Common use of Responsabilità - Assicurazione Clause in Contracts

Responsabilità - Assicurazione. 1. L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato speciale, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. 2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire al concedente, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza. 3. L'aggiudicatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere, materiali e automezzi che risultassero causati dal personale dipendente dall’aggiudicatario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. 4. In ogni caso, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati ai locali, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti, e, quando possibile, e al pagamento dei costi di riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. 5. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa grave a carico dell'aggiudicatario, per danni e/o furti al patrimonio, il concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto. 6. L’aggiudicatario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dall’esecuzione di eventuali lavori da svolgersi nei locali adibiti a caffetteria, da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi. 7. Il concedente resta altresì esonerato nella forma più ampia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’attività di gestione della caffetteria e dallo svolgimento di attività e servizi connessi, sia nei confronti del personale addetto che di terzi verso i quali unico responsabile è l’aggiudicatario, il quale dovrà rispettare integralmente e scrupolosamente tutte le disposizioni vigenti in materia riguardanti tali tipologie di attività e servizi. 8. Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario è inoltre tenuto a stipulare 1. relativamente ai locali concessi: dovrà essere stipulata apposita polizza incendio riferita per il fabbricato al rischio locativo (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità dell'Assicurato/gestore) con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo di detti locali, escluso il valore dell'area (€ 1.000.000,00) ed al contenuto ed attrezzature di proprietà del Concessionario con valore ovviamente indicato dallo stesso. La polizza dovrà prevedere oltre le garanzie base anche le seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'assicurato - dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere - ricorso terzi con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed in cui il Comune di Firenze deve essere considerato terzo - differenziale storico ed artistico con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - restauri con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - eventi sociopolitici ed atti vandalici - acqua condotta e spese di ricerca - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze suoi amministratori e dipendenti; 9. relativamente all'esercizio dell'attività di caffetteria: una polizza RCTO avente le seguenti caratteristiche: max RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico – max RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato- descrizione del rischio: esercente attività di caffetteria pasticceria compresa preparazione e distribuzione di alimenti ed altri prodotti di ristorazione. Deve inoltre intendersi compresa anche l'attività di allestimento ed installazione degli arredi, impianti ed attrezzature e relativa manutenzione necessari per l'esercizio della suddetta attività, nonché la manutenzione ordinaria dei locali ricevuti in locazione dal Comune di Firenze riferiti a detta attività. La polizza dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni di garanzia: RC personale di tutti i dipendenti ed addetti all'attività - considerato terzo il Comune di Firenze suoi amministratori e dipendenti - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti - RC derivante da violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/2008 - danni a locali e cose nell'ambito dei lavori e danni alle cose e locali su cui si eseguono i lavori, con esclusione per quest'ultima dei danni necessari e di quelli direttamente oggetto dei lavori con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 ciascuna - danni derivanti da preparazione, somministrazione di cibi e bevande nell'ambito del massimale RCT - danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento non inferiore ad € 1.000.000,00. Ai fini di questa estensione di garanzia devono intendersi esclusi i locali in uso all'Assicurato, ma compresi tutti quelli non rientranti negli stessi, facenti parte del fabbricato del Forte di Belvedere ed eventuali cose contenute in detti locali, oltre che fabbricati e cose di terzi in genere - danni da interruzione di esercizio con limite di risarcimento non inferiore ad e 500.000,00. Detta polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o internazionale, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune, presso il quale il concessionario dovrà depositare copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione dell’accordo di cui al presente capitolato. 10. Il Concedente resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dal fornitore con terzi, sia che attengano a contratti per l’esercizio dell’attività sia che attengano a rapporti con gli utenti. 11. Le polizze potranno contenere una franchigia solo se gestita direttamente dalla Compagnia Assicurativa 12. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi.

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Samples: Concession Agreement

Responsabilità - Assicurazione. 1. L'aggiudicatario L’appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato specialespeciale d’appalto, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. 2. L'aggiudicatario L’appaltatore ha l'obbligo di fornire al concedenteComune, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza. 3. L'aggiudicatario L’appaltatore è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere e materiali che, a operegiudizio del Comune, materiali e automezzi che risultassero causati dal personale dipendente dall’aggiudicatarioincaricato dall’appaltatore, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. 4. In ogni caso, l’aggiudicatario l’appaltatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati ai localiad opere d’arte, attrezzature e documenti, attrezzature, strumentazioni, impianti o od altri oggetti, e, quando possibile, oggetti e al pagamento dei costi di restauro, di riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. 5. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa grave a carico dell'aggiudicatario, dell’appaltatore per danni e/o furti al patrimoniopatrimonio dei Musei Civici, il concedente Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto. 6. L’aggiudicatario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dall’esecuzione di eventuali lavori da svolgersi nei locali adibiti a caffetteria, da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi. 7. Il concedente resta altresì esonerato nella forma più ampia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’attività di gestione della caffetteria e dallo svolgimento di attività e servizi connessi, sia nei confronti del personale addetto che di terzi verso i quali unico responsabile è l’aggiudicatario, il quale dovrà rispettare integralmente e scrupolosamente tutte le disposizioni vigenti in materia riguardanti tali tipologie di attività e servizi. 8. Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario l’appaltatore è inoltre tenuto a stipulare 1stipulare idonea polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità dei prestatori di lavoro relativa all'esercizio dell'attività svolta, oggetto dell'appalto, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, consegnandone copia prima della sottoscrizione del contratto; ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio oggetto del presente appalto ed adeguati al presente capitolato. relativamente ai locali concessi: dovrà essere stipulata apposita polizza incendio riferita per il fabbricato al rischio locativo (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità dell'Assicurato/gestore) con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo di detti locali, escluso il valore dell'area (€ 1.000.000,00) ed al contenuto ed attrezzature di proprietà del Concessionario con valore ovviamente indicato dallo stesso. La Tale polizza dovrà prevedere oltre le garanzie base anche massimali RCT non inferiori ad Euro 3.000.000,00 unico; massimale RCO Euro 2.000.000,00 con il limite di Euro 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato. Sono richieste le seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'assicurato - dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere - ricorso terzi con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro danni cagionati dai visitatori ai locali ed in cui il Comune di Firenze deve essere considerato terzo - differenziale storico ed artistico con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - restauri con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - eventi sociopolitici ed atti vandalici - acqua condotta e spese di ricerca - rinuncia alla rivalsa alle opere esposte nei confronti del Comune di Firenze suoi amministratori e dipendenti; 9. relativamente all'esercizio dell'attività di caffetteria: una polizza RCTO avente le seguenti caratteristiche: max RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico – max RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato- descrizione del rischio: esercente attività di caffetteria pasticceria compresa preparazione e distribuzione di alimenti ed altri prodotti di ristorazione. Deve inoltre intendersi compresa anche l'attività di allestimento ed installazione degli arredi, impianti ed attrezzature e relativa manutenzione necessari per l'esercizio della suddetta musei derivanti da mancata od omessa vigilanza dei preposti dell'azienda a tale attività, nonché la manutenzione ordinaria dei locali ricevuti in locazione dal Comune di Firenze riferiti a detta attività. La polizza dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni di garanzia: RC personale di tutti i dipendenti ed addetti all'attività - considerato terzo il Comune di Firenze suoi amministratori e dipendenti - rinuncia alla rivalsa nei confronti limiti del Comune di Firenzemassimale assicurato, suoi amministratori e dipendenti - RC derivante da violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/2008 - danni a locali e cose nell'ambito dei lavori in consegna e danni alle cose e locali su cui si eseguono i lavori, con esclusione per quest'ultima dei danni necessari e di quelli direttamente oggetto dei lavori custodia all'Assicurato con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 ciascuna - danni derivanti da preparazione, somministrazione di cibi e bevande nell'ambito del massimale RCT - almeno Euro 1.000.000,00; danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento non inferiore ad € di almeno Euro 1.000.000,00. Ai fini di questa estensione di garanzia devono intendersi esclusi i locali in uso all'Assicurato, ma compresi tutti quelli non rientranti negli stessi, facenti parte del fabbricato del Forte di Belvedere ed eventuali cose contenute in detti locali, oltre che fabbricati e cose di terzi in genere - ; danni da interruzione di esercizio a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza con limite di risarcimento non inferiore ad di Euro 500.000,00. E’ richiesta inoltre estensione RC personale di tutti i dipendenti e 500.000,00delle persone addette all'attività; dovrà essere considerato terzo il Comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti. Dovrà essere prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi dipendenti ed amministratori. Detta polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o internazionale, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune, presso il quale il concessionario l’appaltatore dovrà depositare copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione dell’accordo del contratto di cui al presente capitolato. 10. Il Concedente Comune resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dal fornitore con terzi, sia che attengano a contratti per l’esercizio dell’attività sia che attengano a rapporti con gli utenti. 11. Le polizze potranno contenere una franchigia solo se gestita direttamente dalla Compagnia Assicurativa 12. Il concessionario L’appaltatore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Responsabilità - Assicurazione. 1. L'aggiudicatario Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato speciale, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. 2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire al concedente, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza. 3. L'aggiudicatario è inoltre direttamente responsabile responsaibile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a operelocali, materiali e automezzi che risultassero causati dal da lui medesimo e da personale dipendente dall’aggiudicatario, anche nel caso di danni prodotti . Conseguentemente la stazione appaltante è esonerata da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. 4. In ogni caso, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati ai locali, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti, e, quando possibile, e al pagamento dei costi di riparazione e sostituzione delle parti o qualunque responsaiblità che si riferisca alla presente concessione compresi spazi/strutture deteriorate. 5. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa grave a carico dell'aggiudicatario, per danni e/o furti al patrimonioalla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente il concessionario. L'aggiudicatario della presente concessione , prima della sottoscrizione del contratto, pena la sua risoluzione per inadempimento e conseguente decadenza dell'aggiudicazione è obbligato a stipulare una polizza assicurativa presso una primaria compagnia che copra i seguenti rischi o, in alternativa, qualora l'aggiudicatario sia già in possesso di una copertura di responsabilità civile verso terzi per le attività svolte dalla stesso deve integrare il concedente si riserva la facoltà contratto di recedere dal contratto.assicurazione in essere nel modo seguente: 6. L’aggiudicatario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dall’esecuzione di eventuali lavori da svolgersi nei locali adibiti a caffetteria, da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi. 7. Il concedente resta altresì esonerato nella forma più ampia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’attività di gestione della caffetteria e dallo svolgimento di attività e servizi connessi, sia nei confronti del personale addetto che di terzi verso i quali unico responsabile è l’aggiudicatario, il quale dovrà rispettare integralmente e scrupolosamente tutte le disposizioni vigenti in materia riguardanti tali tipologie di attività e servizi. 8. Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario è inoltre tenuto a stipulare 1. a) relativamente ai locali concessiconcessi : dovrà essere stipulata apposita polizza incendio riferita per il fabbricato al a rischio locativo (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità dell'Assicuratoresponsabiltà dell'assicurato/gestoreconcessionario) con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a al nuovo di detti locali, escluso il valore dell'area (€ 1.000.000,00euro 5.000.000,00 ) ed al contenuto ed e attrezzature di proprietà del Concessionario concesssionario con valore ovviamente indicato dallo stesso. La polizza dovrà prevedere oltre le garanzie base anche le seguenti estensioni di garanzia: - colpa grave dell'assicurato - dell'assicurato- dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere - rispondere- ricorso terzi con massimale massimali non inferiore ad € a Euro 1.000.000,00 per -per sinistro ed in cui il Comune di Firenze Scandicci deve essere considerato terzo - differenziale storico ed artistico con limite di risarcimento non inferiore ad € a Euro 500.000,00 - restauri con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - eventi sociopolitici ed atti vandalici - acqua condotta e spese di ricerca Euro 500 .000,00 - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze Scandicci suoi amministratori e dipendenti; 9. b) relativamente all'esercizio dell'attività di caffetteriaristorazione/bar: una polizza RCTO avente le seguenti caratteristiche: max RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico – max RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato- descrizione del rischio: esercente attività di caffetteria pasticceria ristorazione/bar compresa preparazione e distribuzione di alimenti ed altri prodotti di ristorazione. Deve inoltre intendersi compresa anche l'attività di allestimento ed installazione degli arredi, impianti ed attrezzature e relativa manutenzione necessari per l'esercizio della suddetta attività, nonché la manutenzione ordinaria dei locali ricevuti in locazione concessione dal Comune di Firenze Scandicci riferiti a detta attività. La polizza dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni di garanzia: RC personale di tutti i dipendenti ed addetti all'attività - considerato terzo il Comune di Firenze Scandicci suoi amministratori e dipendenti - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di FirenzeScandicci, suoi amministratori e dipendenti - RC derivante da violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/2008 - danni a locali e cose nell'ambito dei lavori e danni alle cose e locali su cui si eseguono i lavori, con esclusione per quest'ultima dei danni necessari e di quelli direttamente oggetto dei lavori con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 ciascuna - danni derivanti da preparazione, somministrazione di cibi e bevande nell'ambito del massimale RCT - danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento non inferiore ad € 1.000.000,00. Ai fini di questa estensione di garanzia devono intendersi esclusi i locali in uso all'Assicurato, ma compresi tutti quelli non rientranti negli stessi, facenti parte del fabbricato del Forte di Belvedere Castello dell'Acciaiolo ed eventuali cose contenute in detti locali, oltre che fabbricati e cose di terzi in genere - danni da interruzione di esercizio con limite di risarcimento non inferiore ad e 500.000,00. Detta polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o internazionale, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune, presso il quale il concessionario dovrà depositare copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione dell’accordo del contratto di cui al presente capitolato. 10. Sia relativamente ai locali concessi sia in merito all'esercizio dell'attività la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi dovrà comunque coprire tutti I rischi derivanti dalla concessione, regolamentati dal presente capitolato comprese tutte le operazioni preliminari, accessorie, collegati e conseguenziali a quella dichiarata nulla escluso ne eccettuato Il Concedente resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dal fornitore con terzi, sia che attengano a contratti per l’esercizio dell’attività sia che attengano a rapporti con gli utenti. 11. Le polizze potranno contenere una franchigia solo se gestita direttamente dalla Compagnia Assicurativa 12. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi.

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Samples: Concessione in Uso Dei Locali

Responsabilità - Assicurazione. 1. L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato specialespeciale d’appalto, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. 2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire al all'appaltante/concedente, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza. 3. L'aggiudicatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere, materiali e automezzi che risultassero causati dal personale dipendente dall’aggiudicatario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. 4. In ogni caso, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati ai localia libri, documenti, automezzi, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti, e, quando possibile, e al pagamento dei costi di alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. 5. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa grave a carico dell'aggiudicatario, per danni e/o furti al patrimoniopatrimonio delle biblioteche e dell’archivio, il l'appaltante/concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario è inoltre tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per i danni al patrimonio e alle attrezzature conservati nelle biblioteche e nell’archivio causati dal proprio personale, compresa la copertura per furti, vandalismi, manomissioni, ecc. 6, nonché, esclusivamente per i locali ad uso ristorazione della Biblioteca delle Oblate, per gli eventuali pregiudizi che possano derivare all’immobile (art. 108, D. lgs. 42/2004) Detta polizza dovrà essere stipulata, per un massimale di copertura non inferiore a € 1.500.000,00, con primaria compagnia nazionale o internazionale, e dovrà essere preventivamente approvata dall’appaltante/concedente, presso il quale l’aggiudicatario dovrà depositare copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione del contratto di cui al presente appalto. Per il servizio Bibliobus l’appaltante attiva apposita polizza Kasko, i cui oneri saranno a carico dell’aggiudicatario, e copia della quale dovrà essere consegnata all’appaltante/concedente prima della sottoscrizione del contratto di cui al presente appalto. L’aggiudicatario dovrà stipulare, e consegnare all’appaltante/concedente prima della sottoscrizione del contratto di cui al presente appalto, polizza di responsabilità civile verso terzi, e polizza di responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dalle attività del servizio di ristorazione. L’aggiudicatario esonera il l’appaltante/concedente da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dall’esecuzione di eventuali lavori da svolgersi nei locali adibiti a caffetteria, da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi. 7. Il L’appaltante/concedente resta altresì esonerato nella forma più ampia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’attività di gestione della caffetteria e dallo svolgimento di attività e servizi connessi, sia nei confronti del personale addetto che di terzi verso i quali unico responsabile è l’aggiudicatario, il quale dovrà rispettare integralmente e scrupolosamente tutte le disposizioni vigenti in materia riguardanti tali tipologie di attività e servizi. 8. Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario è inoltre tenuto a stipulare 1. relativamente ai locali concessi: dovrà essere stipulata apposita polizza incendio riferita per il fabbricato al rischio locativo (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità dell'AssicuratoL’appaltante/gestore) con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo di detti locali, escluso il valore dell'area (€ 1.000.000,00) ed al contenuto ed attrezzature di proprietà del Concessionario con valore ovviamente indicato dallo stesso. La polizza dovrà prevedere oltre le garanzie base anche le seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'assicurato - dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere - ricorso terzi con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed in cui il Comune di Firenze deve essere considerato terzo - differenziale storico ed artistico con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - restauri con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - eventi sociopolitici ed atti vandalici - acqua condotta e spese di ricerca - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze suoi amministratori e dipendenti; 9. relativamente all'esercizio dell'attività di caffetteria: una polizza RCTO avente le seguenti caratteristiche: max RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico – max RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato- descrizione del rischio: esercente attività di caffetteria pasticceria compresa preparazione e distribuzione di alimenti ed altri prodotti di ristorazione. Deve inoltre intendersi compresa anche l'attività di allestimento ed installazione degli arredi, impianti ed attrezzature e relativa manutenzione necessari per l'esercizio della suddetta attività, nonché la manutenzione ordinaria dei locali ricevuti in locazione dal Comune di Firenze riferiti a detta attività. La polizza dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni di garanzia: RC personale di tutti i dipendenti ed addetti all'attività - considerato terzo il Comune di Firenze suoi amministratori e dipendenti - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti - RC derivante da violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/2008 - danni a locali e cose nell'ambito dei lavori e danni alle cose e locali su cui si eseguono i lavori, con esclusione per quest'ultima dei danni necessari e di quelli direttamente oggetto dei lavori con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 ciascuna - danni derivanti da preparazione, somministrazione di cibi e bevande nell'ambito del massimale RCT - danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento non inferiore ad € 1.000.000,00. Ai fini di questa estensione di garanzia devono intendersi esclusi i locali in uso all'Assicurato, ma compresi tutti quelli non rientranti negli stessi, facenti parte del fabbricato del Forte di Belvedere ed eventuali cose contenute in detti locali, oltre che fabbricati e cose di terzi in genere - danni da interruzione di esercizio con limite di risarcimento non inferiore ad e 500.000,00. Detta polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o internazionale, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune, presso il quale il concessionario dovrà depositare copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione dell’accordo di cui al presente capitolato. 10. Il Concedente concedente resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dal fornitore dall’aggiudicatario con terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l’esercizio dell’attività sia che attengano a rapporti con gli utenti. 11. Le polizze potranno contenere una franchigia solo se gestita direttamente dalla Compagnia Assicurativa 12. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Responsabilità - Assicurazione. 1. L'aggiudicatario Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato specialecapitolato, gli allegati ed il relativo contratto, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e contratti pubblici, diritto del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, commercio, somministrazione, tutela della riservatezza, fiscale, tributaria etc. 2. L'aggiudicatario Il Concessionario ha l'obbligo di fornire al concedenteConcedente, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanzaottemperanza degli obblighi dedotti e deducibili dalla esecuzione del presente capitolato e dal relativo contratto nonché dalla normativa direttamente e/o indirettamente richiamata. 3. L'aggiudicatario Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere, materiali e automezzi cose che risultassero causati dal personale dipendente dall’aggiudicatarioimpiegato per l’esecuzione dei servizi, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento svolgimento dei servizi assegnati. 4. In ogni caso, l’aggiudicatario il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati ai locali, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti, e, quando possibilealle aree esterne e agli arredi in essa contenuti, e al pagamento dei costi di riparazione e sostituzione delle parti o strutture deterioratedeteriorate quando possibile. 5. Nel caso di verifica di responsabilità, con per dolo o colpa grave a carico dell'aggiudicatariodel Concessionario, per danni e/o furti al patrimoniopatrimonio del Concedente, il concedente questi si riserva la facoltà di recedere dal contratto. 6. L’aggiudicatario Il Concessionario esonera il concedente Concedente da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dall’esecuzione di eventuali lavori da svolgersi interventi manutentivi nei locali adibiti a caffetteriae nelle aree concesse, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi. 7. Il concedente Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dall’esecuzione di interventi connessi al presidio e alla gestione e manutenzione dell’area verde e degli spazi aperti del Centro Culturale Xxxxxx. 8. Il Concedente resta altresì esonerato nella forma più ampia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’attività di gestione della caffetteria dall’esecuzione del contratto e dallo svolgimento di attività e servizi connessi, sia nei confronti del personale addetto addetto, che di terzi verso i quali unico responsabile è l’aggiudicatarioil Concessionario, il quale dovrà rispettare integralmente e scrupolosamente tutte le disposizioni vigenti in materia riguardanti tali tipologie di attività e serviziconcernenti i servizi oggetto del contratto. 89. Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario il Concessionario è inoltre tenuto a stipularestipulare le seguenti polizze assicurative: 19.1. relativamente ai locali concessi: dovrà essere stipulata apposita polizza anti-incendio riferita riferita, per il fabbricato fabbricato, al rischio locativo (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità dell'Assicurato/gestoreConcessionario) con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo di detti locali, escluso il valore dell'area (€ 1.000.000,00) ed al contenuto ed attrezzature di proprietà del Concessionario con valore ovviamente indicato dallo stesso. La polizza dovrà prevedere oltre le garanzie base anche le seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'assicurato - dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere - ricorso terzi con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed in cui il Comune di Firenze Concedente deve essere considerato terzo - differenziale storico ed artistico con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - restauri con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - eventi sociopolitici ed atti vandalici - acqua condotta e spese di ricerca - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze Concedente suoi amministratori e dipendenti; 99.2. relativamente all'esercizio dell'attività di caffetteriacaffetteria e ristorazione e dei altri servizi compresi nel contratto: una polizza RCTO avente le seguenti caratteristiche: max RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico – max RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato- infortunato - descrizione del rischio: esercente attività di caffetteria caffetteria/pasticceria compresa preparazione e distribuzione di alimenti ed altri prodotti di ristorazione, esercenti attività di manutenzione del verde. Deve inoltre intendersi compresa anche l'attività di allestimento ed installazione degli arredi, impianti ed attrezzature e relativa manutenzione necessari per l'esercizio della suddetta delle suddette attività, nonché la manutenzione ordinaria dei locali ricevuti in locazione concessione dal Concedente/Comune di Firenze riferiti a detta dette attività, del giardino e delle aree esterne. La polizza dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni di garanzia: RC personale di tutti i dipendenti ed addetti all'attività - considerato terzo il Concedente/Comune di Firenze Firenze, suoi amministratori e dipendenti - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente/Comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti - RC derivante da violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/2008 - danni a locali e cose nell'ambito dei lavori e danni alle cose e locali su cui si eseguono i lavori, con esclusione per quest'ultima dei danni necessari e di quelli direttamente oggetto dei lavori con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 ciascuna - danni derivanti da preparazione, somministrazione di cibi e bevande nell'ambito del massimale RCT - danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato del Concessionario/Assicurato con limite di risarcimento non inferiore ad € 1.000.000,00. Ai fini di questa estensione di garanzia devono intendersi esclusi i locali in uso all'Assicuratoal Concessionario/Assicurato, ma compresi tutti quelli non rientranti negli stessi, facenti parte della proprietà del fabbricato del Forte di Belvedere Concedente ed eventuali cose contenute in detti locali, oltre che fabbricati e cose di terzi in genere - danni da interruzione di esercizio con limite di risarcimento non inferiore ad e 500.000,00. Detta polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o internazionale, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune, Concedente presso il quale il concessionario Concessionario dovrà depositare depositarne copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione dell’accordo di cui al presente capitolatostipula del contratto. 109.3. Il Concedente resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dal fornitore Concessionario con terzi, sia che attengano a contratti per l’esercizio dell’attività l’erogazione del servizio sia che attengano a rapporti con gli utenti/clienti. 119.4. Le polizze potranno contenere una franchigia solo se gestita direttamente dalla Compagnia Assicurativa 12. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Caffetteria E Ristorazione

Responsabilità - Assicurazione. 1. L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato speciale, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. 2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire al concedente, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza. 3. L'aggiudicatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere, materiali e automezzi che risultassero causati dal personale dipendente dall’aggiudicatario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. 4. In ogni caso, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati ai locali, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti, e, quando possibile, e al pagamento dei costi di riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. 5. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa grave a carico dell'aggiudicatario, per danni e/o furti al patrimonio, il concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto. 6. L’aggiudicatario Il concessionario esonera il concedente Comune di Paullo da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche causati da terzi, comunque provocati nell’esecuzione delle attività oggetto della concessione, restando a persone e/suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o a cose derivanti dall’esecuzione di eventuali lavori compensi da svolgersi nei locali adibiti a caffetteria, da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti parte del Comune di terzi. 7Paullo. Il concedente resta altresì esonerato nella forma più ampia da ogni e concessionario è responsabile di qualsiasi responsabilità derivante dall’attività danno ed inconveniente causati direttamente al Comune di gestione della caffetteria e dallo svolgimento di attività e servizi connessi, sia nei confronti del Paullo od a terzi dal personale addetto che al servizio e di terzi verso ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso: a tale scopo il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per una copertura minima con massimali assicurati non inferiore a un milione e cinquecentomila euro (€ 1.500.000,00). Prima della sottoscrizione del contratto, il concessionario deve presentare al Comune di Paullo una polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione e recante all’oggetto: “La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali unico responsabile è l’aggiudicatario, il quale dovrà rispettare integralmente e scrupolosamente tutte le disposizioni vigenti in materia riguardanti tali tipologie stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di attività e servizi. 8persone delle quali debba rispondere”. Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario è inoltre tenuto a stipulare 1. relativamente ai locali concessi: dovrà essere stipulata apposita polizza incendio riferita per il fabbricato al rischio locativo (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità dell'Assicurato/gestore) con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo di detti locali, escluso il valore dell'area (€ 1.000.000,00) ed al contenuto ed attrezzature di proprietà del Concessionario con valore ovviamente indicato dallo stesso. La polizza dovrà prevedere oltre le garanzie base anche le seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'assicurato - dolo e colpa grave delle persone di cui L’assicurazione deve rispondere - ricorso terzi con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed in cui il Comune di Firenze deve essere considerato terzo - differenziale storico ed artistico con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - restauri con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - eventi sociopolitici ed atti vandalici - acqua condotta e spese di ricerca - comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze suoi amministratori e dipendenti; 9. relativamente all'esercizio dell'attività di caffetteria: una polizza RCTO avente le seguenti caratteristiche: max RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico – max RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato- descrizione del rischio: esercente attività di caffetteria pasticceria compresa preparazione e distribuzione di alimenti ed altri prodotti di ristorazione. Deve inoltre intendersi compresa anche l'attività di allestimento ed installazione degli arredi, impianti ed attrezzature e relativa manutenzione necessari per l'esercizio della suddetta attività, nonché la manutenzione ordinaria dei locali ricevuti Paullo in locazione dal Comune di Firenze riferiti a detta attività. La polizza dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni di garanzia: RC personale di tutti i dipendenti ed addetti all'attività - considerato terzo il Comune di Firenze suoi amministratori e dipendenti - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti - RC derivante da violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/2008 - danni a locali e cose nell'ambito dei lavori e danni alle cose e locali su cui si eseguono i lavori, con esclusione per quest'ultima dei danni necessari e di quelli direttamente oggetto dei lavori con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 ciascuna - danni derivanti da preparazione, somministrazione di cibi e bevande nell'ambito del massimale RCT - danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento non inferiore ad € 1.000.000,00. Ai fini di questa estensione di garanzia devono intendersi esclusi i locali in uso all'Assicurato, ma compresi tutti quelli non rientranti negli stessi, facenti parte del fabbricato del Forte di Belvedere ed eventuali cose contenute in detti locali, oltre che fabbricati e cose di terzi in genere - danni da interruzione di esercizio con limite di risarcimento non inferiore ad e 500.000,00. Detta polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o internazionale, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune, presso il quale quanto il concessionario dovrà depositare copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione dell’accordo di cui al presente capitolato. 10. Il Concedente resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo l’unico e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dal fornitore con terzi, sia che attengano a contratti per l’esercizio dell’attività sia che attengano a solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell’ambito della gestione delle strutture concesse. Analogamente il concessionario è tenuto a prestare, relativamente al contenuto oggetto del servizio in concessione, idonea copertura assicurativa per incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici in nome e per conto di chi spetta. 11. Le polizze potranno contenere una franchigia solo se gestita direttamente dalla Compagnia Assicurativa 12. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi.

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Samples: Concessione Per La Gestione Di Un Centro Sportivo

Responsabilità - Assicurazione. 1. L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato speciale, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. 2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire al concedente, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza. 3. L'aggiudicatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere, materiali e automezzi che risultassero causati dal personale dipendente dall’aggiudicatario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. 4. In ogni caso, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati ai locali, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti, e, quando possibile, e al pagamento dei costi di riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. 5. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa grave a carico dell'aggiudicatario, per danni e/o furti al patrimonio, il concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto. 6. L’aggiudicatario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dall’esecuzione di eventuali lavori da svolgersi nei locali adibiti a caffetteria, da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi. 7. Il concedente resta altresì esonerato nella forma più ampia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’attività di gestione della caffetteria e dallo svolgimento di attività e servizi connessi, sia nei confronti del personale addetto che di terzi verso i quali unico responsabile è l’aggiudicatario, il quale dovrà rispettare integralmente e scrupolosamente tutte le disposizioni vigenti in materia riguardanti tali tipologie di attività e servizi. 8. Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario è inoltre tenuto a stipulare: 1. relativamente ai locali concessi: dovrà essere stipulata apposita polizza incendio riferita per il fabbricato al rischio locativo (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità dell'Assicurato/gestore) con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo di detti locali, escluso il valore dell'area (€ 1.000.000,00) ed al contenuto ed attrezzature di proprietà del Concessionario con valore ovviamente indicato dallo stesso. La polizza dovrà prevedere oltre le garanzie base anche le seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'assicurato - dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere - ricorso terzi con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed in cui il Comune di Firenze deve essere considerato terzo - differenziale storico ed artistico con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - restauri con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - eventi sociopolitici ed atti vandalici - acqua condotta e spese di ricerca - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze suoi amministratori e dipendenti; 9. relativamente all'esercizio dell'attività di caffetteria: una polizza RCTO avente le seguenti caratteristiche: max RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico – max RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato- descrizione del rischio: esercente attività di caffetteria pasticceria compresa preparazione e distribuzione di alimenti ed altri prodotti di ristorazione. Deve inoltre intendersi compresa anche l'attività di allestimento ed installazione degli arredi, impianti ed attrezzature e relativa manutenzione necessari per l'esercizio della suddetta attività, nonché la manutenzione ordinaria dei locali ricevuti in locazione dal Comune di Firenze riferiti a detta attività. La polizza dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni di garanzia: RC personale di tutti i dipendenti ed addetti all'attività - considerato terzo il Comune di Firenze suoi amministratori e dipendenti - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti - RC derivante da violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/2008 - danni a locali e cose nell'ambito dei lavori e danni alle cose e locali su cui si eseguono i lavori, con esclusione per quest'ultima dei danni necessari e di quelli direttamente oggetto dei lavori con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 ciascuna - danni derivanti da preparazione, somministrazione di cibi e bevande nell'ambito del massimale RCT - danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento non inferiore ad € 1.000.000,00. Ai fini di questa estensione di garanzia devono intendersi esclusi i locali in uso all'Assicurato, ma compresi tutti quelli non rientranti negli stessi, facenti parte del fabbricato del Forte di Belvedere ed eventuali cose contenute in detti locali, oltre che fabbricati e cose di terzi in genere - danni da interruzione di esercizio con limite di risarcimento non inferiore ad e 500.000,00. Detta polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o internazionale, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune, presso il quale il concessionario dovrà depositare copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione dell’accordo del contratto di cui al presente capitolato. 10. Il Concedente resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dal fornitore con terzi, sia che attengano a contratti per l’esercizio dell’attività sia che attengano a rapporti con gli utenti. 11. Le polizze potranno contenere una franchigia solo se gestita direttamente dalla Compagnia Assicurativa 12. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi.

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