mancato durata pluriennale, il Fornitore si impegna a fornire per tempo all’Amministrazione contraente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Si evidenzia che l’eventuale inoperatività totale o parziale pagamento delle coperture previste nel contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danno) non esonererà in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del codice civile danneggiati. Le eventuali franchigie e/o di eventuali dichiarazioni inesatte scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 alle Amministrazioni contraenti. L’Amministrazione contraente verrà quindi sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili al Fornitore e 1893 del codice civile. Qualora il Contraente non sia in grado coperti dalla sua polizza di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle suddette coperture assicurative, il contratto di appalto si risolverà di diritto, con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitoassicurazione.

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Samples: Contratto Di Fornitura

RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA. Il Contraente risponderà direttamente Considerata la particolare natura dell’appalto e indirettamente di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal proprio personale a tutela dei possibili danni ambientali prodotti nel corso dell’espletamento dell’esecuzione del servizioservizio di prelievo e trasporto all’interno delle sedi dell’ARPA Piemonte, potrà derivare agli Uffici Giudiziaril’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto, agli utenti del servizioal loro risarcimento, a terzi o a cosericonoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'Istituto sotto qualsiasi forma consentita dalla legge. Al Contraente è fatto obbligo di L’aggiudicatario dovrà stipulare una apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta ferma l’intera responsabilità del Contraente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. In alternativa alla stipula della suddetta polizza, il Contraente potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, e successivamente integrata e/o modificata, in modo tale da coprire anche il servizio previsto dal presente Capitolato. Copia della polizza specifica o dell’appendice a una polizza già esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell’avvio del servizio. Il Contraente avrà inoltre cura di presentare alla Stazione appaltante anche la quietanza di intervenuto pagamento del premio, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di verificare il permanere della validità della polizza per l’intera durata del contratto. La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell’assicuratore , a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto, In particolare detta polizza deve tenere indenne l’Agenzia, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno il soggetto aggiudicatario possa arrecare nel corso dell’espletamento delle attività oggetto dell appalto. I massimali della polizza debbono avere i seguenti importi: - euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro; - euro 1.500.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali; - euro 1.000.000,00 per danneggiamento a cose, anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga se appartenenti a quanto previsto dall’articolo 1901 del codice civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga più persone. La suddetta polizza assicurativa dovrà essere emessa a quanto previsto dagli articoli 1892 favore dell’ARPA Piemonte e 1893 del codice civile. Qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle suddette coperture assicurative, il contratto di appalto si risolverà di dirittoad esclusivo carico della ditta aggiudicataria, con conseguente escussione della cauzione prestata per le modalità indicate nel disciplinare di gara In corso di contratto l’appaltatore dovrà inoltre consegnare ad Arpa Piemonte copia dei rinnovi annuali e delle quietanze di pagamento delle rate di premio; l’inadempimento di tale obbligo comporterà la garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento risoluzione del maggior danno subitocontratto ai sensi dell’art. 15 del presente capitolato.

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Samples: www.arpa.piemonte.it

RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA. Il Contraente risponderà direttamente e indirettamente L’Aggiudicatario è responsabile di ogni danno diretto o indiretto che, in relazione al lavoro prestato all’attività prestata dal proprio personale nel corso dell’espletamento del servizio, potrà derivare agli Uffici Giudiziari, agli utenti del servizio, a terzi o a cose. Al Contraente è fatto obbligo A tal fine sono considerati terzi anche i magistrati e i dipendenti del Ministero della Giustizia. A copertura di stipulare una polizza assicurativa tali specifici rischi l’Aggiudicatario dovrà risultare assicurato per l’intera durata contrattuale con Compagnia appositamente autorizzata, come prescritto dalla vigente normativa di Responsabilità Civile settore, per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con un massimale non inferiore a ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con validità a decorrere decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino sino alla sua scadenza. Resta ferma l’intera responsabilità del Contraente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. In alternativa alla stipula della suddetta polizza, il Contraente potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, e successivamente integrata e/o modificata, in modo tale da coprire anche il servizio previsto dal presente Capitolato. Copia A tal fine dovrà produrre copia della polizza specifica o dell’appendice a una polizza già esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla stazione appaltante stipulata prima dell’avvio del servizio. Il Contraente avrà inoltre cura di presentare alla Stazione appaltante anche la quietanza di intervenuto pagamento del premio, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di verificare il permanere della validità della polizza per l’intera durata dell’inizio dell’esecuzione del contratto. La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del codice civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Qualora il Contraente l’Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle suddette coperture assicurative, il contratto di appalto si risolverà di diritto, con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Xxxxx ferma la responsabilità del contraente anche per i danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato; in particolare l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, in ragione dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

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Samples: www.procmin.palermo.giustizia.it

RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA. Il Contraente risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal proprio personale nel corso dell’espletamento del servizio, potrà derivare agli Uffici Giudiziari, agli utenti del servizio, a terzi o a cose. Al Contraente è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta ferma l’intera responsabilità del Contraente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. In alternativa alla stipula della suddetta polizza, il Contraente potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, e successivamente integrata e/o modificata, in modo tale da coprire anche il servizio previsto dal presente Capitolato. Copia della polizza specifica o dell’appendice a una polizza già esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla stazione appaltante agli Uffici Giudiziari prima dell’avvio del servizio. Il Contraente avrà inoltre cura di presentare alla Stazione appaltante anche la quietanza di intervenuto pagamento del premio, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di verificare il permanere della validità della polizza per l’intera durata del contratto. La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del codice civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle suddette coperture assicurative, il contratto di appalto si risolverà di diritto, con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: www.procura.udine.giustizia.it