Common use of Responsabilità civile per fatti della vita privata Clause in Contracts

Responsabilità civile per fatti della vita privata. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato e tutti i componenti il suo nucleo familiare (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni materiali e per danni corporali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali. L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge. Sono, altresì, compresi in garanzia: - i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, sino alla concorrenza del 20% del massimale. - i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell’abitazione indicata in polizza e delle relative parti comuni nonchè dell'abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati. - i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate, riceventi e trasmittenti, per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato. - i danni cagionati a terzi a seguito di lavori di ordinaria manutenzione, che interessino il fabbricato ed i locali dell’abitazione. - la responsabilità civile che, a qualunque titolo ricada, sull’Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti ai servizi domestici, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

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Samples: Condizioni Di Assicurazione Parte Comune, Condizioni Di Assicurazione Parte Comune, asset.generali.it

Responsabilità civile per fatti della vita privata. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato e tutti i componenti il suo nucleo familiare (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni materiali e per danni corporali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali. L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge. Sono, altresì, compresi in garanzia: - i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, sino alla concorrenza del 20% del massimale. - i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell’abitazione indicata in polizza e delle relative parti comuni nonchè dell'abitazione nonché dell’abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati. - i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate, riceventi e trasmittenti, per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricatodell’abitazione indicata in polizza, nonché dell’abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati. - i danni cagionati a terzi a seguito di lavori di ordinaria manutenzione, che interessino il fabbricato ed i locali dell’abitazionedell’abitazione indicata in polizza. - la responsabilità civile che, a qualunque titolo ricada, sull’Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti ai servizi domestici, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

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Samples: Condizioni Di Assicurazione Parte Comune, Condizioni Di Assicurazione Parte Comune, asset.generali.it

Responsabilità civile per fatti della vita privata. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato e tutti i componenti il suo nucleo familiare (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni materiali e per danni corporali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali. L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge. Sono, altresì, compresi in garanzia: - i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, sino alla concorrenza del 20% del massimale. - i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell’abitazione indicata in polizza e delle relative parti comuni nonchè dell'abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicuraticomuni. - i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate, riceventi e trasmittenti, per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato. - i danni cagionati a terzi a seguito di lavori di ordinaria manutenzione, che interessino il fabbricato ed i locali dell’abitazione. - la responsabilità civile che, a qualunque titolo ricadatitolo, ricada sull’Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti ai servizi domestici, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

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