Direzione Cultura e Sport Servizio Musei Comunali ed Eventi
Comune di Firenze
Direzione Cultura e Sport Servizio Musei Comunali ed Eventi
Capitolato speciale d’appalto - servizi di inventariazione e catalogazione dei beni culturali mobili del Comune di Firenze.
Sommario
Art 1 oggetto
Art 2 obiettivi
Art 3 durata
Art 4 servizi
Art 5 personale dell’aggiudicatario Art 6 corrispettivo
Art 7 periodo di prova Art 8 controllo
Art. 9 cauzione definitiva
Art 10 aggiudicazione e adempimenti inerenti Art. 11 modalità di pagamento
Art 12 responsabilità – assicurazione Art 13 obblighi dell’appaltatore
Art 14 variazioni disposte dal Comune Art 15 obblighi del Comune
Art 16 modalità di contestazione
Art 17 controversie – riserve dell’appaltatore Art 18 clausola penale
Art. 19 risoluzione del contratto e recesso Art 20 Subappalto
Art 21 spese contrattuali
Art 22 estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici Art 23 dichiarazioni relative al protocollo di legalita'
Art 24 trattamento dei dati personali Art 25 rinvio
Art. 26 clausola compromissoria Art. 27 foro competente
Allegati:
A. modello di scheda di catalogazione dei beni storico-artistici in uso presso i Musei Comunali
B. modello di scheda di catalogazione dei beni fotografici in uso presso i Musei Comunali
C. modello di scheda di catalogazione dei beni archivistici in uso presso i Musei Comunali
D. modello di scheda di catalogazione dei beni bibliografici in uso presso i Musei Comunali
Art.1 - Oggetto
L’appalto ha per oggetto la redazione, la trascrizione, la bonifica e l’aggiornamento di schede catalografiche concernenti il patrimonio dei beni culturali mobili di proprietà del Comune di Firenze (d’ora innanzi, per brevità, il “Comune”) concernente in opere d’arte, oggetti, fotografie, documenti, volumi a stampa e altri beni mobili.L’appalto ha per oggetto anche il supporto alla gestione delle banche dati relative al patrimonio dei beni culturali mobili sopra detto.
Art.2 - Obiettivi
L’appalto, in una prospettiva di miglioramento e potenziamento dei servizi museali, tende a conferire maggiore efficacia ed efficienza alla gestione dei Musei Civici e del loro patrimonio nell’ambito delle attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali di pertinenza.
Fra le attività oggetto dell’Appalto saranno prevalenti le operazioni di bonifica delle schede catalografiche, per conseguire l’obiettivo prioritario della pubblicazione del catalogo nella rete Internet, consentendone così la conoscenza e la consultazione pubblica.
L’appalto ha, in particolare, l’obiettivo di:
- completare l’inventariazione delle opere;
- sviluppare la catalogazione informatizzata delle opere e dei documenti;
- convertire in schede di catalogo tutte le schede inventariali e di precatalogo integrandole secondo le modalità previste dagli standard ministeriali;
- procedere alla completa bonifica delle schede catalografiche per conseguire l’obiettivo della progressiva pubblicazione del catalogo nella rete Internet;
- garantire un efficiente e continuativo supporto alla consultazione remota e/o diretta dell’utenza interna ed esterna, italiana e straniera, che ne faccia richiesta e all’eventuale riproduzione.
Art.3 - Durata
L’appalto avrà durata triennale a far data dall’effettivo inizio del servizio appaltato.
Per esigenze del Comune la decorrenza dell’appalto potrà essere differita, ferma restando la durata triennale. L’amministrazione, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato di appalto, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) D.Lgs. 163/06, di richiedere, nel corso della validità del contratto iniziale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, nonché di rinnovare l’affidamento per un ulteriore anno, mediante richiesta da inviare all’aggiudicatario entro tre mesi dalla scadenza del contratto; fatto salvo l’esercizio di proroga tecnica per un ulteriore periodo di 120 giorni,
come previsto dall’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze.
Art.4 - Servizi
4.1. Ubicazione dei servizi
Il Comune, per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato, mette a disposizione dell’appaltatore locali idonei e opportunamente attrezzati, fruibili con modalità da concordare con il Servizio Musei Comunali.
La rilevazione dei dati relativi ai beni da catalogare dovrà essere effettuata presso i luoghi di conservazione dei beni stessi (sale museali, depositi, uffici, chiese, conventi).
Ai catalogatori individuati dall’appaltatore sarà consentito l’accesso ai depositi comunali e a tutti gli spazi presso i quali sono conservate le opere secondo tempi e modalità concordate con il Servizio Musei.
4.2.1 Contenuti dei servizi di catalogazione dei beni storico-artistici, fotografici ed archivistici.
L’appaltatore dovrà provvedere, sulla base delle indicazioni e prescrizioni del Servizio Musei Comunali ed Eventi e mediante l’utilizzo della piattaforma XDams, a prestare i seguenti servizi:
a) Catalogazione dei beni storico-artistici
La catalogazione informatica dei beni storico-artistici dovrà attenersi al modello predisposto dal Comune secondo gli standard ministeriali (allegato A del presente capitolato) ed essere corredata di scatti fotografici digitali, ad uso documentario, conformi agli standard tecnici adottati dal Comune, che prevedono una ripresa frontale ed eventualmente un particolare nel caso in cui siano presenti stemmi, marchi, iscrizioni, simboli.
Il servizio comprende:
- il riscontro di campagne di catalogazione pregresse
- la redazione di nuove schede informatiche di catalogo
- la ricognizione di documenti finalizzata a identificare l’oggetto catalogato negli inventari e nei fondi storici conservati presso l’Archivio dei Musei Comunali, l’Archivio Storico del Comune ed eventuali altre sedi individuate attraverso l’indagine storico critica
- la ricognizione della bibliografia specifica e di confronto sull’oggetto catalogato presso le biblioteche individuate attraverso l’indagine storico critica
- l’eventuale assegnazione del numero nuovo di inventario
- operazioni di riordino e piccole movimentazioni dei beni oggetto di catalogazione
- la cartellinatura delle opere con il numero di inventario assegnato e l’eventuale aggiornamento delle etichette già presenti
- la produzione degli elenchi inventariali (registri) per ciascuna nuova raccolta catalogata
- la trascrizione e il trasferimento dei dati desumibili da schedature preesistenti
- la bonifica delle schede di catalogo esistenti in funzione della loro progressiva pubblicazione nella rete Internet, mediante la verifica della coerenza scientifica e della congruità dei dati, la normalizzazione dei vocabolari, l’eliminazione di ogni genere di refuso, l’integrazione e l’aggiornamento delle informazioni e dei riferimenti bibliografici, l’adeguamento delle fotografie di corredo
- la manutenzione delle schede di catalogo esistenti, in ordine alla registrazione dei cambiamenti che dovessero intervenire nello stato dei beni (esposizione in mostre, trasferimenti, interventi di restauro, ecc.) e al costante aggiornamento dei riferimenti fotografici e bibliografici
- la stesura di relazioni storico-critiche e metodologiche di sintesi del lavoro svolto
- l’elaborazione dei dati statistici relativi all’attività di catalogazione svolta
- la scansione di immagini e testi b) Catalogazione dei fondi fotografici
La catalogazione informatica dei fondi fotografici dovrà attenersi al modello predisposto dal Comune secondo gli standard ministeriali (allegato B del presente capitolato).
Il servizio comprende:
- il riscontro di campagne di catalogazione pregresse
- la redazione di nuove schede informatiche di catalogo
- la bonifica delle schede di catalogo esistenti in funzione della loro progressiva pubblicazione nella rete Internet, mediante la verifica della coerenza scientifica e della congruità dei dati, la normalizzazione dei vocabolari, l’eliminazione di ogni genere di refuso, l’integrazione e l’aggiornamento delle informazioni
- la ricognizione di documenti finalizzata a identificare la fotografia negli inventari
- il riscontro di eventuali correlazioni con le schede di catalogo dei beni storico-artistici
- l’assegnazione del numero nuovo di inventario a tutti i beni fotografici, files digitali compresi
- la produzione degli elenchi inventariali (registri) dei fondi
- l’etichettatura del materiale
- l’ordinamento delle riproduzioni fotografiche a stampa, dei relativi negativi e degli scatti digitali catalogati
- le attività di supporto al servizio di concessione a terzi dei diritti di uso e riproduzione del patrimonio storico-artistico del Comune e all’utilizzo dei medesimi fondi fotografici per attività culturali e promozionali del Comune.
- la stesura di relazioni conclusive di sintesi del lavoro di catalogazione svolto
- l’elaborazione dei dati statistici relativi all’attività di catalogazione svolta
- la scansione di immagini e testi c) Catalogazione dei fondi archivistici
La catalogazione informatica dei fondi archivistici dovrà attenersi al modello predisposto dal Comune secondo gli standard ministeriali (allegato C del presente capitolato).
Il servizio comprende:
- la redazione di nuove schede informatiche di catalogo
- la bonifica delle schede di catalogo esistenti in funzione della loro progressiva pubblicazione nella rete Internet, mediante la verifica della coerenza scientifica e della congruità dei dati, la normalizzazione dei vocabolari, l’eliminazione di ogni genere di refuso, l’integrazione e l’aggiornamento delle informazioni e dei riferimenti bibliografici, l’adeguamento degli allegati digitali di corredo
- l’eventuale assegnazione di un nuovo numero di inventario per ciascun documento catalogato
- l’eventuale produzione degli elenchi inventariali (registri) dei fondi
- l’ordinamento dei documenti catalogati e la loro eventuale cartulazione
- la stesura di relazioni conclusive di sintesi del lavoro di catalogazione svolto
- l’elaborazione dei dati statistici relativi all’attività di catalogazione svolta
- la scansione di immagini e testi
4.2.2 Contenuti dei servizi di catalogazione dei fondi bibliografici
La catalogazione informatica dei fondi bibliografici dovrà attenersi al modello predisposto dal Comune secondo gli standard di cui all’allegato D del presente capitolato.
Per ciascun volume di nuova acquisizione dovrà essere redatta una scheda informatica di catalogo. Il servizio dovrà inoltre prevedere:
- l’assegnazione di un nuovo numero di inventario per ciascun volume catalogato
- la produzione degli elenchi inventariali (registri) dei fondi
- la cartellinatura e l’ordinamento dei volumi catalogati
- la stesura di relazioni conclusive di sintesi del lavoro di catalogazione svolto
- l’elaborazione dei dati statistici relativi all’attività di catalogazione svolta
- la scansione di immagini e testi
Il Comune si riserva la possibilità di apportare ai tracciati delle schede informatiche di catalogo i cambiamenti e aggiornamenti che dovessero rendersi necessari.
4.3. Strumentazione e manutenzione
L’appaltatore fornirà al proprio personale le dotazioni di cancelleria e le dotazioni tecnologiche hardware idonee, per numero e qualità, all’attuazione delle soluzioni applicative in uso e alla prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato.
Nello specifico, l’aggiudicatario dovrà fornire:
- PC portatili configurati per l’utilizzo della piattaforma XDams per ciascuna delle unità di personale e per il coordinatore;
- stampanti;
- postazione PC per la consultazione, configurata per l’utilizzo della piattaforma XDams, dotata di stampante e di scanner;
- scanner a ripresa dall’alto (per riprese ad alta risoluzione di dimensioni massime non inferiori al formato A3);
- scanner per diapositive;
- fotocopiatrice;
- fotocamera digitale professionale;
- misuratore laser.
Nessuna responsabilità e onere può essere posto a carico del Comune per eventuali ammanchi, guasti o deterioramenti di materiali ed attrezzature dell’aggiudicatario.
L’appaltatore avrà l’obbligo di mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria, tutte le dotazioni tecnologiche messe a disposizione del personale.
4.4. Tutela dei dati e delle immagini
L’appaltatore avrà accesso alla piattaforma X-Dams, così come personalizzata dal Comune di Firenze, mediante l’attivazione, su istanza del Servizio Musei Comunali ed Eenti, di appositi codici utente e password individuali. I destinatari dei codici, incaricati dall’appaltatore, avranno l’obbligo di non divulgarli e di non trasferirli a terzi per nessuna ragione. Al termine dell’appalto tutti i codici utenti del personale dell’appaltatore dovranno essere disattivati.
Tutti i dati e le immagini sono di proprietà esclusiva del Comune e non possono essere trasferiti a terzi senza specifica autorizzazione da parte dello stesso o utilizzati per scopi diversi da quelli inerenti alle attività definite dall’appalto. L’appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza.
L’appaltatore sarà responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi sopra indicati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, il Comune avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dello stesso al risarcimento dei danni che da tale violazione dovessero derivare.
4.5. Servizio di assistenza alla consultazione dell’utenza esterna
Le richieste di accesso da parte di soggetti esterni per la consultazione dei materiali originali avverrà per tramite del Servizio Musei Comunali ed Eventi; l’accesso dovrà essere garantito, previo appuntamento concordato fra l’appaltatore e il richiedente, nelle fasce orarie che verranno stabilite dal Servizio Musei Comunali ed Eventi in accordo con l’appaltatore e che dovranno armonizzarsi con l’orario di servizio dell’Ente.
Il supporto alla consultazione prevede, in particolare, le seguenti attività:
- corrispondenza per via elettronica per la definizione dell’appuntamento per la consultazione;
- registrazione degli accessi e dei materiali consultati in apposito registro;
- assistenza alla consultazione e continuo monitoraggio;
- previa richiesta mediata e autorizzata dal Servizio Musei Comunali ed Eventi, ricerca finalizzata all’individuazione dei materiali da riprodurre ed eventuale loro acquisizione in formato digitale.
Non si configura come assistenza alla consultazione l’occasionale supporto (indicazioni sulla collocazione di materiali, risposte a quesiti o invio di una riproduzione fotografica digitale per posta elettronica e simili attività) alle ricerche interne svolte in autonomia da parte del personale del Servizio Musei Comunali ed Eventi o di altri Servizi dell’Amministrazione Culturale, che rientrerà fra i compiti del Coordinatore dei servizi appaltati, come individuato al successivo art.5.2.
Art. 5 - Personale dell’aggiudicatario
5.1. Piano di lavoro e modello organizzativo
All’appaltatore è richiesta, prima dell’avvio dei servizi, la presentazione di un analitico piano di lavoro e di un preciso modello organizzativo, che descriverà, quantitativamente e qualitativamente, le operazioni di cui saranno costituiti tutti i servizi, le risorse umane che vi verranno impiegate, distinguendole per competenze e qualifiche, per numero, per responsabilità, per funzioni e mansioni, per tipologia di rapporto di lavoro.
5.2. Attività e requisiti del personale
L’appaltatore dovrà assicurare che tutti i servizi, oggetto del presente capitolato, vengano svolti da un congruo numero di unità di personale con le funzioni e i requisiti idonei allo svolgimento dei servizi di cui sopra.
L’appaltatore dovrà indicare in sede di offerta, il nominativo di un Coordinatore o responsabile di progetto che rappresenterà a tutti gli effetti l’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto e che dovrà operare in stretta collaborazione con il Comune e, per esso, con il Servizio Musei Comunali ed Eventi, al fine di garantire:
- il corretto svolgimento di tutte le attività oggetto del presente capitolato
- il coordinamento e la supervisione di tutti gli operatori coinvolti;
- la comunicazione tempestiva di informazioni e dati a tutti gli operatori;
- la comunicazione al Comune di eventuali criticità rilevate e delle relative proposte di soluzione;
- la coerenza e la correttezza tecnico-scientifica dei dati e documenti elaborati, il costante controllo della qualità degli interventi effettuati dai catalogatori e in generale, il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi indicati dal Comune;
- l’attestazione scritta del controllo di correttezza e qualità compiuto su tutti i dati elaborati consegnati al Comune;
- la risoluzione delle questioni di carattere tecnico-scientifico poste dai catalogatori e da altri operatori;
- l’organizzazione dell’accesso del pubblico ai dati e alla documentazione di pertinenza del servizio, secondo le modalità e i tempi indicati dal Comune;
- la compilazione dei report riepilogativi e la trasmissione degli stessi al Comune;
- la partecipazione agli incontri con il Comune;
- la possibilità di essere sempre facilmente reperibile nell’arco della giornata lavorativa.
L’appaltatore dovrà altresì indicare il nominativo del sostituto del Coordinatore che svolgerà il servizio nei periodi di sua assenza.
Il Coordinatore o responsabile di progetto dovrà essere in possesso di diploma di laurea in discipline attinenti il patrimonio culturale e di comprovata esperienza professionale al fine di svolgere le attività sopra descritte in modo conveniente.
In particolare, oltre ai requisiti qualificanti previsti per il profilo di catalogatore esperto (di cui al successivo comma B), il Coordinatore o responsabile di progetto dovrà avere pregresse esperienze lavorative in ruoli di coordinamento/direzione di gruppi di lavoro impegnati in progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali, e conoscenze informatiche certificate.
I rapporti tra il responsabile del Catalogo, individuato dal Comune e il personale dell’appaltatore saranno mediati dal Coordinatore, il quale sarà tenuto ad assicurare la sua presenza in loco, affiancando e supervisionando il personale catalogante, per almeno 12 ore settimanali.
L’appaltatore dovrà altresì indicare, sempre in sede di offerta, il nominativo del referente contrattuale nonché del suo sostituto con analoghi requisiti, che svolgerà le funzioni in caso di sua assenza.
La nomina del Coordinatore, del referente contrattuale e dei loro sostituti, dovrà essere accettata dal Comune.
Il Comune potrà esigere, in qualsiasi momento, nell’interesse del servizio e con motivazioni scritte, l’allontanamento e la sostituzione del coordinatore e del suo sostituto.
Il gruppo dei catalogatori esperti nella catalogazione dei beni storico-artistici, dei fondi fotografici e dei fondi archivistici e bibliografici, dovrà avere formazione ed esperienza professionale comprovate ed essere in possesso di diploma di laurea in discipline attinenti il patrimonio culturale oggetto della catalogazione.
In particolare, i catalogatori esperti dovranno rispondere ai seguenti requisiti qualificanti (il cui possesso dovrà essere certificato):
- partecipazione a corsi di formazione specifici per la catalogazione di beni culturali (normativa ICCD) o a corsi di formazione in particolari ambiti specialistici afferenti alla propria disciplina;
- almeno cinque anni di esperienza lavorativa nell’attività “nuova catalogazione”;
- Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica conseguito presso una delle Scuole attivate dagli Archivi di Stato o altri titoli equivalenti (come requisito di base per i catalogatori delle schede archivistiche).
In sede di offerta, l’appaltatore dovrà indicare i nominativi del coordinatore dei servizi, del referente contrattuale e dei loro sostituti allegandone il curriculum vitae.
Il Coordinatore, oppure il catalogatore a cui sarà affidato il servizio di assistenza alla consultazione, dovrà dimostrare di avere un’ottima conoscenza (certificata) di almeno una lingua straniera (inglese) per dialogare con l’utenza straniera.
L’appaltatore garantisce che tutto il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato è di comprovata moralità, è in possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti richiesti e di competenze adeguate e coerenti con i profili dichiarati in sede di offerta tecnica, assicura la corretta e responsabile esecuzione dei servizi, gode della fiducia dell’appaltatore medesimo.
L’appaltatore si impegna a garantire la massima professionalità del personale addetto e a presentare al Comune per l’approvazione, con cadenza annuale, i piani di aggiornamento e formazione che realizzerà ogni dodici mesi per il proprio personale, al fine di migliorare progressivamente la qualità del servizio.
L’appaltatore, in caso di sostituzione temporanea o di avvicendamento del personale impiegato nell’appalto, è tenuto a rispettare i requisiti di professionalità adeguati all’espletamento dei servizi richiesti.
L’appaltatore si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo, entro 7 giorni dall’avvenuta variazione, e con tutti i dati di identificazione.
Il personale incaricato dall’appaltatore dovrà essere di gradimento del Comune, che potrà esigere, in qualsiasi momento, nell’interesse del servizio, l’allontanamento e la immediata sostituzione di quegli incaricati dipendenti dall’appaltatore il cui comportamento, nell’esercizio delle funzioni assegnate, non venga ritenuto adeguato dal Comune.
5.3. Gestione del personale
All’avvio del servizio, l’appaltatore dovrà sottoporre al Comune, per l’approvazione, le norme di comportamento che intende applicare al personale impiegato nei servizi di cui al presente capitolato speciale d’appalto.
Il personale incaricato dall’appaltatore per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato speciale d’appalto dovrà, senza eccezione alcuna:
a. uniformarsi alle norme e alle disposizioni interne del Comune che regolano e disciplinano, o regoleranno e disciplineranno, il movimento, il controllo, l’accesso e la sicurezza delle persone all’interno degli immobili e delle aree di pertinenza;
b. presentarsi sempre in ordine nella persona;
c. essere dotato di cartellino identificativo con fotografia, xxx xxxxxxx, e notificarne immediatamente l’eventuale smarrimento al Comune e all’appaltatore;
d. espletare le diverse prestazioni ordinarie e periodiche previste;
e. utilizzare i locali messi a disposizione dal Comune, unicamente per l’espletamento del servizio di cui al presente appalto, secondo orari concordati con il Comune;
f. consegnare al Comune, e per esso al Servizio Musei Comunali ed Eventi, ogni oggetto smarrito che dovesse essere rinvenuto nei luoghi di espletamento dei servizi;
g. attenersi alle disposizioni ed alle norme di sicurezza individuale e per l’utilizzo dei mezzi d’opera, come previsto dai Documenti di Valutazione dei Rischi delle sedi di svolgimento del servizio, che saranno consegnati all’atto della stipula del Contratto.
x. mantenere il segreto d’ufficio su fatti e/o circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dei musei, dei quali abbia avuto notizia o sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio.
L’appaltatore è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del personale, tutte le norme di legge e quelle contenute nei CCNL e in quelli integrativi che intende applicare, come dichiarati in sede di presentazione dell’offerta.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Qualora l’appaltatore non ottemperi agli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente, il Comune non darà corso al pagamento delle competenze maturate e l’inadempienza sarà segnalata alle autorità competenti.
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.
La mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori, da parte dell’appaltatore, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comportano la risoluzione “de iure” del contratto per colpa dell’aggiudicatario, nei confronti del quale il Comune si riserva la rivalsa in danno.
5.4. Sicurezza del personale incaricato dall’appaltatore
L’appaltatore, prima di iniziare l’attività di cui al presente appalto, informerà su eventuali rischi specifici derivanti della propria attività.
Provvederà altresì ad informarsi sui rischi specifici dell’ambiente e sulle procedure di sicurezza attualmente in vigore. Le informazioni saranno fornite dagli addetti del Comune anche tramite la consegna del documento di valutazione rischi e quello di evacuazione di emergenza della sede di servizio, come previsto dal D.lgs 81/08 art. 26 comma 2 b ( o di ogni sede se è il caso).
Qualora dallo scambio di informazioni emerga l’esistenza di ulteriori rischi da interferenze si procederà al necessario scambio di informazioni ed all’elaborazione e aggiornamento del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali come previsto dalla normativa già citata.
L’appaltatore curerà l’informazione, la formazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, terrà conto delle procedure previste in caso di emergenza, coordinandosi con il responsabile delle operazioni di emergenza di ciascuna sede, come rilevabile dai documenti di valutazione dei rischi e dai piani di emergenza e di evacuazione.
L’appaltatore si impegna comunque al rispetto di tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza contenute nel D.lgs 81/08 nonché di quanto previsto nel D.M. 569/92 e s.m.i.
In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione contenute nei documenti di valutazione dei rischi, il Comune potrà sospendere l’esecuzione del contratto, fino a quando l’appaltatore non provveda al loro rispetto ed all’adeguamento alle norme e regole previste dal Comune.
Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore dell’appaltatore, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Comune di agire per rivalsa nei confronti dell’aggiudicatario medesimo.
Inoltre, le gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o delle misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora dell’appaltatore, alla risoluzione automatica del contratto ed alla segnalazione all’AVCP per l’applicazione delle relative funzioni. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente capitolato speciale d’appalto dovrà fare comunque riferimento alla normativa in vigore.
Art.6 - Corrispettivo
Il corrispettivo relativo al servizio erogato sarà determinato in relazione all’offerta sulla base delle schede catalografiche effettivamente consegnate, accompagnate da attestazione del controllo compiuto dal coordinatore, e convalidate dal Comune; il corrispettivo sarà inoltre determinato dal quantitativo di ore di servizio svolte dal Coordinatore e dagli altri incaricati per l’attività di supporto alla consultazione remota e/o diretta e all’eventuale riproduzione richieste dall’utenza italiana e straniera, che saranno prestane nel numero minimo complessivo di 900 e dalle ore di servizio svolte dal coordinatore, in relazione alle attività di cui all’art. 5.2, che saranno prestate in numero minimo complessivo di 1.802. L’appaltatore si impegna a consegnare complessivamente nell’ambito dell’intero appalto un numero minimo di. 8.362 schede catalografiche.
6.1 Schede da consegnare
Le schede da consegnare sono indicativamente suddivise secondo le seguenti tipologie:
- 3362 nuove schede di beni storico-artistici o un numero equivalente di bonifiche di schede esistenti, secondo il rapporto di 1 a 2 (n. 2 schede bonificate equivalenti a n. 1 nuova scheda). Nel caso in cui la
compilazione delle nuove schede di catalogo venga compiuta mediante la mera trascrizione di schede già esistenti, senza verifiche in situ, il rapporto è di 0,50 a 1 (n. 2 trascrizioni equivalenti a n. 1 nuova scheda). Nel caso in cui le operazioni di trascrizione di schede già esistenti si accompagnino, dietro formale richiesta del Servizio Musei Comunali ed Eventi, a verifiche in situ e ricerche bibliografiche e d’archivio, avranno valore equivalente a n. 1 nuova scheda.
- 4375 nuove schede di fondi fotografici (equiparabili a 3500 schede di beni storico-artistici, secondo lo schema sotto riportato) o un numero equivalente di schede di scatti digitali correnti, secondo il rapporto di 1 a 2,5 ( n. 2,5 schede di scatti digitali equivalenti a n. 1 scheda di positivo) o un numero equivalente di bonifiche di schede esistenti secondo il rapporto di 1 a 3 (n. 3 schede bonificate equivalenti a n. 1 nuova scheda).
- 2625 nuove schede dei fondi archivistici e bibliografici (equiparabili a 1500 schede di beni storico artistici, secondo lo schema sotto riportato) o un numero equivalente di bonifiche di schede esistenti secondo il rapporto di 1 a 3 (n. 3 schede bonificate equivalenti a n. 1 nuova scheda).
Il Comune si riserva di apportare modifiche alla suddivisione sopra indicata richiedendo all’appaltatore un numero equivalente di schede secondo i seguenti rapporti comparativi, riferiti alla redazione di nuove schede:
beni storico artistici | fondi fotografici | fondi archivistici | |
beni storico artistici | 1 | 1,25 | 1,75 |
Le schede catalografiche dovranno essere consegnate nella proporzione di un terzo per ciascun anno di appalto, secondo il piano operativo di consegna concordato tra l’appaltatore ed il Comune.
Art.7 - Periodo di prova
I primi tre mesi del servizio saranno considerati di prova, e alla loro scadenza sarà facoltà insindacabile del Comune confermare o meno la prosecuzione dell’appalto per la restante durata contrattuale.
In caso di mancata riconferma al termine del periodo di prova, l’appaltatore non potrà pretendere alcun indennizzo o compenso aggiuntivo, salvo il pagamento del servizio effettivamente prestato a termine di contratto.
L’appaltatore avrà l’obbligo di proseguire il servizio alle condizioni di contratto, oltre la scadenza del periodo di prova (in caso di negata riconferma) ed oltre le successive scadenze contrattuali, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni, onde consentire al Comune di provvedere ad un nuovo appalto o ad una diversa organizzazione del servizio; ciò, in ogni caso, avverrà a insindacabile giudizio dello stesso Comune, senza che l’appaltatore possa opporre condizioni o remore di alcun genere.
Art.8 - Controllo
Il servizio cui al presente Capitolato è oggetto di vigilanza e supervisione da parte del Comune, senza esclusione di obbligo alcuno dell’appaltatore, da parte del Servizio Musei Comunali ed Eventi. L’attività di controllo ha i seguenti compiti fondamentali:
a. vigilare sul buon funzionamento dei servizi, mediante controlli sistematici e a campione in corso d’opera e al momento della ricezione dei report riepilogativi dell’attività svolta
b. verificare l’efficacia e l’efficienza dei servizi, con particolare riferimento alla verifica della qualità e della quantità delle schede di catalogo lavorate
c. regolare i rapporti fra il Comune e l’appaltatore su tutte le questioni e i problemi che potranno insorgere nell’effettuazione dei servizi
d. assicurare la corrispondenza delle prestazioni con le specifiche contrattuali
e. approvare i progetti migliorativi
Art.9 - Cauzione definitiva
All’atto della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre a titolo di cauzione definitiva fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 10% dell’importo contrattuale risultato dalla gara, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché delle penali di cui al presente capitolato speciale d’appalto.
Qualora si tratti di Associazione Temporanea d’impresa la garanzia dovrà essere intestata a tutti i soggetti ad essa aderenti.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% del prezzo base, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto stabilito dall’Art.113, comma 1del D.Lgs. 163/06.
La fideiussione dovrà avere validità fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza del contratto e comunque fino al rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione da parte della direzione dei musei.
La fideiussione sarà svincolata di un terzo al termine di ogni anno contrattuale, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte della direzione dei musei.
La fideiussione deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
Art.10 - Aggiudicazione ed adempimenti inerenti
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti del Comune.
Art.11 - Modalità di pagamento
I pagamenti in favore dell’aggiudicatario saranno effettuati secondo le norme di legge in vigore.
Il corrispettivo per i servizi di catalogazione verrà liquidato dal Comune su presentazione da parte dell’appaltatore di fatture periodiche.
In relazione all’emissione di ogni fattura l’appaltatore dovrà presentare al Comune una rendicontazione dettagliata relativa all’attività svolta, al numero delle schede effettivamente lavorate e al numero delle ore di servizio di supporto alla consultazione e di presenza del coordinatore prestate.
Il Servizio Musei Comunali provvederà alla liquidazione della fattura, previa constatazione della regolare esecuzione del servizio e dopo il ricevimento del D.U.R.C. degli aventi causa, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.
Eventuali contestazioni sull’espletamento del servizio sospendono tali termini.
L’appaltatore dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.
Art.12 - Responsabilità – Assicurazione
L’appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato speciale d’appalto, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro.
L’appaltatore ha l'obbligo di fornire al Comune, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza.
L’appaltatore è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere e materiali che, a giudizio del Comune, risultassero causati dal personale incaricato dall’appaltatore, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.
In ogni caso, l’appaltatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati ad opere d’arte, documenti, attrezzature, strumentazioni, impianti od altri oggetti e al pagamento dei costi di restauro, di riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.
Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa grave a carico dell’appaltatore per danni e/o furti al patrimonio dei Musei Civici, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto.
Fermo restando quanto sopra previsto, l’appaltatore è inoltre tenuto a stipulare idonea polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità dei prestatori di lavoro relativa all'esercizio dell'attività svolta, oggetto dell'appalto, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, consegnandone copia prima della sottoscrizione del contratto; ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio oggetto del presente appalto ed adeguati al presente capitolato.
Tale polizza dovrà prevedere massimali RCT non inferiori ad Euro 3.000.000,00 unico; massimale RCO Euro 2.000.000,00 con il limite di Euro 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato.
Sono richieste le seguenti estensioni di garanzia: danni cagionati dai visitatori ai locali ed alle opere esposte nei musei derivanti da mancata od omessa vigilanza dei preposti dell'azienda a tale attività, nei limiti del massimale assicurato, danni a locali e cose in consegna e custodia all'Assicurato con limite di risarcimento di almeno Euro 1.000.000,00; danni da incendio derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di
risarcimento di almeno Euro 1.000.000,00; danni da interruzione di esercizio a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza con limite di risarcimento di Euro 500.000,00.
E’ richiesta inoltre estensione RC personale di tutti i dipendenti e delle persone addette all'attività; dovrà essere considerato terzo il Comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti. Dovrà essere prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi dipendenti ed amministratori.
Detta polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o internazionale, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune, presso il quale l’appaltatore dovrà depositare copia della polizza sottoscritta prima della sottoscrizione del contratto di cui al presente capitolato.
Il Comune resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dal fornitore con terzi, sia che attengano a contratti per l’esercizio dell’attività sia che attengano a rapporti con gli utenti.
L’appaltatore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti da guasti, furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi.
Art.13 - Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore dovrà dichiarare di:
1) avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le condizioni che implicano i servizi descritti nel presente capitolato speciale d’appalto;
2) accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme contenute nel presente capitolato speciale d’appalto;
3) aver preso conoscenza e aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri, inclusi oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore;
4) aver effettuato uno studio approfondito dell'appalto ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
5) di aver preso piena ed esatta conoscenza di tutti gli elementi che possono influire nell’esecuzione dei servizi e, infine, di non aver nulla da eccepire al riguardo.
L’appaltatore si impegna inoltre a :
a) designare,in sede di offerta il proprio referente contrattuale e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
b) rispettare e far rispettare i regolamenti e gli atti del Comune, e ogni altra norma vigente;
c) attenersi alle disposizioni del Comune nell'espletamento delle attività appaltate;
d) garantire attraverso il coordinatore o responsabile del progetto l'organizzazione puntuale dei servizi erogati;
e) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di cui vi sia necessità di introduzione nella organizzazione, motivandone le ragioni;
f) informare tempestivamente il Comune di anomalie occorse durante l'espletamento dei servizi;
g) garantire continuità nello svolgimento dei servizi, evitando cambiamenti e sostituzioni se non nei casi previsti dalla legge, e assicurando il mantenimento nel tempo del maggior numero possibile di addetti che si siano rivelati idonei ed efficienti;
h) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
i) trasmettere tempestivamente al Comune le variazioni rispetto al progetto tecnico del piano operativo di consegna delle schede e di prestazione dei servizi di assistenza alla consultazione e di quelli svolti dal coordinatore;
j) trasmettere al Comune una relazione trimestrale per i primi 12 mesi, e semestrale per il periodo successivo, sull’andamento dei servizi;
k) rispettare le modalità di tenuta delle chiavi (copie, consegne, depositi, vidimazioni ecc.) così come definite dal Comune.
Art.14 - Variazioni disposte dal Comune
Per sopravvenute esigenze, il Comune, con preavviso scritto che potrà essere inviato anche via fax o e-mail, può variare gli orari e le sedi di servizio.
I servizi sopra elencati potranno essere altresì modificati ed integrati in funzione di esigenze di servizio come disposto dal Comune.
Art. 15 Obblighi del Comune
Il Comune si impegna a mettere in grado l’appaltatore di svolgere correttamente i servizi sopra specificati, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza.
Il Comune si impegna a designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti, e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge.
Art. 16 Modalità di contestazione
Le contestazioni, per mancata, irregolare o non adeguata prestazione dei servizi secondo le modalità e i criteri fissati dal capitolato speciale d’appalto, dovranno essere tempestivamente comunicate dal Comune per iscritto all’appaltatore.
In tal caso, l’appaltatore potrà contro dedurre per iscritto all’Amministrazione entro il termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo tempestivamente pervenute, non siano ritenute idonee, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’appaltatore le penali stabilite dal presente capitolato.
Art. 17 Controversie – Riserve dell’appaltatore.
Nell’eventualità di insorgenza di controversie, l’appaltatore non può per nessun motivo rallentare, in tutto o in parte, e/o sospendere, in tutto o in parte, lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
Tutte le riserve che l’appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, che dovrà pervenire al Comune entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’insorgenza dei motivi, che concorrono alla iscrizione delle riserve anzidette.
La riserva deve essere documentata con l’analisi dettagliata delle somme cui l’appaltatore ritiene di avere diritto.
L’appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve o domande.
Le riserve, presentate nei modi e termini indicati, saranno prese in esame in sede di liquidazione finale del servizio (svincolo della garanzia fidejussoria).
Il Comune, a suo insindacabile giudizio, nel caso che il mancato esame di tali riserve crei grave pregiudizio all’appaltatore, potrà anticipare l’esame stesso.
In ogni caso, in apposito atto scritto tra le parti, dovrà essere verbalizzata l’avvenuta risoluzione delle riserve stesse.
Art. 18 Clausola penale
Qualora si verificassero, da parte dell’appaltatore, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, tali da non prevedere la risoluzione “de iure” del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali sottospecificate:
1) mancata consegna di schede alla scadenza prevista dal piano operativo di consegna per ogni giorno di ritardo, per ogni scheda non consegnata: € 10,00.
2) mancata rettifica, entro il termine di 7 giorni dalla contestazione, di imprecisioni, irregolarità e difformità rilevate nelle schede oggetto di eventuali verifiche a campione e in tutte le altre schede che possano presentare identiche problematiche, per ogni giorno di ritardo, per ogni scheda non adeguata: € 10,00.
3) mancato espletamento del servizio di assistenza alla consultazione richiesto da utenti esterni: per ogni richiesta non soddisfatta € 250,00
Se l’infrazione relativa all’esecuzione del servizio viene reiterata più volte, è facoltà del Comune raddoppiare l’importo delle penali.
Sono fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto.
L’ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto all’appaltatore, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare le anomalie riscontrate.
Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell’appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi.
Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto dal Comune all’appaltatore in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti del Comune.
Art. 19 Risoluzione del contratto e recesso
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, del Codice degli appalti e del relativo Regolamento di attuazione.
In particolare, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi di:
a. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
b. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
c. impiego di personale, per numero e qualità, inferiore a quanto previsto dal Comune e quindi non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
d. violazione degli orari di servizio concordati.
e. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
f. subappalto non autorizzato
In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore o fallimento del medesimo, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 140 del D.Lgs.163/2006; pertanto ai sensi del comma 2 dello stesso art. 140, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
All’appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.
Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è 24 esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
Inoltre, l’Amministrazione, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Art. 20 Subappalto
Il subappalto non è ammesso.
Art. 21 Spese contrattuali
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di xxxxx e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future.
Art. 22 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente . Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.
ART. 23 Dichiarazioni relative al protocollo di legalita'
1) Il concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2) Il concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle cauzione definitiva.
3) Il concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
Art. 24 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, e xx.xx., si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati dal Comune di Firenze per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione della procedura di gara, pena l’esclusione. Con riferimento all’impresa aggiudicataria è altresì obbligatorio ai fini della stipula del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei datti conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con modalità di cui al D.Lgs 196/03.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del medesimo decreto legislativo.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Firenze - Direzione Cultura.
Art. 25 Rinvio
Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente capitolato, si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.
Art. 26Clausola compromissoria
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, di dà atto che, come previsto nel Bando, l’appalto non conterrà la clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 27 Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.