Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati. L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di Fabbricati, destinati ad attività commerciali o artigianali, compresa la responsabilità derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione. Sono compresi i Danni corporali e materiali conseguenti: • a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; • a spargimento d’acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del Fabbricato assicurato; • ad Incendio, Xxxxxxx ed Esplosione del Fabbricato di proprietà dell’Assicurato per i danni provocati a persone o a Cose di terzi. • alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato; • alla quota parte di proprietà dell’Assicurato, quando quest’ultima sia riferita ad una singola porzione di Fabbricato e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti. • alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all’Azienda; • a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni materiali per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge.
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Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati. L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di Fabbricati, destinati ad attività commerciali o artigianali, compresa la responsabilità derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione. Sono compresi i ai Danni corporali e materiali conseguenti: • a lavori di ordinaria manutenzionemanutenzione e di straordinaria manutenzione del Fabbricato; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; • a spargimento d’acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del Fabbricato assicurato; • ad Incendio, Xxxxxxx ed Esplosione del Fabbricato di proprietà dell’Assicurato per i danni provocati a persone o a Cose di terzi. • alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato; • alla quota parte di proprietà dell’Assicurato, quando quest’ultima sia riferita ad una singola porzione di Fabbricato e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti. • alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all’Azienda; • a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni Xxxxx materiali per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge.
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Samples: Assicurazione Multirischi
Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati. L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi (Garanzia non operante per fabbricati in corso di legge, per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di Fabbricati, destinati ad attività commerciali o artigianali, compresa la responsabilità derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione. Sono compresi i Danni corporali e materiali conseguenti: • costruzione)
a) a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; • ;
b) a spargimento d’acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del Fabbricato assicurato; • ;
c) ad Incendio, Xxxxxxx ed Esplosione del Fabbricato di proprietà dell’Assicurato per i danni provocati a persone o a Cose di terzi, e ciò a parziale deroga di quanto disposto all’Art. • 58 – I danni non assicurati - lettera i); Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga Assicurazione Incendio, l’Assicurazione opererà in secondo rischio e cioè solo per l’eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di Risarcimento assicurati con la predetta Assicurazione Incendio;
d) alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato; • ;
e) alla quota parte di proprietà dell’Assicurato, quando quest’ultima sia riferita ad una singola porzione di Fabbricato e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti. • ;
f) alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all’Azienda; • ;
g) a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni materiali per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge. Assimoco inoltre, fermo quanto disposto all’Art. 58 – I danni non assicurati - non indennizza i danni: - a Cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; - corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; - materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; - corporali e materiali derivanti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall’Assicurato o da terzi nei Fabbricati assicurati; - causati da Fabbricati adibiti ad uso civile/abitativo; - causati da Fabbricati ubicati al di fuori dei confini della Repubblica Italiana; - causati da Fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione.
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Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati. L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di Fabbricati, destinati ad attività commerciali o artigianali, compresa la responsabilità derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione. Sono compresi i ai Danni corporali e materiali conseguenti: • a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; • a spargimento d’acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del Fabbricato assicurato; • ad Incendio, Xxxxxxx ed Esplosione del Fabbricato di proprietà dell’Assicurato per i danni provocati a persone o a Cose di terzi. • alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato; • alla quota parte di proprietà dell’Assicurato, quando quest’ultima sia riferita ad una singola porzione di Fabbricato e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti. • alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all’Azienda; • a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni materiali per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge.
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